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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 03/07/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Lecce
n. 3159/2016 del oggetto: pensione vecchiaia anticipata (riassunzione da Cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Domenico Rosario Monterisi Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 7.11.2014 - premesso di avere il requisito Controparte_1 assicurativo e di essere affetto da malattie che lo rendevano invalido al lavoro nella misura pari o superiore all'80%, aveva dedotto di aver invano chiesto all' la pensione di vecchiaia anticipata. Pt_1
Aveva quindi domandato che fosse riconosciuto il suo diritto a tale prestazione e che l' fosse Pt_1 condannato alla relativa erogazione, oltre accessori.
L' aveva eccepito l'infondatezza della domanda, di cui aveva chiesto il rigetto. Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica- medica d'ufficio che aveva riscontrato uno stato di invalidità all'80% da febbraio 2014, aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da tale mese, oltre accessori e spese. Avverso tale sentenza l' aveva proposto appello, lamentando l'erroneità della decisione nella Pt_1 parte in cui, nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico, non aveva dato esatta applicazione alle leggi n.247/2007 e n.122/2010 che avevano introdotto e disciplinato il pensionamento secondo le cosiddette “finestre di accesso”, dirette a scaglionare gradualmente l'esodo dal lavoro. Aveva quindi chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che il diritto dell'appellata fosse dichiarato sussistente soltanto dal 01.03.2015.
La Corte di Appello di Lecce aveva respinto il gravame con sentenza n.2002 del 10.7.2017.
Avverso tale decisione l' aveva presentato ricorso per Cassazione. Con ordinanza n.4690/2023 Pt_1 depositata il 15.2.2023 la sentenza di merito è stata cassata, con rinvio del giudizio alla stessa Corte di Appello in diversa composizione.
Con ricorso del 11.5.2023 l' ha riassunto la causa dinanzi alla questa Corte, chiedendo che, in Pt_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il diritto dell'appellata alla pensione a far data dal 01.03.2015, con condanna di restituire gli importi percepiti Controparte_1 con riferimento al periodo dal febbraio 2014 a febbraio 2015.
La parte appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita e va dunque dichiarata contumace.
All'udienza di discussione del 7.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Lecce va deciso in base al principio Pt_1 di diritto che questa Corte è tenuta ad osservare, in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella precedente fase processuale tra le stesse parti, con ordinanza n.4690/2023 depositata il 15.2.2023.
La Suprema Corte, infatti, ha ivi ribadito che "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione
a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Il giudizio verte ormai soltanto sulla decorrenza della prestazione;
sulla sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari necessari per la pensione di vecchiaia anticipata, che non hanno costituito oggetto di impugnazione, si è invece formato il giudicato.
In base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, ed alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. Ad esempio, da gennaio 2000 l'età pensionabile per gli uomini era raggiunta con il compimento del 65° anno di età e per le donne con il 60° anno. Interventi normativi successivi, come quello del d.l.n.78/2010, tenendo conto dell'aumento delle speranze di vita della popolazione in generale e degli assicurati in particolare, hanno introdotto il sistema delle “finestre mobili” di accesso alla pensione, destinato a differire, per coloro che avessero maturato tutti i requisiti, progressivamente, di un anno o più, la decorrenza del trattamento pensionistico, allo scopo di posticipare con gradualità l'esodo dei lavoratori e di contenere le uscite finanziarie a carico delle gestioni previdenziali.
L'art.1, comma 8, d. lgs. n.503\1992 prevede una soluzione di maggior favore per coloro si trovino in condizioni di salute tali da determinare un grado di invalidità al lavoro pari almeno all'80%, in quanto, in tal caso, il diritto alla pensione sorge in via anticipata rispetto alla regola generale.
Nel caso di specie in primo grado, mediante c.t.u., è stata accertata la sussistenza di tale grado di invalidità a decorrere dal mese di febbraio 2014.
In applicazione al principio di diritto espresso dalla Cassazione nell'ordinanza sopra indicata, questa
Corte territoriale deve dichiarare che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di
[...]
è differita di dodici mesi rispetto al periodo di verificazione delle relative Controparte_1 condizioni.
Ne consegue che il diritto a percepire i relativi ratei per l'appellata sorge (dopo un anno dal perfezionamento dei requisiti, ossia) da febbraio 2015.
Va invece disattesa la domanda dell' diretta a posticipare la pensione a marzo 2015, dovendosi Pt_1 rammentare che, in materia di prestazioni previdenziali collegate all'invalidità, la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario, con la conseguenza che laddove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento (v. Cass.
n.11259/2010). è conseguentemente tenuto a restituire all' i ratei di pensione Controparte_1 Pt_1 eventualmente riscossi per il periodo da febbraio 2014 a gennaio 2015.
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio sono compensate tra le parti, ex art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, in considerazione del fatto che le divergenze emerse nella giurisprudenza di merito sulla questione in esame hanno trovato definitiva soluzione in pronunce della Suprema Corte solo successivamente alla decisione assunta da questa Corte di merito nel 2017.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c.,
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.4690/2023 pubblicata il 15.2.2023 sull'appello proposto con ricorso del 19.10.2016 da nei Pt_1 confronti di avverso la sentenza n.3159 del 5.7.2016 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso del 11.5.2023 dall' , così provvede: Pt_1
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellato all'erogazione della pensione VO anticipata con decorrenza dal 01.02.2015 e conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello, del giudizio di Cassazione, del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Caterina Mainolfi
n. 3159/2016 del oggetto: pensione vecchiaia anticipata (riassunzione da Cassazione)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Caterina Mainolfi Presidente
Dott.ssa Domenico Rosario Monterisi Consigliere
Dott.ssa Donatella De Giorgi Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia previdenziale, in grado di appello, tra
, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA Pt_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato il 7.11.2014 - premesso di avere il requisito Controparte_1 assicurativo e di essere affetto da malattie che lo rendevano invalido al lavoro nella misura pari o superiore all'80%, aveva dedotto di aver invano chiesto all' la pensione di vecchiaia anticipata. Pt_1
Aveva quindi domandato che fosse riconosciuto il suo diritto a tale prestazione e che l' fosse Pt_1 condannato alla relativa erogazione, oltre accessori.
L' aveva eccepito l'infondatezza della domanda, di cui aveva chiesto il rigetto. Pt_1
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale, all'esito dell'espletamento di consulenza tecnica- medica d'ufficio che aveva riscontrato uno stato di invalidità all'80% da febbraio 2014, aveva dichiarato il diritto della ricorrente alla pensione di vecchiaia anticipata a decorrere da tale mese, oltre accessori e spese. Avverso tale sentenza l' aveva proposto appello, lamentando l'erroneità della decisione nella Pt_1 parte in cui, nel fissare la decorrenza del trattamento pensionistico, non aveva dato esatta applicazione alle leggi n.247/2007 e n.122/2010 che avevano introdotto e disciplinato il pensionamento secondo le cosiddette “finestre di accesso”, dirette a scaglionare gradualmente l'esodo dal lavoro. Aveva quindi chiesto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che il diritto dell'appellata fosse dichiarato sussistente soltanto dal 01.03.2015.
La Corte di Appello di Lecce aveva respinto il gravame con sentenza n.2002 del 10.7.2017.
Avverso tale decisione l' aveva presentato ricorso per Cassazione. Con ordinanza n.4690/2023 Pt_1 depositata il 15.2.2023 la sentenza di merito è stata cassata, con rinvio del giudizio alla stessa Corte di Appello in diversa composizione.
Con ricorso del 11.5.2023 l' ha riassunto la causa dinanzi alla questa Corte, chiedendo che, in Pt_1 parziale riforma della sentenza di primo grado, fosse dichiarato il diritto dell'appellata alla pensione a far data dal 01.03.2015, con condanna di restituire gli importi percepiti Controparte_1 con riferimento al periodo dal febbraio 2014 a febbraio 2015.
La parte appellata, pur ritualmente citata, non si è costituita e va dunque dichiarata contumace.
All'udienza di discussione del 7.5.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Lecce va deciso in base al principio Pt_1 di diritto che questa Corte è tenuta ad osservare, in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella precedente fase processuale tra le stesse parti, con ordinanza n.4690/2023 depositata il 15.2.2023.
La Suprema Corte, infatti, ha ivi ribadito che "In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. "finestre" previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in L. n. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto a pensione
a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che
"negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti". Il giudizio verte ormai soltanto sulla decorrenza della prestazione;
sulla sussistenza dei requisiti contributivi e sanitari necessari per la pensione di vecchiaia anticipata, che non hanno costituito oggetto di impugnazione, si è invece formato il giudicato.
In base agli artt.
1-2 del decreto legislativo n.503\1992 e successive modifiche, il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è legato al compimento dell'età indicata, a seconda dei periodi di riferimento, nella tabella A ivi allegata, ed alla sussistenza di specifici requisiti assicurativi e contributivi. Ad esempio, da gennaio 2000 l'età pensionabile per gli uomini era raggiunta con il compimento del 65° anno di età e per le donne con il 60° anno. Interventi normativi successivi, come quello del d.l.n.78/2010, tenendo conto dell'aumento delle speranze di vita della popolazione in generale e degli assicurati in particolare, hanno introdotto il sistema delle “finestre mobili” di accesso alla pensione, destinato a differire, per coloro che avessero maturato tutti i requisiti, progressivamente, di un anno o più, la decorrenza del trattamento pensionistico, allo scopo di posticipare con gradualità l'esodo dei lavoratori e di contenere le uscite finanziarie a carico delle gestioni previdenziali.
L'art.1, comma 8, d. lgs. n.503\1992 prevede una soluzione di maggior favore per coloro si trovino in condizioni di salute tali da determinare un grado di invalidità al lavoro pari almeno all'80%, in quanto, in tal caso, il diritto alla pensione sorge in via anticipata rispetto alla regola generale.
Nel caso di specie in primo grado, mediante c.t.u., è stata accertata la sussistenza di tale grado di invalidità a decorrere dal mese di febbraio 2014.
In applicazione al principio di diritto espresso dalla Cassazione nell'ordinanza sopra indicata, questa
Corte territoriale deve dichiarare che la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata di
[...]
è differita di dodici mesi rispetto al periodo di verificazione delle relative Controparte_1 condizioni.
Ne consegue che il diritto a percepire i relativi ratei per l'appellata sorge (dopo un anno dal perfezionamento dei requisiti, ossia) da febbraio 2015.
Va invece disattesa la domanda dell' diretta a posticipare la pensione a marzo 2015, dovendosi Pt_1 rammentare che, in materia di prestazioni previdenziali collegate all'invalidità, la decorrenza della prestazione dal primo giorno del mese successivo all'accertamento dell'invalidità si riferisce al solo procedimento amministrativo e non anche al procedimento giudiziario, con la conseguenza che laddove - in presenza degli altri requisiti di legge - il requisito sanitario sopravvenga nel corso del procedimento giurisdizionale, le prestazioni previdenziali decorrono dalla data di insorgenza dello stato invalidante e non dal primo giorno del mese successivo a detto accertamento (v. Cass.
n.11259/2010). è conseguentemente tenuto a restituire all' i ratei di pensione Controparte_1 Pt_1 eventualmente riscossi per il periodo da febbraio 2014 a gennaio 2015.
Le spese del giudizio di appello, del giudizio di cassazione e di quello di rinvio sono compensate tra le parti, ex art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018, in considerazione del fatto che le divergenze emerse nella giurisprudenza di merito sulla questione in esame hanno trovato definitiva soluzione in pronunce della Suprema Corte solo successivamente alla decisione assunta da questa Corte di merito nel 2017.
PQM
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, visti gli artt.392 e 437 c.p.c.,
definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza n.4690/2023 pubblicata il 15.2.2023 sull'appello proposto con ricorso del 19.10.2016 da nei Pt_1 confronti di avverso la sentenza n.3159 del 5.7.2016 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, nel giudizio riassunto con ricorso del 11.5.2023 dall' , così provvede: Pt_1
- Accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'appellato all'erogazione della pensione VO anticipata con decorrenza dal 01.02.2015 e conferma nel resto l'impugnata sentenza.
- Compensa integralmente tra le parti le spese del grado di appello, del giudizio di Cassazione, del giudizio di appello e del presente giudizio di rinvio.
Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Lecce il 7.5.2025
Il consigliere relatore il presidente
Dott Donatella De Giorgi dott. Caterina Mainolfi