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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3526/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3526/2024 R.G. vertente tra:
(c.f. ) nato nella Parte_1 C.F._1 ; e tra (c.f. ), nata San Giorgio a Cremano (NA) il Parte_2 C.F._2 18/06/1983, entrambi con l'avvocato BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in via Trento n. 37 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 10 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio. 3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito. 3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena del minore, si impegnano reciprocamente: a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio del minore-;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi del figlio l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere il figlio in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita del minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc); f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
g) a non usare il minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio, quando il figlio si sposta da una casa all'altra.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e accompagnerà il minore, da individuarsi in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, senza pernottamento in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, senza pernottamento in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, senza pernottamento intermedio in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio più specificatamente la giornata del sabato e la giornata della domenica senza pernottamento.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, raggiungeranno di anno in anno un accordo in base alle esigenze di ciascun genitore e ai desideri dei figli;
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, con l'intesa che in caso di disaccordo, la madre potrà scegliere un periodo di due settimane comprendente il giorno del compleanno del figlio. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé. 4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri del figlio e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi. 4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre. 4.7) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con il figlio ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della stessa.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia della madre -genitore prevalentemente collocatario- o del minore ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura del figlio, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.8) In deroga alle regole ordinarie, il minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con il figlio nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere il figlio, per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.9) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.10) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con il figlio, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute del minore- nonché sarà consentito al bambino di telefonare all'altro genitore quando lo desidera.
7) I genitori si impegnano a far conservare al figlio rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà
l'affetto per lui per nessuna ragione. 9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
10) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora € 300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo di concorso Parte_2 con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora . Parte_2
10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data i pubblicazione della sentenza di separazione. 10.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), nonché le spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: 10.3) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non è compresa la mensa scolastica alla quale provvederà integralmente il padre.
11) Le spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) ) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento
“Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di
Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti. b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
15) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, il signor si Parte_1 impegna a pagare le rate del prestito stipulato dalla moglie con la Findomestic, in costanza di matrimonio per esigenze di famiglia, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa per il pagamento di dette rate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza pronunciata in data 11.07.2024 (sent. n. 559/24
– pubbl. in data 17.07.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.08.2018) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 25/05/2024, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 22/04/2021 (atto n. 14, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in 21 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 25/05/2024 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3526/2024 R.G. vertente tra:
(c.f. ) nato nella Parte_1 C.F._1 ; e tra (c.f. ), nata San Giorgio a Cremano (NA) il Parte_2 C.F._2 18/06/1983, entrambi con l'avvocato BONGO TIZIANA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai Parte_2 Parte_1 sensi dell'art. 151, 1° comma, cod. civ.;
ordinare al Comune di Cologno Monzese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, con obbligo di comunicarsi eventuali mutamenti di residenza.
2) La casa coniugale, sita a Cologno Monzese (MI), in via Trento n. 37 e dalla quale il marito si allontanerà entro e non oltre 10 giorni dalla data della pubblicazione della sentenza di separazione, è assegnata alla moglie, la quale ivi abiterà con il figlio. 3) Il figlio minore è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1 prevalente presso la madre nella già casa coniugale.
3.1) Avendo entrambi i genitori identica responsabilità genitoriale nei confronti del figlio, le decisioni di maggiore importanza -riguardanti istruzione, educazione e salute- saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre le questioni che attengono all'organizzazione della vita quotidiana saranno assunte autonomamente da ciascun genitore nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; in caso di disaccordo sulle scelte di carattere straordinario, i genitori dovranno rivolgersi al giudice competente per accertare quale sia il prevalente interesse del figlio in merito. 3.2) I genitori, oltre a cooperare nell'esercizio della responsabilità genitoriale, sempre in funzione della crescita serena del minore, si impegnano reciprocamente: a) ad agevolare in ogni modo possibile i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
b) a vivere i loro reciproci rapporti personali con uno spirito di armonia che permetta l'interrelazione e l'integrazione delle due figure genitoriali -entrambe necessarie per il pieno sviluppo ed equilibrio del minore-;
c) a non denigrare sminuire o rappresentare in negativo agli occhi del figlio l'immagine dell'altro genitore, ma al contrario ad evidenziarne validità importanza e significato;
d) a non coinvolgere il figlio in eventuali tensioni fra essi genitori;
e) a scambiarsi ogni notizia da ritenersi utile per una sana ed equilibrata crescita del minore (es. scuola, insegnanti, attività, amici, ecc); f) a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze che riguardano il figlio;
g) a non usare il minore come messaggero, mezzo di consegna o mezzi di comunicazione tra i genitori;
h) a non manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza del figlio, quando il figlio si sposta da una casa all'altra.
4) A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, il padre avrà ampia facoltà di vedere e tenere con sé il figlio durante i giorni infrasettimanali, ma sempre previo accordo con la madre in ordine ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e accompagnerà il minore, da individuarsi in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore.
In caso di disaccordo sui periodi di competenza di ciascun genitore, il padre terrà il minore nei periodi appresso indicati:
- nella settimana in cui il minore starà con il padre anche nel weekend, un giorno infrasettimanale, senza pernottamento in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio, previo congruo avviso alla madre in relazione al giorno scelto e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, individuato in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- nella settimana in cui il minore starà con la madre nel weekend, due giorni infrasettimanali, senza pernottamento in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio, previo congruo avviso alla madre in relazione ai giorni e agli orari in cui il padre prenderà e riporterà il minore, scelti in ogni caso compatibilmente con le esigenze del minore;
- a weekend alternati, senza pernottamento intermedio in mancanza di un'abitazione idonea per il figlio più specificatamente la giornata del sabato e la giornata della domenica senza pernottamento.
4.1) Durante le vacanze scolastiche natalizie, raggiungeranno di anno in anno un accordo in base alle esigenze di ciascun genitore e ai desideri dei figli;
4.2) Durante le vacanze scolastiche pasquali, in difetto di altri accordi, il minore trascorrerà con ciascun genitore tre giorni delle festività scolastiche pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta. 4.3) Con riguardo alle vacanze scolastiche estive, in deroga al calendario ordinario e salvi diversi accordi, il minore starà con ciascun genitore due settimane, anche non consecutive, in un periodo che dovrà essere individuato di comune accordo entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente al proprio periodo di ferie, con l'intesa che in caso di disaccordo, la madre potrà scegliere un periodo di due settimane comprendente il giorno del compleanno del figlio. Per espresso accordo tra i coniugi, ciascun genitore dovrà inoltre comunicare all'altro l'indirizzo dell'alloggio dove porterà il minore in vacanza;
laddove si intenda trascorrere le vacanze con il minore all'estero, tale decisione dovrà essere altresì previamente concordata con l'altro genitore, il cui dissenso può essere giustificato solo da motivi di sicurezza internazionale oppure se la località di villeggiatura è insicura o insalubre per il figlio ovvero se sussista il fondato pericolo che il genitore intenda trasferirsi stabilmente all'estero portando il figlio con sé. 4.4) In occasione di comunioni/cresime, saggi, incontri con la scuola, gare sportive e in tutti gli altri eventi che vedono il figlio in qualche modo protagonista, il minore starà con entrambi i genitori compatibilmente con gli impegni di ciascuno, ad eccezione delle feste di compleanno del figlio, che saranno organizzate tenendo conto dei desideri del figlio e secondo accordi che saranno raggiunti di anno in anno.
4.5) In occasione di ponti e di altre festività nazionali vigerà il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi. 4.6) In deroga alle regole ordinarie, la madre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lei compleanno e la festa della mamma, anche se giorni riservati all'altro genitore, così come il padre avrà la facoltà di trascorrere con il figlio il giorno del di lui compleanno e la festa del papà anche se giorni riservati alla madre. 4.7) Il padre, se può, sostituirà la madre, al posto di parenti e babysitter, quando la stessa per ragioni di lavoro sopravvenute o per altri imprevisti personali non potrà stare con il figlio ma, ove il padre non possa sostituirla, le spese di un'eventuale baby sitter per coprire l'esigenza imprevista della madre saranno integralmente a carico della stessa.
Tuttavia, resta bene inteso che in caso di malattia della madre -genitore prevalentemente collocatario- o del minore ovvero a causa di eventi straordinari (quali ad es. lockdown, scioperi generali, ecc), qualora il padre non possa avvicendarsi con la madre nella cura del figlio, in mancanza di alternative gratuite, i costi imprevisti della babysitter graveranno su entrambi i genitori in ragione del 50% ciascuno.
4.8) In deroga alle regole ordinarie, il minore starà con la madre, qualora il padre per ragioni di salute, di lavoro o per altri eventi straordinari non possa stare con il figlio nei giorni concordati, salvo il diritto/dovere del padre di recuperare nello stesso mese o al massimo in quello successivo previo accordo con la madre ma, qualora neanche la madre possa tenere il figlio, per di lei impegni improrogabili, le spese per la babysitter saranno integralmente a carico del padre.
4.9) Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra, la madre garantirà che il figlio abbia un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore, mentre quest'ultimo farà in modo che il figlio ritorni pulito, nutrito, con i vestiti effetti personali e giocattoli che avrà eventualmente portato con sé.
4.10) Ciascun genitore, nel proprio periodo di competenza, si assicurerà che il figlio svolga i compiti scolastici e avrà cura di accompagnare il figlio ove abbia necessità di recarsi per svolgere attività sportive, extrascolastiche e/o ricreative.
5) In caso di malattia del minore, il genitore che lo ha in custodia avvertirà tempestivamente l'altro genitore, garantendogli accesso a tutta la documentazione medica completa e a tutte le relative notizie.
6) Ciascun genitore potrà tenere contatti audio-video con il figlio, chiamando anche sul telefono dell'ex coniuge -anche di notte in presenza di esigenze urgenti e/o connesse allo stato di salute del minore- nonché sarà consentito al bambino di telefonare all'altro genitore quando lo desidera.
7) I genitori si impegnano a far conservare al figlio rapporti significativi con i nonni e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, ciascuno nei periodi di propria competenza, e ciò affinché possa avvenire la trasmissione di valori e tradizioni di fondamentale importanza per la costruzione della sua identità adulta.
8) I genitori concordano che, nel caso dovessero intraprendere una nuova relazione sentimentale, al fine di non turbare il minore al quale va consentito di adeguarsi ai nuovi rapporti affettivi dei genitori con i tempi psicologici propri della sua età, il nuovo partner sarà introdotto gradualmente nella vita del minore, previo avviso all'altro genitore per un opportuno confronto sulle modalità e cautele più adatte al caso, in particolare con la cura e premura di far comprendere al minore che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali e che non diminuirà
l'affetto per lui per nessuna ragione. 9) I coniugi, per quanto occorrer possa, si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e dei documenti di espatrio del figlio, autorizzandone l'espatrio per ragioni di studio o di vacanza, con l'ulteriore intesa che i predetti documenti del figlio saranno conservati dal genitore prevalentemente collocatario.
10) Tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti e dei tempi di permanenza del figlio presso ciascun genitore, il signor entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_1 corrisponderà alla signora € 300,00 (euro trecento,zerozero), a titolo di concorso Parte_2 con la madre nel mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione, mediante versamento sul conto bancario indicato o al domicilio della signora . Parte_2
10.1) L'importo del suddetto assegno sarà successivamente rivalutato ogni anno secondo la variazione degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, per le famiglie di operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente, con decorrenza dalla data i pubblicazione della sentenza di separazione. 10.2) I coniugi si danno atto che sono comprese nel suddetto assegno di mantenimento le spese con carattere prevedibile e frequenza significativa: vitto, abbigliamento, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria successivo a quello acquistato ad inizio anno scolastico, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.), nonché le spese collegate ad occasionali attività ludiche (quali ad es. alla partecipazione a compleanni e a riunioni tra amici) ovvero a regali d'uso per i compagni di scuola amici e insegnanti: 10.3) In ossequio al principio di proporzionalità nel mantenimento della prole, invece, per espresso accordo tra i coniugi, pur se da annoverarsi tra le spese di natura ordinaria, non è compresa la mensa scolastica alla quale provvederà integralmente il padre.
11) Le spese straordinarie per il figlio (ossia spese che presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità, gravosità o voluttuarietà) graveranno su entrambi in ragione del 50% ciascuno, purchè previamente concordate salvo quelle che debbano considerarsi obbligatorie, perché necessarie ovvero connotate da urgenza tale da non permettere la previa concertazione o ancora perché discendenti da scelte già effettuate dai genitori.
11.1) ) In caso di disaccordo sulle spese straordinarie da erogarsi nell'interesse della prole, al fine di evitare il ricorso all'Autorità Giudiziaria, i genitori si danno atto che avranno come riferimento
“Le linee guida condivise concernenti le spese per figli”, sottoscritte anche dal Tribunale di
Monza il 7 maggio 2018, che distingue le spese straordinarie rispetto a quelle ordinarie, precisando quali di esse possano essere erogate senza necessità di consenso dell'altro genitore e quali invece richiedano il preventivo concerto, nonché stabilisce le modalità di manifestazione del consenso e quelle di erogazione e rimborso. Pertanto, tra le spese straordinarie da annoverarsi fra quelle erogabili senza il preventivo accordo, vi sono le seguenti spese: a) quanto alle spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica
(esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa
(ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti. b) quanto alle spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Sono, invece, spese mediche da concordarsi preventivamente quelle per: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato: farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
Infine, sono spese per le quali è necessario il preventivo accordo quelle per: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
11.2) Avuto riguardo alle spese da concordare, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica con prova di lettura (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 10 giorni -salvo urgenze- rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività. Entro giorni 10 dalla suddetta comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, il genitore che riceve la richiesta, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. In caso di dissenso motivato tempestivamente con ragioni di carattere educativo, il genitore che ha proposto la spesa non potrà effettuarla, giacché, in caso di disaccordo su una scelta con valenze educative significative, la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Qualora il dissenso sia tempestivamente motivato da ragioni economiche, il genitore che propende per la spesa potrà effettuarla, tenendola a proprio esclusivo carico, oppure potrà richiedere una valutazione giudiziale di rispondenza della spesa all'interesse della figlia e congruità rispetto all'entità e sostenibilità della spesa rapportata alla condizione economico/patrimoniale di essi genitori. 11.3) Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso -in quanto non è stato possibile per l'altro genitore pagarla nell'immediatezza- dovrà essere documentata, indipendentemente dalla necessità di consenso o meno, e più specificatamente il genitore che ha diritto a chiedere il rimborso, entro 30 giorni dall'esborso, è tenuto ad inviare all'altro la propria richiesta di rimborso, in forma scritta e con prova di avvenuta ricezione, anche con mezzo telematico (e- mail), allegando idonea documentazione, ossia i relativi giustificativi
(fatture, ricevute, scontrini, ecc) nonché i conteggi di dare e avere. Al genitore anticipatario che ha correttamente documentato la spesa è dovuto il rimborso entro
15 giorni dalla data della richiesta, salvo diversi accordi. Resta altresì bene inteso che il genitore che dovrà sostenere la spesa per la figlia potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata della quota dovuta per la spesa da suddividersi, con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento. 12) Le detrazioni per i figli a carico, se previste, sono ripartite nella misura del 50% tra i genitori.
13) Le deduzioni fiscali per le spese e gli oneri per la figlia devono essere suddivise tra i due genitori in ragione della quota corrisposta e il relativo documento fiscale dovrà essere intestato alla figlia.
14) Il c.d. assegno unico e universale per i figli a carico spetta alla madre in ragione del 100%.
15) Non vi è luogo per l'assegno di mantenimento per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Al fine di regolare i reciproci rapporti patrimoniali, il signor si Parte_1 impegna a pagare le rate del prestito stipulato dalla moglie con la Findomestic, in costanza di matrimonio per esigenze di famiglia, rinunciando a qualsiasi azione di rivalsa per il pagamento di dette rate.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale nel medesimo procedimento de quo con sentenza pronunciata in data 11.07.2024 (sent. n. 559/24
– pubbl. in data 17.07.2024). Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (17.08.2018) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e , con ricorso depositato in data 25/05/2024, Parte_1 Parte_2 così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a Cologno Monzese (MI) in data 22/04/2021 (atto n. 14, Parte I, del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Cologno Monzese (MI)), provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Cologno Monzese (MI), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in 21 marzo 2025 Il Presidente
Dott.ssa Claudia Bonomi Il Giudice est.
Dott.ssa Ethel Matilde Ancona