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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 23/12/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2539/2025
composto dai signori:
1) Dott. UC NA Presidente
2) Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice est.
3) Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2539 del registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 promosso
DAL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...], e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: interdizione
Conclusioni del PM ricorrente: come da ricorso, ovvero “che sia promossa, in sostituzione dell'attuale amministrazione di sostegno, la nomina di un tutore di cui in epigrafe con ogni conseguenza di legge”; TO
Il resistente si trova, dal punto di vista clinico-sanitario, in uno stato di CP_1
“disturbo dell'adattamento con umore depresso in ex-POUS”, nonché è affetto da
“probabile decadimento cognitivo” e versa in condizioni igienico-sanitarie particolarmente insalubri e malsane, costituenti potenziale fonte di aggravamento per lo stato di salute dello stesso, oltre che di rischio epidemiologico per la comunità
(relazione clinico-sanitaria in atti).
Nei confronti del predetto è stata applicata, su istanza del figlio , quale Parte_1 misura di protezione, l'amministrazione di sostegno.
I servizi Sociali di competenza, con relazione di data 22 settembre 2025, hanno rappresentato il fallimento di tutti gli interventi di sostegno azionati in favore dell'interdicendo, tra cui anche la possibile collocazione dello stesso nella R.S.A. di
RG AN, tuttavia non concretizzatasi a causa del rifiuto opposto, dal Sig.
a tale soluzione collocativa, evidenziando, altresì, come “La situazione ad CP_1 oggi non si è modificata, dal territorio (Amministrazione comunale, forze dell'ordine, vicinato) provengono numerose pressioni rispetto alla necessità di risolvere la questione igienico sanitaria e la situazione di abbandono e degrado dell'anziano ma il
Servizio Sociale non ha la possibilità di intervenire in maniera coattiva e tutti i tentativi fatti fino ad oggi per tentare un aggancio con l'interessato e ricercare la sua collaborazione ad un progetto di aiuto sono stati vani. Anche la nomina della figura dell'amministrazione di sostegno, sia pur molto importante dal punto di vista burocratico ed economico, non può garantire una risposta completa alle esigenze di tutela del signor stante il suo atteggiamento assolutamente oppositivo verso CP_1 qualsiasi forma di aiuto” e che, nonostante la presenza di una rete familiare (composta dal figlio e dall'ex moglie), “nemmeno loro sono stati in grado di Parte_1 intervenire in questa situazione in quanto il signore non desidera intromissioni nella propria vita”.
Anche i Carabinieri (Legione “Trentino Alto Adige”), con relazione del 18 agosto 2025, allegata a quella del Servizio Sociale, hanno riferito di vari interventi, su richiesta dei
Pag. 2 di 8 cittadini della frazione Faida, per i comportamenti messi in atto da (“il CP_1 quale, sovente, si mette sul poggiolo della sua abitazione, che confina con la pubblica via, solamente con una t-shirt senza pantaloni e senza slip, mostrando il suo membro sia ai passanti, talvolta anche in presenza di minori, sia alla vista delle abitazioni vicine”).
Con ordinanza depositata il 20 ottobre 2025, il Giudice Tutelare, presso il Tribunale di
Trento, considerato il contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 22.09.2025, nella quale, appunto, si evidenziava l'insufficienza della nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, non potendo la stessa “garantire una risposta completa alle esigenze di tutela” di quest'ultimo “stante il suo atteggiamento oppositivo verso qualsiasi forma di aiuto”, nonché l'aggravamento della situazione, come evincibile dalla documentazione allegata alla superiore relazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero al fine della promozione del giudizio di interdizione.
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato il 05 novembre 2025, ha chiesto l'interdizione di . CP_1
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto contumace.
Nessuno dei familiari, malgrado le notifiche, effettuate dal Pubblico Ministero ricorrente ai sensi dell'articolo 473 bis.53 c.p.c. comma II, è comparso all'udienza del
11.12.2025.
Sono comparsi il Pubblico Ministero, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso,
e l'amministratore di sostegno, Avvocato , la quale ha rappresentato “che CP_2 la situazione è drammatica e che la misura dell'amministrazione di sostegno risulta del tutto inadeguata al caso di specie. L'interdicendo vive in condizioni di totale degrado e rifiuta qualsiasi aiuto. La casa è completamente coperta di escrementi…..” e che
“l'interdicendo non apre assolutamente la propria abitazione a nessuno e che, dunque, un eventuale intervento da parte dell'autorità giudiziaria presso la tale abitazione, al fine di disporne l'audizione, sarebbe del tutto inutile”.
Pag. 3 di 8 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Diritto
La domanda va accolta.
Al riguardo va rilevato che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato in modo incisivo i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.
In particolare, da un lato, l'articolo 404 codice civile, per quanto attiene all'amministrazione di sostegno, prevede che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, mentre l'art. 414 cod. civ., rubricato “persone che possono essere interdette”, nel testo modificato dalla legge citata, dispone che “il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ne discende che al medesimo soggetto menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di intendere e di volere, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno che l'interdizione.
È, pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta, senza che tale scelta sfoci nella mera discrezionalità.
L'art. 414 c.c. fissa, infatti, quali criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione del
Giudice, quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della proporzionalità rispetto alle esigenze di sostegno dello stesso nel contesto sociale.
Pag. 4 di 8 In quest'ottica, l'interdizione si presenta come misura residuale cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato a provvedere ai propri interessi.
Inoltre, non possono prestabilirsi in modo netto e preciso i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela come previsti dall'ordinamento, ma l'individuazione della misura di protezione dell'incapace dovrà essere effettuata avendo riguardo alle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e a tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In tale prospettiva, la scelta dell'interdizione si impone come necessaria, anzitutto, quando il patrimonio dell'infermo richieda, per la sua consistenza e complessità di gestione, frequenti e non predeterminabili atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Deve evidenziarsi, poi, sotto il profilo più strettamente personale, che la necessità di un provvedimento integralmente ablativo della capacità di agire, si dovrà ritenere necessario in presenza di soggetti che, come espressione della loro infermità mentale, abbiano la tendenza a sfuggire alle maglie di assistenza create intorno a loro e a porre in essere atti pregiudizievoli per sé o per gli altri.
Tali conclusioni, invero, appaiono confermate anche dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei riformati artt. 404, 405 e 409 c.c., per un verso, ha sottolineato come la legge 9 gennaio 2004 n. 6 abbia inteso assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che si trovano, comunque, in una situazione di infermità fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività e, per altro verso, ha evidenziato che l'elemento di assoluta distinzione tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e quello dell'inabilità ed interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso l'assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività ( cfr.
Corte Cost. sent. n.440/2005).
Pag. 5 di 8 Tale orientamento è stato, inoltre, recepito dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psicofisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. 2006/13584; v. Cass. 2009/9628).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre osservare che l'interdicendo non solo versa in evidente stato di decadimento cognitivo e fisico che lo rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, ma risulta essere anche pericoloso per sé e per gli altri
(relazione di aggiornamento del servizio della Polizia locale Alta AN).
Sotto il profilo dell'esistenza di una rete di protezione adeguata, per altro, occorre rilevare come gli stessi Servizi Sociali, nonché gli operatori intervenuti ed il nucleo familiare di riferimento versino in una situazione di grave difficoltà nella gestione di
, il quale rifiuta qualsiasi tipo di intervento e di trattamento medico. CP_1
Risulta essere, pertanto, opportuna la nomina di un tutore che, nell'ambito dei poteri - doveri inerenti alla cura della persona contemplati dall'art. 357 c.c., collabori con il
Giudice Tutelare nella scelta del luogo più idoneo in cui l'incapace possa risiedere e nel quale allo stesso si possa assicurare il trattamento terapeutico di cui necessita, così come previsto dall'art. 371 c.c.
Tanto, considerando, altresì, che la scelta del rimedio dell'amministrazione di sostegno, in precedenza disposta dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento, si è rivelata del tutto inadeguata, in considerazione dell'assenza di ogni collaborazione, da parte dell'interessato, sia nei confronti dell'amministratore di sostegno, sia nei riguardi dei sanitari intervenuti al fine di curarlo. Né, ancora, va trascurato di rilevare che il comportamento oppositivo di è sfociato nella sottoposizione di CP_1
Pag. 6 di 8 quest'ultimo a trattamento sanitario obbligatorio e trasporto del medesimo presso l'Ospedale di Borgo AN.
Da ultimo, si rappresenta, in relazione all'esame dell'interdicendo come previsto dall'articolo 473 bis.54 c.p.c., non solo che quest'ultimo non si è presentato all'udienza a ciò designata, ma, altresì, l'impossibilità per l'autorità giudiziaria, unitamente al
Pubblico Ministero, di recarsi presso la di lui abitazione, stante l'inaccessibilità della stessa a chiunque, per espressa opposizione dell'interdicendo, come attestato da tutte le relazioni in atti e come anche dichiarato dall'amministratore di sostegno comparso all'udienza del 11.12.2025.
Ne discende, dunque, che lo strumento dell'interdizione appare l'unico rimedio adeguato ad assicurare al resistente l'opportuna protezione di cui necessita e che si possa, pertanto, procedere alla sua applicazione, con conseguente cessazione, per effetto di legge, ai sensi dell'articolo 413, IV comma, codice civile, dell'amministrazione di sostegno.
Attesa la natura del presente procedimento, paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
A cura della Cancelleria saranno osservate le formalità di legge conseguenti alla pronunzia, a norma degli artt. 423 c.c. e 42 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
dichiara interdetto , nato a [...] in data [...]; CP_1
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato
Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
Pag. 7 di 8 dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
Laura Di Bernardi Il Presidente
UC NA
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
N. R.G. 2539/2025
composto dai signori:
1) Dott. UC NA Presidente
2) Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice est.
3) Dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
sentenza
nel procedimento iscritto al n. 2539 del registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2025 promosso
DAL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] in data [...], e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: interdizione
Conclusioni del PM ricorrente: come da ricorso, ovvero “che sia promossa, in sostituzione dell'attuale amministrazione di sostegno, la nomina di un tutore di cui in epigrafe con ogni conseguenza di legge”; TO
Il resistente si trova, dal punto di vista clinico-sanitario, in uno stato di CP_1
“disturbo dell'adattamento con umore depresso in ex-POUS”, nonché è affetto da
“probabile decadimento cognitivo” e versa in condizioni igienico-sanitarie particolarmente insalubri e malsane, costituenti potenziale fonte di aggravamento per lo stato di salute dello stesso, oltre che di rischio epidemiologico per la comunità
(relazione clinico-sanitaria in atti).
Nei confronti del predetto è stata applicata, su istanza del figlio , quale Parte_1 misura di protezione, l'amministrazione di sostegno.
I servizi Sociali di competenza, con relazione di data 22 settembre 2025, hanno rappresentato il fallimento di tutti gli interventi di sostegno azionati in favore dell'interdicendo, tra cui anche la possibile collocazione dello stesso nella R.S.A. di
RG AN, tuttavia non concretizzatasi a causa del rifiuto opposto, dal Sig.
a tale soluzione collocativa, evidenziando, altresì, come “La situazione ad CP_1 oggi non si è modificata, dal territorio (Amministrazione comunale, forze dell'ordine, vicinato) provengono numerose pressioni rispetto alla necessità di risolvere la questione igienico sanitaria e la situazione di abbandono e degrado dell'anziano ma il
Servizio Sociale non ha la possibilità di intervenire in maniera coattiva e tutti i tentativi fatti fino ad oggi per tentare un aggancio con l'interessato e ricercare la sua collaborazione ad un progetto di aiuto sono stati vani. Anche la nomina della figura dell'amministrazione di sostegno, sia pur molto importante dal punto di vista burocratico ed economico, non può garantire una risposta completa alle esigenze di tutela del signor stante il suo atteggiamento assolutamente oppositivo verso CP_1 qualsiasi forma di aiuto” e che, nonostante la presenza di una rete familiare (composta dal figlio e dall'ex moglie), “nemmeno loro sono stati in grado di Parte_1 intervenire in questa situazione in quanto il signore non desidera intromissioni nella propria vita”.
Anche i Carabinieri (Legione “Trentino Alto Adige”), con relazione del 18 agosto 2025, allegata a quella del Servizio Sociale, hanno riferito di vari interventi, su richiesta dei
Pag. 2 di 8 cittadini della frazione Faida, per i comportamenti messi in atto da (“il CP_1 quale, sovente, si mette sul poggiolo della sua abitazione, che confina con la pubblica via, solamente con una t-shirt senza pantaloni e senza slip, mostrando il suo membro sia ai passanti, talvolta anche in presenza di minori, sia alla vista delle abitazioni vicine”).
Con ordinanza depositata il 20 ottobre 2025, il Giudice Tutelare, presso il Tribunale di
Trento, considerato il contenuto della relazione dei Servizi Sociali del 22.09.2025, nella quale, appunto, si evidenziava l'insufficienza della nomina di un amministratore di sostegno in favore del resistente, non potendo la stessa “garantire una risposta completa alle esigenze di tutela” di quest'ultimo “stante il suo atteggiamento oppositivo verso qualsiasi forma di aiuto”, nonché l'aggravamento della situazione, come evincibile dalla documentazione allegata alla superiore relazione, ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero al fine della promozione del giudizio di interdizione.
Il Pubblico Ministero, con ricorso depositato il 05 novembre 2025, ha chiesto l'interdizione di . CP_1
Il resistente, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, è rimasto contumace.
Nessuno dei familiari, malgrado le notifiche, effettuate dal Pubblico Ministero ricorrente ai sensi dell'articolo 473 bis.53 c.p.c. comma II, è comparso all'udienza del
11.12.2025.
Sono comparsi il Pubblico Ministero, il quale ha insistito nell'accoglimento del ricorso,
e l'amministratore di sostegno, Avvocato , la quale ha rappresentato “che CP_2 la situazione è drammatica e che la misura dell'amministrazione di sostegno risulta del tutto inadeguata al caso di specie. L'interdicendo vive in condizioni di totale degrado e rifiuta qualsiasi aiuto. La casa è completamente coperta di escrementi…..” e che
“l'interdicendo non apre assolutamente la propria abitazione a nessuno e che, dunque, un eventuale intervento da parte dell'autorità giudiziaria presso la tale abitazione, al fine di disporne l'audizione, sarebbe del tutto inutile”.
Pag. 3 di 8 La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Diritto
La domanda va accolta.
Al riguardo va rilevato che la legge 9 gennaio 2004, n. 6, al fine di garantire adeguate misure di protezione alle persone prive in tutto o in parte di autonomia, non solo ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'amministrazione di sostegno, ma ha anche modificato in modo incisivo i presupposti legittimanti l'interdizione e l'inabilitazione.
In particolare, da un lato, l'articolo 404 codice civile, per quanto attiene all'amministrazione di sostegno, prevede che “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”, mentre l'art. 414 cod. civ., rubricato “persone che possono essere interdette”, nel testo modificato dalla legge citata, dispone che “il maggiore di età e il minore emancipato affetti da abituale infermità di mente, che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti “quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.
Ne discende che al medesimo soggetto menomato da un punto di vista psichico, tanto da non essere in grado di intendere e di volere, siano astrattamente applicabili sia l'amministrazione di sostegno che l'interdizione.
È, pertanto, compito del Giudice individuare l'istituto che garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie concreta, senza che tale scelta sfoci nella mera discrezionalità.
L'art. 414 c.c. fissa, infatti, quali criteri oggettivi, cui ancorare la valutazione del
Giudice, quello della minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto da proteggere e quello della proporzionalità rispetto alle esigenze di sostegno dello stesso nel contesto sociale.
Pag. 4 di 8 In quest'ottica, l'interdizione si presenta come misura residuale cui ricorrere solo quando i meno limitativi strumenti dell'amministrazione di sostegno e dell'inabilitazione non appaiono idonei ad assicurare la protezione dell'infermo impossibilitato a provvedere ai propri interessi.
Inoltre, non possono prestabilirsi in modo netto e preciso i confini tra i diversi possibili strumenti di tutela come previsti dall'ordinamento, ma l'individuazione della misura di protezione dell'incapace dovrà essere effettuata avendo riguardo alle esigenze personali e patrimoniali degli interessati di volta in volta emergenti e a tutte le altre circostanze concretamente accertate che possono assumere rilievo per la decisione.
In tale prospettiva, la scelta dell'interdizione si impone come necessaria, anzitutto, quando il patrimonio dell'infermo richieda, per la sua consistenza e complessità di gestione, frequenti e non predeterminabili atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Deve evidenziarsi, poi, sotto il profilo più strettamente personale, che la necessità di un provvedimento integralmente ablativo della capacità di agire, si dovrà ritenere necessario in presenza di soggetti che, come espressione della loro infermità mentale, abbiano la tendenza a sfuggire alle maglie di assistenza create intorno a loro e a porre in essere atti pregiudizievoli per sé o per gli altri.
Tali conclusioni, invero, appaiono confermate anche dalla giurisprudenza della Corte
Costituzionale che, dichiarando l'infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dei riformati artt. 404, 405 e 409 c.c., per un verso, ha sottolineato come la legge 9 gennaio 2004 n. 6 abbia inteso assicurare un valido sostegno anche a quei soggetti che si trovano, comunque, in una situazione di infermità fisica o psichica tale da non renderli completamente autosufficienti nello svolgimento di tutte le proprie attività e, per altro verso, ha evidenziato che l'elemento di assoluta distinzione tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e quello dell'inabilità ed interdizione è costituito dal fatto che, mentre nel primo caso l'assistenza riguarda singoli e specifici atti, nel secondo caso, invece, essa si estende ad un generico ambito di attività ( cfr.
Corte Cost. sent. n.440/2005).
Pag. 5 di 8 Tale orientamento è stato, inoltre, recepito dalla giurisprudenza della Suprema Corte la quale ha precisato che “l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa. Appartiene all'apprezzamento del giudice di merito la valutazione della conformità di tale misura alle suindicate esigenze, tenuto conto della complessiva condizione psicofisica del soggetto da assistere e di tutte le circostanze caratterizzanti la fattispecie (cfr. Cass. 2006/13584; v. Cass. 2009/9628).
Applicando tali principi al caso di specie, occorre osservare che l'interdicendo non solo versa in evidente stato di decadimento cognitivo e fisico che lo rende del tutto incapace di provvedere ai propri interessi, ma risulta essere anche pericoloso per sé e per gli altri
(relazione di aggiornamento del servizio della Polizia locale Alta AN).
Sotto il profilo dell'esistenza di una rete di protezione adeguata, per altro, occorre rilevare come gli stessi Servizi Sociali, nonché gli operatori intervenuti ed il nucleo familiare di riferimento versino in una situazione di grave difficoltà nella gestione di
, il quale rifiuta qualsiasi tipo di intervento e di trattamento medico. CP_1
Risulta essere, pertanto, opportuna la nomina di un tutore che, nell'ambito dei poteri - doveri inerenti alla cura della persona contemplati dall'art. 357 c.c., collabori con il
Giudice Tutelare nella scelta del luogo più idoneo in cui l'incapace possa risiedere e nel quale allo stesso si possa assicurare il trattamento terapeutico di cui necessita, così come previsto dall'art. 371 c.c.
Tanto, considerando, altresì, che la scelta del rimedio dell'amministrazione di sostegno, in precedenza disposta dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Trento, si è rivelata del tutto inadeguata, in considerazione dell'assenza di ogni collaborazione, da parte dell'interessato, sia nei confronti dell'amministratore di sostegno, sia nei riguardi dei sanitari intervenuti al fine di curarlo. Né, ancora, va trascurato di rilevare che il comportamento oppositivo di è sfociato nella sottoposizione di CP_1
Pag. 6 di 8 quest'ultimo a trattamento sanitario obbligatorio e trasporto del medesimo presso l'Ospedale di Borgo AN.
Da ultimo, si rappresenta, in relazione all'esame dell'interdicendo come previsto dall'articolo 473 bis.54 c.p.c., non solo che quest'ultimo non si è presentato all'udienza a ciò designata, ma, altresì, l'impossibilità per l'autorità giudiziaria, unitamente al
Pubblico Ministero, di recarsi presso la di lui abitazione, stante l'inaccessibilità della stessa a chiunque, per espressa opposizione dell'interdicendo, come attestato da tutte le relazioni in atti e come anche dichiarato dall'amministratore di sostegno comparso all'udienza del 11.12.2025.
Ne discende, dunque, che lo strumento dell'interdizione appare l'unico rimedio adeguato ad assicurare al resistente l'opportuna protezione di cui necessita e che si possa, pertanto, procedere alla sua applicazione, con conseguente cessazione, per effetto di legge, ai sensi dell'articolo 413, IV comma, codice civile, dell'amministrazione di sostegno.
Attesa la natura del presente procedimento, paiono sussistere giusti motivi di compensazione delle spese di giudizio.
A cura della Cancelleria saranno osservate le formalità di legge conseguenti alla pronunzia, a norma degli artt. 423 c.c. e 42 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
dichiara interdetto , nato a [...] in data [...]; CP_1
dispone che la presente sentenza sia immediatamente annotata, a cura del Cancelliere, nell'apposito registro, e che entro dieci giorni sia comunicata all'Ufficiale dello Stato
Civile del competente comune per le annotazioni a margine dell'atto di nascita dell'interessato, nonché trasmessa in carta libera al Giudice Tutelare;
Pag. 7 di 8 dichiara interamente compensate le spese del presente procedimento.
Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di competenza.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025
Il Giudice est.
Laura Di Bernardi Il Presidente
UC NA
Pag. 8 di 8