Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/04/2025, n. 2034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2034 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice Rosario Maria Annibale Cupri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8695/2023 R.G. promossa
DA nato il [...] , a [...], Argentina, CF. Parte_1
, , nato il [...] C.F._1 Parte_2
in Florida, CF. , C.F._2 Parte_3
nato il [...] in [...], CF. , C.F._3 Parte_4
nata il [...] in [...], CF ,
[...] C.F._4 [...]
nato il [...] in [...], CF. , Parte_5 C.F._5
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Rosa Barletta giuste procure in atti
-Ricorrenti-
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- Resistente –
Con l'intervento del PM
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
CONCLUSIONI: All'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. il procuratore di parte ricorrente ha concluso come in atti e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies, comma 1 c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, deducendo di essere discendenti di , nato il [...] a [...] emigrato in Persona_1
Argentina, senza rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino;
che quest'ultimo contraeva matrimonio in AN (CT) con
[...]
in data 26/02/1909 e dalla loro unione nasceva in in CP_2 Persona_2
dalla loro unione nasceva in in data 23/09/1947; che Persona_4
in data 30 gennaio 1969 contraeva matrimonio con Persona_4 Persona_5
e dalla loro unione nascevano due figli: nato a
[...] Parte_1
Buenos Aires il 24 aprile 1970 ed nata [...] in Parte_4
Florida; che contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_6
il 13/10/1994 e dalla loro unione nascevano: , nato
[...] Persona_7
il 21/04/2001 in Florida e nato il [...] in [...]; Persona_8
che in data 22/03/2011 contraeva matrimonio con Parte_4 [...]
e dalla loro unione nasceva in il Persona_9 Persona_10
17/03/2005.
I ricorrenti hanno dedotto, altresì, di aver tentato invano di avviare l'iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana senza riuscire ad accedere al sistema di prenotazione nonostante i vari tentavi.
I ricorrenti hanno offerto in comunicazione i seguenti documenti, muniti di Apostille ai sensi della Convenzione dell'Aja:
1) Procure alle liti tradotte e apostillate;
2) Estratto atto di nascita dell'avo tradotto e apostillato;
3) Certificato di mancata naturalizzazione dell'avo;
4) Albero genealogico;
5) Certificato di matrimonio dell'avo tradotto e apostillato;
6) Certificato di morte dell'avo tradotto ed apostillato;
7) Certificato di nascita di tradotto ed apostillato;
Persona_2
8) Certificato di matrimonio di;
Persona_2
9) Certificato di nascita di;
Per_4 Persona_4
10) Certificato di matrimonio di;
Persona_4
11) Certificato di nascita di Parte_1
12) Certificato di matrimonio Parte_1
13) Certificato di nascita di;
Persona_7
14) Certificato di nascita di ST;
Persona_7
15) Certificato di nascita di Parte_4
16) Certificato di matrimonio di Parte_4
17) Certificato di nascita di Parte_5
18) Richieste consolato. Il non si è costituito in giudizio malgrado la regolare notifica del Controparte_1
ricorso.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto. CP_1
Sempre in via preliminare va rilevato come il riconoscimento dello status civitatis spetti al . Controparte_1
Il richiedente dovrebbe limitarsi a chiedere il rilascio del relativo certificato o, nel caso di richiedente non residente in Italia, a domandare il riconoscimento di tale status all'autorità consolare di competenza per la circoscrizione in cui questi risiede, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da cittadino o cittadina italiani.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990, i procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Nel caso dei procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana e il rilascio della relativa certificazione, per tutti i casi di acquisto della cittadinanza italiana, ivi incluso quello della trasmissione iure sanguinis della stessa, il termine individuato dal
D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 è di 730 giorni.
Pertanto, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito sussiste l'interesse del ricorrente ad agire per l'accertamento dello status in sede giurisdizionale nel caso in cui l'istante fornisca prova di essersi inutilmente attivato in sede amministrativa, mediante la presentazione della richiesta all'Autorità consolare competente.
Ebbene, nel caso di specie i ricorrenti hanno provato di aver tentato di presentare richiesta di accertamento dello status di cittadini italiani alle competenti Autorità consolari attraverso il servizio “Prenot@mi” e di non esservi riusciti per il blocco del sistema di prenotazione online, stante la mancanza di date disponibili.
Deve pertanto ritenersi sussistente l'interesse ad agire in giudizio.
Nel merito, si osserva che, ex art. 1, comma 1, Legge n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della
Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono;
la legislazione italiana, del resto, come si osserva nel ricorso, prevede come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Al riguardo, le Sez. U., con Sentenza n. 25317 del 24/08/2022, hanno chiarito che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo
"status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.
La giurisprudenza di legittimità, con Ordinanza n. 12894 del 11/05/2023, Sez. I, ha inoltre chiarito che “L'art. 11 n. 2 del codice civile del 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza o anche l'avervi stabilizzato la propria condizione di vita o l'aver omesso di reagire ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione sia sufficiente a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito, la domanda risulta fondata dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata.
È, infatti, stato prodotto dai ricorrenti il certificato negativo di naturalizzazione di
, che pur avendo efficacia dichiarativa, con valenza negativa e possibilità Persona_1
di prova contraria, non risulta privato di valenza probatoria da documentazione di conenuto opposto.
Risulta, quindi, dalla documentazione in atti, che l'avo italiano , nato il Persona_1
08/03/1884 a AN (CT) non ha mai perso la cittadinanza italiana e che, pertanto, in assenza di interruzioni e elementi ostativi, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis ai propri discendenti, così come sopra meglio generalizzati.
Dalla documentazione emerge che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano contempla passaggi per via femminile;
tuttavia, la trasmissione non si è interrotta con la nascita di , nata prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_4
italiana (23/09/1947), la quale, in data 30 gennaio 1969, e, pertanto, dopo l'entrata in vigore della Costituzione italiana, ha contratto matrimonio con il cittadino argentino,
Persona_5 Appare utile precisare che, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, il passaggio per linea materna avrebbe comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis poiché la trasmissione era prevista unicamente per via paterna. Inoltre, ai sensi dell'art. 10 l. n. 555/1912, la donna che si univa in matrimonio con uno straniero perdeva la cittadinanza italiana. Tuttavia, quest'assetto normativo è stato demolito dalla giurisprudenza costituzionale. Dapprima, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 “dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Successivamente, la stessa Corte Costituzionale è intervenuta per dichiarare l'illegittimità costituzionale, tra gli altri, “dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina” (sentenza n. 30 del 1983).
Inoltre, la Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha superato l'orientamento che ammetteva la produzione degli effetti favorevoli delle sopracitate sentenze solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione. Con la sentenza n. 4466 del 2009 ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte Costituzione n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria
d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto alla cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”. Ed ancora, “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente
(art. 8 n. 2 L. 555 del 1912) […] Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri d'assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
Ebbene, nel caso in esame si ritiene che, in forza delle summenzionate pronunzie della
Corte Costituzionale (sentenza n. 87 del 1975 e sentenza n. 30 del 1983, citate), che hanno determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, la trasmissione non si è interrotta con la nascita, prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana, di Persona_4
(23/09/1947). Né tanto meno la trasmissione è stata interrotta dal matrimonio di
[...] quest'ultima con il cittadino argentino, in quanto celebrato dopo Persona_5
l'entrata in vigore della Costituzione (30 gennaio 1969).
Infine, si riporta di seguito la linea di discendenza dall'avo italiano, documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche, debitamente tradotte e apostillate, è stata così ricostruita:
a) , nato il [...] a [...] emigrato in Argentina, senza Persona_1
rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino;
b) contraeva matrimonio in AN (CT) con in data Persona_1 CP_2
26/02/1909 e dalla loro unione nasceva in in data Persona_2
03/05/1921;
c) in data 28/11/1942 contraeva matrimonio con e dalla loro Persona_2 Per_3
unione nasceva in in data 23/09/1947; Persona_4
d) in data 30 gennaio 1969 contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
e dalla loro unione nascevano due figli: nato Persona_5 Parte_1
a Buenos Aires il 24 aprile 1970 e , nata [...] in Parte_4
Florida.
e) contraeva matrimonio con il Parte_1 Persona_6
13/10/1994 e dalla loro unione nascevano: ( 21/04/2001 Persona_7
Florida) e ( 25/02/2006 in Florida). Persona_8
f) in data 22/03/2011 contraeva matrimonio con Parte_4 Persona_9
e dalla loro unione nasceva in Florida il 17/03/2005.
[...] Parte_5
È dunque provata la discendenza diretta da cittadino italiano.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportando peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono a un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere a tutela giurisdizionale.
Pertanto, la domanda dev'essere accolta, dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1
conseguenti.
Avuto riguardo alla mancata costituzione del e all'evoluzione CP_1
giurisprudenziale relativa alle questioni trattate le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 8695/2023 RG.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che Parte_1
, , Parte_2 Parte_3
sono cittadini Parte_4 Parte_5
italiani.
Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Spese irripetibili.
Così deciso in Catania il 10/04/2025
Il Giudice
Rosario Maria Annibale Cupri