TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/06/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 04/06/2025, innanzi al Giudice dott.ssa Federica Bonsangue, chiamata la causa
R.G. n. 2903 dell'anno 2020 è presente l'avv. Cammalleri Pasquale Alessandro in sostituzione dell'avv. SPAGNOLO SANTO per parte convenuta, il quale discute la causa riportandosi al contenuto dei propri atti e chiede che la causa stessa venga decisa.
Alle ore 10,47 nessuno è presente per parte attrice.
IL GIUDICE
Dopo la camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura. il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica Bonsangue, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 2903/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
(CF: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
(CF: , nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2
e
CF: , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliate in Marsala, via Roma 5, presso l'Avv. Salvatore Errera che le rappresenta e difende per mandato in atti;
parte attrice
E
HDI Assicurazioni S.p.a., (P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro- P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo che la rappresenta e difende per mandato in atti;
parte convenuta e nei confronti di
) nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._4
Convenuto contumace
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
OGGETTO: risarcimento danni
***
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande;
2) condanna parte attrice al pagamento in favore della parte convenuta costituita delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3.810,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A e spese generali.
***
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A. e Parte_3 [...]
per chiedere il risarcimento dei danni patiti in seguito al decesso del loro CP_1 congiunto a causa di un sinistro avvenuto il 17 luglio 2017. Persona_1
Nel dettaglio, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stato schiacciato Persona_1 dal veicolo Fiat Uno targata PV829032 - di proprietà di e assicurata con Controparte_1
HDI Assicurazioni - che aveva parcheggiato in uno spiazzo in pendenza. Persona_1
Allegando che lo scivolamento dell'autoveicolo fosse stato causato dal cattivo stato manutentivo dello stesso, le attrici hanno concluso chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento del danni patiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 18 febbraio 2021 si è costituita in giudizio HDI Assicurazioni S.p.A. chiedendo il rigetto di tutte le domande.
La convenuta ha rilevato l'inoperatività della garanzia RCA ai sensi dell'art. 129 Codice delle Assicurazioni e delle condizioni generali di polizza, deducendo che il de cuius, responsabile del sinistro de quo, non può essere considerato terzo e non ha diritto ai benefici assicurativi.
Ha aggiunto che si è esposto volontariamente ad un rischio elevatissimo, Persona_1 poiché con condotta improvvida e imprudente aveva assicurato lo stazionamento del veicolo su di un tratto sterrato in forte pendenza soltanto alla tenuta del freno a mano o della prima marcia, nonché “il tentativo di arrestare lo scadere della vettura in discesa ponendo le mani sul cofano anteriore, posto che era assolutamente prevedibile che il peso della vettura in movimento inerziale
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
su un terreno sconnesso ed in discesa lo avrebbe certamente vinto, travolgendolo, come disgraziatamente è avvenuto”.
Ha, inoltre, rilevato che dall'annotazione di servizio dei Carabinieri intervenuti sul posto emergeva che l'auto presentava la prima marcia inserita e il freno di stazionamento azionato e che la causa del sinistro sarebbe da attribuire alle condizioni del terreno e alla condotta del de cuius, unico utilizzatore del mezzo e proprietario del fondo.
In via subordinata, ha contestato la quantificazione dei danni e la sussistenza del nesso causale.
La causa è stata istruita documentalmente;
sostituito per ragioni d'ufficio il giudice, la causa è stata posta in decisioni sulle conclusioni di parte convenuta rassegnate all'udienza odierna.
***
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di , regolarmente Controparte_1 evocato in giudizio e non costituitosi.
Deve darsi atto della proponibilità della domanda, avendo parte attrice formulato apposita richiesta stragiudiziale del risarcimento all'impresa assicuratrice e avendo anche tentato la negoziazione assistita.
Tanto premesso, nel merito la domanda non merita accoglimento.
Si rileva in primo luogo una certa genericità nella ricostruzione della causa del sinistro operata da parte attrice;
nell'atto di citazione, infatti, si fa genericamente cenno ad alcuni difetti dell'autovettura: “l'evento mortale ebbe a verificarsi per le condizioni della Fiat Uno che presentava un pessimo stato d'uso con il cambio ed il freno di stazionamento in disordine”. E ancora, “il cambio di velocità della Fiat presentava una consistente lassità negli innesti e pertanto facilmente disinseribile con un semplice contatto sulla leva per dei movimenti anche involontari, così come inefficiente era anche il freno di stazionamento che non dava alcuna garanzia di bloccaggio” (cfr. atto di citazione).
Nella consulenza tecnica di parte, poi, è stato ulteriormente sostenuto che lo scivolamento dell'autovettura si è verificato perché la marcia era stata disinserita (si legge che la nipote rimasta sull'autovettura, “per trattenere l'esuberanza del cane” avesse accidentalmente colpito la leva del cambio lasciando l'autovettura “in folle”).
Senonché la ricostruzione della dinamica del sinistro di parte attrice non appare convincente, specie alla luce delle risultanze di cui all'annotazione di PG, prodotta da entrambe le parti in causa e ritenuta utilizzabile nel presente giudizio.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
E, invero, è il caso di rilevare che i Carabinieri intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti trovarono nell'auto la prima marcia inserita e il freno attivato.
Peraltro, la tesi del consulente di parte fondata su un movimento accidentale della nipote che avrebbe mosso la leva del cambio risulta contraddetta dalle dichiarazioni rese ai
Carabinieri dalla stessa, che ha dichiarato di non aver mosso alcunché quando era all'interno dell'auto.
Alla luce di tali considerazioni, preso atto delle condizioni del terreno, che era in pendenza, la conclusione dei Carabinieri intervenuti sul posto appare condivisibile: “data la particolare ripidità del terreno sul quale è stata parcheggiata l'auto in questione dal fu , Persona_1 risulta del tutto verosimile che la stessa sia scivolata a valle nonostante il freno a mano e la marcia fossero inserite” (cfr. annotazione di PG).
Tali conclusioni appaiono coerenti con i dati oggettivi rilevati dagli stessi in loco (quale la posizione dell'autoveicolo, la posizione del corpo, le condizioni del terreno, la prima marcia e il freno inseriti) e con le dichiarazioni rese dalla nipote presente sui luoghi, la quale ha anche dichiarato che ha cercato di arrestare l'autovettura in discesa Persona_1 mettendo le mani sul cofano piuttosto che evitare l'impatto con l'autovettura medesima (“le dichiarazioni verbalizzate dagli organi di polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni testimoniali assumono la valenza di c.d. “prove atipiche” liberamente valutabili nel giudizio civile ai sensi dell'art 116
c.p.c.” ex multis Tribunale di Torino n. 3675/2023).
E, allora, il sinistro non può che essere addebitato al conducente del veicolo
/danneggiato che ha parcheggiato l'autovettura su un terreno ripido e, una volta accortosi che l'auto stava scivolando, ha cercato di arrestarne la corsa frapponendosi davanti e rimanendo schiacciato.
Tale condotta appare determinante per la causazione della morte.
Ne consegue che, nel caso oggetto di scrutinio, non può ammettersi un risarcimento per i danni subìti da chi sia stato unico responsabile del sinistro stradale, alla luce del principio generale secondo cui nessuno ha diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni che abbia provocato a se stesso.
Sul punto, l'art. 129 del Codice delle Assicurazioni Private dispone che il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Ne consegue che non è risarcibile il danno parentale patito iure proprio dai congiunti della vittima che sia stata unica responsabile del proprio decesso giacché tale danno presuppone,
a monte, l'esistenza di un illecito che abbia colpito la vittima primaria e da cui sia derivato il pregiudizio sofferto dal congiunto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda risarcitoria formulata da parte attrice non può che essere rigettata.
Al rigetto della domanda segue, ex art. 91 c.p.c., la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta costitutita.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo – viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014 (nella formulazione conseguente alle modificazioni successivamente apportate), secondo i valori minimi in ragione della semplicità in fatto e diritto della fattispecie concreta e della reiterazione degli argomenti negli atti processuali di parte, avuto riguardo al valore della controversia dichiarato da parte attrice.
***
Termini Imerese, 4 giugno 2025
Il Giudice
Federica Bonsangue
Tribunale di Termini Imerese sez. civile