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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4611 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla pubblica udienza del 11/06/2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24357/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato alla Via Cassano n° 215
Parte_1
– Napoli, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, esponeva: Parte_1
che la sede di Napoli Vomero, tramite comunicazione del 24/02/2021, aveva provveduto a CP_1 riliquidare d'ufficio l'assegno sociale di cui il medesimo risultava titolare (prestazione categoria AS
n. 04507800), a seguito di rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 448/2002
(c.d. incremento al milione) con decorrenza a far data dal 01/10/2015; che da siffatta rideterminazione era derivato un credito – accertato e riconosciuto d'ufficio dalla stessa procedente - in favore del sig. pari ad euro 5.260,64; CP_1 Parte_1
che, con la medesima comunicazione, la sede Vomero aveva provveduto ad accertare e CP_1 liquidare un debito a carico del sig. pari ad euro 5.163,74 per riferito “recupero quote Parte_1 pensione o assegno sociale”. che, in data 22/10/2024, aveva inoltrato ricorso amministrativo per il recupero delle somme indicate nella comunicazione sopra citata e contestuale annullamento delle somme dovute a titolo di CP_1
recupero quote pensione;
che l' , tramite p.e.c. del 29/10/2024, aveva rigettato la richiesta avanzata in via amministrativa CP_1
dal sig. affermando che, essendo variato il reddito del nucleo familiare, è onere Parte_1 dell' ricostituire d'ufficio l'assegno sociale del coniuge dal quale è risultato un indebito stante CP_1
i limiti reddituali di ciascun anno.
Il ricorrente chiedeva l'accertamento in via giudiziale della insussistenza del debito liquidato dalla convenuta e la condanna della medesima al pagamento delle somme dovute. CP_1
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
La convenuta affermava, infatti, la legittimità della liquidazione del debito dalla stessa operata con la comunicazione del 24/02/2021, asserendo che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione sociale, “si è determinato nel nucleo familiare un incremento di reddito che ha inciso in misura corrispondente sulla misura dell'assegno sociale del coniuge SI.ra ”. La parte Persona_1 resistente chiedeva, inoltre, nell'eventualità di una accertata illegittimità del provvedimento contestato dalla parte attrice, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo nella persona della
SI.ra al fine di chiedere la condanna della medesima al pagamento delle somme Persona_1
liquidate nella comunicazione sopra citata.
Non veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che sia la sussistenza che l'ammontare del credito in favore del sig. Parte_1 derivante dalla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 applicabile all'assegno sociale in godimento risultano fatti non contestati e, dunque, pacifici. Altrettanto pacifica risulta la mancata corresponsione da parte dell' della relativa somma, stante la necessità asserita dalla CP_1
parte convenuta di dover operare una compensazione tra il credito in argomento e un corrispondente debito sorto – a fronte della liquidazione della suddetta maggiorazione sociale in favore del sig. Pt_1
– in capo alla coniuge dell'attore.
[...]
Appare inoltre evidente come, nella prospettazione della stessa parte convenuta, il debito opposto in compensazione al sig. trovi la sua causa genetica nella pretesa indebita percezione di Parte_1
una quota di assegno sociale da parte della coniuge. Del resto, la maggiorazione sociale operata sull'assegno di cui risulta beneficiaria la parte attrice non potrebbe determinare una indebita percezione da parte del medesimo soggetto a fronte del superamento dei limiti reddituali previsti per legge, posto che l'art. 3, comma 6 della legge 335 del 1995 stabilisce che nella formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale non si computa l'assegno proprio del richiedente. Emerge, dunque, sin da subito, la differente riferibilità soggettiva delle somme liquidate a credito e a debito nel provvedimento della parte convenuta e, ciononostante, dalla medesima ritenute compensabili.
Ebbene, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del debito fatto valere dall' CP_1 convenuta, occorre previamente chiarire in che modo il reddito del coniuge influisca sull'an e sul quantum dell'assegno sociale di cui il singolo soggetto, in presenza dei requisiti anagrafici e reddituali prescritti dalla legge, può beneficiare.
Il diritto alla prestazione assistenziale in argomento è, infatti, per i cittadini coniugati, accertato in base al cumulo del reddito del coniuge, con la conseguenza che, per stabilire la spettanza dell'assegno sociale e determinarne la misura, è necessario che non sia superata la soglia di reddito coniugale annualmente stabilita dalla legge e comprensiva dell'eventuale assegno sociale di cui il coniuge sia titolare. Il reddito del coniuge, dunque, viene in rilievo come mero limite reddituale di una misura assistenziale che resta comunque di natura individuale. L'assegno sociale non può, pertanto, essere definito come una prestazione assistenziale “che attiene al nucleo familiare”, come, invece, asserito dalla convenuta: basti pensare che ai fini del riconoscimento e della quantificazione del diritto CP_1
alla misura assistenziale di cui si tratta non vengono presi in considerazione i redditi percepibili da altri componenti del nucleo familiare (ad esempio, figli finanche conviventi) diversi dai coniugi.
La sussistenza di un limite reddituale coniugale, in definitiva, non determina una contitolarità dell'assegno sociale in capo ai coniugi, con la conseguenza che le posizioni di credito e debito connesse alla percezione di tale misura assistenziale, rispettivamente maturate nei confronti dell' da ciascuno dei soggetti, restano individuali e distinte. CP_1
Ne discende che il provvedimento dell' risulta illegittimo nella parte in cui pone a carico del sig. CP_1
un ipotetico debito derivante da quote di assegno sociale indebitamente percepite dalla Parte_1
coniuge, posto che si tratterebbe, in ogni caso, di un indebito realizzato da un soggetto diverso.
L'estraneità della parte attrice alla realizzazione dell'ipotetico indebito fatto valere dalla convenuta impone di escludere la sussistenza tanto di una “comunanza di causa”, quanto – ancor più - di una connessione per garanzia, id est dei presupposti necessari alla chiamata del terzo in causa ex art. 106
c.p.c. invocata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento di recupero dell' CP_ e condanna l' alla restituzione delle somme recuperate 2) Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Martina Di Meglio, magistrato ordinario in tirocinio generico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, alla pubblica udienza del 11/06/2025, celebrata con il modello della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 24357/2024 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato alla Via Cassano n° 215
Parte_1
– Napoli, presso lo studio dell'avv. Anna Puzone dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata Controparte_1 in Napoli alla via De Gasperi 55 unitamente all'avv. Mauro Elberti dell' CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/11/2024, esponeva: Parte_1
che la sede di Napoli Vomero, tramite comunicazione del 24/02/2021, aveva provveduto a CP_1 riliquidare d'ufficio l'assegno sociale di cui il medesimo risultava titolare (prestazione categoria AS
n. 04507800), a seguito di rideterminazione della maggiorazione sociale ex art. 38 legge 448/2002
(c.d. incremento al milione) con decorrenza a far data dal 01/10/2015; che da siffatta rideterminazione era derivato un credito – accertato e riconosciuto d'ufficio dalla stessa procedente - in favore del sig. pari ad euro 5.260,64; CP_1 Parte_1
che, con la medesima comunicazione, la sede Vomero aveva provveduto ad accertare e CP_1 liquidare un debito a carico del sig. pari ad euro 5.163,74 per riferito “recupero quote Parte_1 pensione o assegno sociale”. che, in data 22/10/2024, aveva inoltrato ricorso amministrativo per il recupero delle somme indicate nella comunicazione sopra citata e contestuale annullamento delle somme dovute a titolo di CP_1
recupero quote pensione;
che l' , tramite p.e.c. del 29/10/2024, aveva rigettato la richiesta avanzata in via amministrativa CP_1
dal sig. affermando che, essendo variato il reddito del nucleo familiare, è onere Parte_1 dell' ricostituire d'ufficio l'assegno sociale del coniuge dal quale è risultato un indebito stante CP_1
i limiti reddituali di ciascun anno.
Il ricorrente chiedeva l'accertamento in via giudiziale della insussistenza del debito liquidato dalla convenuta e la condanna della medesima al pagamento delle somme dovute. CP_1
L' si costituiva contestando la domanda. CP_1
La convenuta affermava, infatti, la legittimità della liquidazione del debito dalla stessa operata con la comunicazione del 24/02/2021, asserendo che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione sociale, “si è determinato nel nucleo familiare un incremento di reddito che ha inciso in misura corrispondente sulla misura dell'assegno sociale del coniuge SI.ra ”. La parte Persona_1 resistente chiedeva, inoltre, nell'eventualità di una accertata illegittimità del provvedimento contestato dalla parte attrice, di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo nella persona della
SI.ra al fine di chiedere la condanna della medesima al pagamento delle somme Persona_1
liquidate nella comunicazione sopra citata.
Non veniva svolta istruttoria ed all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Occorre premettere che sia la sussistenza che l'ammontare del credito in favore del sig. Parte_1 derivante dalla maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della L. n. 448/2001 applicabile all'assegno sociale in godimento risultano fatti non contestati e, dunque, pacifici. Altrettanto pacifica risulta la mancata corresponsione da parte dell' della relativa somma, stante la necessità asserita dalla CP_1
parte convenuta di dover operare una compensazione tra il credito in argomento e un corrispondente debito sorto – a fronte della liquidazione della suddetta maggiorazione sociale in favore del sig. Pt_1
– in capo alla coniuge dell'attore.
[...]
Appare inoltre evidente come, nella prospettazione della stessa parte convenuta, il debito opposto in compensazione al sig. trovi la sua causa genetica nella pretesa indebita percezione di Parte_1
una quota di assegno sociale da parte della coniuge. Del resto, la maggiorazione sociale operata sull'assegno di cui risulta beneficiaria la parte attrice non potrebbe determinare una indebita percezione da parte del medesimo soggetto a fronte del superamento dei limiti reddituali previsti per legge, posto che l'art. 3, comma 6 della legge 335 del 1995 stabilisce che nella formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale non si computa l'assegno proprio del richiedente. Emerge, dunque, sin da subito, la differente riferibilità soggettiva delle somme liquidate a credito e a debito nel provvedimento della parte convenuta e, ciononostante, dalla medesima ritenute compensabili.
Ebbene, ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno del debito fatto valere dall' CP_1 convenuta, occorre previamente chiarire in che modo il reddito del coniuge influisca sull'an e sul quantum dell'assegno sociale di cui il singolo soggetto, in presenza dei requisiti anagrafici e reddituali prescritti dalla legge, può beneficiare.
Il diritto alla prestazione assistenziale in argomento è, infatti, per i cittadini coniugati, accertato in base al cumulo del reddito del coniuge, con la conseguenza che, per stabilire la spettanza dell'assegno sociale e determinarne la misura, è necessario che non sia superata la soglia di reddito coniugale annualmente stabilita dalla legge e comprensiva dell'eventuale assegno sociale di cui il coniuge sia titolare. Il reddito del coniuge, dunque, viene in rilievo come mero limite reddituale di una misura assistenziale che resta comunque di natura individuale. L'assegno sociale non può, pertanto, essere definito come una prestazione assistenziale “che attiene al nucleo familiare”, come, invece, asserito dalla convenuta: basti pensare che ai fini del riconoscimento e della quantificazione del diritto CP_1
alla misura assistenziale di cui si tratta non vengono presi in considerazione i redditi percepibili da altri componenti del nucleo familiare (ad esempio, figli finanche conviventi) diversi dai coniugi.
La sussistenza di un limite reddituale coniugale, in definitiva, non determina una contitolarità dell'assegno sociale in capo ai coniugi, con la conseguenza che le posizioni di credito e debito connesse alla percezione di tale misura assistenziale, rispettivamente maturate nei confronti dell' da ciascuno dei soggetti, restano individuali e distinte. CP_1
Ne discende che il provvedimento dell' risulta illegittimo nella parte in cui pone a carico del sig. CP_1
un ipotetico debito derivante da quote di assegno sociale indebitamente percepite dalla Parte_1
coniuge, posto che si tratterebbe, in ogni caso, di un indebito realizzato da un soggetto diverso.
L'estraneità della parte attrice alla realizzazione dell'ipotetico indebito fatto valere dalla convenuta impone di escludere la sussistenza tanto di una “comunanza di causa”, quanto – ancor più - di una connessione per garanzia, id est dei presupposti necessari alla chiamata del terzo in causa ex art. 106
c.p.c. invocata dalla parte ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede: CP_ 1) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara illegittimo il provvedimento di recupero dell' CP_ e condanna l' alla restituzione delle somme recuperate 2) Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro
1.200,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli, 11/06/2025
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
La bozza del presente provvedimento è stata redatta dalla dott.ssa Martina Di Meglio, magistrato ordinario in tirocinio generico