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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/03/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Francesca ZACCA', come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Mariagrazia Controparte_1 C.F._2
CAPITANIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 febbraio Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, il ricorrente, sig. , ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2166/2013, pubblicata il 4 novembre 2013, domandando la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli, ora maggiorenni ed economicamente indipendenti, la revoca dell'assegnazione a parte resistente della casa coniugale e la conseguente restituzione degli arredi.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente, la condanna del sig. al pagamento al pagamento dell'arretrato del contributo al mantenimento Pt_1
ordinario dei figli e della metà delle spese straordinarie dell'immobile, oltre alla rimozione dei materiali di sua proprietà giacenti presso l'immobile e al pagamento di un corrispettivo per l'abusiva occupazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, raggiungendo l'accordo, riportato nel verbale di udienza del
20 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole pattuite non sono in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 2166/2013, pubblicata il
4 novembre 2013, così provvede:
1. Revoca l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e , in quanto divenuti Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, con decorrenza dalla data della domanda del ricorrente (12 settembre 2024);
2. revoca l'assegnazione della casa familiare alla signora con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda del ricorrente (12 settembre 2024);
3. ordina competente Conservatore dei RR.II. di Roma la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Costa Volpino (BG), via M. da
Caravaggio, n. 9;
4. conferma per il resto;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Cesare de Sapia Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice relatore dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 12 settembre 2024 da:
( ), assistita e difesa dall'Avv. Francesca ZACCA', come Parte_1 C.F._1
da procura in atti;
RICORRENTE
nei confronti di
), assistito e difeso dall'Avv. Mariagrazia Controparte_1 C.F._2
CAPITANIO, come da procura in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: per e : congiuntamente, come da verbale di udienza del 20 febbraio Parte_1 Controparte_1
2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12 settembre 2024, il ricorrente, sig. , ha chiesto la Parte_1
modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza del Tribunale di Bergamo n. 2166/2013, pubblicata il 4 novembre 2013, domandando la revoca del contributo posto a suo carico per il mantenimento ordinario dei figli, ora maggiorenni ed economicamente indipendenti, la revoca dell'assegnazione a parte resistente della casa coniugale e la conseguente restituzione degli arredi.
Parte resistente, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente, la condanna del sig. al pagamento al pagamento dell'arretrato del contributo al mantenimento Pt_1
ordinario dei figli e della metà delle spese straordinarie dell'immobile, oltre alla rimozione dei materiali di sua proprietà giacenti presso l'immobile e al pagamento di un corrispettivo per l'abusiva occupazione.
All'esito dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato, raggiungendo l'accordo, riportato nel verbale di udienza del
20 febbraio 2025, da intendersi qui integralmente richiamato.
Valutata la rispondenza delle condizioni pattuite dalle parti all'interesse della prole e ravvisato che le clausole pattuite non sono in contrasto con gli interessi dei figli, né con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione, come in dispositivo.
Stante l'accordo delle parti sul punto, va dichiarata la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in conformità alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti come indicate in epigrafe, a modifica della sentenza di divorzio del Tribunale di Bergamo n. 2166/2013, pubblicata il
4 novembre 2013, così provvede:
1. Revoca l'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni e , in quanto divenuti Per_1 Per_2
economicamente indipendenti, con decorrenza dalla data della domanda del ricorrente (12 settembre 2024);
2. revoca l'assegnazione della casa familiare alla signora con decorrenza Controparte_1
dalla data della domanda del ricorrente (12 settembre 2024);
3. ordina competente Conservatore dei RR.II. di Roma la cancellazione della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale sita in Costa Volpino (BG), via M. da
Caravaggio, n. 9;
4. conferma per il resto;
5. spese legali compensate.
Così deciso in Bergamo alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Presidente dott. Cesare de Sapia
Il Giudice estensore dott.ssa Raffaella Cimminiello