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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 3397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3397 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3098/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5865 pubblicata il
18.9.24
TRA rappresentata e difesa da avv.to Raffaele Parte_1
RI
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Mauro Elberti
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di giustizia eccependo l'illegittima liquidazione dei compensi professionali in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 in base al valore della causa.
Rileva l'appellante che il G.L. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l' al pagamento delle spese CP_1 di lite nella misura di euro 1.200,00 per soccombenza virtuale essendo il pagamento della prestazione (assegno sociale) intervenuto in corso di causa, ma violando i parametri minimi di cui al DM n.55/24 che, per lo scaglione di riferimento (dal 5.201 a
26.000 cause di previdenza, atteso il pagamento della prestazione per euro 7.408,11), avrebbe dovuto portare alla somma più alta di euro 1.863,50 (senza fase di trattazione: euro 464,50 per studio, euro 388,50 per fase introduttiva ed euro 1.010,50 per decisione).
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza con il riconoscimento della ulteriore somma di euro 683,50 (tenuto conto di quella già liquidata pari ad euro 1.200,00) nonché la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del secondo grado CP_2 con la maggiorazione ex art.4 comma 1 bis DM n.55/14 per i collegamenti ipertestuali.
Si è costituito l' eccependo che la liquidazione di compensi CP_1 professionali per euro 1.200,00 era congrua e non lesiva del decoro professionale considerato che le attività professionali compiute dopo l'introduzione del giudizio erano state oggettivamente minime;
ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la maggiorazione del 30% per le spese di lite del secondo grado non essendo sufficiente l'inserimento nell'atto di collegamenti e rilevando che la maggiorazione non sarebbe comunque fissa al 30% ma fino al 30%.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Con la proposta impugnazione l'appellante censura (solo) la misura delle spese di lite liquidate in suo favore nella sentenza gravata,
pag. 2/6 denunciando la violazione dei valori tariffari vigenti in cui il
Tribunale sarebbe incorso liquidando dette spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tabella di riferimento, chiedendo la rimodulazione degli onorari secondo i valori cd.
“minimi” indicati dallo stesso decreto ministeriale per le cause di previdenza (per complessivi euro 1.863,50 per tre fasi).
Il gravame va accolto nei termini appresso delineati.
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 37 del
2018, nel testo quindi applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la pag. 3/6 possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Quanto alla determinazione del valore della causa, è stato chiarito che "Ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore
(...)avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Pertanto, il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile” (cfr.
Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004;
1666/2017).
Applicando tali principi al caso in esame, acclarato che la causa è di valore pari ad euro 7.408,00 circa in ragione della somma pretesa in primo grado e pagata, lo scaglione da applicare, è quello indicato dall'appellante ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, eliminando la fase istruttoria/trattazione (come richiesto) ed operando la riduzione del 50%, vanno individuati in quelli indicati nell'atto di appello: euro 464,50 per la fase di studio, euro 388,50 per la fase introduttiva ed euro 1.010,50 per quella decisionale, per un totale di euro 1.863,50.
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro 1.200,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del
2014.
In accoglimento dell'appello, l' va condannato, per il giudizio CP_1 di primo grado, alla refusione delle spese di lite nella ulteriore misura di euro 683,50 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
pag. 4/6 Quanto alla richiesta maggiorazione ex art.4 comma 1 bis DM n.55/14 per le spese del presente grado la richiesta è infondata.
La previsione invocata prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali sia ulteriormente aumentato fino al
30% per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.
La stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.9464/25, ha stabilito che il Giudice riconosce la maggiorazione qualora le modalità di redazione dell'atto abbiano in concreto agevolato la lettura degli atti;
non è, cioè, sufficiente l'inserimento nell'atto di collegamenti ipertestuali per giustificare sempre e comunque il riconoscimento della maggiorazione delle spese di lite.
Nel caso di specie tale agevolazione è assente nell'atto di appello come evidenziato dalla stessa nota bene apposta in calce a pagina 4 dell'atto introduttivo (N.b.: ai fini della fruizione di un vantaggio effettivo dai collegamenti ipertestuali si raccomanda di scaricare l'atto e tutti i suoi allegati nella medesima cartella, altrimenti i collegamenti non rimanderanno ad alcun allegato); infatti cliccando sui documenti indicati nell'atto non si determina alcun collegamento immediato all'atto richiamato, ma anzi appare una schermata di tentativo di connessione senza alcun esito.
Ne consegue l'assenza dei presupposti per riconoscere la invocata maggiorazione.
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi tenuto conto del modesto valore della controversia (limitato al pag. 5/6 solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.863,50 e condanna l' al pagamento della CP_1 differenza di euro 683,50 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%,
IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l' CP_1 al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà liquidata in euro 123,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 22.9.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
pag. 6/6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Rosa Bernardina Cristofano Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Laura Laureti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza in trattazione cartolare ex art. 127 ter cpc del 22.9.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3098/24 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.5865 pubblicata il
18.9.24
TRA rappresentata e difesa da avv.to Raffaele Parte_1
RI
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e CP_1 difeso dall'avv.to Mauro Elberti
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
L'appellante censura la sentenza di primo grado limitatamente alla statuizione relativa alla liquidazione delle spese di giustizia eccependo l'illegittima liquidazione dei compensi professionali in violazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 in base al valore della causa.
Rileva l'appellante che il G.L. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato l' al pagamento delle spese CP_1 di lite nella misura di euro 1.200,00 per soccombenza virtuale essendo il pagamento della prestazione (assegno sociale) intervenuto in corso di causa, ma violando i parametri minimi di cui al DM n.55/24 che, per lo scaglione di riferimento (dal 5.201 a
26.000 cause di previdenza, atteso il pagamento della prestazione per euro 7.408,11), avrebbe dovuto portare alla somma più alta di euro 1.863,50 (senza fase di trattazione: euro 464,50 per studio, euro 388,50 per fase introduttiva ed euro 1.010,50 per decisione).
L'appellante ha, quindi, chiesto la riforma della sentenza con il riconoscimento della ulteriore somma di euro 683,50 (tenuto conto di quella già liquidata pari ad euro 1.200,00) nonché la condanna dell' al pagamento delle spese di lite del secondo grado CP_2 con la maggiorazione ex art.4 comma 1 bis DM n.55/14 per i collegamenti ipertestuali.
Si è costituito l' eccependo che la liquidazione di compensi CP_1 professionali per euro 1.200,00 era congrua e non lesiva del decoro professionale considerato che le attività professionali compiute dopo l'introduzione del giudizio erano state oggettivamente minime;
ha contestato la ricorrenza dei presupposti per la maggiorazione del 30% per le spese di lite del secondo grado non essendo sufficiente l'inserimento nell'atto di collegamenti e rilevando che la maggiorazione non sarebbe comunque fissa al 30% ma fino al 30%.
Con decreto del Presidente della Corte di Appello n.20/2025 la causa è stata scardinata dal ruolo del consigliere Buccheri ed assegnata al nuovo consigliere Scarlatelli, disposta la trattazione scritta (con anticipazione della udienza del 12.10.2026), acquisite le note di parte, all'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha riservato la causa in decisione.
*********
Con la proposta impugnazione l'appellante censura (solo) la misura delle spese di lite liquidate in suo favore nella sentenza gravata,
pag. 2/6 denunciando la violazione dei valori tariffari vigenti in cui il
Tribunale sarebbe incorso liquidando dette spese in misura inferiore ai minimi previsti dalla tabella di riferimento, chiedendo la rimodulazione degli onorari secondo i valori cd.
“minimi” indicati dallo stesso decreto ministeriale per le cause di previdenza (per complessivi euro 1.863,50 per tre fasi).
Il gravame va accolto nei termini appresso delineati.
Occorre evidenziare che il Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4, come modificato dal Decreto Ministeriale n. 37 del
2018, nel testo quindi applicabile ratione temporis, prevede al comma 1, che "Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento”.
Il raffronto tra il testo modificato e quello originario evidenzia come a seguito della novella la diminuzione dei compensi, prima prevista solo "fino al 50 per cento" oggi è contemplata con una diversa indicazione lessicale che depone nel senso che la riduzione del 50% costituisca un limite oltre il quale il giudice non ha la pag. 3/6 possibilità di spingersi, rafforzando in tal modo il vincolo di inderogabilità dei minimi tariffari.
Quanto alla determinazione del valore della causa, è stato chiarito che "Ai fini della liquidazione degli onorari di difesa a carico del cliente, il valore della causa si determina in base alle norme del codice di procedura civile concernenti la competenza per valore
(...)avendo riguardo all'oggetto della domanda considerata al momento iniziale della lite. Pertanto, il valore della causa, ai fini dell'applicazione delle tariffe forensi, è indeterminabile quando l'oggetto non sia suscettibile di valutazione economica precisa e, cioè di una delle valutazioni economiche previste, in ordine alle varie materie, dal codice di procedura civile” (cfr.
Cass. n. 1986/1974; v. anche Cass. n. 5905 del 24/03/2004;
1666/2017).
Applicando tali principi al caso in esame, acclarato che la causa è di valore pari ad euro 7.408,00 circa in ragione della somma pretesa in primo grado e pagata, lo scaglione da applicare, è quello indicato dall'appellante ed i parametri minimi stabiliti per tale scaglione, eliminando la fase istruttoria/trattazione (come richiesto) ed operando la riduzione del 50%, vanno individuati in quelli indicati nell'atto di appello: euro 464,50 per la fase di studio, euro 388,50 per la fase introduttiva ed euro 1.010,50 per quella decisionale, per un totale di euro 1.863,50.
Dunque, la liquidazione operata dal giudice di prime nell'importo di euro 1.200,00 va riformata in quanto risulta porsi immotivatamente al di sotto dei minimi imposti dal D.M. n. 55 del
2014.
In accoglimento dell'appello, l' va condannato, per il giudizio CP_1 di primo grado, alla refusione delle spese di lite nella ulteriore misura di euro 683,50 oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
pag. 4/6 Quanto alla richiesta maggiorazione ex art.4 comma 1 bis DM n.55/14 per le spese del presente grado la richiesta è infondata.
La previsione invocata prevede che il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali sia ulteriormente aumentato fino al
30% per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto.
La stessa Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.9464/25, ha stabilito che il Giudice riconosce la maggiorazione qualora le modalità di redazione dell'atto abbiano in concreto agevolato la lettura degli atti;
non è, cioè, sufficiente l'inserimento nell'atto di collegamenti ipertestuali per giustificare sempre e comunque il riconoscimento della maggiorazione delle spese di lite.
Nel caso di specie tale agevolazione è assente nell'atto di appello come evidenziato dalla stessa nota bene apposta in calce a pagina 4 dell'atto introduttivo (N.b.: ai fini della fruizione di un vantaggio effettivo dai collegamenti ipertestuali si raccomanda di scaricare l'atto e tutti i suoi allegati nella medesima cartella, altrimenti i collegamenti non rimanderanno ad alcun allegato); infatti cliccando sui documenti indicati nell'atto non si determina alcun collegamento immediato all'atto richiamato, ma anzi appare una schermata di tentativo di connessione senza alcun esito.
Ne consegue l'assenza dei presupposti per riconoscere la invocata maggiorazione.
Le spese del presente grado vengono compensate nella misura della metà in ragione dell'accoglimento parziale della domanda e considerando il mancato svolgimento di attività istruttoria e della non complessità della controversia, secondo i parametri minimi tenuto conto del modesto valore della controversia (limitato al pag. 5/6 solo tema delle spese) e dell'assenza di aspetti di particolare complessità giuridica, trattandosi di questione priva di elementi di novità in quanto già esaminata negli stessi termini da precedenti decisioni di questa Corte in linea con numerose recenti sentenze di legittimità tra loro conformi.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che nel resto conferma, liquida le spese legali relative al giudizio di primo grado in complessivi euro 1.863,50 e condanna l' al pagamento della CP_1 differenza di euro 683,50 tra l'importo come sopra determinato e quello liquidato nella sentenza impugnata, oltre rimb. forf. 15%,
IVA e CPA con distrazione;
-compensa per la metà le spese del presente grado e condanna l' CP_1 al pagamento della restante metà in favore dell'appellante, metà liquidata in euro 123,50 oltre IVA, CPA e rimb. forf. 15% con distrazione.
Napoli 22.9.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Rosa B. Cristofano
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