Articolo 6 della Legge 19 ottobre 1960, n. 1197
Articolo 5Articolo 7
Versione
13 novembre 1960
Art. 6.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni per l'esercizio finanziario 1960-61 in dipendenza di speciali disposizioni legislative restano stabilite nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960