Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00494/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2025, proposto da
Cafed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giulio Calabretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Santa Caterina dello Ionio, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 1456/2024 emessa dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria nel procedimento n. r.g. 944/2024 notificata alla resistente a mezzo pec in data 11 ottobre 2024, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa LE PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte istante ha chiesto l’ottemperanza della sentenza emessa dall’intestato Tribunale nell’ambito del giudizio r.g. 944/2024 nella parte in cui, dopo aver ordinato l’ostensione della documentazione oggetto di istanza, ha condannato l’amministrazione “ a rifondere le spese di giudizio in favore della ricorrente, che liquida in euro 666,00, in ragione della compensazione nella misura di 1/3, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge ”;
- ha inoltre chiesto la condanna al pagamento delle penalità di mora ex art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
Rilevato che:
- la sentenza è stata notificata all’amministrazione resistente in data 11 ottobre 2024 all’indirizzo pec protocollo.santacaterinadelloionio@asmepec.it, quindi all’amministrazione presso la sede;
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
Ritenuto pertanto che:
- l’intimato Comune debba eseguire integralmente la sentenza in epigrafe indicata, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di 60 giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere, quale Commissario ad acta , il Segretario Generale del Comune di Santa Caterina dello Ionio, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di 60 giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, nonché a corrispondere le spese liquidate con la presente sentenza;
- in caso di intervento del Commissario ad acta , il compenso a quest’ultimo spettante, sarà liquidato, dietro sua richiesta, con separato decreto, e resterà comunque a carico dell’amministrazione inadempiente;
- non sussistendo iniquità o altre cause ostative, può essere riconosciuta e determinata nella misura degli interessi legali la somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora, per ogni mese, o frazione di mese, e ciò in aggiunta, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna; tale ulteriore importo va corrisposto a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza ex art. 114, comma 4 lett. e) c.p.a. e sino all’adempimento spontaneo da parte del Ministero o, in mancanza, sino alla data dell’insediamento del Commissario ad acta , fermo restando il potere in capo alla p.a. di attuare il giudicato pur in presenza dell’organo commissariale, fintanto che quest’ultimo non abbia provveduto (Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8);
- le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto:
a) dichiara l’obbligo del Comune di Santa Caterina allo Ionio di provvedere, entro 60 giorni dalla notificazione a cura della ricorrente della presente sentenza, all’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza di cui in epigrafe mediante pagamento delle somme in essa indicate;
b) nomina, in caso di protrarsi dell’inadempimento, Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Santa Caterina allo Ionio, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del Comune cui è preposto, affinché provveda a quanto previsto sub a), scaduto il termine di 60 giorni, entro i successivi 60 giorni decorrenti da apposita istanza della parte ricorrente, ove l’amministrazione non abbia provveduto;
c) determina nella misura degli interessi legali l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà corrispondere in favore della parte ricorrente a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., per ogni mese (o frazione di mese) nei termini parimenti indicati in parte motiva;
d) condanna il Comune di Santa Caterina allo Ionio al pagamento, in favore di parte ricorrente, di spese e competenze del presente giudizio che liquida in € 300,00, oltre al rimborso del contributo unificato, con gli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
GE TR, Presidente
Arturo Levato, Consigliere
LE PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE PA | GE TR |
IL SEGRETARIO