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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/12/2024, n. 2533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2533 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 500 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PERALTA MANUELA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso CP_1
lo studio dell'Avv. MELONI ELENA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi saranno liberi di trasferire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge.
3. Affidare i quattro figli minori in forma condivisa, ad entrambi i genitori, ed i minori dovranno,
dunque, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale e, pertanto, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed all'orientamento religioso dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di relativa spettanza.
4. Disporre la collocazione dei figli minori presso la madre, e conseguentemente assegnare a nella sua qualità di madre convivente con i figli minori, l'abitazione familiare sita Parte_1
in Quartu S. Elena, Is Pardinas 66/B con ogni arredo e pertinenza, a condizione che l'assegnataria abiti stabilmente nella casa familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione e immediata restituzione al proprietario, nell'ipotesi in cui l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
5. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 22:00
e, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 e dalle 12:30 alle 22:00 di domenica e durante le vacanze natalizie e pasquali per tre giorni consecutivi, alternativamente di anno in anno tra i genitori, il Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nonché per due settimane continuative durante le vacanze estive. Resta inteso che nella gestione delle modalità di visita potranno essere presi accordi tra i coniugi tali da rendere i contatti tra i genitori e i figli minori i più ampi ed elastici possibile e che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze dei minori.
6. Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il contatto telefonico tra i figli minori ed il genitore che in quel dato momento non li ha con sé, sensibilizzandoli ad instaurare delle comunicazioni sane,
piacevoli e costruttive. Tali momenti non verranno imposti e si svolgeranno con modalità consone ai bisogni dei minori. I coniugi dovranno salvaguardare il rapporto genitore-figli di entrambe le figure parentali, nonché il rapporto dei minori con i nonni, onde evitare che una delle due figure venga estromessa dalla quotidianità dei minori. Fermo restando il diritto dei figli minori a mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ambedue le stirpi genitoriali, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori (tutti e due turnisti), ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i minori potrà avvalersi dell'ausilio degli ascendenti e/o parenti che abbiano un rapporto significativo con i minori (prevalentemente i nonni) per la cura degli stessi, a cui però non potrà essere delegata integralmente la gestione dei minori, se non per limitati periodi di tempo.
7. Disporre che il padre concorra con la madre al mantenimento dei quattro figli minori mediante la corresponsione entro il giorno 5 del mese della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, di € 100,00 (cento\00) per ciascun figlio, per un totale di € 400,00 (quattrocento\00)
complessivi, da corrispondersi alla madre mediante bonifico, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica dei minori. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017. Le spese straordinarie verranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro il mese successivo dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dai documenti attestanti la spesa.
8. Disporre che gli assegni familiari relativi ai figli minori siano percepiti da e utilizzati nell'esclusivo interesse dei minori. Parte_1
9. I coniugi non avranno nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
10. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 29/01/2024 e costituzione del in data 1/06/2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 3/07/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni concordate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge infatti dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni tra loro concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte I, anno 2008 - Comune
di Settimo San Pietro).
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 25/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 500 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2024, promossa da:
, nata il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. PERALTA MANUELA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso CP_1
lo studio dell'Avv. MELONI ELENA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi saranno liberi di trasferire il proprio domicilio dove riterranno più opportuno, previa comunicazione all'altro coniuge.
3. Affidare i quattro figli minori in forma condivisa, ad entrambi i genitori, ed i minori dovranno,
dunque, ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi i genitori ed avere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi, nonché conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità
genitoriale e, pertanto, le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed all'orientamento religioso dei figli saranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità sarà esercitata separatamente dai genitori nei periodi di relativa spettanza.
4. Disporre la collocazione dei figli minori presso la madre, e conseguentemente assegnare a nella sua qualità di madre convivente con i figli minori, l'abitazione familiare sita Parte_1
in Quartu S. Elena, Is Pardinas 66/B con ogni arredo e pertinenza, a condizione che l'assegnataria abiti stabilmente nella casa familiare, con conseguente revoca dell'assegnazione e immediata restituzione al proprietario, nell'ipotesi in cui l'assegnataria non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.
5. Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli il lunedì e il giovedì dalle 17:00 alle 22:00
e, a settimane alterne, dalle ore 9:00 del sabato alle ore 20:00 e dalle 12:30 alle 22:00 di domenica e durante le vacanze natalizie e pasquali per tre giorni consecutivi, alternativamente di anno in anno tra i genitori, il Natale e il Capodanno, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, nonché per due settimane continuative durante le vacanze estive. Resta inteso che nella gestione delle modalità di visita potranno essere presi accordi tra i coniugi tali da rendere i contatti tra i genitori e i figli minori i più ampi ed elastici possibile e che entrambi i genitori, nella gestione delle modalità di visita, dovranno cercare, per quanto possibile, di venirsi incontro reciprocamente, tenendo conto delle esigenze lavorative e personali di entrambi e delle esigenze dei minori.
6. Entrambi i genitori si impegnano ad agevolare il contatto telefonico tra i figli minori ed il genitore che in quel dato momento non li ha con sé, sensibilizzandoli ad instaurare delle comunicazioni sane,
piacevoli e costruttive. Tali momenti non verranno imposti e si svolgeranno con modalità consone ai bisogni dei minori. I coniugi dovranno salvaguardare il rapporto genitore-figli di entrambe le figure parentali, nonché il rapporto dei minori con i nonni, onde evitare che una delle due figure venga estromessa dalla quotidianità dei minori. Fermo restando il diritto dei figli minori a mantenere rapporti significativi con i parenti e gli ascendenti di ambedue le stirpi genitoriali, in considerazione dell'attività lavorativa svolta da entrambi i genitori (tutti e due turnisti), ciascun genitore, nei periodi in cui terrà con sé i minori potrà avvalersi dell'ausilio degli ascendenti e/o parenti che abbiano un rapporto significativo con i minori (prevalentemente i nonni) per la cura degli stessi, a cui però non potrà essere delegata integralmente la gestione dei minori, se non per limitati periodi di tempo.
7. Disporre che il padre concorra con la madre al mantenimento dei quattro figli minori mediante la corresponsione entro il giorno 5 del mese della somma mensile, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, di € 100,00 (cento\00) per ciascun figlio, per un totale di € 400,00 (quattrocento\00)
complessivi, da corrispondersi alla madre mediante bonifico, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie o valutate idonee alla crescita psicofisica dei minori. Per l'individuazione delle spese straordinarie si richiamano integralmente le Linee Guida elaborate dal Consiglio
Nazionale Forense in data 29.11.2017. Le spese straordinarie verranno rimborsate pro quota al genitore anticipatario entro il mese successivo dalla relativa richiesta di rimborso, debitamente corredata dai documenti attestanti la spesa.
8. Disporre che gli assegni familiari relativi ai figli minori siano percepiti da e utilizzati nell'esclusivo interesse dei minori. Parte_1
9. I coniugi non avranno nulla da pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
10. Entrambi i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente ogni cambiamento di residenza o domicilio nonché concedersi reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio nonché all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per la separazione dei coniugi e , con Parte_1 CP_1
ricorso depositato dalla in data 29/01/2024 e costituzione del in data 1/06/2024, Pt_1 CP_1
all'udienza del 3/07/2024, i coniugi, personalmente comparsi davanti al giudice delegato, hanno dichiarato di non volersi riconciliare chiedendo la pronuncia della separazione alle condizioni concordate. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge infatti dalle risultanze processuali, ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa,
sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi.
Devono inoltre essere recepite dal Collegio le condizioni tra loro concordate in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata il [...] in Parte_1
CAGLIARI e nato il [...] in [...], mandando al competente Ufficio CP_1
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 4, parte I, anno 2008 - Comune
di Settimo San Pietro).
2) Omologa le condizioni concordate dalle parti;
3) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 25/11/2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti