Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 28/05/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 28 maggio
2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 598 del Ruolo Generale
Affari Lavoro dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.10.1945 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in
Grosseto Via Piave, 7, presso e nello studio dell'Avv. Domenico Finamore, che la rappresenta e difende giusta delega in atti telematici.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1
domiciliato in Grosseto, alla via Mameli, n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv.
Maria Elena MANCUSO SEVERINI, in virtù di mandato generale alle liti.
CONVENUTO
OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
riconoscere, sin dalla data di presentazione della domanda in sede amministrativa, salva diversa data accertabile all'esito del giudizio, l'origine lavorativa della patologia
(“mesotelioma epiteliode pleurico”) accertata sulla sig.ra ; Parte_1
conseguentemente accertare e dichiarare che alla medesima, per tali patologie, è
conseguito, un grado di menomazione pari al 70% sotto il profilo del danno biologico (o menomazione all'integrità psico-fisica) ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 38 del
23.2.2000, e, comunque, almeno in misura minima indennizzabile, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
per l'effetto:
- accogliere la domanda e condannare l' in persona del legale rappresentante CP_1
pro-tempore, alla corresponsione in favore dell'istante delle relative indennità, in rendita o capitale, nella misura di legge e con le maggiorazioni dovute, dal dì del dovuto con interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della L. n. 412/91;
- condannare l' al pagamento delle spese, dei compensi per l'attività CP_1
giudiziaria svolta, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
Convenuto: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis:
1) nel merito,
- respingere il ricorso, così come specificato, perché infondato in fatto e in diritto.
- Spese e competenze del giudizio come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.10.2023, ha esposto (i) di Parte_1
essere stata dipendente in qualità di operaia generica dell'azienda Eurovinil di
Pag. 2 di 14 Grosseto dal 01/10/1978 al 02/04/1990 e di essere attualmente pensionata;
(ii) che in data 17.06.2021 aveva presentato all' domanda di malattia CP_1
professionale per il riconoscimento di “mesotelioma epiteliode pleurico”, che veniva rigettata dall' stante l'assenza, rispetto alle mansioni lavorative CP_2
svolte, dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata e (iii) che aveva presentato opposizione ai sensi dell'art.1 04 T.U., ma l' aveva confermato CP_1
il diniego con la stessa motivazione. Ha quindi chiesto che sia giudizialmente accertato il proprio diritto all'indennizzo mediante rendita per malattia professionale e condannato l' alla corresponsione della rendita nella CP_1
misura del 70% o in quella diversa, eventualmente accertata, in misura comunque indennizzabile.
2. L' , costituitosi in giudizio, richiamando gli accertamenti compiuti in CP_2
sede amministrativa, ha chiesto il rigetto della domanda essendo essa infondata nel merito.
3. Espletata attività istruttoria mediante l'assunzione di prova testimoniale e
CTU medica, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante sentenza di cui è stata data lettura.
***
4. La domanda è fondata.
Il teste , tecnico dell'azienda ELLE EMME, specializzata in Testimone_1
bonifiche di amianto, ha confermato che l' presso la quale lavorava la Pt_2
ricorrente fu oggetto di un'operazione di bonifica delle strutture di amianto ivi presenti sia sulla copertura, che presentava infiltrazioni a causa del suo deterioramento, sia nelle tubature di una caldaia, caratterizzate dalla presenza di amianto friabile, molto pericoloso.
Pag. 3 di 14 Il C.T.U. nominato, dr. visitata la ricorrente ed esaminata la Persona_1
documentazione prodotta, ha così argomentato:
“L'esame della documentazione sanitaria fa rilevare che la sig.a fin dal 2012 Parte_1
a seguito di un ricovero presso il reparto di Chirurgia dell'ospedale di Grosseto per accertamenti relativi ad un versamento pleurico dx recidivante era sottoposta a biopsia il cui risultato istologico per l'esistenza di mesotelioma epiteliode pleurico.
Nel 2016 a seguito di recidiva di versamento pleurico veniva sottoposta ad un altro intervento chirurgico toracico al torace nel corso del quale si provvedeva al prelievo di liquido pleurico e biopsie pleuriche che istologicamente confermavano l'esistenza del già
diagnosticato “mesotelioma epiteliomorfo ben differenziato”. Veniva regolarmente seguita presso l'oncologia dell'ospedale di Grosseto ed i successivi controlli visionati effettuati nel 2024 dimostravano una costante progressione della malattia (vedi scheda
GOM del febbraio 24, relazione oncologica dell'ottobre 24 e TC torace del marzo 25) .
Per quanto riguarda l'aspetto medico legale del caso è da stabilire se la comparsa della malattia (mesotelioma pleurico) trovi una relazione causale con il lavoro svolto dalla
Parte_1
La ha lavorato presso la SRL IMMOBILIARE di via Genova a a Grosseto dal Parte_1
maggio 1979 al maggio 1990 in forma discontinua ma comunque per numerosi mesi nell'arco del periodo sopra citato.
Questa Società era titolare dell'azienda EUROVINIL, che all'epoca produceva canotti,
tende, zattere di salvataggio per l'Esercito e la Marina Militare.
La sua mansione era quella di operaia addetta alla saldatura a caldo del materiale gommato con il quale venivano costruiti i manufatti sopra descritti. Le gomme in
Pag. 4 di 14 oggetto erano rinforzate con una armatura interna costituita da robuste fibre (forse metalliche?) che erano tagliate con appositi taglienti.
Nelle mansioni specifiche era prevista anche la saldatura della gomma che avveniva utilizzando delle presse a caldo , durante tali la fasi di lavorazione si verificava emissione di fumi.
La riferisce che al termine del turno lavorativo provvedeva a pulire la propria Parte_1
postazione di lavoro ed a spazzare, con le altre colleghe, il pavimento del laboratorio.
La ricorda inoltre che il tetto del capannone e delle condotte (non sa Parte_1
specificare quali ed a che cosa servissero) era in eternit e che per il ricambio di aria non vi erano aspiratori ma solo dei finestroni posti in alto sulle pareti. Durante il turno di lavoro indossava una vestaglia in cotone che era fornita dalla ditta e che provvedeva a lavare personalmente a casa. La sede di Grosseto ritiene di non riconoscere il CP_1
mesotelioma di cui risulta essere affetta la in quanto non risulta esservi stata Parte_1
esposizione a fibre di amianto durante la attività lavorativa. Da tali riferimenti anamnestici ed in assenza di notizie e dati che possano indicarci la presenza di amianto nelle materie utilizzate per la costruzione dei canotti tende ed etc. pare evidente che la non sia stata esposta all'amianto nel corso delle fasi lavorative. Parte_1
Rimane tuttavia da considerare un aspetto significativo riguardante il tetto del capannone sede del laboratorio.
La sig.a afferma che si trattava di una copertura in eternit ma ovviamente si Parte_1
può ragionevolmente ritenere che la stessa non avesse e non ha a tutt'oggi le competenze per poter stabilire il tipo di materiale costituente la copertura del capannone. Tuttavia
in nostro aiuto viene un articolo pubblicato sulla quotidiano “ La Nazione” del
13.8.2016 dove si riporta “....Dal 2007 a oggi, però, alcune aziende, anche in assenza di
Pag. 5 di 14 una aggiornata mappatura hanno provveduto spontaneamente alla bonifica dei propri capannoni. Il caso più recente è quello della Eurovinil che si è affidata a una delle aziende leader nel settore della bonifica da cemento amianto, la Elle Emme di Foligno,
per la messa a norma di 4368 metri quadrati di onduline in Eternit....”. Da tale articolo pare evidente che i capannoni della Eurovinil avessero il tetto in eternit.
L' ) del SST in data 11.10.17 Controparte_3
inviava una comunicazione alla dottoressa della ASL una Per_2 CP_4
comunicazione della valutazione del Panel delle esposizioni relativo alla sig.a Parte_1
affermando che “ ..ha confermato il livello in precedenza assegnato di esposizione ad amianto improbabile”.
Dalla lettura del documento con le schede allegate non emerge che CP_3
l'intervistatore abbia raccolto notizie (nella parte riguardante l'Eurovinil) relative al tipo di copertura del capannone (ha chiesto alla se erano presenti coibentature Parte_1
e la stessa ha risposto “ NON SO” ) tanto che il giudizio di improbabile esposizione all'amianto è verosimilmente fondato sul fatto che la mansione lavorativa dell'assicurata non comportava l'esposizione all'amianto derivante dalle materie usate durante le fasi di lavorazione. Ma senza tener conto della presenza o meno di amianto nel tetto del capannone. Si ricordi inoltre che l' esprime il giudizio di CP_3
“improbabile esposizione all'amianto” e non afferma che non vi sia assoluta certezza di mancata esposizione all'amianto stesso.
La il 3.5.22 inviava alla sede di Grosseto un parere relativo alla CP_5 CP_1
malattia professionale della del quale si riportano le considerazioni “.. Parte_1
l'attività svolta negli anni dalla richiedente, il riconoscimento di malattia professionale,
si ribadisce che non presenta caratteristiche tali da comportare la manipolazione diretta di materiali contenenti amianto requisito fondamentale perchè la richiesta possa essere
Pag. 6 di 14 sostenuta ed accolta...per quanto riguarda le coperture eternit del capannoni, a meno di un forte danneggiamento del materiale ( ma il nome descrive bene la resistenza e durabilità del prodotto) che doveva e deve essere sottoposto ad opportuno monitoraggio già da molti anni, non si ritiene possa aver prodotto fibre aero disperse tali da superare il limite di 0,1,ff/cc richiesto comunque dalla norma. Si rammenta che l' nel Pt_3
1977, quindi ben 25 anni fa, ha effettuato una lunga campagna di campionamenti ambientali per stabilire il cut off ambientale che coincide proprio con quello sopra citato.
In sintesi per quanto disponibile agli atti, si è del parere che il caso non sia connesso ad una esposizione di tipo professionale tanto meno l'attività chiamata in causa come saldatrice di prodotti polimeri per quanto sopra meglio specificato”.
Analizzando le conclusioni a cui giunge la (Consulenza Tecnica CP_5
Accertamento Rischi e Prevenzione (CONTARP) dell' ) è lecito fare alcune CP_1
considerazioni:
L'affermazione “ per quanto riguarda le coperture eternit del capannoni, a meno di un forte danneggiamento del materiale ( ma il nome descrive bene la resistenza e durabilità
del prodotto) che doveva e deve essere sottoposto ad opportuno monitoraggio già da molti anni, non si ritiene possa aver prodotto fibre aero disperse tali da superare il limite di 0,1,ff/cc richiesto comunque dalla norma” non è confortata da elementi oggettivi atti a stabilire le condizioni di adeguata manutenzione del tetto. Non è possibile presumere che questo non fosse danneggiato in quanto non è sufficiente specificare che “il nome descrive bene la resistenza e la durabilità del prodotto” per garantire l'integrità dello stesso.
Anche l'affermazione che “ non si ritiene possa aver prodotto fibre aero disperse tali da superare il limite di 0,1,ff/cc richiesto comunque dalla norma” è fondata su ipotesi e non su certezze .
Pag. 7 di 14 La (da quanto evidenziato dalla comunicazione inviata all' ) non ha CP_5 CP_1
avuto a disposizione documenti adeguati a verificare e stabilire quali fosse lo stato di manutenzione del tetto del capannone quindi il parere espresso è fondato su mere ipotesi e non su dati oggettivi. In definitiva pare che poter ritenere, da parte dei suddetti enti,
che la non sia stata esposta alle fibre di amianto non abbia un fondamento Parte_1
oggettivo ma fondato, da un lato sulla mancato accertamento (ISPRO) sulla esistenza o meno di un tetto in eternit sul luogo di lavoro dell'assicurata e dall'altro (CONTRAP)
che il tetto sia stato presuntivamente integro e non in grado di rilasciare fibre di amianto potenzialmente dannose senza averne la certezza oggettiva.
In definitiva siamo di fronte al caso di una lavoratrice che per un periodo, anche discontinuo, dal 1979 al 1990 ha lavorato come operaia in una ditta dove non maneggiava utensili o materie prime contenenti amianto ma prestava la propria opera in un ambiente lavorativo la cui copertura (tetto) era costituita da onduline di eternit.
Non abbiamo alcuna certezza che il tetto o altri elementi del capannone potessero liberare fibre di amianto ma è altrettanto vero che dall'anamnesi raccolta e dalle schede dell' non emergono eventuali condizioni ambientali che avrebbero potuto esporre CP_3
la all'amianto. In definitiva, essendo il tetto del capannone l'unica probabile Parte_4
fonte di fibre libere di amianto (non avendo peraltro a disposizione dati sullo stato di manutenzione dello stesso), è fortemente probabile che proprio queste siano state l'agente etiologico che ha provocato l'insorgenza del mesotelioma pleurico di cui è
portatrice la Parte_4
Il mesotelioma è un tumore raro e altamente specifico, la cui principale causa è
l'esposizione alle fibre di amianto, sostanza presente nell'eternit. La relazione di causa-
effetto tra esposizione professionale ad amianto e insorgenza del mesotelioma è
ampiamente documentata e riconosciuta dalla comunità scientifica e sanitaria.
Pag. 8 di 14 Non si può disconoscere che l'aver lavorato per anni sotto un tetto di eternit, anche in assenza di dati precisi sulla manutenzione, ha determinato l'esposizione all'amianto che
, stante le notizie raccolte anche mediante la lettura di articoli di stampa, era presente nella copertura dei capannoni dell'Eurovinil.
Anche se vi è certezza tecnica della dispersione di fibre, il fatto che un tetto fosse in eternit già comporta un rischio di esposizione, specie se: il tetto era deteriorato, lesionato o soggetto a vibrazioni (ma se esistessero tali condizioni non è dato sapere) , intemperie,
scarsa manutenzione?;l'operaia ha lavorato per anni sotto quel tetto, in ambiente privo di sistemi di aerazione se non dei finestroni posti in alto , respirando l'aria del capannone.
Si deve a tal proposito ricordare la testimonianza del tecnico rilasciata di Testimone_2
fronte al Giudice del lavoro il 16.10.24 e della quali già trascrotta in precedenza si riportano dei passaggi importanti “....: Confermo che nel 2016 la ditta ha CP_6
effettuato rimozione dell'amianto e posa di nuova copertura nello stabilimento Eurovinil
in Grosseto. ADR Ho partecipato ai sopralluoghi, effettato attività di supporto anche di natura amministrativa, svolgendo quindi attività tecnico commerciale. Cap. 2: RO .
Abbiamo rimosso l'amianto compatto lì presente, ovvero cemento con 10% di fibra d'amianto, normalmente utilizzato per coperture. Erano tuttavia presenti anche tubature di una caldaia con amianto cd. friabile (100% amianto), tipologia più
pericolosa. Le tubature erano presenti in un edificio distaccato dall'edificio principale
….: Ricordo che l'amianto di copertura era a vista, intendo dire che non era coperto da un controsoffitto in materiale non d'amianto. Nel caso della Eurovinil l'amianto non aveva segni di rotture, mentre la copertura esterna superiore, anch'essa in amianto compatto, essendo esposta agli agenti atmosferici, presentava infiltrazioni ...”.
Pag. 9 di 14 Da tale testimonianza pare desumersi che delle tubature di amianto non in buona condizioni erano presenti in un locale, separato dal capannone, dove si trovava una caldaia tuttavia il tetto del capannone in amianto non dotato di contro soffittatura presentava infiltrazioni.
Tenuto conto della durata dell'esposizione , della natura del materiale (eternit –
amianto), dalla testimonianza resa dal e della sede della neoplasia, si ritiene che Tes_1
l'attività lavorativa svolta rappresenti una concausa significativa e plausibile per l'insorgenza della patologia.
Il mesotelioma pleurico è una malattia sentinella dell'amianto: è altamente specifica, e si può sviluppare anche in caso di esposizioni brevi o a basse dosi. il mesotelioma può
ritenersi malattia professionale anche senza certezza assoluta che il tetto in eternit abbia effettivamente disperso fibre di amianto, purché ci siano indizi che indichino una esposizione professionale significativa.
(…)
L' riconosce il mesotelioma pleurico (45C) come malattia professionale tabellata CP_1
(voce n. 57 delle tabelle per le malattie professionali nell'industria del DM 9 aprile
2008), per “Lavorazioni che espongono all'azione delle fibre di asbesto” con periodo massimo di indennizzabilità ILLIMITATO dopo la cessazione della lavorazione.
Si può pertanto ritenere che esista nesso causale fra esposizione lavorativa (intesa come esposizione nell'ambiente di lavoro) all'amianto della e l' insorgenza della Parte_1
patologia tumorale pleurica.
Riguardo alla percentualizzazione del danno biologico derivante dalla malattia professionale è necessario tenere in considerazione alcuni aspetti. La prima diagnosi fu
Pag. 10 di 14 posta nel 2012 mediante biopsia pleurica che dette l'esito di mesotelioma pleurico epiteliomorfo.
Il mesotelioma pleurico epiteliomorfo (o epitelioide) presenta una prognosi infausta,
tuttavia risulta essere il sottotipo istologico con le migliori aspettative di vita rispetto alle altre varianti.
Il mesotelioma può colpire la pleura, il pericardio, il peritoneo e la tunica vaginale testicolare.
La forma pleurica è quella più comune e rappresenta circa il 95% delle forme di mesotelioma.
(…)
Sulla base della sopracitata stadiazione si può ragionevolmente ritenere che il mesotelioma pleurico di cui è affetta la GL sia ascrivibile al I STADIO in quanto risuta confinato all'interno della pleura parietale destra senza sconfinamento nella viscerale ,nel polmone e nei linfonodi locoreginali.
Alla luce di quanto sopra riportato si può ritenere che il danno biologico di cui è
portatrice la sig.a secondo i criteri previsti dalla normativa che regola le Parte_1
malattie professionali sia da valutare in misura non inferiore al 60% (sessanta CP_1
per cento)
Si risponde pertanto ai quesiti posti:
quale conseguenza diretta del vissuto lavorativo, come risultante in atti, possa dirsi derivata in danno di parte ricorrente - con certezza o con elevato grado di probabilità
un'inabilità assoluta e/o parziale, specificando in caso affermativo se siano derivati
Pag. 11 di 14 postumi di carattere permanente e il loro grado di incidenza percentuale sull'integrità
psico-fisica:
Il mesotelioma pleurico di cui è portatrice la sig.a risulta essere con elevato Parte_1
grado di probabilità la conseguenza della esposizione della stessa a fibre di amianto, non per aver utilizzato nel corso del proprio lavoro materiali contenenti amianto, ma per aver prestato la propria opera lavorativa per molti anni (circa 10 anni anche se non in maniera continuativa) presso una azienda la cui copertura (tetto) in eternit non si era conservata in condizioni ottimali (con conseguente verosimile dispersione in ambiente lavorativo dove non erano presenti sistemi di ventilazione delle fibre di amianto).
La malattia ha determinato postumi permanenti equamente valutabili nella misura del
60% (sessanta per cento).
5. La CTU è articolata e ben argomentata. Essa appare immune da profili di criticità o censurabilità e le sue risultanze mediche appaiono pienamente condivisibili. Peraltro, non risulta che i CCTTPP abbiano proposto osservazioni critiche.
E' noto che debba essere affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all'agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa,
dell'assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all'attività lavorativa e/o all'ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e/o, poi, il decesso.
Non occorre quindi una prova certa del nesso causale, essendo sufficiente una valutazione probabilistica secondo criteri di plausibilità scientifica. Seguendo
Pag. 12 di 14 costante orientamento, Cass. ord. 13512/2022, proprio in tema di carcinoma polmonare, ha stabilito infatti che “il nesso causale tra l'esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando,
sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del "più probabile che non", possa desumersi che la non occasionale esposizione all'agente patogeno - in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all'assenza di strumenti di protezione individuale - abbia prodotto un effetto patogenico sull'insorgenza o sulla latenza della malattia”.
6. Di conseguenza, sussistendo tutti i presupposti di legge, deve essere in questa sede riconosciuto il diritto dell'odierna ricorrente a percepire la rendita per inabilità permanente da malattia professionale nella misura del 60% con conseguente condanna dell' alla corresponsione in suo favore di detta CP_1
rendita, nella misura e con la decorrenza di legge, oltre interessi legali.
7. Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di consulenza, liquidate con separato decreto, sono poste parimenti a carico dell' . CP_1
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 13.10.2023, disattesa ogni Parte_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- condanna l' al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1
rendita per inabilità permanente da malattia professionale pari al 60%, con la decorrenza di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa e fino al saldo;
Pag. 13 di 14 - condanna l' al pagamento, in favore dell'Avv. Domenico CP_1
FINAMORE, dichiaratosi antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 2.900 per compensi professionali, oltre spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Grosseto, 28 maggio 2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe GROSSO
Pag. 14 di 14