Ordinanza cautelare 19 aprile 2023
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 23/04/2026, n. 2587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2587 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1254 del 2023, proposto da
Laboratorio Analisi Chimico Cliniche L. Spallanzani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pasquale Fornaro, Giuseppe Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL 108 - LI 3, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosa Anna Peluso, Giovanni Rajola Pescarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Campania, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a) della nota dell’ASL LI 3 Sud prot. n. 19046 del 27.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in pari data ed avente ad oggetto: “chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2010 per RTU”;
b) della nota dell’ASL LI 3 Sud prot. n. 82 del 09.01.2023, trasmessa alla ricorrente a mezzo p.e.c. in data 10.01.2023 ed avente ad oggetto: “avvio del procedimento amministrativo recupero RTU anno 2010. Comunicazione ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.”;
c) della nota dell’ASL LI 3 Sud prot n. 0195273 del 17.12.2020 avente ad oggetto la determinazione saldo amministrativo contabile macroarea assistenza specialistica ambulatoriale comprensivo del recupero per l’anno 2010;
d) delle richiamate deliberazioni del Direttore Generale dell’ASL LI 3 Sud n. 606 del 11.08.2014, n. 337 del 18.04.2018; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della SL 108 - LI 3;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 aprile 2026 il dott. UG EL Di LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso iscritto al n. 1254 dell’anno 2023, la parte ricorrente impugnava i provvedimenti indicati in epigrafe. A sostegno delle sue doglianze, premetteva:
- di essere una struttura accreditata;
- che, in data 27.01.2023, l’ASL LI3 Sud trasmetteva a mezzo p.e.c. al Centro ricorrente nota prot. n. 19046 del 27.01.2023, qui impugnata, avente ad oggetto “...Chiusura del procedimento amministrativo teso al recupero di quanto previsto relativamente all’anno 2010 per RTU...”, e comunicava all’odierno ricorrente che “...a seguito della RTU 2010 determinata con Delibera DG n. 606 del 11.08.2014...ed alla successiva notifica del saldo amministrativo con nota n 00195273 del 17/12/2020, il Laboratorio Analisi L. Spallanzani srl ha fatturato prestazioni per un importo di € 580.793,47 a fronte di un tetto riconosciuto dall’azienda di € 383,047,62 e di un importo pagato di € 550.063,17, pertanto la SV dovrà restituire all’Azienda euro 167.015,55 ed euro 30.730,30 tramite nota di credito a favore dell’ASL Na3 Sud...”.
Instava quindi per l’annullamento degli atti impugnati con vittoria di spese processuali.
Si costituiva l’Amministrazione per resistere al ricorso, con memorie il cui contenuto sarà più specificamente indicato oltre.
All’udienza di smaltimento straordinario del 16 aprile 2026, il ricorso è stato assunto in decisione.
TO
La parte ricorrente impugnava i provvedimenti in epigrafe per i seguenti motivi: 1) è illegittima la procedura di definizione della regressione tariffaria per l’anno 2010, intrapresa tardivamente dalla resistente ASL LI 3 Sud in danno del Centro ricorrente, nonché della sua applicazione avvenuta con la nota qui impugnata e notificata alla ricorrente solo il 27.01.2023, ben 12 anni dopo la chiusura dell’esercizio di riferimento; 2) lesione dell’affidamento nell’irretrattabilità della propria situazione patrimoniale; la ricorrente non ha mai ricevuto le comunicazione previste dall’art. 5 del contratto; 3) violazione dell’art.3 comma 4° della L.241/90, ai sensi del quale “In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità dove è possibile ricorrere”.
L'Amministrazione eccepiva il difetto di giurisdizione del g.a. e, in memoria depositata in data 9.3.2026, anche l’inammissibilità per omessa notifica ad almeno un controinteressato e per la sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
In memoria depositata in data 14.4.2023 la ricorrente ribadiva la fondatezza del ricorso.
Come eccepito dalla SL resistente, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A, in conformità ai precedenti della Sezione vertente su analoga fattispecie (cfr. TAR Campania - LI, Sez. IX, 20 novembre 2024, n. 7244) e ai più recenti arresti delle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265); a tali decisioni integralmente si rinvia ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) c.p.a).
Come già chiarito nei citati precedenti, posto che non risultano impugnati i presupposti atti di programmazione regionale definitori dei tetti di spesa, la regressione tariffaria costituisce un meccanismo cui sono sottoposte convenzionalmente le strutture accreditate (ex multis, T.A.R. Campania, LI, Sez. I, 10 luglio 2023, n.4131), sicché gli atti aslini relativi alla RTU 2018 (oggetto della odierna impugnativa) sono comunque strumentali alla definizione del rapporto di credito di cui la ASL si ritiene titolare, con la conseguenza che la contestazione della ricorrente rientra nell’ambito della cognizione del giudice ordinario.
La Corte di Cassazione, con ordinanze del 21 novembre 2023 n. 32259 e n. 32265, sul regolamento di giurisdizione proposto dalla resistente SL (in relazione a procedimenti dello stesso genere, pendenti presso questo TAR) ha stabilito che esulano dalla giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 133, co. 1, lett. c), c.p.a. “le controversie contrassegnate da un contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario del bene o del servizio pubblico e in ordine al quale la contrapposizione tra le parti si presta ad essere schematizzata secondo il binomio «obbligo-pretesa», senza che assuma rilievo un potere d'intervento riservato alla P.A. per la tutela d'interessi generali”.
Con le predette ordinanze è stato chiarito che, “proprio in materia di regressione tariffaria”, la controversia concerne “soltanto l'effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio senza coinvolgere una verifica dell'azione autoritativa della P.A., posto che da un lato, l’SL è priva di potere discrezionale a scelta autoritativa laddove, come nel caso di specie, il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall'altro, nell'attuale sistema sanitario il pagamento di prestazioni rese dai soggetti privati accreditati viene effettuato dalle aziende sanitarie locali nell'ambito di appositi accordi contrattuali” (Cass. Sez. Un. n. 1771, n. 1772 e n. 1773 del 2011).
Orbene, le censure formulate dal centro ricorrente non riguardano la determinazione da parte dell'Amministrazione regionale del tetto di spesa per le prestazioni erogate dalle strutture private in regime di accreditamento, ovvero la possibilità di rettificare in aumento la capacità operativa massima, o ancora la suddivisione della spesa tra le attività assistenziali, e non riguardano, in definitiva, l'esercizio del potere di programmazione sanitaria.
Tali censure sono riferite piuttosto alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria, limitandosi a contestare solo il come e il quando di tale regressione.
Neppure rileva che gli atti di regressione tariffaria siano stati adottati all’esito di un procedimento, atteso che la forma in cui si esplica l’azione amministrativa non incide sulla consistenza di diritto soggettivo delle posizioni azionate in siffatti giudizi.
Alla luce delle superiori considerazioni, e tenuto anche conto che nel caso in esame non si lamenta la violazione del giudicato relativo a precedenti decisioni rese da questo giudice tra le parti, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, vanno fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo sarà riproposto, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a, innanzi al giudice indicato nella presente sentenza, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato.
Sussistono nondimeno, tenuto conto del momento in cui è stata azionata la domanda, giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - NAPOLI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo, sussistendo la giurisdizione del giudice ordinario, fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4-bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
IA ES, Presidente
UG EL Di LI, Consigliere, Estensore
Costanza Cappelli, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UG EL Di LI | IA ES |
IL SEGRETARIO