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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 29/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 n. 149 promossa da:
, nato a [...] il [...], ( , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Asiago n. 54 presso lo studio professionale dell'avvocato
Innocenzo Grimaldi ( e dell'avvocato Salvatore Email_1
Sangiorgio ( che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, Email_2
per procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico società Controparte_1 P.IVA_1
d S.R.L. e P.iva: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2Controparte_3 P.IVA_3 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , giusta procura Controparte_4
speciale del 08.01.2020 per Notar Dott. , Notaio in Milano (Rep. n. 44241 – Raccolta n. Persona_1
13919), elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio professionale dell'avv. Eugenio Buscicchio ( , che la rappresenta e difende Email_3
per mandato in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.2.2024, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli il 23.1.2024, da con cui gli è stato intimato il pagamento Controparte_5 della somma recata dal decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 04/05/2022, contro cui non era stata proposta opposizione.
A sostegno dell'opposizione a precetto, ha eccepito, quanto alla Parte_1 legittimazione attiva della cessionaria: 1) l'assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa;
2) l'assenza di legittimazione sostanziale della cessionaria per omessa indicazione dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione;
3) la mancata iscrizione del contratto di cessione nel registro delle impese;
4) l'omessa indicazione dell'iscrizione della società mandataria nell'elenco previsto dall'art. 106 t.u.b.; 5) l'omessa produzione, da parte dell'opposta, della autorizzazione ex art. 115 t.u.l.p.s..
Nel merito l'opponente ha contestato: il saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 t.u.b.; la mancata dimostrazione della qualifica di consumatore dell'odierno opponente da parte della creditrice;
la presenza del contratto di finanziamento di clausole vessatorie;
nonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 cpc per irregolarità della notifica, in proposito allegando che l'atto di precetto sarebbe stato notificato alla sorella che però non è convivente con Parte_2
. Parte_1
Con comparsa del 22.5.2024, si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 22.1.2025.
**********
L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Preliminarmente, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore ed è, dunque, onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, a cui nel giudizio di opposizione spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo assume, invece, la posizione di convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Non pare ozioso ricordare inoltre che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli
n.6306 del 2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, di tutte le contestazioni relative alla lamentata assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, e segnatamente, le eccezioni relative al saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 Tub;
quelle relative alla mancata dimostrazione della qualifica di consumatore dell'odierno attore;
e quelle relative alla lamentata presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento. **************
Deve parimenti essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del
2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste 4.1.2011);
L'ingiunto pertanto è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del 2004).
Nel caso di specie, invero, parte opponente ha eccepito la inefficacia del decreto ingiuntivo, deducendo che l'atto di precetto è stato notificato alla sorella che però non è Parte_2 convivente con il medesimo.
Orbene tale eccezione è meritevole di rigetto, in quanto l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. potrebbe semmai conseguire alla mancata notificazione del decreto ingiuntivo e non invece alla lamentata invalidità della notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che l'opponente abbia inteso contestare la validità della notifica del decreto ingiuntivo (pur avendo erroneamente indicato il precetto), l'eccezione sarebbe comunque da ritenersi inammissibile.
Ed infatti, alla luce dei principi sopra ricordati, il vizio lamentato sarebbe potuto essere eccepito dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c.
Ciò in quanto la contestazione svolta – pur in disparte la fondatezza della stessa (atteso che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza di Parte_1 risultante dai Registri dell'anagrafe alla data del 13 maggio 2022, nelle mani della madre qualificatasi convivente, come provato da parte opposta) – afferisce alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, e non invece alla inesistenza della stessa.
È opportuno rammentare in proposito l'incontroverso principio di diritto secondo cui
“l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve dunque ritenersi l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
**************
Devono inoltre essere rigettate le contestazioni relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, con riferimento, in primo luogo, ai profili attinenti alla lamentata assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa in conseguenza delle cessioni succedutesi.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n.
17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha contestato l'esistenza delle cessioni susseguitesi, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito controverso nelle stesse – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: 1) la dichiarazione rilasciata in data 06/05/2009 tramite cui la prima cedente, EA
IA PA, ha dato atto di aver ceduto pro soluto a favore di Controparte_6 tra l'altro, il credito vantato dall'odierno attore;
2) la Gazzetta Ufficiale del 23.6.2009, attestante che
è divenuta a seguito di acquisizione di ramo Controparte_6 Controparte_7
d'Azienda da quest'ultima effettuata;
3) l'atto di ricognizione redatto da il Controparte_7
31.3.2017; 4) la Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15/04/2017, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993, tramite cui CP_8 rendeva noto di aver acquistato da i crediti della prima che soddisfacevano cumulativamente CP_6
i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
5) la Gazzetta Ufficiale n. 61 del 25.05.2021, tramite cui rendeva noto di aver acquistato da tutti i crediti della Parte_3 CP_8 prima che soddisfacevano cumulativamente i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
6) Con copia del contratto di cessione tra e del 17.05.2021 con il relativo, analitico elenco dei CP_1 crediti ceduti;
7) la dichiarazione di avvenuta cessione dello specifico credito relativo al Sig. Parte_1
Con
rilasciata in favore di da in data 21.05.2024; 8) Visura storica
[...] Controparte_1 relativa a cfr. documentazione prodotta da parte opposta in allegato alla comparsa Parte_3 di costituzione e alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
Quanto agli avvisi di cessione prodotti in atti, si osserva che in base al tenore degli stessi è ben possibile stabilire con certezza che in entrambi i casi, tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito vantato dall'odierno attore.
Ed infatti, come pure specificamente rilevato da parte opposta, negli avvisi di cessione relativi rispettivamente alla cessione avvenuta da a e alla Controparte_7 Controparte_9 cessione avvenuta da a risultano specificamente e Controparte_9 Parte_3 chiaramente indicate tutte le caratteristiche dei crediti ceduti, tra i quali deve indubbiamente ricomprendersi anche il credito oggi in contestazione.
Quanto in particolare alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito della cessione pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15.04.2017 (da a Controparte_7
, si osserva che il credito de quo possiede caratteristiche conformi alle indicazioni Controparte_9
ivi contenute, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'origine dello stesso (“Finanziamenti originariamente concessi da una delle seguenti entita': […] Idea Finanziaria
S.p.A.”); né altri elementi risultano contestati (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c., pp. 1-4).
Parimenti, quanto alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito della cessione pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 25.05.2021 (cessione da Controparte_9
a ), si evidenzia che il credito di cui si tratta possiede caratteristiche conformi Parte_3
a tali indicazioni, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva (finanziamento), sia all'origine dello stesso (Contratti di Credito siano stati originati da Idea Finanziaria S.p.A.); né altri elementi risultano contestati (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pp. 3 ss.).
Quanto alla sua qualificazione come credito in sofferenza ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 – anch'essa necessaria affinché possa ritenersi ricompreso nell'oggetto dei contratti di cessione in blocco e in particolare nell'oggetto del contratto concluso tra e – la ricordata circolare specifica che sono da Controparte_9 Parte_3 ricomprendersi tra i crediti in sofferenza, quelli ricompresi nelle categorie delle "sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate".
Ora, non vi è dubbio e non è oggetto di contestazione tra le parti che, alla data del 31 gennaio
2021 (indicata nell'avviso di cessione), il credito in parola doveva essere qualificato come credito in sofferenza e, dunque, fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione.
Si consideri, inoltre, che parte opposta ha prodotto in atti anche lo stralcio del contratto di Con cessione tra e del 17.05.2021 con il relativo, analitico, elenco dei crediti ceduti, in cui CP_1 viene indicata la posizione debitoria di cui si tratta;
nonché le dichiarazioni di avvenuta cessione a Con firma rispettivamente delle cedenti EA IA PA e .
A tale riguardo si sottolinea, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione, unitamente al possesso in capo alla cessionaria del titolo esecutivo, costituiscono ulteriori elementi documentali, dotati di peculiare rilevanza probatoria, circa l'avvenuta cessione (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Si evidenzia, ancora, che parte opposta ha prodotto in atti anche la lettera raccomandata, CP_1 incontestatamente ricevuta dall'odierno opponente, con cui la ha comunicato allo stesso che in data 17/05/2021 IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. ha ceduto pro-soluto a Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, il credito oggi in contestazione;
nonché la proposta di chiusura a saldo e stralcio, pure incontestata, trasmessa da
[...] alla opposta (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio e alla comparsa di costituzione). Pt_1
Pertanto, sulla scorta delle superiori premesse e alla luce della copiosa documentazione prodotta da parte opposta, devono ritenersi adeguatamente provate le intervenute cessioni, e dunque la titolarità del credito e la sussistenza della legittimazione attiva in capo a parte convenuta.
Devono pertanto essere rigettate le eccezioni relative rispettivamente all'assenza di documentazione comprovante la legittimazione dell'opposta e all'omessa indicazione dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione.
**************
Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese, si rileva in primo luogo la assoluta genericità della stessa, non avendo parte opponente specificato a quale contratto di cessione la stessa è riferita.
In merito a tale contestazione si osserva comunque che la pubblicazione sulla Gazzetta e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione, richieste dall'art. 58, comma 2 TUB, richiamato dall'art. 4 della L. 130/1999, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (cfr. Cass. n. 5617 del 2020; App. Venezia, n. 1388 del 2022) e che l'art.
7.1 comma 6 della L. 130/1999 precisa, con riferimento alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, che gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile si producono nei confronti dei debitori ceduti dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436 del
2021).
Nella fattispecie in esame – in cui la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza, come sopra già specificato – è pertanto sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta a renderla opponibile al debitore ceduto. **************
Parimenti infondata è l'eccezione in ordine al difetto di legittimazione della società incaricata del recupero del credito per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
Tale articolo prevede l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
In proposito si osserva che questo Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di merito, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n. 7243 del
2024; Cass., n. 12007 del 2024).
Da quanto esposto discende l'infondatezza dell'eccezione svolta da parte opponente, non rilevando ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
Quanto infine alla contestazione relativa alla omessa produzione in giudizio della autorizzazione ex art. 115 T.U.L.P.S. in favore della società incaricata al recupero del credito, basti rilevare che invero parte opposta ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. rilasciata dal Questore della provincia di Lecce in favore della società Parte_4 incaricata dalla odierna opposta alla riscossione del credito di cui si tratta, giusta procura del 8.1.2020
(cfr. doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 9 allegato del fascicolo monitorio).
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata.
**************
La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che
[...] va condannato a rifondere, in favore di la somma liquidata in Pt_1 Controparte_1 dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.250,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Peritore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 n. 149 promossa da:
, nato a [...] il [...], ( , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Catania, Via Asiago n. 54 presso lo studio professionale dell'avvocato
Innocenzo Grimaldi ( e dell'avvocato Salvatore Email_1
Sangiorgio ( che lo rappresentano e difendono unitamente e disgiuntamente, Email_2
per procura in atti;
OPPONENTE
Contro
(c.f. ), in persona dell'Amministratore Unico società Controparte_1 P.IVA_1
d S.R.L. e P.iva: ), in persona Controparte_2 P.IVA_2Controparte_3 P.IVA_3 dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore , giusta procura Controparte_4
speciale del 08.01.2020 per Notar Dott. , Notaio in Milano (Rep. n. 44241 – Raccolta n. Persona_1
13919), elettivamente domiciliata in Lecce alla via Pietro Vincenti n. 12, presso lo studio professionale dell'avv. Eugenio Buscicchio ( , che la rappresenta e difende Email_3
per mandato in atti;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 9.2.2024, ha proposto opposizione avverso l'atto di Parte_1 precetto notificatogli il 23.1.2024, da con cui gli è stato intimato il pagamento Controparte_5 della somma recata dal decreto ingiuntivo n. 182/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 04/05/2022, contro cui non era stata proposta opposizione.
A sostegno dell'opposizione a precetto, ha eccepito, quanto alla Parte_1 legittimazione attiva della cessionaria: 1) l'assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa;
2) l'assenza di legittimazione sostanziale della cessionaria per omessa indicazione dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione;
3) la mancata iscrizione del contratto di cessione nel registro delle impese;
4) l'omessa indicazione dell'iscrizione della società mandataria nell'elenco previsto dall'art. 106 t.u.b.; 5) l'omessa produzione, da parte dell'opposta, della autorizzazione ex art. 115 t.u.l.p.s..
Nel merito l'opponente ha contestato: il saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 t.u.b.; la mancata dimostrazione della qualifica di consumatore dell'odierno opponente da parte della creditrice;
la presenza del contratto di finanziamento di clausole vessatorie;
nonché l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 cpc per irregolarità della notifica, in proposito allegando che l'atto di precetto sarebbe stato notificato alla sorella che però non è convivente con Parte_2
. Parte_1
Con comparsa del 22.5.2024, si è costituita in giudizio la contestando Controparte_1 tutto quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta.
Effettuate le verifiche preliminari e rigettata l'istanza sospensiva, la causa, all'esito del decorso dei termini previsti ex art. 171 ter c.p.c., è stata istruita tramite produzione documentale ed è stata rinviata, per la decisione, all'udienza del 22.1.2025.
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L'opposizione è in parte inammissibile e in parte infondata e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito esplicate.
Preliminarmente, giova ricordare, in punto di diritto, che l'opposizione all'esecuzione costituisce un vero e proprio giudizio di cognizione in cui il debitore esecutato ha veste sostanziale e processuale di attore ed è, dunque, onerato della specifica allegazione e prova della non debenza, in tutto o in parte (originaria o sopravvenuta) del credito precettato, astrattamente riconducibile al titolo esecutivo posto a fondamento del precetto opposto. È l'opponente, dunque, che contestando il diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata, deve dare prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto del creditore contenuto nel titolo esecutivo e degli elementi di diritto che costituiscono i motivi di opposizione. L'opposto, ovvero il creditore procedente, a cui nel giudizio di opposizione spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo assume, invece, la posizione di convenuto, e può contrastare le deduzioni dell'opponente, sia avvalendosi di eccezioni in senso tecnico, sia mediante mere difese, volte a contestare l'esistenza dei fatti che l'esecutato assume a fondamento dell'opposizione.
Non pare ozioso ricordare inoltre che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione basata su un titolo esecutivo giudiziale (come nel caso di specie), il Giudice deve limitare la sua indagine all'esistenza e alla validità del titolo per stabilire se esso manchi o sia venuto meno per fatti posteriori alla sua formazione, ma non può esercitare un controllo sul suo contenuto intrinseco, né sulla sua regolarità, al fine di invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che possano e debbano essere dedotte nel giudizio di cognizione in cui il titolo giudiziale è stato emesso.
Ne deriva che, una volta esclusa la inesistenza del titolo, il Giudice dell'opposizione non può riesaminare lo stesso sotto il profilo del suo contenuto decisorio.
Inoltre possono essere invocati solo fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo e non anche quelli intervenuti anteriormente,
i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr., tra le tante, Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 9347 del 2009; Cass., n.
17632 del 2002).
Per la Cassazione infatti "il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale. Il principio può dirsi al riguardo consolidato: in sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass., n. 3850 del 2011 in parte motiva;
cfr. anche Cass., n. 29729 del 2019; Cass., n. 25713 del 2014; Cass., n. 3666 del 2013; Cass., n. 27159 del 2006, Cass., n. 12664 del 2000; Cass., n. 9061 del 1999; Cass., n. 1935 del 1994; Tribunale Napoli
n.6306 del 2022).
Pertanto, il Giudice investito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., nel contesto di un'azione esecutiva avente origine in un titolo di natura giudiziale, sulla base delle richiamate pronunce della
Suprema Corte e della giurisprudenza di merito, non può far luogo al controllo in ordine alla legittimità del titolo stesso, basato su questioni dedotte o deducibili nel corso del procedimento dal quale il titolo esecutivo si è formato.
Da ciò discende l'inammissibilità, nella presente sede, di tutte le contestazioni relative alla lamentata assenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo, e segnatamente, le eccezioni relative al saldo risultante dalla certificazione ex art. 50 Tub;
quelle relative alla mancata dimostrazione della qualifica di consumatore dell'odierno attore;
e quelle relative alla lamentata presenza di clausole vessatorie nel contratto di finanziamento. **************
Deve parimenti essere dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
Giova osservare in proposito che, per incontroverso indirizzo, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., ovvero, se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, con l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., e non anche successivamente alla notificazione del precetto con l'opposizione all'esecuzione innanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass., n. 25713 del
2014; Cass., n. 8011 del 2009; T. Monza 27.1.2011; T. Trieste 4.1.2011);
L'ingiunto pertanto è legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. soltanto nel caso, qui non ricorrente, in cui sia contestata la stessa esistenza della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto (cfr. Cass., n. 8011 del 2009; Cass., n. 25737 del 2008; Cass., n. 10495 del 2004).
Nel caso di specie, invero, parte opponente ha eccepito la inefficacia del decreto ingiuntivo, deducendo che l'atto di precetto è stato notificato alla sorella che però non è Parte_2 convivente con il medesimo.
Orbene tale eccezione è meritevole di rigetto, in quanto l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. potrebbe semmai conseguire alla mancata notificazione del decreto ingiuntivo e non invece alla lamentata invalidità della notifica dell'atto di precetto.
Tuttavia, quand'anche si volesse ritenere che l'opponente abbia inteso contestare la validità della notifica del decreto ingiuntivo (pur avendo erroneamente indicato il precetto), l'eccezione sarebbe comunque da ritenersi inammissibile.
Ed infatti, alla luce dei principi sopra ricordati, il vizio lamentato sarebbe potuto essere eccepito dall'intimato soltanto nel giudizio di cognizione instaurato con l'opposizione al decreto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o dell'art. 650 c.p.c.
Ciò in quanto la contestazione svolta – pur in disparte la fondatezza della stessa (atteso che il decreto ingiuntivo è stato correttamente notificato presso l'indirizzo di residenza di Parte_1 risultante dai Registri dell'anagrafe alla data del 13 maggio 2022, nelle mani della madre qualificatasi convivente, come provato da parte opposta) – afferisce alla nullità della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto, e non invece alla inesistenza della stessa.
È opportuno rammentare in proposito l'incontroverso principio di diritto secondo cui
“l'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità” (cfr. da ultimo, Cass., n. 14692 del 2023).
Alla luce di quanto sin qui rilevato, deve dunque ritenersi l'inammissibilità dell'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c.
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Devono inoltre essere rigettate le contestazioni relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta, con riferimento, in primo luogo, ai profili attinenti alla lamentata assenza di documentazione comprovante la legittimazione della stessa in conseguenza delle cessioni succedutesi.
Giova rammentare, in punto di diritto, il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui questo Giudice ritiene di aderire, alla stregua del quale “quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco” (Cass. n.
17944 del 2023; cfr. anche Cass. civ. n. 15884 del 2019; Cass. n. 31188 del 2017; Tribunale
Civitavecchia, n. 1640 del 2019).
È stato infatti, anche di recente osservato “da un lato, che la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma e, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità e, dall'altro, opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione. È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo
l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (Cass., n. 28790 del 2024; Cass. 9412 del 2023).
Ebbene, nel caso di specie – in cui parte opponente non ha contestato l'esistenza delle cessioni susseguitesi, ma soltanto la carenza di prova in ordine all'inclusione del credito controverso nelle stesse – parte opposta ha fornito adeguata prova della titolarità del credito azionato, avendo a tal uopo prodotto: 1) la dichiarazione rilasciata in data 06/05/2009 tramite cui la prima cedente, EA
IA PA, ha dato atto di aver ceduto pro soluto a favore di Controparte_6 tra l'altro, il credito vantato dall'odierno attore;
2) la Gazzetta Ufficiale del 23.6.2009, attestante che
è divenuta a seguito di acquisizione di ramo Controparte_6 Controparte_7
d'Azienda da quest'ultima effettuata;
3) l'atto di ricognizione redatto da il Controparte_7
31.3.2017; 4) la Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15/04/2017, contenente l'avviso di cessione di rapporti giuridici in blocco ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. n. 385 del 1993, tramite cui CP_8 rendeva noto di aver acquistato da i crediti della prima che soddisfacevano cumulativamente CP_6
i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
5) la Gazzetta Ufficiale n. 61 del 25.05.2021, tramite cui rendeva noto di aver acquistato da tutti i crediti della Parte_3 CP_8 prima che soddisfacevano cumulativamente i requisiti analiticamente indicati nel suddetto avviso;
6) Con copia del contratto di cessione tra e del 17.05.2021 con il relativo, analitico elenco dei CP_1 crediti ceduti;
7) la dichiarazione di avvenuta cessione dello specifico credito relativo al Sig. Parte_1
Con
rilasciata in favore di da in data 21.05.2024; 8) Visura storica
[...] Controparte_1 relativa a cfr. documentazione prodotta da parte opposta in allegato alla comparsa Parte_3 di costituzione e alle memorie ex art. 171 ter c.p.c.).
Quanto agli avvisi di cessione prodotti in atti, si osserva che in base al tenore degli stessi è ben possibile stabilire con certezza che in entrambi i casi, tra i crediti oggetto di cessione, era ricompreso anche il credito vantato dall'odierno attore.
Ed infatti, come pure specificamente rilevato da parte opposta, negli avvisi di cessione relativi rispettivamente alla cessione avvenuta da a e alla Controparte_7 Controparte_9 cessione avvenuta da a risultano specificamente e Controparte_9 Parte_3 chiaramente indicate tutte le caratteristiche dei crediti ceduti, tra i quali deve indubbiamente ricomprendersi anche il credito oggi in contestazione.
Quanto in particolare alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito della cessione pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 15.04.2017 (da a Controparte_7
, si osserva che il credito de quo possiede caratteristiche conformi alle indicazioni Controparte_9
ivi contenute, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva, sia all'origine dello stesso (“Finanziamenti originariamente concessi da una delle seguenti entita': […] Idea Finanziaria
S.p.A.”); né altri elementi risultano contestati (cfr. doc. 3 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2
c.p.c., pp. 1-4).
Parimenti, quanto alla ricomprensione del rapporto dedotto in giudizio nell'ambito della cessione pubblicizzata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 25.05.2021 (cessione da Controparte_9
a ), si evidenzia che il credito di cui si tratta possiede caratteristiche conformi Parte_3
a tali indicazioni, con riferimento sia alla natura del rapporto da cui esso deriva (finanziamento), sia all'origine dello stesso (Contratti di Credito siano stati originati da Idea Finanziaria S.p.A.); né altri elementi risultano contestati (cfr. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., pp. 3 ss.).
Quanto alla sua qualificazione come credito in sofferenza ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 – anch'essa necessaria affinché possa ritenersi ricompreso nell'oggetto dei contratti di cessione in blocco e in particolare nell'oggetto del contratto concluso tra e – la ricordata circolare specifica che sono da Controparte_9 Parte_3 ricomprendersi tra i crediti in sofferenza, quelli ricompresi nelle categorie delle "sofferenze, inadempienze improbabili, esposizioni scadute, e/o sconfinanti deteriorate".
Ora, non vi è dubbio e non è oggetto di contestazione tra le parti che, alla data del 31 gennaio
2021 (indicata nell'avviso di cessione), il credito in parola doveva essere qualificato come credito in sofferenza e, dunque, fosse ricompreso nell'oggetto del contratto di cessione.
Si consideri, inoltre, che parte opposta ha prodotto in atti anche lo stralcio del contratto di Con cessione tra e del 17.05.2021 con il relativo, analitico, elenco dei crediti ceduti, in cui CP_1 viene indicata la posizione debitoria di cui si tratta;
nonché le dichiarazioni di avvenuta cessione a Con firma rispettivamente delle cedenti EA IA PA e .
A tale riguardo si sottolinea, in adesione alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che la dichiarazione del cedente di avvenuta cessione, unitamente al possesso in capo alla cessionaria del titolo esecutivo, costituiscono ulteriori elementi documentali, dotati di peculiare rilevanza probatoria, circa l'avvenuta cessione (cfr. Cass., n. 10200 del 2021).
Si evidenzia, ancora, che parte opposta ha prodotto in atti anche la lettera raccomandata, CP_1 incontestatamente ricevuta dall'odierno opponente, con cui la ha comunicato allo stesso che in data 17/05/2021 IBL Istituto Bancario del Lavoro S.p.A. ha ceduto pro-soluto a Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli art.li 1 e 4 della legge n. 130/1999 e dell'art. 58 del decreto legislativo n. 385/1993, il credito oggi in contestazione;
nonché la proposta di chiusura a saldo e stralcio, pure incontestata, trasmessa da
[...] alla opposta (cfr. documenti allegati al fascicolo monitorio e alla comparsa di costituzione). Pt_1
Pertanto, sulla scorta delle superiori premesse e alla luce della copiosa documentazione prodotta da parte opposta, devono ritenersi adeguatamente provate le intervenute cessioni, e dunque la titolarità del credito e la sussistenza della legittimazione attiva in capo a parte convenuta.
Devono pertanto essere rigettate le eccezioni relative rispettivamente all'assenza di documentazione comprovante la legittimazione dell'opposta e all'omessa indicazione dell'elenco delle posizioni oggetto di cessione.
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Quanto all'eccezione relativa alla mancata iscrizione del contratto di cessione nel registro delle imprese, si rileva in primo luogo la assoluta genericità della stessa, non avendo parte opponente specificato a quale contratto di cessione la stessa è riferita.
In merito a tale contestazione si osserva comunque che la pubblicazione sulla Gazzetta e l'iscrizione nel registro delle imprese dell'avvenuta cessione, richieste dall'art. 58, comma 2 TUB, richiamato dall'art. 4 della L. 130/1999, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, né alla produzione del relativo effetto (cfr. Cass. n. 5617 del 2020; App. Venezia, n. 1388 del 2022) e che l'art.
7.1 comma 6 della L. 130/1999 precisa, con riferimento alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente, che gli effetti indicati all'articolo
1264 del codice civile si producono nei confronti dei debitori ceduti dalla data di pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disposto dell'art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore stesso, al fine di ammettere od escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento della titolarità del diritto ceduto e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta (Cass. n. 11436 del
2021).
Nella fattispecie in esame – in cui la cessione ha ad oggetto crediti in sofferenza, come sopra già specificato – è pertanto sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta a renderla opponibile al debitore ceduto. **************
Parimenti infondata è l'eccezione in ordine al difetto di legittimazione della società incaricata del recupero del credito per mancata iscrizione all'albo ex art. 106 T.U.B.
Tale articolo prevede l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia per i soggetti che svolgono attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico.
In proposito si osserva che questo Tribunale aderisce all'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di merito, corroborato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 T.U.B. e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici” (Cass., n. 7243 del
2024; Cass., n. 12007 del 2024).
Da quanto esposto discende l'infondatezza dell'eccezione svolta da parte opponente, non rilevando ai fini della validità del mandato conferito alla società incaricata del recupero crediti,
l'iscrizione di quest'ultima nell'albo ex art. 106 T.U.B.
Quanto infine alla contestazione relativa alla omessa produzione in giudizio della autorizzazione ex art. 115 T.U.L.P.S. in favore della società incaricata al recupero del credito, basti rilevare che invero parte opposta ha prodotto, in allegato alla comparsa di costituzione, la licenza ex art. 115 T.U.L.P.S. rilasciata dal Questore della provincia di Lecce in favore della società Parte_4 incaricata dalla odierna opposta alla riscossione del credito di cui si tratta, giusta procura del 8.1.2020
(cfr. doc. 21 allegato alla comparsa di costituzione e risposta e doc. 9 allegato del fascicolo monitorio).
In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'opposizione proposta da Parte_1 deve essere rigettata.
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La statuizione riguardo alle spese di lite si accorda al canone della soccombenza, sì che
[...] va condannato a rifondere, in favore di la somma liquidata in Pt_1 Controparte_1 dispositivo, determinata secondo il D.M. n. 55/2014, per come aggiornato dal D.M. n. 147/22, in applicazione dei parametri tendenti tra i minimi e i medi, tenuto conto del valore della controversia, della complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
CONDANNA a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che si liquidano in € 3.250,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Caltagirone, 29.1.2025
Il Giudice dott.ssa Valeria Peritore