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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 12/06/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 681 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. BARIZZA MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA G. VERDI, 22 35139 PADOVA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F.) con l'Avv. SANTORO CARMINE e l'Avv. CAMBARERI CARMELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, Via Bellinzona 111
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a diffida accertativa
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio Con l' e proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento per CP_3 obbligazione contributiva n. COLCSO 0000/2024-3 del 26.2.2024, prot. n. 4589 del
4.3.2024, ed il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali N. DA-
COLCSO/2024/0206, prot. n. 4590 del 4.3.2024. Si costituiva l' che Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non essendo titolare dei crediti oggetto di una diffida accertativa. All'odierna udienza veniva disposta la separazione delle domande svolte dalla società ricorrente contro l'
[...]
e quindi, la causa veniva discussa e Controparte_5 decisa con lettura della presente sentenza.
*
L'opposizione è inammissibile.
La diffida accertativa per crediti patrimoniali è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che recita testualmente: “
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”.
2 Dal citato articolo si evince che la diffida accertativa, ove non impugnata in sede amministrativa oppure se confermata con decreto direttoriale, acquista efficacia di titolo esecutivo.
La legge non prevede un rimedio giurisdizionale per l'impugnazione della diffida poiché l'accertamento ivi contenuto può essere concretamente eseguito solo con la notifica di un atto di precetto.
Una volta che la diffida accertativa ha acquista efficacia esecutiva, e una volta che, sulla base della stessa, è stata intrapresa o minacciata l'esecuzione, il datore di lavoro può esperire opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi ex artt.
615, 617 e 618- bis c.p.c., e, a seconda che voglia contestare l'an o il quomodo dell'esecuzione.
Del resto, la diffida accertativa prevista dall'art 12 d.lgs. 124/2004 è un atto ammnistrativo adottato non per il soddisfacimento di un interesse pubblico ma per quello di un interesse privato, ossia quello del lavoratore in favore del quale è emesso.
Ne consegue che, in effetti, l'unico legittimato passivo sull'azione di accertamento negativo del credito oggetto della diffida è esclusivamente il suo titolare, ovvero, il Con lavoratore e non il convenuto ossia l'autorità amministrativa che ha emesso l'atto.
Alla luce di quanto sinora esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 con l'Avv. BARIZZA MATTEO, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in VIA G. VERDI, 22 35139 PADOVA
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
(C.F.) con l'Avv. SANTORO CARMINE e l'Avv. CAMBARERI CARMELA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Como, Via Bellinzona 111
- RESISTENTE -
Oggetto: opposizione a diffida accertativa
FATTO
Con ricorso depositato in data 22.04.2024, parte ricorrente conveniva in giudizio Con l' e proponendo opposizione avverso il verbale di accertamento per CP_3 obbligazione contributiva n. COLCSO 0000/2024-3 del 26.2.2024, prot. n. 4589 del
4.3.2024, ed il verbale di diffida accertativa per crediti patrimoniali N. DA-
COLCSO/2024/0206, prot. n. 4590 del 4.3.2024. Si costituiva l' che Controparte_4 eccepiva l'inammissibilità del ricorso nei propri confronti, non essendo titolare dei crediti oggetto di una diffida accertativa. All'odierna udienza veniva disposta la separazione delle domande svolte dalla società ricorrente contro l'
[...]
e quindi, la causa veniva discussa e Controparte_5 decisa con lettura della presente sentenza.
*
L'opposizione è inammissibile.
La diffida accertativa per crediti patrimoniali è espressamente prevista e disciplinata dall'art. 12 del d.lgs. n. 124 del 2004 che recita testualmente: “
1. Qualora nell'ambito dell'attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle
Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti.
2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia e, per il verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, attestato da apposito verbale, il provvedimento di diffida di cui al comma 1 acquista, con provvedimento del direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo.
4. Nei confronti del provvedimento di diffida di cui al comma 3 è ammesso ricorso davanti al Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo 17, integrato con un rappresentante dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In mancanza della designazione entro trenta giorni dalla richiesta di nomina, il Comitato decide il ricorso nella sua composizione ordinaria. I ricorsi vanno inoltrati alla direzione regionale del lavoro e sono decisi, con provvedimento motivato, dal Comitato nel termine di novanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'Amministrazione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso sospende l'esecutività della diffida”.
2 Dal citato articolo si evince che la diffida accertativa, ove non impugnata in sede amministrativa oppure se confermata con decreto direttoriale, acquista efficacia di titolo esecutivo.
La legge non prevede un rimedio giurisdizionale per l'impugnazione della diffida poiché l'accertamento ivi contenuto può essere concretamente eseguito solo con la notifica di un atto di precetto.
Una volta che la diffida accertativa ha acquista efficacia esecutiva, e una volta che, sulla base della stessa, è stata intrapresa o minacciata l'esecuzione, il datore di lavoro può esperire opposizione all'esecuzione ovvero opposizione agli atti esecutivi ex artt.
615, 617 e 618- bis c.p.c., e, a seconda che voglia contestare l'an o il quomodo dell'esecuzione.
Del resto, la diffida accertativa prevista dall'art 12 d.lgs. 124/2004 è un atto ammnistrativo adottato non per il soddisfacimento di un interesse pubblico ma per quello di un interesse privato, ossia quello del lavoratore in favore del quale è emesso.
Ne consegue che, in effetti, l'unico legittimato passivo sull'azione di accertamento negativo del credito oggetto della diffida è esclusivamente il suo titolare, ovvero, il Con lavoratore e non il convenuto ossia l'autorità amministrativa che ha emesso l'atto.
Alla luce di quanto sinora esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna alla rifusione delle Parte_1 spese di lite che liquida in complessivi € 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A.
Como, 12 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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