TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2587
TAR
Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
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TAR
Sentenza 23 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Illegittimità della procedura di definizione della regressione tariffaria per l'anno 2010 per tardività

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla definizione di un rapporto di debito/credito di natura patrimoniale tra ASL e struttura accreditata, rientrando nella cognizione del giudice ordinario. Non sono stati impugnati gli atti di programmazione regionale che definiscono i tetti di spesa.

  • Inammissibile
    Lesione dell'affidamento nell'irretrattabilità della situazione patrimoniale

    La controversia rientra nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto concerne la definizione di un rapporto patrimoniale e non l'esercizio di un potere discrezionale della P.A. per la tutela di interessi generali.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 3 comma 4° della L.241/90

    La dichiarazione di inammissibilità per difetto di giurisdizione assorbe le ulteriori censure, poiché la competenza a decidere appartiene al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità della procedura di avvio del procedimento amministrativo per recupero RTU anno 2010

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla definizione di un rapporto di debito/credito di natura patrimoniale tra ASL e struttura accreditata, rientrando nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale comprensivo del recupero per l’anno 2010

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla definizione di un rapporto di debito/credito di natura patrimoniale tra ASL e struttura accreditata, rientrando nella cognizione del giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Illegittimità delle deliberazioni presupposte

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto la controversia attiene alla definizione di un rapporto di debito/credito di natura patrimoniale tra ASL e struttura accreditata, rientrando nella cognizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2587
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2587
    Data del deposito : 23 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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