Articolo 25 sex decies del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Articolo 25 quinquiesdeciesArticolo 25 septiesdecies
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11 agosto 2023
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4 ottobre 2024
Art. 25-sex-decies. (Contrabbando)

1. In relazione alla commissione dei reati previsti ((dalle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione, di cui al decreto legislativo emanato ai sensi degli articoli 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, e dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504)) , si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
2. Quando ((le imposte o i diritti di confine)) dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) (( e, nel solo caso previsto dal comma 2, anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a) e b) )) .
Entrata in vigore il 4 ottobre 2024
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