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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/08/2025, n. 1314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1314 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Prima Sezione nella persona del dott. Gaetano Savona;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6225 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2016, promossa da
P.VA , , C.F. , Parte_1 P.VA_1 Parte_2 C.F._1
, C.F. , tutti rappresentati, giusta procura alle liti in atti, e Parte_3 C.F._2 difesi DALL'AVV. Dino Cagetti, presso il cui studio in Cagliari hanno eletto domicilio;
attori-opponenti contro
C.F. , rappresentata, giusta procura alle liti in atti, e Controparte_1 P.VA_2 difesa dall'avv. Giuseppe Macciotta presso il cui studio in Cagliari ha eletto domicilio;
convenuta-opposta tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI nell'interesse di parte opponente: “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa:
‒ B) in via principale, per i motivi chiariti nell'espositiva dell'atto di citazione, tenuto conto delle risultanze della CTU espletata nel corso del giudizio, -b1) accertare che l'odierna opposta
[...]
(quale avente causa della Banca C.I.S. s.p.a. e, in precedenza, del IT IA Controparte_1
RD) è incorsa nelle violazioni di legge indicate dagli opponenti in relazione ai tre contratti di cui all'espositiva del presente atto, a suo tempo conclusi con la (già Parte_1 CP_2
; -b2) dichiarare per l'effetto che l'importo di € 846.054,00 indicato e portato dal decreto
[...] ingiuntivo Ing. n. 825/16 – RG 11053/15 in data 04.04.2016, non è dovuto dalle parti ingiunte ed odierni opponenti;
-b3) per ulteriore effetto revocare e/o annullare il suddetto decreto ingiuntivo;
‒
C) sempre in via principale, rideterminare, alla luce delle statuizioni che precedono e previa ammissione del supplemento di CTU contabile (di cui alle conclusioni più sotto formulate in via istruttoria), il minor importo effettivamente dovuto alla da parte di Controparte_1 [...]
nella misura che sin d'ora viene indicata in complessivi € 61.273,67 ovvero in quella Parte_1 diversa, maggiore o anche minore, che risulterà accertata ad esito del giudizio;
‒ D) ancora in via principale, accertare e dichiarare l'invalidità (compresa la nullità per le ragioni statuite, tra le altre, da Cass. Sez.Un., 30.12.2021. n. 41994) e l'inefficacia, anche con riferimento alle singole condizioni enunciate all'Art 3 e, comunque, l'annullamento per errore delle obbligazioni fideiussorie assunte dagli opponenti sig.ri e nel contesto dell'«Atto di Parte_2 Parte_3 riprogrammazione di debito» in data 9.2.2001 stipulato dalla Banca C.I.S. s.p.a. (società del Gruppo
Intesa) con la nonché con i medesimi opponenti in veste di garanti di quest'ultima, Parte_1 mandando quindi assolti i signori e da ogni pretesa della Parte_2 Parte_3 [...]
asseritamente fondata sul titolo anzidetto;
‒ E) in via istruttoria, gli opponenti, preso atto CP_1 delle risposte ai quesiti fornite dall'Ausiliare dott.ssa insistono nel chiedere che il sig. Persona_1
Giudice voglia disporre supplemento delle indagini peritali affinché le risultanze di cui alla Relazione di consulenza tecnica d'ufficio in data 20.7.2022, vengano meramente e agevolmente integrate circa
i singoli quesiti già conferiti all'Ausiliare, come di seguito indicato: - 1.1. sul quesito b): si chiede che il Signor Giudice voglia invitare la CTU, sulla base delle indagini già espletate o a rideterminare gli interessi moratori sull'importo in linea capitale delle rate rimaste insolute, anche con riferimento al periodo successivo alla sottoscrizione del c.d. “Terzo contratto” (cioè l' «Atto di riprogrammazione di debito» e contestuale prestazione di fideiussione del 9.2.2001 tra Banca CIS e
– doc. 4 opponenti), indicando al CTU di eseguire anche tale verifica/ricalcolo Parte_1 alternativo, così da poterlo comparare con le risultanze già acquisiste al giudizio;
o ad effettuare i ricalcoli indicati nel medesimo quesito b), compreso il ricalcolo alternativo che precede, ma con applicazione del tasso BOT (ex art. 117 d.lgs. n. 385/93 – T.U.B.); e ciò quantomeno in relazione al
“Secondo Contratto” (cioè l'«Atto di consolidamento di debito e prestazione di fideiussione» in data
1.8.1989 tra il IT IA RD – CIS e la – doc. 3 opponenti ) e al “Terzo Controparte_2 contratto” (cioè l' «Atto di riprogrammazione di debito» e contestuale prestazione di fideiussione del
9.2.2001 tra Banca CIS e – doc. 4 opponenti); - 1.2. sul quesito c): si chiede che il Parte_1
Signor Giudice voglia invitare la CTU, sulla base delle indagini già espletate o a procedere, con riguardo all'applicazione della Banca di tassi usurari già accertata dall'Ausiliare secondo le risultanze della Relazione 20.7.2022, in atti, al ricalcolo, in alternativa rispetto al criterio del tasso corrispettivo pattuito in contratto già indicato nel quesito, (i) anche al tasso BOT (ex art. 117 d.lgs.
n. 385/93 – T.U.B.) vigente pro tempore ed inoltre, (ii) nell'ipotesi di azzeramento totale degli interessi stessi (fermo il presupposto della riscontrata usura)”. nell'interesse di “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, - Controparte_1 rigettare l'opposizione poiché del tutto infondata, mandare assolto l'Istituto di credito opposto da ogni avversa pretesa, confermando in toto il decreto ingiuntivo opposto le cui domande debbono intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, nonché riproposte;
in vi alternativa ed in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto - condannare la Parte_1 Pt_2
e al pagamento nei confronti della della somma di
[...] Parte_3 Controparte_1 euro 675.804,77 determinata in sede di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi anche di mora, maturati e maturandi dal 20 ottobre 2015 fino al giorno dell'effettivo pagamento;
in ogni caso - con vittoria di spese ed onorari del giudizio ivi comprese le competenze liquidate al consulente tecnico
d'ufficio”.
Motivi della decisione
A) Con atto di citazione del 5.6.2016, e Parte_1 Parte_2 Parte_3 hanno proposto opposizione avverso il decreto n. 825 del 2016, con il quale il Tribunale di Cagliari ha ingiunto a di pagare a la somma di 846.054,00 euro, oltre Parte_1 Controparte_1 interessi e spese del giudizio monitorio, nonché a e , il minor Parte_2 Parte_3 importo di 774.685,68 euro, in qualità di fideiussori e nel limite della garanzia prestata.
Al riguardo, gli opponenti hanno esposto che già in Parte_1 Controparte_2 data 8.2.1985 aveva stipulato con IT IA RD (ora un contratto Controparte_1 di finanziamento di 350 milioni di lire, da restituire in cinque rate annuali con interessi corrispettivi nella misura del 12%.
Tuttavia, poiché la società non rispettava il piano di ammortamento, il 1.8.1989, stipulava un secondo contratto, volto al consolidamento del debito scaduto, in 420 milioni di lire, da rimborsare in venti rate trimestrali, mantenendo il tasso del 12%.
Anche questo piano, però, veniva disatteso, e il 9.2.2001 stipulava un terzo Pt_1 Parte_1 contratto, c.d. atto di riprogrammazione del debito, che rifinanziava un debito complessivo di un miliardo di lire, composto da 516 milioni per capitale e interessi scaduti e 483 milioni per interessi di mora maturati nei contratti precedenti. Il nuovo piano prevedeva 60 rate mensili con un tasso nominale annuo del 4,75%.
In relazione al terzo contratto, e rilasciavano fideiussioni a garanzia Pt_2 Parte_3 del pagamento di quanto dovuto da parte della società.
Ciò posto in via di fatto, gli opponenti hanno domandato la revoca del decreto ingiuntivo lamentando:
- con riferimento al primo contratto, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, derivante dalla circostanza che gli interessi di mora sono stati calcolati non solo sulla quota capitale delle rate impagate, ma anche sulla quota degli interessi corrispettivi, così violando l'art. 1283 c.c.;
- con riferimento al secondo contratto, sia la mancata indicazione del TAEG, con conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117 T.U.B.; sia l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283
c.c.;
- con riferimento al contratto del 2001: l'erroneità del calcolo delle somme dovute per capitale e interessi in forza dei precedenti contratti;
la mancata indicazione del TAEG e, quindi, l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto;
l'illegittima applicazione di interessi anatocisti;
il superamento del tasso soglia previsto dalla legge n. 108/1996, sicché in base all'art. 1815, comma 2, c.c., non erano dovuti interessi di alcun tipo.
I fideiussori, da parte loro, hanno eccepito l'invalidità delle garanzie prestate, allegando che fossero state rilasciate in presenza di un errore essenziale e riconoscibile, causato dalla falsa rappresentazione dell'effettiva esposizione debitoria della società garantita: se fossero stati correttamente informati, non avrebbero prestato fideiussione (anche perché il debito era già assistito da altre garanzie personali).
Ciò posto, gli opponenti hanno domandato la rideterminazione di quanto effettivamente dovuto, tenendo in conto le somme già corrisposte ed effettuando il ricalcolo degli interessi (e del capitale) in accoglimento delle doglianze svolte.
B) Con memoria depositata il 7.12.2016, si è costituita, ha confermato Controparte_1 le circostanze di fatto della stipula dei tre contratti di cui sopra, ha evidenziato come la società opponente abbia ammesso di non aver adempiuto al piano di ammortamento di nessuno dei tre contratti, e, con specifico riferimento alle doglianze degli opponenti, ha allegato che le stesse sono infondate, negando l'applicazione di interessi anatocisici e usurari, nonché la specificità e determinatezza delle previsioni contrattuali.
Quanto alle fideiussioni, l'Istituto di credito ha affermato la validità delle stesse, evidenziando peraltro come fosse prevista la clausola “a prima richiesta”, che impedirebbe in questa sede ai fideiussore di opporre eccezioni.
C) La causa è stata quindi istruita con memorie istruttorie ex art. 183, comma VI, c.p.c., attraverso le quali le parti hanno sostanzialmente confermato le rispettive allegazioni e deduzioni, nonché con consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti: “il CTU esaminati i documenti di causa:
a) indichi espressamente le rate che sono rimaste impagate nel corso del rapporto, unitariamente considerato, ma regolato da tre successivi contratti (“contratto di finanziamento cambiario” stipulato l'8.2.1985, “atto di consolidamento del debito” stipulato in data 1.8.1989, “atto di riprogrammazione del debito” stipulato in data 9.2.2001); b) ridetermini il CTU gli interessi moratori pretesi dalla banca, applicando il tasso percentuale di riferimento (a tal fine terrà conto della successione dei contratti indicati) sulla sola quota di capitale delle rate rimaste impagate – come individuate al punto a) – con esclusivo riferimento alle rate antecedenti alla stipulazione dell'ultimo contratto (in relazione al periodo successivo al 9.2.2001, la quota di interessi moratori applicata sulla intera rata deve essere tenuta ferma); c) accerti se, in relazione agli interessi moratori stabiliti con l'atto di riprogrammazione del debito stipulato il 9.2.2001, sia stato pattuito un tasso percentuale che superi la soglia usura;
al fine di individuare la soglia di riferimento per il tasso relativo agli interessi moratori, il consulente si atterrà alle analitiche indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Cassazione sentenza n. 19597/2020; nell'ipotesi in cui dovesse riscontrare una usurarietà del tasso moratorio pattuito, il consulente procederà ad applicare per le rate rimaste impagate – come individuate al punto a) per il periodo successivo al 2001 – il tasso corrispettivo pattuito in contratto;
d) predisponga una conclusione essenziale ed intellegibile in cui venga riassunto il risultato della consulenza, diretto a verificare quanto dovuto dalla debitrice in relazione al rapporto dedotto in causa”.
Espletata la consulenza tecnica d'ufficio, rimaste non accolte le istanze di parte opponente volte all'integrazione dei quesiti, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
D) L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
D.1) Con riferimento al primo contratto di finanziamento, l'eccezione relativa all'illegittima applicazione di interessi anatocistici è fondata.
L'art. 5 del contratto dell'8.2.1985, infatti, prevede che “Qualsiasi pagamento da effettuarsi dalla Ditta finanziata in dipendenza del presente contratto, se ritardato, produrrà in favore del C.I.S., dal giorno della scadenza, l'interesse di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto allora vigente”. La clausola appare onnicomprensiva e non distingue fra la quota capitale e la quota interessi della rata rimasta inadempiuta.
Del resto, la consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ha confermato come nel corso del rapporto l'istituto di credito abbia applicato gli interessi di mora sull'interezza delle rate scadute e non solo sulla quota capitale, così confermando l'interpretazione della clausola.
Così interpretata e applicata la clausola relativa agli interessi di mora, la stessa è illegittima, perché concretizza quel meccanismo di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c., in assenza dei presupposti che invece lo avrebbero reso legittimo (convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi). Rilevata l'invalidità della clausola, pertanto, deve procedersi al riconteggio delle somme pretese dalla banca, calcolando gli interessi di mora sulla sola quota capitale delle rate scadute e impagate.
D.2.1) Venendo al secondo contratto di consolidamento del debito stipulato in data 1.8.1989, si rileva che la doglianza di parte opponente relativa all'applicazione di interessi anatocistici è fondata, per le stesse ragioni sopra esposte con riferimento al contratto dell'8.2.1985.
La convenzione del 1989, infatti, reca all'art. 1 la previsione secondo cui “le somme a qualsiasi titolo dovute dalla e dai garanti in dipendenza del presente Controparte_2 consolidamento e non pagate produrranno, anche senza necessità di costituzione in mora, un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto allora vigente”, in tutto analoga al disposto dell'art. 5 del primo contratto.
Del resto, sempre per il tramite della consulenza tecnica d'ufficio è stato accertato che l'istituto di credito ha concretamente applicato interessi di mora anche sulla quota interessi delle rate rimaste insolute, non solo sulla quota capitale.
Vale, pertanto, anche con riferimento al secondo contratto quando detto con riferimento alla convenzione originaria: la clausola relativa agli interessi di mora, come da intendersi e applicata in concreto, è illegittima, perché concretizza quel meccanismo di capitalizzazione degli interessi vietato dall'art. 1283 c.c., in assenza dei presupposti che invece lo avrebbero reso legittimo (convenzione posteriore alla loro scadenza, sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi).
Rilevata l'invalidità della clausola, pertanto, deve procedersi al riconteggio delle somme pretese dalla banca, calcolando gli interessi di mora sulla sola quota capitale delle rate scadute e impagate.
D.2.2) L'ulteriore doglianza relativa al secondo contratto, secondo cui l'oggetto dello stesso sarebbe indeterminato e indeterminabile in ragione della mancata indicazione del T.A.E.G., è invece infondata.
Come è noto, il T.A.E.G. è un mero indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, il cui scopo è quello di veicolare con immediatezza l'informazione relativa all'onere che il finanziato si sta assumendo, per renderlo consapevole del costo finale del denaro.
La mancanza dell'indicatore in parola, tuttavia, non comporta che l'oggetto del contratto sia indeterminato o indeterminabile. Al più, l'eventuale mancanza delle singole voci che sono “gli addendi della somma” che portano al TAEG, o la loro indeterminatezza e indeterminabilità, comporterebbe la nullità del contratto ex art. 1346 c.c..
Nel caso di specie, tuttavia, le singole pattuizioni, pur non “sommate” fra loro a formare il
T.A.E.G., sono chiaramente e specificamente indicate nel contratto. Sul punto, pertanto, la domanda degli opponenti deve essere rigettata.
D.3.1) Venendo al contratto del 9.2.2001, è risultata infondata la prima doglianza degli opponenti, relativa all'erronea determinazione delle somme dovute in ragione dei pregressi contratti e poste a base della riprogrammazione del debito.
Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, ha rilevato come “La sottoscritta nel ricostruire le rate dovute e quelle rimaste impagate ha certamente considerato il rapporto come unitario, ma effettuando nel contempo una verifica contratto per contratto delle condizioni previste e dei pagamenti in concreto effettuati, e rilevando, come verrà esposto al capitolo che segue, una sostanziale corrispondenza tra le rate rimaste impagate e il debito consolidato assunto in ogni contratto successivo, e quindi con un debito per rate scadute da contratto A) combaciante con il capitale finanziato nel successivo contratto B) e un debito per rate scadute da contratto B) considerato nel capitale rifinanziato nel successivo contratto C), quest'ultimo integrato anche con gli interessi di mora dovuti in base ai calcoli della banca alla data di stipula” (il sottolineato è di chi scrive).
Ne discende che la doglianza di parte opponente è infondata.
D.3.2) Anche la seconda doglianza relativa al contratto del 9.2.2001, relativa alla mancata indicazione del T.A.E.G. e conseguente indeterminatezza dell'oggetto del contratto, è infondata.
Le ragioni sono identiche a quelle già esposte con riferimento al contratto del 1.8.1989, sicchè alle stesse deve farsi richiamo.
D.3.3) Anche la terza doglianza (cui peraltro si accompagna la richiesta di integrazione della c.t.u.), relativa all'applicazione di interessi anatocistici è infondata.
Infatti, in attuazione dell'art. 120, d.lgs. 385 del 1993, in data 9.2.2000, il C.I.C.R. ha emesso delibera volta a “stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”.
Detta delibera, all'art. 3, comma I, prevede che “
1. Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino a1 momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.
La capitalizzazione degli interessi corrispettivi, con computo degli interessi di mora relativi a tutta la rata scaduta nella sua interezza, comprensiva sia della quota capitale che della quota interessi,
è legittima, ove prevista, come nel caso di specie, in contratto. Non è quindi fondata la doglianza di parte opponente circa l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi corrispettivi e, conseguentemente, correttamente, non è stata accolta la domanda di parte opponente volta all'integrazione della c.t.u. affinché venisse rideterminato quanto dovuto dagli opponenti calcolando gli interessi sulla sola quota capitale.
D.3.4) La quarta doglianza relativa al contratto del 9.2.2001, invece, è fondata.
Gli opponenti hanno lamentato che gli interessi di mora di cui all'atto di riprogrammazione del debito sono stati pattuiti e applicati secondo un tasso superiore alla soglia antiusura, sicchè hanno formulato le domande di cui sopra.
Orbene, il c.t.u. “ha provveduto a calcolare il T.E.G. del contratto C partendo dal piano
d'ammortamento originario, riportando i pagamenti intervenuti a titolo di rate e interessi di mora alle date reali, integrando il medesimo con gli interessi di mora in concreto applicati (e stratificatisi nel tempo, così come esposti nel certificato di saldaconto del 19 ottobre 2015 alla base del decreto ingiuntivo opposto) e ha confrontato il tasso così rideterminato con il tasso soglia vigente alla data di stipula del contratto di riprogrammazione del debito, ovvero il 9 febbraio 2001”.
In sintesi, con metodologia esente da vizi logici e giuridici, chiaramente esposti nella consulenza che deve intendersi richiamata, ha accertato che gli interessi di mora pattuiti nel terzo e ultimo contratto superavano la soglia antiusura.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, dalla quale non si ravvisano motivi per cui discostarsi sia in punto di conclusioni che di motivazioni, ha affermato che “La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del
Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il
T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti. Dall'accertamento dell'usurarietà discende
l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.” (Cass. SS.UU. 19597 del 2020). Nel caso di specie, pertanto, accertata la nullità della pattuizione degli interessi moratori, dovrà procedersi al ricalcolo degli intessi nella misura convenzionalmente pattuita (e legittima) per gli interessi corrispettivi.
Non può darsi luogo, quindi, come invece richiesto dagli opponenti, né all'espunzione tout court di interessi, né al ricalcolo degli stessi al tasso BOT ai sensi dell'art. 117, d.lgs. 385 del 1993, non applicabile al caso di specie.
E) In sintesi, accertata l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi corrispettivi con riferimento al primo e al secondo contratto e l'illegittimità del tasso degli interessi moratori perché superiore alla soglia antiusura, deve procedersi al ricalcolo di quanto effettivamente dovuto dagli opponenti, al netto delle somme già versate e da imputarsi prima ad interessi e poi a capitale.
In tale senso, ha proceduto il consulente tecnico d'ufficio, con procedimento analitico, logico, giuridicamente ineccepibile: alla perizia d'ufficio, pertanto, deve farsi pieno e integrale riferimento in ordine alla rideterminazione delle somme dovute da Parte_1
Sicché, la somma richiesta e portata nel decreto ingiuntivo oggi opposto pari a 807.946,34 euro è in verità dovuta nella minor somma di 675.804,77 euro, di cui 445.608,28 euro per capitale e
230.196,49 per interessi al 19.10.2015, come determinato in consulenza.
F) Deve infine esaminarsi la specifica doglianza dei fideiussori, relativa alla garanzia prestata dai medesimi.
F.1) Con l'atto di citazione in opposizione, e hanno eccepito che la Pt_2 Parte_3 loro determinazione al rilascio della garanzia odiernamente contestata è viziata da errore essenziale e riconoscibile, consistente nell'erronea percezione dell'esposizione debitoria di Parte_1 accompagnata dalla circostanza che il debito fosse già garantito da altri soggetti.
L'eccezione di annullabilità non può essere accolta, in mancanza della prova dell'essenzialità dell'errore.
Deve al riguardo osservarsi che gli opponenti non hanno offerto, come prova della natura determinante dell'errore, unicamente la deduzione secondo cui la sopravvalutazione dell'esposizione debitoria di avrebbe determinato i garanti a rilasciare la fideiussione. Parte_1
Orbene, non è dato vedere come l'indicazione erronea per eccesso del credito di
[...]
, possa aver indotto gli odierni opponenti a rilasciare la garanzia. CP_1
Al contrario, deve osservarsi che proprio la maggior misura dell'importo avrebbe ben potuto scoraggiare al rilascio di garanzia, considerata l'assunzione di un rischio più consistente rispetto ad un credito inferiore.
A ciò, peraltro, si aggiunga che i fideiussori hanno espressamente previsto il limite della loro responsabilità, cioè il rischio che si sono concretamente assunti, sostanzialmente neutralizzando la rilevanza dell'entità del debito di : hanno infatti espressamente indicato, a prescindere Controparte_1 da tutto, il limite pecuniario entro il quale si assumevano il rischio dell'inadempimento della società.
Altresì, al fine della prova dell'essenzialità dell'errore, la circostanza che sussistessero già ulteriori garanzie, appare al massimo neutra, se non addirittura rassicurante rispetto all'intenzione di rilasciare un'ulteriore garanzia. e , infatti, ben poteva confidare che il credito Pt_2 Parte_3 da loro garantito potesse essere soddisfatto non solo da ma anche da altri soggetti, Parte_1 lasciando quindi loro indenni.
Alla luce di quanto detto, non è quindi possibile affermare che dalla prospettazione del credito in misura erronea (in eccesso), possa inferirsi che, in assenza della sopravvalutazione in parola, gli opponenti non avrebbero rilasciato la fideiussione odiernamente contestata.
F.2) Con la prima memoria conclusionale, gli opponenti hanno contestato la validità delle fideiussioni dai medesimi rilasciate, allegando precisamente la nullità delle clausole conformi agli artt. 2, 6 e 8 del modello ABI per violazione dell'art. 2, legge 287/1990. Gli opponenti, infatti, hanno affermato che dette fideiussioni sono il frutto dell'esecuzione di un patto anticoncorrenziale, consacrato nel modello ABI, sicché sarebbero nulla. In particolare, sarebbe nulla la clausola che deroga all'art. 1957 c.c., laddove prevede l'obbligo per la banca di coltivare le proprie ragioni di credito tempestivamente (sei mesi), pena la decadenza dal diritto di escutere la garanzia.
Poiché detta clausola sarebbe nulla e l'istituto di credito è incorso nella decadenza di cui all'art. 1957 c.c., gli opponenti domandano la revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti anche per detto motivo.
Il motivo non può essere accolto per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si rileva la circostanza che detta nullità è stata contestata soltanto con la prima memoria conclusionale e, pertanto, senza consentire sul punto il pieno contraddittorio con la controparte.
Ma, anche ipotizzando di sanare la mancanza di contraddittorio rimettendo la causa in istruttoria, si rileva che la decadenza di cui all'art. 1957 c.c. è eccezione in senso stretto, sicché deve essere formulata nel termine decadenziale di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti, pena la sua tardività. Ne discende che, anche ove si ripristinasse il contraddittorio sulla questione e dovesse dimostrarsi l'effettiva nullità parziale delle fideiussioni, gli opponenti sarebbero già insanabilmente decaduti dal potere di formulare l'eccezione.
Tuttavia, appare opportuno osservare ulteriormente che la circostanza che la fideiussione sia il frutto di un patto anticoncorrenziale è stata allegata ma non provata: gli opponenti si sono limitati alla mera enunciazione del fatto e a richiamare la giurisprudenza di legittimità, senza tuttavia produrre alcuna prova in ordine all'esistenza di un accordo di “cartello” fra istituti di credito. In definitiva, anche detta doglianza non può trovare accoglimento.
G) Le spese seguono la soccombenza e, considerata l'accertata sussistenza del credito di gli opponenti devono essere condannati a rifondere l'istituto di credito delle Controparte_1 spese di lite come determinate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della sua complessità.
Dette spese, tuttavia, devono essere compensate nella misura di un mezzo in ragione della circostanza che talune ragioni di opposizioni si sono rivelate fondate, sebbene non abbiano condotto ad accertare l'inesistenza tout court del credito, ma soltanto la sua minor misura.
Le spese di c.t.u. devono essere poste definitivamente a carico delle parti opponenti per un mezzo e di parte opposta per l'altro mezzo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) revoca il decreto ingiuntivo 825 del 2016;
2) condanna al pagamento in favore di della somma di Parte_1 Controparte_1
675.804,77, oltre interessi nella misura del 4,75%, come da contratto del 9.2.2001, decorrenti dal 20.10.2015 e sino all'effettivo soddisfo;
3) condanna e in solido fra loro e con al Parte_2 Parte_3 Parte_1 pagamento della somma di cui al punto 2) che precede, pari a 675.804,77 euro, oltre interessi nella misura del 4,75%, come da contratto del 9.2.2001, decorrenti dal 20.10.2015 e sino all'effettivo soddisfo, ma entro il limite della fideiussione da loro prestata, cioè 774.685,68 euro;
4) condanna e , in solido fra loro, a Parte_1 Parte_2 Parte_3 rifondere delle spese del presente giudizio, che si liquidano, già Controparte_1 compensate nella misura di un mezzo, in 15.000,00 euro, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.;
5) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico degli opponenti per un mezzo e di parte opposta per il residuo mezzo.
Cagliari, 28 agosto 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona