Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1106 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 11583/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. MARIA ANTONIA DI LAZZARO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]4 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. TROPEANO CATERINA (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._3
26/07/1971, residente in V. FASCE 4/12 GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. ALBINO FRANCESCA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._4
lo difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 18/3/2025
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di divorzio fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 18/06/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza n. 1359/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Genova, e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 18/06/2022 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) Conferma dell'assegnazione della casa coniugale e box sita in Genova. Via Giuseppe
Fasce 4/12, di proprietà della sig.ra a quest'ultima con tutti gli arredi e Parte_1
coeredi ivi rimasti a seguito del trasferimento del signor;
Parte_2 b) Conferma della rinuncia già formulata al diritto di chiedere un assegno divorzile da parte di ciascun coniuge nei confronti dell'altro, riconoscendosi entrambi indipendenti economicamente;
c) Conferma del reciproco consenso dei coniugi per il rilascio c/o rinnovo dei passaporti e di tutti i documenti necessari per l'espatrio;
d) compensazione delle spese di giudizio
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2022, Numero 74, Parte 1, Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 18 aprile 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba