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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/06/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 143/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 143/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 11.24 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. POLDARETTI LUCA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA Parte_1
RAIMONDO;
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
I procuratori danno atto dell'avvenuto pagamento delle somme inerenti all'OI-001943171 e dunque chiedono sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. L'avv. Falso rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui alla memoria.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 13.07, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 143/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLDARETTI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002685206, n. Parte_1
OI-002685207, n. OI-002685475, n. OI-001943171 e n. OI-001944438, emesse dalla Sede CP_1 di Pistoia a seguito della violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.09.1983, n. 463, conv. con modif. in. l. n. 683 del 1983, così come sostituito ad opera dell'art. 3, d. lgs. 15.01.2016, n. 8 e notificate in data 20.01.2025.
L'opponente, previa istanza di sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle stesse eccependo la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale a riscuotere le somme ingiunte.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto all'annullamento d'ufficio delle ordinanze ingiunzione n. OI-002685206, n. OI-002685207, n. OI-
002685475, residuando solo l'importo di € 2.137,50 di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-
001943171; quanto all' OI-001944438, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto la medesima, relativa alla medesima violazione di cui all' OI-001943171,
2 sarebbe stata emessa nei confronti dell'obbligato in via solidale ai sensi Controparte_2
dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, ha riferito di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto di cui all' OI-001943171, depositando in via telematica documentazione attestante l'avvenuto pagamento. CP_ L' ne ha preso atto, rinunciando all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui alla memoria.
Le parti congiuntamente hanno dunque concluso perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 143/2025 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 12 giugno 2025 alle ore 11.24 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per l'avv. POLDARETTI LUCA, oggi sostituito dall'avv. FEDERICA Parte_1
RAIMONDO;
Per , l'avv. FALSO FRANCESCO CP_1
I procuratori danno atto dell'avvenuto pagamento delle somme inerenti all'OI-001943171 e dunque chiedono sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate. L'avv. Falso rinuncia all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui alla memoria.
Il Giudice
si ritira in Camera di Consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
alle ore 13.07, terminata la camera di consiglio, assenti le parti, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 143/2025 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. POLDARETTI Parte_1 C.F._1
LUCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. FALSO FRANCESCO, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato come in atti presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. OI-002685206, n. Parte_1
OI-002685207, n. OI-002685475, n. OI-001943171 e n. OI-001944438, emesse dalla Sede CP_1 di Pistoia a seguito della violazione dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 12.09.1983, n. 463, conv. con modif. in. l. n. 683 del 1983, così come sostituito ad opera dell'art. 3, d. lgs. 15.01.2016, n. 8 e notificate in data 20.01.2025.
L'opponente, previa istanza di sospensione delle ordinanze ingiunzione opposte, ha chiesto la declaratoria di nullità e/o inefficacia delle stesse eccependo la prescrizione del diritto dell'ente previdenziale a riscuotere le somme ingiunte.
Costituitosi tempestivamente, l'Istituto previdenziale opposto ha dato atto di aver proceduto all'annullamento d'ufficio delle ordinanze ingiunzione n. OI-002685206, n. OI-002685207, n. OI-
002685475, residuando solo l'importo di € 2.137,50 di cui all'ordinanza ingiunzione n. OI-
001943171; quanto all' OI-001944438, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del ricorrente, in quanto la medesima, relativa alla medesima violazione di cui all' OI-001943171,
2 sarebbe stata emessa nei confronti dell'obbligato in via solidale ai sensi Controparte_2
dell'art. 6 della l. n. 689 del 1981.
Parte ricorrente, all'udienza odierna, ha riferito di aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto di cui all' OI-001943171, depositando in via telematica documentazione attestante l'avvenuto pagamento. CP_ L' ne ha preso atto, rinunciando all'eccezione di difetto di legittimazione passiva di cui alla memoria.
Le parti congiuntamente hanno dunque concluso perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese integralmente compensate.
Pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere: secondo i princìpi stabiliti da Cass. civ., S.U., 9 luglio 1997, n. 6226 (conf., ex multis, Cass. civ., sez. I, 28 maggio 2012, n. 8448; Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478), quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato (ovvero per altra ragione non risulta più l'interesse ad agire con riferimento all'oggetto della lite) e su tale circostanza non vi è controversia tra le parti, per il giudice investito della domanda viene meno il dovere di pronunciare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronuncia, e sorge per converso quello di chiudere il giudizio.
Sulle spese di lite
Le spese sono compensate, come chiesto concordemente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 12 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
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