TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/06/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1080/2024 R.G., promossa da nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Marsala, via XIX Luglio, n. 37, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Andrea Di Pietra (indirizzo pec: , che la Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] P_
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 8 luglio 2024, premettendo di Parte_1 avere contratto con matrimonio a SS (Ucraina) in data 11 marzo 2005, ha P_ esposto:
- che, dall'unione coniugale, sono nati i figli (nato a [...], il 25 Persona_1 ottobre 2003) e (nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente non autosufficienti, nonché conviventi con la madre;
- che, nell'anno 2019, ha abbandonato la casa coniugale, trasferendosi P_ nell'appartamento sito al primo piano dello stesso edificio in cui abita il resto della famiglia e
1 disinteressandosi dei bisogni della stessa;
- quanto alla propria situazione reddituale, di lavorare saltuariamente come badante, di non essere proprietaria di alcun bene immobile e mobile registrato e di non essere titolare di alcun conto corrente e/o libretti e depositi bancari;
- quanto alla situazione reddituale del marito, che percepisce una pensione di P_ vecchiaia (per avere svolto, in passato, un'attività commerciale) e, probabilmente, anche una pensione militare, oltre ad essere proprietario degli appartamenti abitati dalla famiglia e di una autovettura.
, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio. P_
Con ordinanza del 21 novembre 2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 16 aprile 2025, la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., è stata rimessa in decisione sulle sole conclusioni di parte ricorrente formulate nelle note di trattazione scritta depositate il 25 marzo 2025, di seguito riportate: «Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Autorizzare i coniugi a vivere separati, dando atto che già di fatto essi vivono separati, abitando in due diversi appartamenti anche se nello stesso palazzo, e che ciascuno di essi sia libero di fissare ove creda la propria residenza;
Ordinare al Sig. di liberare quella che fu la sua casa P_ coniugale da eventuali effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà ancora si trovino in quell'immobile consegnandone immediatamente le chiavi di quell'appartamento alla ricorrente che in mancanza sarà autorizzata alla sostituzione della serratura dell'ingresso; Assegnare alla
la casa coniugale posta al secondo piano della palazzina di Via Girolamo Italia, al Parte_1 civico n.8, in Marsala;
Dare atto che entrambi i figli e , pur oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma non ancora finanziariamente autonomi, vivono in modo continuativo con la
; Onerare il signor del versamento di un contributo per il Parte_1 P_ mantenimento dei due figli, ed entrambi comunque non economicamente autosufficienti, e residenti assieme alla madre, nella misura non inferiore ad €.150,00 per ciascuno di essi, confermando
l'ordinanza presidenziale;
Onerare il signor del versamento di un contributo per il P_ mantenimento della coniuge, odierna ricorrente, , nella misura non inferiore ad Parte_1
€.150,00, confermando, anche in questo caso, l'ordinanza presidenziale del 12.11.2024; Condannare
alla refusione delle spese tutte di giustizia con onorari di difesa a favore della P_
(e per essa in favore dello Stato), per come saranno liquidate dal Tribunale nella misura Parte_1 non inferiore al valore medio dello scaglione di competenza facendo riferimento ai parametri ministeriali vigenti, Con eventuale concessione di termini per la formulazione di appositi capitolati
e/o con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti al minimo».
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, sebbene P_
2 ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il suo dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre
2024), nonché la mancata costituzione di . P_
4. Va osservato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il
Tribunale ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (arg. ex Cass. civ., n. 30607/2018. Conforme anche Cass. civ., n. 11103/2020).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, si ritiene che, sulla base dell'interpretazione degli atti processuali, la ricorrente ha avanzato una domanda di addebito della separazione a carico del resistente poiché, sebbene la stessa non abbia espressamente formulato tale domanda nelle proprie conclusioni, ha comunque allegato fatti posti a fondamento di una siffatta richiesta.
In particolare, la ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo ha ricollegato l'asserito fondamento della domanda di addebito alla violazione, da parte di , di «norme del codice civile P_ che regolano i rapporti coniugali ed anche di quelli sulla responsabilità genitoriale […]» (punto 2) riservandosi di approfondire tali circostanze in sede contenziosa (punto 3) (cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo). La ricorrente ha aggiunto, poi, nel corpo delle note scritte di precisazione delle conclusioni, che «Non mancherà a questo Giudicante di prendere in considerazione, ai fini del decidere, il comportamento processuale del convenuto/resistente , anche ai fini della P_ conseguente valutazione dell'accertamento dell'addebito della separazione» e che «Va dichiarato
l'addebito della separazione in capo al che già con il suo atteggiamento processuale ha dato P_ modo al Tribunale di valutarne il comportamento idoneo per se stesso a subire la pronuncia di addebito» (v. p. 2 delle note scritte depositate in data 25 marzo 2025).
4.1. Ciò posto, in ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i
3 coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
Il superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità è confermato anche in tema di abbandono volontario della casa familiare da parte del coniuge. Tale fatto, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, «a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto» (Cass. civ., n. 648/2020. Sul punto, si veda anche Cass. civ., n.
11792/2021).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare
4 l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito al resistente la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, previsti dall'art. 143
c.c., avendo il marito abbandonato la casa coniugale disinteressandosi, così, dei bisogni della famiglia.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in ordine all'addebito della separazione e non ha nemmeno formulato alcuna richiesta istruttoria a tal riguardo, limitandosi a dichiarare, all'udienza di prima comparizione, che il resistente «è andato via da casa nel 2019» ed è «aggressivo», senza tuttavia fornire elementi fattuali per accertare la reale sussistenza dei fatti e della loro rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale (v. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024).
Non assume, infine, una specifica rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'addebito della separazione al resistente, il comportamento processuale che quest'ultimo ha serbato non costituendosi nel presente giudizio, poiché la contumacia non esonera la ricorrente dall'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che la domanda di addebito deve essere rigettata.
5. È manifestamente inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di ordinare al resistente la restituzione immediata delle chiavi della casa coniugale e, in mancanza, autorizzando la ricorrente a sostituire la serratura dell'immobile poiché, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, va esclusa la sussistenza di una connessione forte della predetta domanda con quella di separazione, tale da consentire il simultaneus processus. È stato infatti stabilito che «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi» (arg. ex Cass. civ., n. 11828/2009;
Cass. civ., n. 20638/2004).
6. Nessun provvedimento in materia di affidamento e di collocamento deve essere adottato con riguardo ai figli (21 anni compiuti) e (18 anni compiuti), essendo Persona_1 Persona_2 quest'ultimi ormai maggiorenni.
7. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente ha formulato, nella sostanza, domanda di divisione dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Marsala, via Girolamo Italia, n.
8, in due distinte unità abitative (primo piano e secondo piano), con assegnazione alla ricorrente del secondo piano.
Sul punto, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (v.
Cass. civ., n. 18863/2011; Cass. civ., n. 14348/2012), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non
5 autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale presupposto, con la sentenza di separazione, il Tribunale non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Non può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire neppure una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione»
(sul punto v. Cass. civ., n. 18440/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale, considerato che il figlio è da ritenersi maggiorenne non autosufficiente e Persona_2 continua a vivere con la madre presso la casa coniugale, sita in Marsala, via Girolamo Italia, n. 8, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza di prima comparizione («Vivono con me», v. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024) e come provato attraverso il deposito del certificato di residenza e di stato di famiglia.
8. A questo punto, devono essere esaminate le domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente, aventi ad oggetto la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento e di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli.
8.1. Con specifico riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del coniuge, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla
6 valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass., civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso
Cass. civ., n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente ha genericamente allegato, ma non provato, di lavorare saltuariamente come badante e che il proprio reddito è variabile.
Anche con riferimento ai redditi del resistente, la ricorrente non ha fornito la prova né della percezione da parte dello stesso della pensione di vecchiaia né del suo effettivo ammontare. All'udienza di prima comparizione, infatti, la ricorrente si è limitata a dichiarare: «Io faccio qualche lavoretto come badante. In un mese non so dire quanto guadagno. Il è pensionato e non so dire a quanto P_ ammonti la pensione» (v. verbale d'udienza presidenziale del 27 aprile 2021).
Tali generiche allegazioni non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa della sussistenza di una sperequazione reddituale tra i coniugi.
Pertanto, la domanda di assegno di mantenimento in favore di deve essere rigettata. Parte_1
7 8.2. Relativamente al tema del pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non autosufficiente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183 del 2020, muovendo dalla disamina dell'art. 337-septies c.c. - assunta a norma centrale nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente orientamento - ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuova impostazione, la Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo
8 all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quando l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
Venendo al caso in esame, occorre distinguere la posizione dei due figli.
Il figlio , divenuto maggiorenne in corso di causa, può ritenersi non autosufficiente Persona_2 poiché, al momento dell'introduzione della causa, era ancora minorenne e, al raggiungimento della maggiore, era spirato il termine di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. Tenuto conto delle scarne allegazioni di parte ricorrente, l'importo del contributo per il mantenimento indiretto del figlio può Per_2
9 essere fissato in euro 150 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
Con riferimento a , quanto al primo requisito, è stato sostenuto che il coniuge separato o Persona_1 divorziato è legittimato iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (v. Cass. civ., n. 32529/2018).
Orbene, nella specie, come esposto nel precedente paragrafo 7), emerge dagli atti che il figlio _1 insieme a , risiede con la madre presso la casa familiare sita in Marsala, via Girolamo Italia, Per_2
n.
8. Sotto questo aspetto, dunque, la madre ha la legittimazione attiva a domandare all'altro coniuge un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni.
Nonostante la legittimazione attiva, tuttavia, la domanda della ricorrente è infondata con riferimento a , non avendo la stessa assolto all'onere di provare la sua non autosufficienza come Persona_1 richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria.
9. In considerazione del complessivo esito del giudizio, nulla deve essere disposto sulle spese processuali, stante la contumacia della parte vittoriosa (Cass. civ., n. 7361/2023).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di . P_
2) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
Dnistrovskyy, il 16 settembre 1976) e (nato a [...], il [...]), i quali P_ hanno contratto matrimonio in SS (Ucraina), in data 11 marzo 2005, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Marsala al n. 26, parte II, sez. c) dell'anno 2005.
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione, proposta da Parte_1
4) Rigetta la domanda di mantenimento in favore di Parte_1
5) Pone, a carico di l'obbligo di versare a a titolo di P_ Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, un assegno di euro Persona_2
150, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6) Rigetta la domanda di contributo indiretto per il mantenimento del figlio maggiorenne _1
[...]
7) Assegna la casa coniugale, sita in Marsala, via Girolamo Italia, n. 8, a Parte_1
8) Dichiara inammissibile la domanda di ordinare al resistente la restituzione immediata delle chiavi della casa coniugale.
9) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
10 10) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott. Antonino Campanella Giudice relatore letti gli atti e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1080/2024 R.G., promossa da nata a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, elettivamente domiciliata in Marsala, via XIX Luglio, n. 37, presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Andrea Di Pietra (indirizzo pec: , che la Email_1 rappresenta e difende per mandato in atti
ricorrente nei confronti di
, nato a [...], il [...] P_
resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 8 luglio 2024, premettendo di Parte_1 avere contratto con matrimonio a SS (Ucraina) in data 11 marzo 2005, ha P_ esposto:
- che, dall'unione coniugale, sono nati i figli (nato a [...], il 25 Persona_1 ottobre 2003) e (nato a [...], il [...]), entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente non autosufficienti, nonché conviventi con la madre;
- che, nell'anno 2019, ha abbandonato la casa coniugale, trasferendosi P_ nell'appartamento sito al primo piano dello stesso edificio in cui abita il resto della famiglia e
1 disinteressandosi dei bisogni della stessa;
- quanto alla propria situazione reddituale, di lavorare saltuariamente come badante, di non essere proprietaria di alcun bene immobile e mobile registrato e di non essere titolare di alcun conto corrente e/o libretti e depositi bancari;
- quanto alla situazione reddituale del marito, che percepisce una pensione di P_ vecchiaia (per avere svolto, in passato, un'attività commerciale) e, probabilmente, anche una pensione militare, oltre ad essere proprietario degli appartamenti abitati dalla famiglia e di una autovettura.
, sebbene ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio. P_
Con ordinanza del 21 novembre 2024, il Giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 1, c.p.c.
Con ordinanza del 16 aprile 2025, la causa, ai sensi dell'art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c., è stata rimessa in decisione sulle sole conclusioni di parte ricorrente formulate nelle note di trattazione scritta depositate il 25 marzo 2025, di seguito riportate: «Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Autorizzare i coniugi a vivere separati, dando atto che già di fatto essi vivono separati, abitando in due diversi appartamenti anche se nello stesso palazzo, e che ciascuno di essi sia libero di fissare ove creda la propria residenza;
Ordinare al Sig. di liberare quella che fu la sua casa P_ coniugale da eventuali effetti personali e quanto di sua esclusiva proprietà ancora si trovino in quell'immobile consegnandone immediatamente le chiavi di quell'appartamento alla ricorrente che in mancanza sarà autorizzata alla sostituzione della serratura dell'ingresso; Assegnare alla
la casa coniugale posta al secondo piano della palazzina di Via Girolamo Italia, al Parte_1 civico n.8, in Marsala;
Dare atto che entrambi i figli e , pur oggi Persona_1 Persona_2 maggiorenni, ma non ancora finanziariamente autonomi, vivono in modo continuativo con la
; Onerare il signor del versamento di un contributo per il Parte_1 P_ mantenimento dei due figli, ed entrambi comunque non economicamente autosufficienti, e residenti assieme alla madre, nella misura non inferiore ad €.150,00 per ciascuno di essi, confermando
l'ordinanza presidenziale;
Onerare il signor del versamento di un contributo per il P_ mantenimento della coniuge, odierna ricorrente, , nella misura non inferiore ad Parte_1
€.150,00, confermando, anche in questo caso, l'ordinanza presidenziale del 12.11.2024; Condannare
alla refusione delle spese tutte di giustizia con onorari di difesa a favore della P_
(e per essa in favore dello Stato), per come saranno liquidate dal Tribunale nella misura Parte_1 non inferiore al valore medio dello scaglione di competenza facendo riferimento ai parametri ministeriali vigenti, Con eventuale concessione di termini per la formulazione di appositi capitolati
e/o con i termini di cui all'art. 190 cpc ridotti al minimo».
2. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di il quale, sebbene P_
2 ritualmente evocato, non si è costituito nel presente giudizio.
3. Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla ricorrente, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage il suo dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato all'udienza di prima comparizione (cfr. verbale d'udienza del 24 ottobre
2024), nonché la mancata costituzione di . P_
4. Va osservato che, in virtù del principio iura novit curia di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il
Tribunale ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame (arg. ex Cass. civ., n. 30607/2018. Conforme anche Cass. civ., n. 11103/2020).
Applicando tale principio di diritto al caso di specie, si ritiene che, sulla base dell'interpretazione degli atti processuali, la ricorrente ha avanzato una domanda di addebito della separazione a carico del resistente poiché, sebbene la stessa non abbia espressamente formulato tale domanda nelle proprie conclusioni, ha comunque allegato fatti posti a fondamento di una siffatta richiesta.
In particolare, la ricorrente nel corpo del ricorso introduttivo ha ricollegato l'asserito fondamento della domanda di addebito alla violazione, da parte di , di «norme del codice civile P_ che regolano i rapporti coniugali ed anche di quelli sulla responsabilità genitoriale […]» (punto 2) riservandosi di approfondire tali circostanze in sede contenziosa (punto 3) (cfr. pag. 9 del ricorso introduttivo). La ricorrente ha aggiunto, poi, nel corpo delle note scritte di precisazione delle conclusioni, che «Non mancherà a questo Giudicante di prendere in considerazione, ai fini del decidere, il comportamento processuale del convenuto/resistente , anche ai fini della P_ conseguente valutazione dell'accertamento dell'addebito della separazione» e che «Va dichiarato
l'addebito della separazione in capo al che già con il suo atteggiamento processuale ha dato P_ modo al Tribunale di valutarne il comportamento idoneo per se stesso a subire la pronuncia di addebito» (v. p. 2 delle note scritte depositate in data 25 marzo 2025).
4.1. Ciò posto, in ordine alla fondatezza della domanda di addebito proposta dalla ricorrente, deve valutarsi se sia stata raggiunta una prova rigorosa di specifici episodi che - considerati nel loro insieme e nel quadro di una valutazione globale e comparativa dei comportamenti di ciascuno dei coniugi emergenti dal processo - consenta di attribuire la crisi del matrimonio alla violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. da parte dell'uno o dell'altro coniuge. In proposito deve rilevarsi che, ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio. Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, infatti, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i
3 coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesista una diversa situazione di intollerabilità della convivenza, potendo il coniuge, cui sia contestata la violazione dei doveri familiari, provare l'anteriorità della crisi (sul punto, da ultimo, Cass. civ., n.
20866/2021).
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto della modalità e della frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
E, infatti, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione che si condivide, «in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito» (cfr. Cass., civ., n. 12130/2001.
In tal senso anche Cass., civ., n. 18074/2014; Cass. civ., n. 14840/2006; Cass. civ., n. 23071/2005 e
Cass. civ., n. 12383/2005).
Il coniuge che richiede l'addebito, quindi, deve provare sia la contrarietà del comportamento dell'altro ai doveri che derivano dal matrimonio sia la loro efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (cfr., sul punto, Cass. civ., n. 16691/2020; Cass. civ., n. 3923/2018 e
Cass. civ., n. 2059/2012).
Il superiore orientamento della giurisprudenza di legittimità è confermato anche in tema di abbandono volontario della casa familiare da parte del coniuge. Tale fatto, costituendo violazione del dovere di convivenza, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione personale, «a meno che non risulti provato che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed in conseguenza di tale fatto» (Cass. civ., n. 648/2020. Sul punto, si veda anche Cass. civ., n.
11792/2021).
In conclusione, la violazione degli obblighi coniugali, da sola, non basta a fondare una pronuncia di addebito. Occorre dimostrare che il comportamento del partner sia stato la causa scatenante della crisi della coppia e non la conseguenza di una crisi già in atto. In altre parole, è necessario provare
4 l'efficienza causale del comportamento del coniuge nella rottura del rapporto, non potendo pronunciarsi l'addebito se il rapporto della coppia era già compromesso anche prima della violazione.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha attribuito al resistente la violazione degli obblighi di assistenza materiale e morale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, previsti dall'art. 143
c.c., avendo il marito abbandonato la casa coniugale disinteressandosi, così, dei bisogni della famiglia.
La ricorrente, tuttavia, non ha fornito alcuna prova in ordine all'addebito della separazione e non ha nemmeno formulato alcuna richiesta istruttoria a tal riguardo, limitandosi a dichiarare, all'udienza di prima comparizione, che il resistente «è andato via da casa nel 2019» ed è «aggressivo», senza tuttavia fornire elementi fattuali per accertare la reale sussistenza dei fatti e della loro rilevanza causale rispetto alla crisi coniugale (v. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024).
Non assume, infine, una specifica rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'addebito della separazione al resistente, il comportamento processuale che quest'ultimo ha serbato non costituendosi nel presente giudizio, poiché la contumacia non esonera la ricorrente dall'onere della prova sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., con la conseguenza che la domanda di addebito deve essere rigettata.
5. È manifestamente inammissibile la domanda proposta dalla ricorrente di ordinare al resistente la restituzione immediata delle chiavi della casa coniugale e, in mancanza, autorizzando la ricorrente a sostituire la serratura dell'immobile poiché, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di
Cassazione, va esclusa la sussistenza di una connessione forte della predetta domanda con quella di separazione, tale da consentire il simultaneus processus. È stato infatti stabilito che «l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi» (arg. ex Cass. civ., n. 11828/2009;
Cass. civ., n. 20638/2004).
6. Nessun provvedimento in materia di affidamento e di collocamento deve essere adottato con riguardo ai figli (21 anni compiuti) e (18 anni compiuti), essendo Persona_1 Persona_2 quest'ultimi ormai maggiorenni.
7. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, la ricorrente ha formulato, nella sostanza, domanda di divisione dell'immobile adibito a casa familiare, sito in Marsala, via Girolamo Italia, n.
8, in due distinte unità abitative (primo piano e secondo piano), con assegnazione alla ricorrente del secondo piano.
Sul punto, occorre evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità ormai consolidata (v.
Cass. civ., n. 18863/2011; Cass. civ., n. 14348/2012), l'adottabilità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non
5 autosufficienti conviventi con i coniugi. In difetto di tale presupposto, con la sentenza di separazione, il Tribunale non potrà adottare un provvedimento di assegnazione della casa coniugale non autorizzandolo neppure l'art. 156 c.c., che non prevede tale assegnazione in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Non può tenersi conto della situazione economica dei genitori o coniugi. L'assegnazione della casa coniugale, infatti, non può costituire neppure una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, «ma può disporsi, a favore del genitore affidatario esclusivo ovvero collocatario dei figli minori, oppure convivente con figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente (e ciò pur se la casa stessa sia di proprietà dell'altro genitore o di proprietà comune). Le questioni relative al diritto di proprietà e a quello di abitazione esulano, inoltre, dalla competenza funzionale del giudice della separazione o del divorzio, e possono essere esaminati in un ordinario giudizio di cognizione»
(sul punto v. Cass. civ., n. 18440/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di dovere accogliere la domanda di assegnazione della casa coniugale, considerato che il figlio è da ritenersi maggiorenne non autosufficiente e Persona_2 continua a vivere con la madre presso la casa coniugale, sita in Marsala, via Girolamo Italia, n. 8, come dichiarato dalla ricorrente all'udienza di prima comparizione («Vivono con me», v. verbale d'udienza del 24 ottobre 2024) e come provato attraverso il deposito del certificato di residenza e di stato di famiglia.
8. A questo punto, devono essere esaminate le domande di contenuto economico formulate dalla ricorrente, aventi ad oggetto la condanna del resistente al versamento di un assegno mensile per il proprio mantenimento e di un assegno mensile quale contributo al mantenimento dei figli.
8.1. Con specifico riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento del coniuge, va osservato che al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri, tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve tener conto delle circostanze (ai sensi del comma 2 del citato art. 156 c.c.), consistenti in quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (cfr. Cass. civ., n. 14840/2006).
Al fine di quantificare l'ammontare dell'assegno di mantenimento, si impone dunque l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge richiedente gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, si deve procedere alla
6 valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione.
Secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che si condivide, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze (cfr. in tal senso Cass. civ., n. 13592/2006).
E, infatti, secondo la Cassazione «In tema di separazione tra i coniugi, al fine della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi» (Cass., civ., n. 25618/2007).
Al riguardo va, altresì, valutata l'attitudine al lavoro proficuo dei coniugi, attitudine che, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento, che va operata tenendo conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica (cfr. in tal senso
Cass. civ., n. 18547/2006).
Infine, deve precisarsi che «In materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poiché, in costanza di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa» (Cass. civ., n. 13954/2018).
Nel caso di specie, quanto alla situazione economico-reddituale delle parti, la ricorrente ha genericamente allegato, ma non provato, di lavorare saltuariamente come badante e che il proprio reddito è variabile.
Anche con riferimento ai redditi del resistente, la ricorrente non ha fornito la prova né della percezione da parte dello stesso della pensione di vecchiaia né del suo effettivo ammontare. All'udienza di prima comparizione, infatti, la ricorrente si è limitata a dichiarare: «Io faccio qualche lavoretto come badante. In un mese non so dire quanto guadagno. Il è pensionato e non so dire a quanto P_ ammonti la pensione» (v. verbale d'udienza presidenziale del 27 aprile 2021).
Tali generiche allegazioni non consentono di ritenere raggiunta la prova rigorosa della sussistenza di una sperequazione reddituale tra i coniugi.
Pertanto, la domanda di assegno di mantenimento in favore di deve essere rigettata. Parte_1
7 8.2. Relativamente al tema del pagamento dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne ma non autosufficiente la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 17183 del 2020, muovendo dalla disamina dell'art. 337-septies c.c. - assunta a norma centrale nel regolamento dei rapporti economici tra genitori e figli maggiorenni e rivedendo il proprio precedente orientamento - ha statuito che l'obbligo di mantenimento permane a carico dei genitori fino al momento in cui il figlio raggiunge la maggiore età, subentrando la diversa disposizione di cui all'art. 337-septies c.c., che non prevede alcun automatismo circa l'attribuzione del diritto al mantenimento, ma rimette la decisione al giudice alla stregua di tutte le “circostanze” del caso concreto (conforme Cass. civ., n. 27904/2021).
Raggiunta la maggiore età, dunque, si presume l'idoneità al conseguimento del reddito che, per essere vinta, necessita della prova del diritto al mantenimento ulteriore.
In conseguenza di tale nuova impostazione, la Corte ha chiarito che l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente.
Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro.
Questa conclusione è peraltro coerente con il principio di prossimità o vicinanza della prova, in base al quale la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi o impeditivi del diritto, anche del principio riconducibile all'art. 24
Cost., e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova (Cass. civ., n.
17108/2016; Cass. civ., n. 486/2016; Cass. civ., n. 13533/2001).
Non si deve, comunque, dimenticare che, se è vero che il diritto del figlio al mantenimento, dopo il raggiungimento della maggiore età, non esclude il suo dovere di adoperarsi per rendersi quanto prima economicamente autonomo, è anche vero che è compito dei genitori di assecondare, per quanto possibile, le inclinazioni naturali e le aspirazioni del figlio, consentendogli di orientare la sua istruzione in conformità dei suoi interessi e delle sue aspirazioni e di cercare un'occupazione appropriata, anche mediante la somministrazione dei mezzi economici a tal fine necessari senza che sia forzato ad accettare soluzioni degradanti o comunque non desiderate (così Cass. civ., n.
23318/2021).
In tale bilanciamento, assume fondamentale rilievo il decorso del tempo poiché, con tale passaggio, il figlio deve realisticamente rendersi conto che le proprie aspettative occupazionali non sono adeguate rispetto alla realtà del mercato del lavoro.
Si tratta di effettuare un accertamento di fatto che, considerata l'età del figlio, abbia riguardo
8 all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale o tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa e, in generale, alla complessiva condotta personale dallo stesso tenuta dal raggiungimento della maggiore età in avanti (Cass. civ., n. 5088/2018).
La situazione soggettiva del figlio che, rifiutando ingiustificatamente in età avanzata di acquisire l'autonomia economica tramite l'impegno lavorativo e negli studi, comporti il prolungamento del diritto al mantenimento da parte dei genitori, o di uno di essi, non è tutelabile perché contrastante con il principio di autoresponsabilità che è legato alla libertà delle scelte esistenziali della persona, anche tenuto conto dei doveri gravanti sui figli adulti (Cass. civ., n. 27904/2021 e Cass. civ., n. 17183/2020).
Il diritto al mantenimento è, comunque, funzionale alla tutela di un soggetto che, per quanto maggiorenne, deve considerarsi ancora vulnerabile poiché non autosufficiente, e dunque, pur capace di agire ma non è pienamente tale dal punto di vista delle possibilità di realizzazione della persona.
Orbene, detta valutazione, pur dovendo riguardare senz'altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento dell'assolvimento, da parte del genitore gravato, dell'obbligo di mantenimento.
Ciò in quando l'adempimento di tale dovere costituisce la condizione imprescindibile per lo sviluppo personale e professionale del figlio maggiorenne.
Alla luce dei principi sopra enunciati, si dovrà accertare, con riferimento al periodo temporale intercorso dall'allontanamento dalla casa familiare di fino all'attualità, la sussistenza di un obbligo di mantenimento del figlio (dapprima minore e poi maggiorenne non autosufficiente) a carico del padre,
“tenendo conto” (e, a norma dei novellati art. 147 c.c. e art. 315-bis c.c., comma 1, “nel rispetto...”) delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni nonché dell'impegno profuso dal richiedente - sul quale ricade il relativo onere probatorio - nella ricerca effettiva di un'occupazione nonché dell'età, delle condizioni del mercato del lavoro e del percorso di studi intrapreso e delle opportunità ricercate o meno (Cass. civ., n. 17947/2023).
La domanda di contributo al mantenimento del figlio, quindi, richiede la prova della sussistenza dei seguenti requisiti: a) convivenza del figlio con il genitore richiedente (poiché tale requisito può giustificare una legittimazione concorrente del genitore, gravato in via diretta dagli oneri di mantenimento); b) non autosufficienza economica del figlio.
Venendo al caso in esame, occorre distinguere la posizione dei due figli.
Il figlio , divenuto maggiorenne in corso di causa, può ritenersi non autosufficiente Persona_2 poiché, al momento dell'introduzione della causa, era ancora minorenne e, al raggiungimento della maggiore, era spirato il termine di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c. Tenuto conto delle scarne allegazioni di parte ricorrente, l'importo del contributo per il mantenimento indiretto del figlio può Per_2
9 essere fissato in euro 150 mensili, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat.
Con riferimento a , quanto al primo requisito, è stato sostenuto che il coniuge separato o Persona_1 divorziato è legittimato iure proprio (ed in via concorrente con la diversa legittimazione del figlio, che trova fondamento nella titolarità, in capo a quest'ultimo, del diritto al mantenimento), ad ottenere dall'altro coniuge un contributo per il mantenimento del figlio maggiorenne qualora quest'ultimo sia con lo stesso convivente (v. Cass. civ., n. 32529/2018).
Orbene, nella specie, come esposto nel precedente paragrafo 7), emerge dagli atti che il figlio _1 insieme a , risiede con la madre presso la casa familiare sita in Marsala, via Girolamo Italia, Per_2
n.
8. Sotto questo aspetto, dunque, la madre ha la legittimazione attiva a domandare all'altro coniuge un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni.
Nonostante la legittimazione attiva, tuttavia, la domanda della ricorrente è infondata con riferimento a , non avendo la stessa assolto all'onere di provare la sua non autosufficienza come Persona_1 richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, non avendo formulato alcuna richiesta istruttoria.
9. In considerazione del complessivo esito del giudizio, nulla deve essere disposto sulle spese processuali, stante la contumacia della parte vittoriosa (Cass. civ., n. 7361/2023).
Per questi motivi
Il Tribunale, come sopra composto, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettata e/o assorbita;
definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la contumacia di . P_
2) Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
Dnistrovskyy, il 16 settembre 1976) e (nato a [...], il [...]), i quali P_ hanno contratto matrimonio in SS (Ucraina), in data 11 marzo 2005, trascritto nei registri dello
Stato civile del Comune di Marsala al n. 26, parte II, sez. c) dell'anno 2005.
3) Rigetta la domanda di addebito della separazione, proposta da Parte_1
4) Rigetta la domanda di mantenimento in favore di Parte_1
5) Pone, a carico di l'obbligo di versare a a titolo di P_ Parte_1 contributo per il mantenimento del figlio , entro il 5 di ogni mese, un assegno di euro Persona_2
150, soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
6) Rigetta la domanda di contributo indiretto per il mantenimento del figlio maggiorenne _1
[...]
7) Assegna la casa coniugale, sita in Marsala, via Girolamo Italia, n. 8, a Parte_1
8) Dichiara inammissibile la domanda di ordinare al resistente la restituzione immediata delle chiavi della casa coniugale.
9) Compensa integralmente le spese processuali fra le parti.
10 10) Dispone la trasmissione della presente sentenza, a seguito del suo passaggio in giudicato, in copia autentica al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R.
3 novembre 2000, n. 396.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per quanto di competenza.
Così deciso, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di Marsala, in data
18 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Antonino Campanella dott. Francesco Paolo Pizzo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice estensore dott. Antonino Campanella e dal Presidente dott. Francesco Paolo Pizzo.
11