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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 09/05/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 384/2024 R.G., promossa da: avente sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63, partita Controparte_1
Iva , già e per essa nella sua espressa qualità di mandataria, P.IVA_1 Controparte_1 [...] partita Iva , in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Rossi.
APPELLANTE
Contro
(C.F. e (C.F. Controparte_3 C.F._1 Controparte_4
), entrambi rappresentate e difese dall'Avv. Fabio Palumbieri. C.F._2
APPELLATI per la riforma della sentenza n. 322/2023 resa dal Tribunale di Vasto in data 13.10.2023 e pubblicata in pari data.
All'udienza tenutasi in data 08 aprile 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art.127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio ha riservato la causa in decisione.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 322/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023 il Tribunale di Vasto decideva in merito all'opposizione a decreto ingiuntivo n. 343/2021 promossa da e Controparte_3 nei confronti di la quale aveva agito in via Controparte_4 Controparte_2 monitoria per ottenere il pagamento della somma pari ad €. 28.740,92, oltre interessi e spese, a titolo di saldo debitore relativo ad un contratto di finanziamento stipulato tra e Controparte_3 con assunzione della relativa obbligazione, quale coobbligata, da parte di Controparte_5
Controparte_4
1.1 A sostegno della spiegata opposizione gli opponenti eccepivano in via preliminare la carenza della legittimazione ad agire di per la mancanza di titolarità Controparte_1 dei crediti azionati sul rilievo che la documentazione prodotta dall'opposta non possedeva piena efficacia probatoria della cessione del credito, sorto inizialmente in capo ad Controparte_5 in suo favore.
Nel merito e in via principale eccepivano:
• l'erroneità del T.A.E.G. indicato nel contratto di finanziamento poiché nello stesso non era incluso il costo delle due polizze assicurative collettive, solo formalmente facoltative, ma imposte nel contratto quale condizione per la concessione del finanziamento;
• l'illegittimo addebito di spese convenzionalmente non pattuite e l'eccessiva onerosità degli interessi moratori;
• la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. della garanzia prestata quale fideiussore da
Controparte_4
1.3 Si costituiva in giudizio l'opposta, quale mandataria di Controparte_2 [...] la quale in via preliminare deduceva la mancata e tempestiva contestazione da Controparte_1 parte degli opponenti in ordine alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, al ricevimento della somma finanziata e all'ammontare del saldo debitore.
A fronte della eccezione preliminare di merito, provvedeva a produrre apposita documentazione diretta a dimostrare la titolarità del credito azionato, in particolare depositava un secondo pag. 2/13 CP contratto di cessione tra e , un elenco dei crediti ceduti tramite un file Pdf e una CP_5 dichiarazione di avvenuta cessione dei crediti in suo favore redatta dalla cedente.
Sugli altri motivi di opposizione insisteva circa la regolarità dell'operazione di finanziamento, rilevando che:
• le polizze assicurative sottoscritte dal debitore non erano state proposte come condizione necessaria per ottenere il finanziamento o per ottenerlo alle condizioni offerte, bensì solo in via facoltativa e quindi non rientravano nei costi necessari del credito da includere nel TAEG;
• circa la lamentata eccessiva onerosità del tasso di mora, deduceva che il debitore si era limitato a generiche contestazione senza tuttavia specificare, come era suo onere, il tipo contrattuale, la clausola negoziale che si intendeva contestare, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la soglia usura e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento.
In ogni caso, rilevava che il tasso di mora indicato in contratto (18% annuo) era ampiamente inferiore alla soglia usuraria che per i crediti personali nel primo trimestre 2010 era pari al
18,795% e che le spese addebitate erano state contrattualizzate.
Contestava inoltre l'eccezione di decadenza in capo alla sul rilievo che la Controparte_4 stessa era da considerare coobbligata principale e non già fideiussore, con esclusione della disciplina di cui all'art. 1957 c.c., rilevando infine la natura facoltativa delle polizze assicurative il cui relativo costo non doveva pertanto essere incluso nel calcolo del T.A.E.G.
1.3 Acquisite le memorie istruttorie, istruita la causa mediante le sole produzioni documentali, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La sentenza di primo grado. Il Tribunale di Vasto accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto per i motivi che seguono.
2.1 Il primo giudice accoglieva l'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire per difetto della titolarità del credito azionato in via monitoria della Controparte_6
A tal proposito rilevava la fondatezza della contestazione sollevata dagli opponenti i quali avevano eccepito la mancata produzione in giudizio, tanto in sede monitoria quanto nella successiva fase di cognizione, della “Tabella” o ”Allegato A” del contratto di cessione, richiamato espressamente nell'art. 31 del contratto stesso e contenente l'elenco dettagliato dei crediti oggetto della cessione e, quindi, da ritenere parte essenziale del contratto di cessione e soprattutto l'elemento fondante della titolarità del credito azionato.
pag. 3/13 Sotto tale profilo, dava atto che al fine di contrastare tale omissione parte opposta in sede di costituzione in giudizio a seguito della spiegata opposizione a decreto ingiuntivo aveva prodotto un file denominato “08 _ elenco crediti omissato.pdf_35129541.pdf”, contenente il numero del rapporto n. 4210473, il nominativo del solo con il relativo codice fiscale, Controparte_3
l'importo oustanding, gli interessi non pagati e il saldo in linea capitale.
Tuttavia, il primo giudice rilevava l'assoluta inidoneità della predetta produzione a sopperire alla mancata produzione dell'Allegato A e, quindi, ad assumere piena efficacia probatoria circa la titolarità del credito da parte della opposta e l'inclusione del credito fra quelli oggetto della cessione.
In particolare, alla luce della specifica contestazione mossa dagli opponenti circa la conformità della nuova produzione all'originale “Tabella A” citata nel contratto di cessione, osservava che
“tale documento consta di un file c.d. “Portable Document Format” - identificabile dall'estensione “.pdf” - di formazione evidentemente nativa (ovvero non contenente una scansione per immagine dell'originale ma prodotto attraverso esportazione in formato pdf da programma di videoscrittura e/o foglio elettronico) come tale privo di qualsiasi riferibilità – in assenza di idonea certificazione di conformità all'originale – ai crediti elencati nel contratto di cessione;
parimenti – e quand'anche si volesse ipotizzare la formazione non cartacea/analogica del detto elenco (in ragione della sua definizione negoziale di “ALLEGATO A – Elenco dei crediti – RIPRODOTTO SU SUPPORTO INFORMATICO NON RISCRIVIBILE SIGLATO
DALLA PARTE”) – non sussiste alcuna evidenza documentale e/o certificatoria della conformità del documento nel file “08_elenco crediti omissato.pdf_35129541.pdf” alla Tabella
“A” ove, per l'appunto, redatta in forma informatica non modificabile”.
E ancora, il primo giudice ha sottolineato l'impossibilità di attribuire una equipollente efficacia probatoria alla dichiarazione prodotta dalla opposta in allegato alla seconda memoria istruttoria con la quale intendeva fornire la dimostrazione della conferma dell'avvenuta cessione del credito a carico degli opponenti da parte di in favore della opposta, ciò in Controparte_5 quanto non risultavano evidenze circa la sua certa provenienza da parte di CP_5 risultando del tutto ignota l'identità del presunto sottoscrittore, neppure ricavabile dalla sottoscrizione del tutto illeggibile.
Infine, il primo giudice ha ulteriormente rilevato che neppure il semplice possesso da parte della opposta della documentazione relativa al contratto di finanziamento stipulato dalla cedente può ritenersi un elemento idoneo a sostituire il documento attestante la cessione del credito, rilevando che la “semplice circostanza del possesso di tale documentazione, infatti, può
pag. 4/13 giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come, ad esempio, la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito (Cass. civ., 31/01/2019, n. 2780)”, non essendo dunque un argomento rilevante ai fini del decidere.
Per tali motivi accoglieva l'eccezione preliminare di merito di difetto di titolarità del credito azionato, con conseguente accoglimento della spiegata opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto, con ulteriore condanna della opposta al pagamento delle spese e competenze di lite.
3 Appello: avverso la sentenza proponeva appello rilevando Controparte_2
l'erroneità della decisione sotto diversi profili.
3.1 Errata valutazione dei fatti e dei documenti dedotti in giudizio con violazione dell'art. 2697
c.c.
Errata interpretazione delle norme sulla cessione di crediti sia codicistiche (art. 1260 c.c.) che speciali (art. 58 TUB).
Errata interpretazione delle norme sulla cessione di crediti sia codicistiche (art. 1260 c.c.) che speciali (art. 58 TUB).
Con tale motivo l'appellante ha contestato la sentenza laddove il primo giudice ha ritenuto di accogliere l'eccezione preliminare di merito relativa alla carenza di legittimazione attiva della CP
sul presupposto della mancanza di idonea documentazione atta a provare sia la titolarità del credito che la stessa inclusione del credito azionato nel contratto di cessione da parte di
[...]
In particolare, ha censurato le parti della sentenza in cui il primo giudice: CP_5
• in riferimento al documento indicato quale allegato della comparsa di risposta al n. 8, ovvero l'elenco crediti omissato pdf, ha dichiarato di non essere stata validamente raggiunta la prova della inclusione del credito azionato in via monitoria nella cessione dei crediti sul rilievo che il suddetto elenco, parte essenziale del contratto, non risulta agli atti del giudizio;
• sempre in riferimento al documento indicato quale allegato della comparsa di risposta al n. 8, ha dichiarato, a fronte dell'eccezione di non conformità all'originale della Tabella
A, che tale produzione non appare idonea ad acquisire idonea efficacia probatoria in quanto si tratterebbe di un file di formazione evidentemente nativa e come tale privo di ogni riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione;
• ha escluso ogni equipollente efficacia probatoria alla dichiarazione resa dalla cedente,
nella quale si confermerebbe l'avvenuta cessione del credito Controparte_5
pag. 5/13 CP oggetto di causa a sul presupposto che sarebbe ignota l'identità del presunto sottoscrittore e comunque illeggibile la firma apposta;
• ha condannato l'opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore degli opponenti.
In particolare, l'appellante ha dedotto di aver prodotto la dichiarazione della cedente con la quale conferma l'avvenuta cessione del credito, il contratto di cessione con il relativo estratto dell'elenco dei crediti ceduti, che si presenta omissato per evidenti ragioni di privacy, rilevando la piena efficacia probatoria degli stessi atti che, unitamente alle circostanze del possesso della documentazione relativa al finanziamento concesso e erogato agli appellati e della comunicazione agli stessi dell'avvenuta cessione, attesterebbero la regolarità della cessione e la sua piena legittimazione in punto di potere di agire, ricordando a tale proposito che secondo la giurisprudenza di legittimità al fine di provare la titolarità del credito ceduto da parte della cessionaria sarebbe sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, non essendo necessaria una puntuale e specifica indicazione di ciascuno di essi, allorquando gli elementi presi in considerazione per rappresentare le categorie consentono di individuare senza incertezza i rapporti oggetto della cessione.
A parte la documentazione prodotta, di per sé rilevante, parte appellante ha rilevato che in ogni caso la prova del trasferimento dei crediti può essere desunta e ricavata anche da semplici presunzioni, atteso che il contratto di cessione è un contratto a forma libera che non è soggetto a prestabilite formalità e che non deve essere redatto necessariamente in forma scritta.
Sotto tale profilo, ha insistito nel contestare il fatto che il primo giudice non avrebbe considerato o, meglio, non avrebbe dato il giusto peso, quali elementi con evidente rilievo indiziario, né al possesso di tutta la documentazione relativa al finanziamento erogato dalla cedente (il contratto di finanziamento e il rendiconto) né alla circostanza che la cessione è stata comunicata e notificata al debitore ceduto anche dalla stessa Controparte_5
3.2 Nel merito, in relazione agli ulteriori motivi di opposizione spiegati avverso il decreto ingiuntivo, l'appellante ha riproposto le medesime censure e argomentazioni introdotte nel giudizio di cognizione di primo grado e nelle memorie istruttorie, insistendo circa la piena regolarità dell'operazione di finanziamento conclusa dalla Controparte_5
3.3 Si costituivano in grado di appello e resistendo alle Controparte_3 Controparte_4 avverse difese, insistendo circa l'assenza della legittimazione attiva e di agire della appellante sul rilievo che la documentazione prodotta dalla appellante a supporto della sua legittimazione,
pag. 6/13 come correttamente rilevato dal primo giudice, non abbia sufficiente e idonea efficacia probatoria e chiedendo sul punto la conferma della sentenza impugnata.
In subordine, in ipotesi di accoglimento dell'appello sulla questione della legittimazione ad agire della appellante, gli appellati si sono riportati ai motivi di opposizione nel merito proposti in primo grado e attinenti all'errata determinazione del T.A.E.G. in quanto sono state esclude dal relativo calcolo le due polizze assicurative da ritenere obbligatorie perché necessarie per l'erogazione del finanziamento, all'addebito di spese per €. 500,00 non pattuite convenzionalmente e all'eccessiva onerosità degli interessi moratori, chiedendo a tal fine una
CTU per il ricalcolo del rapporto di dare e avere e riproponendo l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. in relazione alla posizione della D'LI da ritenere non già quale _4 coobbligata principale bensì quale fideiussore.
4. Motivi della decisione.
4.1 L'appello proposto è da ritenere infondato e deve essere pertanto rigettato in applicazione della disciplina e della giurisprudenza in materia.
4.2 Infondato è il primo motivo non risultando dimostrata in atti la inclusione del credito per cui è causa tra quelli oggetto di cessione.
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato, quale principio generale, che in caso di contestazione della regolare cessione del credito, laddove quindi viene messa in dubbio la titolarità del rapporto da parte del cessionario, al fine di fornire la prova della cessione del credito, pur non essendo necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi sufficiente la semplice comunicazione o notifica al debitore della cessione, in quanto tale adempimento non costituisce la prova della esistenza stessa della cessione e del suo contenuto (Cass. Civ.
22151/2019), principio che viene ribadito anche in una recente pronuncia della Suprema Corte in tema di cessione in blocco,in cui viene ulteriormente specificato che “non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della cessionaria e quindi la mera notificazione, neanche se effettuata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 TUB”.
Peraltro, si è altresì precisato che l'avviso o la comunicazione o notificazione della cessione
“unitamente ad altri elementi, può essere valutato come indizio dal giudice di merito al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione” (Cass. Civ. 17944/2023), principio che è stato ribadito anche nella più recente sentenza della Suprema Corte n. 5478/2024.
Occorre quindi esaminare e valutare i documenti prodotti dall'appellante in sede monitoria e di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al fine di verificare se ricorrano i pag. 7/13 presupposti per la ricorrenza quanto meno di indizi precisi gravi e concordanti a fondamento dell'inclusione del credito in oggetto tra quelli oggetto di cessione.
I documenti di riferimento sono i seguenti:
1) un primo contratto di cessione del credito datato 22.12.15 che, tuttavia, risultava sprovvisto e mancante dell'Allegato A che, previsto quale parte integrante del contratto stesso, avrebbe dovuto contenere l'elenco specifico dei debiti ceduti, contratto di cessione poi depositato anche in sede di comparsa di costituzione. Al riguardo, oltre ad osservare che, anche a voler superare la evidente discrasia esistente tra il primo, ove la interviene in nome e per conto, quale servicer, Controparte_5
di ed il secondo in cui la interviene in proprio, CP_7 Controparte_5
considerando la prima produzione erronea e superata dalla seconda corretta, secondo la prospettazione della tuttavia permane la mancanza di produzione CP_2
dell'Allegato o Tabella A con elenco crediti ceduti, quindi la assoluta mancanza nel contratto di ogni riferimento al credito in oggetto.
2) Stampa di un file definito “08_elenco crediti omissato.pdf_35129541.pdf”, prodotta con la comparsa di costituzione in sede di opposizione, che attesterebbe l'esistenza del credito ceduto e la sua inclusione fra quelli oggetto della avvenuta cessione del credito.
3) Dichiarazione asseritamente proveniente dalla del 21 dicembre 2022 nel CP_5
quale si dichiarava che il credito oggetto di causa era stato oggetto di cessione alla
[...]
documento prodotto con la seconda memoria ex art- 183 c.p.c. CP_8
Tali produzioni venivano tempestivamente impugnate dagli odierni appellati i quali rilevavano la contraddittorietà e la difformità esistenti fra i due contratti di cessione del credito,
l'inidoneità del file a comprovare l'elenco dei crediti ceduti perché non conforme e, quindi, non sostitutivo della Tabella A del contratto di cessione, nonché l'irrilevanza del documento contenente la presunta dichiarazione di avvenuta cessione del credito resa dalla in favore CP_5
C di , attesa l'assenza di prova circa la riferibilità della dichiarazione alla e la CP_5
assoluta incertezza della firma che appare non leggibile e l'assenza di ogni assunzione di responsabilità.
pag. 8/13 Come sopra specificato, anche a voler superare la evidente difformità tra i due contratti di cessione prodotti in atti, resta da valutare la sussistenza di prova della inclusione del credito in esame tra quelli oggetto di cessione, stante la mancata produzione della Tabella o Allegato A cui fa riferimento il contratto di cessione e che avrebbe dovuto contenere l'elenco dei crediti ceduti.
4.3 Inidoneo a fornire tale prova deve ritenersi il documento indicato al n.2 sopra elencato, cioè il un file denominato “08_elenco crediti omissato.pdf_35129541.pdf”, che secondo la tesi della appellante dovrebbe supplire alla mancata produzione dell'Allegato A del contratto di cessione e comprovare l'inclusione del credito vantato nei confronti degli appellati nella cessione di credito.
In effetti, si tratta di un file pdf (Portable Document Format) che all'evidenza appare di formazione nativa digitale che, quindi, non contiene una scansione o una riproduzione per immagine di un documento o atto originale preesistente ma risulta generato e ricavato mediante una trasformazione in formato pdf ricavata da un programma informatico di videoscrittura o foglio elettronico.
Tale file non risulta firmato digitalmente e non consente di individuare l'autore della sua formazione.
Tale caratteristica del file, unitamente all'assenza di una adeguata e idonea attestazione di conformità o, meglio, di corrispondenza all'originale che dovrebbe andare a sostituire (Allegato
A contratto di cessione), oltre che di sottoscrizione, rende il documento del tutto incerto e anonimo non solo per quanto riguarda la provenienza ma anche per quanto riguarda la sua riferibilità ai crediti elencati nel contratto di cessione.
Dunque, il documento Pdf prodotto dalla appellante non può in alcun modo supplire alla carenza istruttoria derivante dalla mancata allegazione dell'Allegato A del contratto di cessione, ancorchè riporta in un rigo il nominativo del debitore ceduto e il numero del debito ceduto, perché è privo di sottoscrizione e non può essere ricondotto in modo univoco o comunque considerarsi riferito al contratto di cessione di cui non può costituire parte integrante in luogo della Tabella appositamente richiamata nei contratti di cessione.
pag. 9/13 Secondo un principio espresso dalla Suprema Corte in materia di vendita ma riferibile per via analogica al caso in oggetto, ripreso anche dalla recente giurisprudenza di merito (Corte App. di Catania del 23.12.2021, Trib. Brescia n. 79/2025) affinchè il documento in esame “possa considerarsi parte integrante del contratto di cessione, è necessario o che il documento sia sottoscritto o che a questo le parti si siano riferite con elementi certi che ne consentano la univoca e precisa identificazione” (Cass. Civ. 21308/2016).
In ogni caso, rilevato che secondo la prospettazione dell'appellante si tratterebbe di un documento che dovrebbe riprodurre o sostituire l'Allegato A del contratto di cessione (mai prodotto in originale) che costituiva e costituisce una parte integrante e necessaria del contratto stesso, allo stato non è possibile ravvisare o individuare elementi di natura documentale e certificatoria dai quali poter affermare con un certo grado di certezza o quanto meno di seria e elevata probabilità la corrispondenza del documento contenuto nel file denominato “08_elenco crediti omissato.pdf_35129541.pdf” alla Tabella “A” richiamata nei contratti di cessione del credito. Né risulta allegata una attestazione da parte del creditore cedente circa la sua conformità o corrispondenza all'originale.
4.4 Quanto al documento sopra richiamato al n. 3) occorre verificare la rilevanza probatoria da attribuire allo stesso datato 21 dicembre 2022 e apparentemente attribuibile ad , CP_5
nel quale è contenuta la dichiarazione presuntivamente resa da di avvenuta CP_5
C cessione del credito oggetto di causa in favore della .
In linea generale, occorre osservare che secondo l'orientamento espresso recentemente nella giurisprudenza di legittimità, ripreso e ribadito anche da questa stessa corte nella recente sentenza n. 283 del 17.02.2023, la dichiarazione di avvenuta cessione del credito da parte del cedente, quale atto di natura confessoria, unitamente al possesso e alla disponibilità da parte del cessionario del titolo ceduto, può assumere particolare rilievo ai fini della prova della cessione di un determinato rapporto giuridico, posto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo” rappresenta “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” (Cass. civ., Ord. n. 10200/2021).
Proprio in ragione della sua particolare rilevanza, come detto, potenzialmente decisiva, il documento contenente la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione del credito in favore pag. 10/13 del cessionario per esplicare i suoi effetti deve possedere determinati requisiti di forma e di sostanza, anche in termini di provenienza dell'atto da parte della cedente, di sicura riferibilità in capo al sottoscrittore e di certezza della data indicata nella dichiarazione.
Analizzando la suddetta dichiarazione, a parte l'intestazione e gli estremi del debito ceduto, non si rinvengono ulteriori dati o elementi dai quali desumere con certezza la riferibilità e la provenienza della dichiarazione da parte della cedente.
In particolare, risulta del tutto omessa l'indicazione di colui che avrebbe sottoscritto il documento, i dati anagrafici minimi, il suo ruolo all'interno della compagine societaria e la specificazione dei poteri in forza dei quali avrebbe rilasciato la dichiarazione;
in generale, risulta omessa la giustificazione e la descrizione dell'ambito all'interno del quale o in funzione del quale il sottoscrittore era stato abilitato al valido rilascio dell'attestazione di avvenuta cessione del credito, oltre al rilievo circa la mancata certezza della data indicata e al fatto che, come rilevato dal primo giudice, la firma apposta in calce alla dichiarazione appare all'evidenza del tutto illeggibile.
Sotto tale ultimo profilo, premesso che la firma o sottoscrizione serve ad assumere la paternità
e la responsabilità di ciò che vene affermato, in linea generale secondo l'orientamento costante e da ritenere pacifico nella giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 11409/2006), la presunta illeggibilità della firma apposta in un contratto o in una dichiarazione non determina in via automatica e diretta la nullità o l'invalidità dell'atto o della dichiarazione qualora dal corpo del testo o dal suo contenuto sia possibile individuare o comunque risalire attraverso i dati o le indicazioni indicate alla identità del sottoscrittore (Cass. Civ. n. 23669/2015). Quindi, la decifrabilità della firma non rappresenta in requisito di validità di un atto sempre e qualora l'autore sia identificabile dal testo dell'atto.
Nel caso in esame, tuttavia, oltre a riportare in calce una firma del tutto illeggibile, apposta con una semplice sigla, la dichiarazione nel corpo del testo non contiene il nome del sottoscrittore nè tantomeno alcun riferimento concreto sulla cui base poter risalire al sottoscrittore, non essendo indicata né funzione né la carica del soggetto.
Dunque, a parte l'intestazione della dichiarazione riferibile del tutto genericamente ad
[...]
, non vi sono elementi per attribuire la paternità della dichiarazione stessa, con CP_5
l'assunzione della relativa responsabilità, ad un soggetto determinato né nel nome né nella pag. 11/13 carica ricoperta all'interno della compagine societaria né tantomeno in relazione ai suoi poteri, rendendo di fatto la dichiarazione del tutto anonima ed inidonea a fornire riscontro probatoria dell'avvenuta cessione del credito in esame alla . CP_6
4.5 Per quanto da ultimo al possesso e alla disponibilità dei titoli da parte della cessionaria, odierna appellante, occorre osservare che tale circostanza non appare di per sé decisiva nel senso che la disponibilità dei titoli e della documentazione relativa al credito ceduto potrebbe esplicare e assumere un ruolo e un valore significativo solo unitamente ad altri elementi indicatori e rivelatori della cessione che, tuttavia, nella fattispecie in esame per i motivi espressi non risultano ravvisabili.
Gli elementi presi in considerazione, quindi, sia singolarmente che complessivamente valutati, secondo questa Corte non possono ritenersi quali indicatori sufficientemente gravi e precisi tali da consentire con un presumibile grado di certezza l'accertamento e l'affermazione dell'avvenuta regolare cessione del credito in favore dell'appellante, ragione per cui non risulta provata né la posizione ceduta in capo alla appellante né la inclusione del credito carico degli appellati nell'operazione di cessione del credito rivendicato dalla appellante.
Pertanto, La Corte ritiene non dimostrata la legittimazione dell'appellata per carenza della prova circa la titolarità della pretesa creditoria.
4.6 Alla luce di quanto sopra, assorbito ogni altro motivo di gravame, l'appello è infondato e va rigettato.
Le spese di lite devono essere poste a carico dell'appellante rimasto integralmente soccombente, secondo la liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Risultano inoltre sussistenti i motivi ed i presupposti per l'applicazione nel caso in esame della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente, come nel caso in esame, di versare, oltre alle spese e competenze di lite, una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi
Cass. S.U. n. 14594/2016, Cass. n. 18523/2014); pertanto, l'appellante, rimasto integralmente soccombente sarà altresì tenuto al versamento di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 12/13
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del Controparte_2 suo legale rappresentante pro tempore, contro la sentenza n. 322/2023 emessa dal Tribunale di
Vasto, pubblicata in data 13 ottobre 2023, nei confronti di Controparte_3 _4
, così provvede:
[...]
• Rigetta l'appello;
• Condanna l'appellante, in persona del suo legale rappresentante Controparte_2 pro tempore al pagamento in favore degli appellati, e in Controparte_3 Controparte_4 solido fra loro delle competenze del presente grado di giudizio liquidate in €. 6.946,00, oltre spese generali al 15%, Cpa e Iva, se dovuta, come per legge;
• Dichiara parte appellante tenuta al versamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta da remoto in data 08 maggio 2025 su relazione della Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
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