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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/10/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico I Sezione Civile, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunziato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile n. 3073 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad OGGETTO: violazione distanze Tra
, elettivamente domiciliato in Sorrento, Via Parte_1
Padre AL Giuliani n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Renato D'Isa e Umberto Davide che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso CP_1
presso lo studio legale
[...]
e rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_2 niela Maria Carrella, come da procura allegata CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 giugno 2020, l'attore conveniva in giudizio , deducendo la CP_1 realizzazione da parte della medesima di opere edilizie sul proprio fondo in violazione: del vincolo di inedificabilità gravante sulla zona;
violazione delle distanze legali tra costruzioni e confini, nonché delle vedute;
con conseguente domanda di riduzione in pristino e di risarcimento danni per occupazione senza titolo, con vittoria delle spese di lite. A tal proposito, premetteva di essere proprietario per effetto del rogito di donazione e cessione, rogato dal notaio di Vico Per_1
Equense in data 5 marzo 1973 e per ricongi nto di usufrutto del 13 agosto 1975 a seguito del decesso della madre,
di un terreno articolato a terrazzamenti e Persona_2 identificato al foglio di mappa n. 3 del Comune di Vico Equense, particelle n. 372 e n. 374, precisamente: la particella n. 372 di natura vigneto, avente uno sviluppo catastale pari ad are 8,30; la particela n. 374 di natura frutteto, avente uno sviluppo catastale pari ad are 1,30. Instaurato il contraddittorio la convenuta si costituiva contestando la fondatezza delle pretese e deducendo: l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'assenza di violazioni edilizie o civilistiche, come emergente
1 dalla documentazione amministrativa;
in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque reflue provenienti dal fondo attoreo. Nel corso del giudizio , avanzava la proposta di CP_1 voler procedere alla t ne di tutte le opere in contestazione come analiticamente descritte in citazione e di voler corrispondere all'attore, a titolo di indennità, la somma pari ad € 3.000,00, riservandosi anche l'eventuale accollo delle spese legali. La vicenda per la quale vi è causa riguarda la violazione di norme in materia di distanze relativamente alla particella n. 372, che confina per due lati con la proprietà della convenuta virtù di atto di donazione per Notaio del CP_1 Per_3
25/06/2009. Parte della linea di confine Sud Est della proprietà
è segnata dalla proprietà del sig. Parte_1 CP_3
e della sig.ra ; essa è relativa al
[...] CP_1
ed all'area circos identificato al catasto urbano con la particella n. 789 sub n. 1 e n.
2. Si tratta di un edificio su due livelli, piano terra e piano primo adibiti rispettivamente a deposito ed abitazione, (del quale i suddetti e , sono i rispettivi proprietari), con circostante
CP_1 CP_3 di rdinata. in data 30.10.2017 le parti con atto transattivo, si impegnavano entro e non oltre il 31.12.2017 all'esecuzione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche ed a manlevare
CP_1 da ogni azione legale in suo danno da parte di riconosceva a di una serie di interventi edili
CP_1 intercorsi negli arava " di non riconoscere alcun diritto presente e futuro in favore della Sig.ra ".
CP_1
Espletata ctu, la causa all'udienza del v ta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del
2 documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito deve evidenziarsi che espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU Ing. descriveva lo stato dei Persona_4 luoghi e le opere realizzate dalla convenuta, rilevando che le stesse erano riconducibili a interventi di ristrutturazione e riqualificazione, senza accertare violazioni rilevanti delle norme sulle distanze né pregiudizi effettivi in danno dell'attore. Nel corso del secondo accesso eseguito in data 26 giugno 2023, come risulta da verbale debitamente notificato alle parti a mezzo pec, lo stesso Consulente d'Ufficio invitava le parti di procedere ad un accordo transattivo. , a mezzo del proprio CP_1
Ctp, si dichiarava disponibile ad eliminare le opere oggetto di causa quali quelle allo sconfinamento del terrazzino al primo piano;
alla realizzazione di un massetto in calcestruzzo sul muro dello stesso;
alla realizzazione di una zoccolatura in calcestruzzo alla base del muro in pietrame che sorregge la proprietà dell'attore, e proponendo, altresì, l'elargizione dell'importo di 3.000,00 euro, quale indennità di occupazione, oltre spese. Ciò premesso, le domande attoree risultano infondate. Dalla CTU non emerge alcuna violazione attuale del vincolo urbanistico, atteso che gli interventi contestati risultano in gran parte assentiti o comunque riconducibili a opere interne e di manutenzione straordinaria, non incidenti sulla volumetria complessiva né idonei a determinare una nuova edificazione vietata. La qualificazione urbanistica è stata resa sulla base dei dati e documenti desunti dagli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vico Equense e dalla consultazione del Testo Unico sull'edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. l'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia vi è un'unica opera realizzata in violazione delle distanze e riguarda l'ampliamento del terrazzo a sbalzo (larghezza di cm 60 e lunghezza cm 90)". La suddetta opera determina uno sconfinamento del muretto del balcone all'interno della proprietà attorea, per una superficie di mt 0,60 x mt 0,60, pari quindi a circa mq 0,36. La convenuta aveva dimostrato l'intenzione di porvi definitivamente rimedio, con l'eliminazione del muretto sconfinante ed il ripristino ad integrum dello status quo ante (cfr. comunicazioni all. in atti). Il CTU ha escluso che le opere realizzate determinino una violazione delle distanze ex artt. 873 ss. c.c., in quanto le stesse risultano rispettose delle misure minime dal confine e non arrecano pregiudizio concreto all'attore. Dall'analisi del predetto quadro normativo emerge che i regolamenti comunali non danno
3 alcuna specifica o indicazione in relazione alla distanza delle costruzioni dai confini e pertanto in relazione a tali aspetti si fa integrale rimando alle norme del codice civile vigenti in materia. Non è stata accertata alcuna nuova apertura o modifica idonea a violare l'art. 905 c.c., mancando vedute dirette o balconi che incidano sul fondo attoreo in termini di illegittima prospicienza. Sulla richiesta di risarcimento dei danni, in mancanza di illeciti civilistici o edilizi, non vi è titolo per il riconoscimento di un danno, né in re ipsa né in concreto, non avendo l'attore provato alcun effettivo pregiudizio patrimoniale o personale subito. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta relativa al presunto deflusso delle acque reflue non risulta fondata, difettando un accertamento tecnico circa nocumenti specifici imputabili all'attore. In conclusione, le domande di entrambe le parti devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3073/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 di;
CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 nei confronti di;
Parte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU. Così deciso in Torre Annunziata, 29 ottobre 2025 Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
4
, elettivamente domiciliato in Sorrento, Via Parte_1
Padre AL Giuliani n. 24, presso lo studio degli Avv.ti Renato D'Isa e Umberto Davide che lo rappresentano e difendono come da procura allegata all'atto di citazione ATTORE E
, elettivamente domiciliata in Sorrento al Corso CP_1
presso lo studio legale
[...]
e rappresentata e difesa dagli Avvocati Controparte_2 niela Maria Carrella, come da procura allegata CONVENUTA MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 19 giugno 2020, l'attore conveniva in giudizio , deducendo la CP_1 realizzazione da parte della medesima di opere edilizie sul proprio fondo in violazione: del vincolo di inedificabilità gravante sulla zona;
violazione delle distanze legali tra costruzioni e confini, nonché delle vedute;
con conseguente domanda di riduzione in pristino e di risarcimento danni per occupazione senza titolo, con vittoria delle spese di lite. A tal proposito, premetteva di essere proprietario per effetto del rogito di donazione e cessione, rogato dal notaio di Vico Per_1
Equense in data 5 marzo 1973 e per ricongi nto di usufrutto del 13 agosto 1975 a seguito del decesso della madre,
di un terreno articolato a terrazzamenti e Persona_2 identificato al foglio di mappa n. 3 del Comune di Vico Equense, particelle n. 372 e n. 374, precisamente: la particella n. 372 di natura vigneto, avente uno sviluppo catastale pari ad are 8,30; la particela n. 374 di natura frutteto, avente uno sviluppo catastale pari ad are 1,30. Instaurato il contraddittorio la convenuta si costituiva contestando la fondatezza delle pretese e deducendo: l'inammissibilità della domanda per difetto di interesse ad agire e per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
l'assenza di violazioni edilizie o civilistiche, come emergente
1 dalla documentazione amministrativa;
in via riconvenzionale, chiedeva il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata regimentazione delle acque reflue provenienti dal fondo attoreo. Nel corso del giudizio , avanzava la proposta di CP_1 voler procedere alla t ne di tutte le opere in contestazione come analiticamente descritte in citazione e di voler corrispondere all'attore, a titolo di indennità, la somma pari ad € 3.000,00, riservandosi anche l'eventuale accollo delle spese legali. La vicenda per la quale vi è causa riguarda la violazione di norme in materia di distanze relativamente alla particella n. 372, che confina per due lati con la proprietà della convenuta virtù di atto di donazione per Notaio del CP_1 Per_3
25/06/2009. Parte della linea di confine Sud Est della proprietà
è segnata dalla proprietà del sig. Parte_1 CP_3
e della sig.ra ; essa è relativa al
[...] CP_1
ed all'area circos identificato al catasto urbano con la particella n. 789 sub n. 1 e n.
2. Si tratta di un edificio su due livelli, piano terra e piano primo adibiti rispettivamente a deposito ed abitazione, (del quale i suddetti e , sono i rispettivi proprietari), con circostante
CP_1 CP_3 di rdinata. in data 30.10.2017 le parti con atto transattivo, si impegnavano entro e non oltre il 31.12.2017 all'esecuzione delle opere di regimentazione delle acque meteoriche ed a manlevare
CP_1 da ogni azione legale in suo danno da parte di riconosceva a di una serie di interventi edili
CP_1 intercorsi negli arava " di non riconoscere alcun diritto presente e futuro in favore della Sig.ra ".
CP_1
Espletata ctu, la causa all'udienza del v ta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Orbene, ed in primo luogo, va dichiarata l'ammissibilità delle domande, in quanto la legittimazione delle parti è stata correttamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e non specificatamente impugnata, dovendosi ricordare che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla controparte per esplicare la sua efficacia, deve essere effettuato in modo specifico (Cass. Civ. n. 15856/2004; n. 1609/2006 - Cass. n. 3574/2008 e 1591/2002; 28096/09 -12715/98; 1862/96); in altri termini, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali impugno e contesto ovvero contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del
2 documento che si intende contestare sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912). Nel merito deve evidenziarsi che espletata consulenza tecnica d'ufficio, il CTU Ing. descriveva lo stato dei Persona_4 luoghi e le opere realizzate dalla convenuta, rilevando che le stesse erano riconducibili a interventi di ristrutturazione e riqualificazione, senza accertare violazioni rilevanti delle norme sulle distanze né pregiudizi effettivi in danno dell'attore. Nel corso del secondo accesso eseguito in data 26 giugno 2023, come risulta da verbale debitamente notificato alle parti a mezzo pec, lo stesso Consulente d'Ufficio invitava le parti di procedere ad un accordo transattivo. , a mezzo del proprio CP_1
Ctp, si dichiarava disponibile ad eliminare le opere oggetto di causa quali quelle allo sconfinamento del terrazzino al primo piano;
alla realizzazione di un massetto in calcestruzzo sul muro dello stesso;
alla realizzazione di una zoccolatura in calcestruzzo alla base del muro in pietrame che sorregge la proprietà dell'attore, e proponendo, altresì, l'elargizione dell'importo di 3.000,00 euro, quale indennità di occupazione, oltre spese. Ciò premesso, le domande attoree risultano infondate. Dalla CTU non emerge alcuna violazione attuale del vincolo urbanistico, atteso che gli interventi contestati risultano in gran parte assentiti o comunque riconducibili a opere interne e di manutenzione straordinaria, non incidenti sulla volumetria complessiva né idonei a determinare una nuova edificazione vietata. La qualificazione urbanistica è stata resa sulla base dei dati e documenti desunti dagli atti dell'Ufficio Tecnico del Comune di Vico Equense e dalla consultazione del Testo Unico sull'edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. l'edificio è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione edilizia vi è un'unica opera realizzata in violazione delle distanze e riguarda l'ampliamento del terrazzo a sbalzo (larghezza di cm 60 e lunghezza cm 90)". La suddetta opera determina uno sconfinamento del muretto del balcone all'interno della proprietà attorea, per una superficie di mt 0,60 x mt 0,60, pari quindi a circa mq 0,36. La convenuta aveva dimostrato l'intenzione di porvi definitivamente rimedio, con l'eliminazione del muretto sconfinante ed il ripristino ad integrum dello status quo ante (cfr. comunicazioni all. in atti). Il CTU ha escluso che le opere realizzate determinino una violazione delle distanze ex artt. 873 ss. c.c., in quanto le stesse risultano rispettose delle misure minime dal confine e non arrecano pregiudizio concreto all'attore. Dall'analisi del predetto quadro normativo emerge che i regolamenti comunali non danno
3 alcuna specifica o indicazione in relazione alla distanza delle costruzioni dai confini e pertanto in relazione a tali aspetti si fa integrale rimando alle norme del codice civile vigenti in materia. Non è stata accertata alcuna nuova apertura o modifica idonea a violare l'art. 905 c.c., mancando vedute dirette o balconi che incidano sul fondo attoreo in termini di illegittima prospicienza. Sulla richiesta di risarcimento dei danni, in mancanza di illeciti civilistici o edilizi, non vi è titolo per il riconoscimento di un danno, né in re ipsa né in concreto, non avendo l'attore provato alcun effettivo pregiudizio patrimoniale o personale subito. Sulla domanda riconvenzionale avanzata dalla convenuta relativa al presunto deflusso delle acque reflue non risulta fondata, difettando un accertamento tecnico circa nocumenti specifici imputabili all'attore. In conclusione, le domande di entrambe le parti devono essere rigettate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 3073/2020, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1 di;
CP_1
2. rigetta la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 nei confronti di;
Parte_1
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza;
4. pone definitivamente a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, le spese di CTU. Così deciso in Torre Annunziata, 29 ottobre 2025 Il giudice onorario di Tribunale dott. Luigi Ambrosino
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. s, 21 e 24 d.lgs.
7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.
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