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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 13/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4217/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4217 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10 ottobre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scorza e Pierangela Tolve Controparte_1
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. Clermente Delli Colli gusta procura Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, in Controparte_3 qualità di mandataria con rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Francesco Corina giusta procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA EX ART 111 CPC
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio Parte_1
ha esposto che: è creditore di quale
[...] Controparte_1
fideiussore di e di Europa giusta Parte_2 Pt_3
fideiussione; con atto per notar del 27/11/2012, rep. 5911 e racc. 3558, Per_1
trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP, aveva Controparte_1
donato alla figlia il diritto di usufrutto di fabbricato situato alla c.da Controparte_2 Radolena, in Tito ed individuato catastalmente al foglio 40 p.lle 204 sub. 1, 2, 3 e 4; casa di abitazione situata alla c.da Radolena, in Tito ed individuati catastalmente al foglio 40 p.lle 206 sub 6 nonché annessi locali alle p.lle 206 sub. 1, 2, 3, 4 e 5; comprensorio di terreni alla c.da Radolena in Tito ed individuati catastalmente al foglio
40 p.lle 16, 27, 28, 39, 202, 205, 25, 34; foglio 41 p.lle 39, 72, 73; foglio 42 p.lle 29, 35,
139, 145, 41, 42, 55, 56, 114, 215; nonché la piena proprietà di appezzamento di terreno sito alla c.da Schiangone, in Tito, individuato catastalmente al foglio 30 p.lle 49 e 7; appezzamento di terreno sito alla c.da Capua, in Tito, individuato catastalmente al foglio 42 p.lle 38 e 218.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione per notar del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, Per_1 Per_1
rep. 5911 e racc. 3558, trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.
ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della Controparte_1
domanda ex art. 2901 c.c.
È intervenuta in data 14.8.2019 quale cessionaria di Controparte_3 [...]
depositando la Parte_1
documentazione comprovante la cessione .
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è sostituita , contestando Controparte_2 la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. ha prodotto Parte_1
in giudizio: contratto di prestito finalizzato n. 82/610/8074889 del 17.12.2012 stipulato con fideiussione specifica del 17.12.2012 Parte_2 rilasciata fino all'importo di € 800.000,00 da in favore di Controparte_1 [...]
contratto di apertura di conto corrente n. 082-330- Parte_2 Parte_2
0000003 del 23.6.2014 stipulato con Parte_2 contratto di mutuo fondiario per notar dell'11.6.2007 stipulato con Europa Cash Per_2
Srl con fideiussione specifica di contratto di mutuo fondiario per Controparte_1
Per_ notar del 13.11.2012 stipulato con Europa Cash Srl con fideiussione specifica di
. Controparte_1
Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela. La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/04/2021, n. 9886).
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia è successivo alla prestazione delle fideiussioni specifiche nei contratti di mutuo fondiario Per_ per notar dell'11.6.2007 e per notar del 13.11.2012. Per_2
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di donazione di bene immobile sia lesivo delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto di donazione è successivo al sorgere di una parte del credito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore della propria figlia in data 27.11.2012, di beni, pochissimi giorni dopo la concessione della fideiussione del 13.11.2012, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a CP_1
al momento della donazione, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei
[...]
creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar Per_1
del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, rep. 5911 e racc. 3558, trascritto in Per_1
data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00: fase di studio € 1.772,00, fase introduttiva € 1.169,00, fase istruttoria € 5.206,00; fase decisoria
€ 3.082,00), evidenziando in particolare che nella presente causa vanni applicati i valori minimi;
tenuto conto che in corso di causa l'attore ha ceduto il credito e la cessionaria si
è ostituita, le spese vanno liquidate riconoscendo: a
[...]
la fase di studio, la fase introduttiva e la fase Parte_1
istruttoria; a la fase di studio e la fase decisionale. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di l'atto di Controparte_3
donazione per notar del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, rep. Per_1 Per_1
5911 e racc. 3558, trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.;
2. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
euro 550,00 per spese, euro 8.147,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA
e rimborso forfettario al 15%;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di delle Controparte_3
spese di giudizio che liquida in euro 4.854,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza –sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 4217 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2016, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10 ottobre
2024, avente ad oggetto: azione revocatoria ordinaria
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Francesco Corina giusta procura allegata all'atto di citazione
ATTORE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Scorza e Pierangela Tolve Controparte_1
giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
, rappresentata e difesa dall'avv. Clermente Delli Colli gusta procura Controparte_2
allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
E in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa, in Controparte_3 qualità di mandataria con rappresentanza , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Francesco Corina giusta procura allegata all'atto di intervento
INTERVENUTA EX ART 111 CPC
CONCLUSIONI
I procuratori hanno concluso come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio Parte_1
ha esposto che: è creditore di quale
[...] Controparte_1
fideiussore di e di Europa giusta Parte_2 Pt_3
fideiussione; con atto per notar del 27/11/2012, rep. 5911 e racc. 3558, Per_1
trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP, aveva Controparte_1
donato alla figlia il diritto di usufrutto di fabbricato situato alla c.da Controparte_2 Radolena, in Tito ed individuato catastalmente al foglio 40 p.lle 204 sub. 1, 2, 3 e 4; casa di abitazione situata alla c.da Radolena, in Tito ed individuati catastalmente al foglio 40 p.lle 206 sub 6 nonché annessi locali alle p.lle 206 sub. 1, 2, 3, 4 e 5; comprensorio di terreni alla c.da Radolena in Tito ed individuati catastalmente al foglio
40 p.lle 16, 27, 28, 39, 202, 205, 25, 34; foglio 41 p.lle 39, 72, 73; foglio 42 p.lle 29, 35,
139, 145, 41, 42, 55, 56, 114, 215; nonché la piena proprietà di appezzamento di terreno sito alla c.da Schiangone, in Tito, individuato catastalmente al foglio 30 p.lle 49 e 7; appezzamento di terreno sito alla c.da Capua, in Tito, individuato catastalmente al foglio 42 p.lle 38 e 218.
Tanto premesso l'attrice ha chiesto: dichiarare inefficace nei confronti di parte attrice l'atto di donazione per notar del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, Per_1 Per_1
rep. 5911 e racc. 3558, trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.
ha contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della Controparte_1
domanda ex art. 2901 c.c.
È intervenuta in data 14.8.2019 quale cessionaria di Controparte_3 [...]
depositando la Parte_1
documentazione comprovante la cessione .
Disposta l'integrazione del contraddittorio, si è sostituita , contestando Controparte_2 la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c.
La domanda è fondata.
Come noto, l'azione prevista dall'art. 2901 c.c. ha una finalità cautelare e conservativa del diritto di credito, essendo diretta a conservare nella sua integrità la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore. ha prodotto Parte_1
in giudizio: contratto di prestito finalizzato n. 82/610/8074889 del 17.12.2012 stipulato con fideiussione specifica del 17.12.2012 Parte_2 rilasciata fino all'importo di € 800.000,00 da in favore di Controparte_1 [...]
contratto di apertura di conto corrente n. 082-330- Parte_2 Parte_2
0000003 del 23.6.2014 stipulato con Parte_2 contratto di mutuo fondiario per notar dell'11.6.2007 stipulato con Europa Cash Per_2
Srl con fideiussione specifica di contratto di mutuo fondiario per Controparte_1
Per_ notar del 13.11.2012 stipulato con Europa Cash Srl con fideiussione specifica di
. Controparte_1
Parte attrice ha dimostrato l'esistenza di un credito meritevole di tutela. La giurisprudenza evidenzia che ai fini dell'esperibilità dell'azione revocatoria ordinaria non è necessario che il creditore sia titolare di un credito certo, liquido ed esigibile, bastando una semplice aspettativa che non si riveli “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata (Cassazione civile, sez. III, 15/05/2018, n. 11755).
L'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità, con la conseguenza che, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse all'apertura di credito regolata in conto corrente, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito ed alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo, di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dello avvenuto accreditamento giacché l'insorgenza del credito va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione. Con la conseguenza che il trasferimento immobiliare per cui è causa deve considerarsi posteriore alla stipula della fideiussione, anche se anteriore alla morosità del debitore principale (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 15/04/2021, n. 9886).
Quindi nel caso in questione l'atto di cui è chiesta la dichiarazione di inefficacia è successivo alla prestazione delle fideiussioni specifiche nei contratti di mutuo fondiario Per_ per notar dell'11.6.2007 e per notar del 13.11.2012. Per_2
Presupposti dell'azione revocatoria sono: l'eventus damni, che si verifica quando l'atto di disposizione del debitore abbia determinato una maggiore difficoltà od incertezza nell'esattezza coattiva del credito stesso ed è onere del creditore fornire la prova di tale pregiudizio;
la scientia damni, che si verifica, in caso di atto di disposizione successivo al sorgere del credito, quando il debitore è consapevole di arrecare un pregiudizio agli interessi del creditore.
Nel caso in questione sussistono entrambi i presupposti.
Quanto all'eventus damni secondo consolidata e condivisibile giurisprudenza, “in tema di azione revocatoria ordinaria non è richiesta, a fondamento della azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma solo il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso. Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore” (Cass. n.
9461/2016).
Ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria, in altri termini, è sufficiente anche la sola circostanza che il soddisfacimento del creditore sia divenuto più difficile per la variazione qualitativa (e non quantitativa) del patrimonio del debitore.
Sotto tale profilo è palese che l'atto di donazione di bene immobile sia lesivo delle ragioni dei creditori.
Né i convenuti hanno provato, come sarebbe stato loro onere alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la sufficienza del patrimonio residuo del debitore a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Sussiste anche l'elemento soggettivo.
Come evidenziato in precedenza l'atto di donazione è successivo al sorgere di una parte del credito.
Orbene, in caso di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. scientia damni, la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Invero, la donazione in favore della propria figlia in data 27.11.2012, di beni, pochissimi giorni dopo la concessione della fideiussione del 13.11.2012, è univocamente indicativa non solo della piena consapevolezza, in capo a CP_1
al momento della donazione, del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni dei
[...]
creditori, ma altresì del fatto che all'atto in questione non era sottesa alcuna ragione diversa dall'intento di rendere impossibile o comunque più gravosa, per i creditori l'aggressione dei beni donati.
Pertanto, va revocato ai sensi dell'art. 2901 c.c. l'atto di donazione per notar Per_1
del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, rep. 5911 e racc. 3558, trascritto in Per_1
data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.
La decisione andrà annota ai sensi dell'art. 2655 c.c. Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dei parametri valutativi previsti dall'art. 4 co. 1 e del valore della controversia, determinato sulla base della domanda, a norma dell'art. 5 co. 1 d.m. cit. (tabella 2. Giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale – scaglione da € 260.000,01 ad € 520.000,00: fase di studio € 1.772,00, fase introduttiva € 1.169,00, fase istruttoria € 5.206,00; fase decisoria
€ 3.082,00), evidenziando in particolare che nella presente causa vanni applicati i valori minimi;
tenuto conto che in corso di causa l'attore ha ceduto il credito e la cessionaria si
è ostituita, le spese vanno liquidate riconoscendo: a
[...]
la fase di studio, la fase introduttiva e la fase Parte_1
istruttoria; a la fase di studio e la fase decisionale. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza – sezione civile – in persona del giudice unico Annachiara Di
Paolo, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. dichiara inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di l'atto di Controparte_3
donazione per notar del 19.9.2013 per notar del 27/11/2012, rep. Per_1 Per_1
5911 e racc. 3558, trascritto in data 11/12/2012 ai nn. 21015 RG e 15473 RP.;
2. dispone che la presente decisione sia annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.;
3. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di
[...]
delle spese di giudizio che liquida in Parte_1
euro 550,00 per spese, euro 8.147,00 per compenso professionale, oltre IVA e CPA
e rimborso forfettario al 15%;
4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore di delle Controparte_3
spese di giudizio che liquida in euro 4.854,00 per compenso professionale, oltre
IVA e CPA e rimborso forfettario al 15%.
Così deciso in camera di consiglio il 13 gennaio 2025
Il Giudice Unico
Annachiara Di Paolo