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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 30/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5212/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5212/2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAGNIN MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MANERA FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidamento dei figli minori
pagina 1 di 4 e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stesse relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni di ciascun figlio.
I ragazzi, nel rispetto della normativa vigente quanto a residenza anagrafica, avranno domicilio prevalente presso il padre e verranno inseriti nel suo stato di famiglia.
I figli staranno con la mamma ogni volta sarà concordato e deciso insieme;
la mamma potrà stare con loro due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e giovedì e/o altri giorni concordati tra le parti tenuto conto delle esigenze lavorative della madre dall'uscita da scuola sino alle 21.00 nonchè a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì o comunque dalle 18.00 e fino alla domenica sera alle 21.00; in tutti i casi, la madre dovrà farsi cura del prelievo all'uscita da scuola/centri estivi o presso il papà e li porterà dal papà con facoltà di delegare i nonni materni in caso di comprovate esigenze lavorative;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, periodo comunque da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo, entro il 31.05 di ogni anno.
I genitori potranno tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze natalizie tale da includere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
quattro giorni durante le vacanze pasquali, tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. I ponti infrasettimanali saranno equamente divisi tra i genitori seguendo la regola dell'alternanza. Nei compleanni proprio e dei figli, i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con loro, previo accordo tra i genitori, mantenendo tuttavia
l'organizzazione del calendario;
3. Mantenimento dei figli minori
Ciascun genitore si farà carico dei bisogni dei figli nei periodi in cui ne hanno responsabilità senza il versamento di contributo di mantenimento;
in ogni caso, ciascun genitore sosterrà le spese straordinarie per i minori come indicate nel Protocollo adottato da questo Tribunale che le parte dichiarano di conoscere ed accettare nella misura del 60% a carico del papà e del 40% a carico della mamma. Il padre si impegna a richiedere sempre il consenso della madre prima di sostenere delle spese straordinarie per i figli superiori ad € 100,00. Il papà prende atto delle attuali difficoltà economiche della mamma e si impegna a non presentare richieste di rimborso fin tanto che la mamma non avrà un'occupazione dotata di una certa stabilità.
4. Mantenimento dell'altro coniuge
pagina 2 di 4 Le parti dispongono di propri redditi e nulla va versato per mantenimento dell'altro coniuge.
5. Assegno unico: si procede come per legge, giusti gli accordi frattanto assunti per le vie brevi (le somme vengono ora interamente usate per i figli).
6. Assegnazione della casa coniugale
Il sig. si traferirà con i figli nella nuova casa non appena possibile e nulla va quindi disposto Parte_1 circa l'attuale casa coniugale di Piazza Redentore n. 2 int. 2, di proprietà di terzi.
7. Spese di lite: Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio religioso Parte_1 con in Dueville il 22/05/2010; che dall'unione erano nati i figli in data 12/08/2013 CP_1 Per_1
e in data 23/01/2011; che, dopo alcuni anni di relativa serenità, la coppia era entrata in una Per_2
profonda crisi che aveva determinato la fine del matrimonio. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che ciascun genitore si facesse carico dei bisogni dei figli nei periodi di rispettiva responsabilità, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%; che nulla venisse disposto a titolo di reciproco mantenimento tra le parti e che nulla venisse disposto circa la casa coniugale.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale, di CP_1
affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione del padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre, e di mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva responsabilità ma, per contro, chiedeva che le spese straordinarie fossero poste integralmente a carico del ricorrente.
Instaurato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe concordano sulla pagina 3 di 4 irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c..
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre, come da loro stessi individuati.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori.
Le spese straordinarie vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo la regolamentazione del protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto alle disposizioni di natura patrimoniale, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e dunque di non avere pretese l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Dueville (VI) in data 22/05/2010 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Elena Sollazzo Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 5212/2024 promossa da
C.F. ) nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAGNIN MASSIMO
ATTORE contro
(C.F. ) nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. MANERA FRANCESCA
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
In punto: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno congiuntamente concluso come da note scritte telematicamente depositate, così chiedendo:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. affidamento dei figli minori
pagina 1 di 4 e verranno affidati ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la responsabilità Per_1 Per_2
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per gli stesse relative all'istruzione, al sistema educativo ed alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni di ciascun figlio.
I ragazzi, nel rispetto della normativa vigente quanto a residenza anagrafica, avranno domicilio prevalente presso il padre e verranno inseriti nel suo stato di famiglia.
I figli staranno con la mamma ogni volta sarà concordato e deciso insieme;
la mamma potrà stare con loro due pomeriggi a settimana indicativamente il martedì e giovedì e/o altri giorni concordati tra le parti tenuto conto delle esigenze lavorative della madre dall'uscita da scuola sino alle 21.00 nonchè a fine settimana alternati dall'uscita da scuola del venerdì o comunque dalle 18.00 e fino alla domenica sera alle 21.00; in tutti i casi, la madre dovrà farsi cura del prelievo all'uscita da scuola/centri estivi o presso il papà e li porterà dal papà con facoltà di delegare i nonni materni in caso di comprovate esigenze lavorative;
durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per due settimane anche consecutive, periodo comunque da concordarsi tra i genitori con congruo anticipo, entro il 31.05 di ogni anno.
I genitori potranno tenere con sé i figli una settimana durante le vacanze natalizie tale da includere, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
quattro giorni durante le vacanze pasquali, tali da includere ad anni alterni il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta. I ponti infrasettimanali saranno equamente divisi tra i genitori seguendo la regola dell'alternanza. Nei compleanni proprio e dei figli, i genitori avranno la possibilità di passare del tempo con loro, previo accordo tra i genitori, mantenendo tuttavia
l'organizzazione del calendario;
3. Mantenimento dei figli minori
Ciascun genitore si farà carico dei bisogni dei figli nei periodi in cui ne hanno responsabilità senza il versamento di contributo di mantenimento;
in ogni caso, ciascun genitore sosterrà le spese straordinarie per i minori come indicate nel Protocollo adottato da questo Tribunale che le parte dichiarano di conoscere ed accettare nella misura del 60% a carico del papà e del 40% a carico della mamma. Il padre si impegna a richiedere sempre il consenso della madre prima di sostenere delle spese straordinarie per i figli superiori ad € 100,00. Il papà prende atto delle attuali difficoltà economiche della mamma e si impegna a non presentare richieste di rimborso fin tanto che la mamma non avrà un'occupazione dotata di una certa stabilità.
4. Mantenimento dell'altro coniuge
pagina 2 di 4 Le parti dispongono di propri redditi e nulla va versato per mantenimento dell'altro coniuge.
5. Assegno unico: si procede come per legge, giusti gli accordi frattanto assunti per le vie brevi (le somme vengono ora interamente usate per i figli).
6. Assegnazione della casa coniugale
Il sig. si traferirà con i figli nella nuova casa non appena possibile e nulla va quindi disposto Parte_1 circa l'attuale casa coniugale di Piazza Redentore n. 2 int. 2, di proprietà di terzi.
7. Spese di lite: Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti”.
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vicenza ha concluso per l'accoglimento dell'accordo raggiunto dalle parti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 09/12/2024 esponeva: di aver contratto matrimonio religioso Parte_1 con in Dueville il 22/05/2010; che dall'unione erano nati i figli in data 12/08/2013 CP_1 Per_1
e in data 23/01/2011; che, dopo alcuni anni di relativa serenità, la coppia era entrata in una Per_2
profonda crisi che aveva determinato la fine del matrimonio. Il ricorrente chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata la separazione personale delle parti;
che i figli minori venissero affidati ad entrambi i genitori con domicilio prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre;
che ciascun genitore si facesse carico dei bisogni dei figli nei periodi di rispettiva responsabilità, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50%; che nulla venisse disposto a titolo di reciproco mantenimento tra le parti e che nulla venisse disposto circa la casa coniugale.
Costituitasi in giudizio, aderiva alle domande attoree di separazione personale, di CP_1
affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione del padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre, e di mantenimento diretto dei minori da parte di ciascun genitore nei periodi di rispettiva responsabilità ma, per contro, chiedeva che le spese straordinarie fossero poste integralmente a carico del ricorrente.
Instaurato il giudizio, le parti davano atto di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, precisavano conclusioni congiunte nei termini di cui in epigrafe. La causa veniva, così, rimessa al
Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del parere di competenza.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che non vi siano motivi ostativi all'accoglimento delle domande concordemente formulate dai coniugi.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve trovare accoglimento: pur nella diversa ricostruzione dei fatti posti a sostegno delle reciproche domande, entrambe concordano sulla pagina 3 di 4 irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con conseguente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 151 c.c..
Nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori con domicilio prevalente presso il padre e con la previsione di adeguati tempi di visita da parte della madre, come da loro stessi individuati.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli minori.
Le spese straordinarie vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del 40%, secondo la regolamentazione del protocollo del Tribunale di Vicenza.
Quanto alle disposizioni di natura patrimoniale, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e dunque di non avere pretese l'una nei confronti dell'altra, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, come da concorde richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti in matrimonio Parte_1 CP_1
in Dueville (VI) in data 22/05/2010 con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Dueville (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
3. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 27.5.2025.
IL GIUDICE EST.
Dott.ssa Francesca Grassi
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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