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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 09/12/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BELLUNO
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, nel collegio composto dai magistrati: dott.ssa Chiara SANDINI - Presidente dott.ssa Irene COLLADET - Giudice dott. Beniamino MARGIOTTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale RG 1758/2025 promosso da:
, nata a [...] in data [...], residente in [...]
Pullir nr. 9 (c.f. ) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], residente in [...]
17 (c.f. , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Dolif, come da procura in atti.
Con l'intervento del P.M., nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Belluno.
Conclusioni delle parti.
I ricorrenti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
- MOTIVI DELLA DECISIONE –
- ritenuta non necessaria la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti, anche alla luce della dichiarazione di rinuncia all'udienza di comparizione depositata dalle parti;
- ritenuto che le condizioni concordate dalle parti siano conformi all'interesse morale e materiale dei figli nato a [...] in data [...], , Persona_1 Persona_2 nato a [...] in data [...] e nato a [...] il [...], risultando Persona_3 approntata una puntuale ed articolata disciplina idonea a garantire agli stessi una crescita ed uno sviluppo di personalità equilibrati e sereni, nei limiti delle possibilità delle parti ricorrenti;
- rilevato che il Pubblico Ministero è intervenuto in data 13 ottobre 2025, accordando il proprio parere favorevole all'accoglimento della domanda;
PER QUESTI MOTIVI
DISPONE che i rapporti tra le parti nei confronti dei figli minori nato a [...]
LT in data 23/04/2019, , nato a [...] in data [...] e Persona_2 nato a [...] il [...], siano disciplinati dagli accordi dai genitori Persona_3 medesimi raggiunti, come contenuti nel ricorso presentato in data 9 ottobre 2025 e che qui di seguito si trascrivono:
1) disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e a favore di entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. I genitori si impegnano a tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative a e Ciascun genitore, quando Per_1 Per_2 Per_3 avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione dei figli e la residenza degli stessi rimangono presso la madre, mentre il padre potrà vedere i figli secondo le seguenti modalità di visita, come indicate, altresì, nel piano genitoriale:
a) il padre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé i figli Per_1
e almeno un giorno alla settimana dalle ore 16,00 alle ore 20,00; Per_2 Per_3
b) il padre potrà, altresì, tenere con sé i figli e lternativamente una settimana il Per_1 Per_2 Per_3 sabato e la successiva settimana la domenica, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Ulteriori periodi di visita e frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche dei futuri impegni scolastici, sportivi e sociali dei figli e Per_1 Per_2 Per_3
c) e trascorreranno il giorno di Pasqua ed il giorno di Natale alternativamente Per_1 Per_2 Per_3 con il padre e la madre, e così nel caso di ulteriori vacanze o ponti festivi e scolastici;
d) salva l'alternanza di cui sopra, durante dette festività e taranno con il padre Per_1 Per_2 Per_3 almeno tre giorni consecutivi nel periodo natalizio e due in quello pasquale;
e) durante il periodo estivo, il padre potrà tenere con sé i figli e per sette giorni Per_1 Per_2 Per_3 consecutivi, accordandosi i genitori sulle date in considerazione delle ferie degli stessi godute entro il 30 aprile di ogni anno e obbligandosi a comunicare reciprocamente i luoghi di villeggiatura e a rendersi reperibili. Per il restante periodo di vacanza scolastica, a partire dal giorno successivo alla fine della asilo/scuola, si manterrà il calendario di frequentazione infrasettimanale/weekend di cui sopra, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori;
f) atteso l'affido condiviso, i genitori si impegnano ad individuare di volta in volta ulteriori occasioni di visita e permanenza presso il padre, manifestando entrambi in tal senso la massima disponibilità, purché sia rispettato il diritto di e ad un ordinato, sano e sereno regime di vita;
Per_1 Per_2 Per_3
g) il calendario sopra riportato verrà adeguato nel rispetto del progressivo sviluppo della autonomia e della capacità di autodeterminazione dei figli e Per_1 Per_2 Per_3
h) il sig. si obbliga a corrispondere alla signora a titolo di contributo al Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli minori e l'importo mensile di € 600,00 (€ 200,00 per Per_1 Per_2 Per_3 ciascun figlio) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla signora entro e non oltre Parte_1 il giorno 10 di ogni mese solare.
i) il signor concorrerà al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie Parte_2 nell'interesse dei figli e secondo il Protocollo del Tribunale di Belluno, letto, Per_1 Per_2 Per_3 condiviso ed approvato da entrambi i genitori;
j) la detrazione per i figli a carico avverrà al 100% a favore della sig.ra . Le detrazioni delle spese Parte_1 straordinarie sostenute per i figli ai fini IRPEF saranno operate dai genitori in misura pari alla quota di accollo delle stesse. Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori;
k) l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito in via esclusiva della signora , impegnandosi Parte_1 fin d'ora il signor a sottoscrivere l'eventuale documentazione necessaria per il versamento al Parte_2
100% di detto assegno da parte dell'INPS in favore della madre;
l) il signor rimarrà obbligato a corrispondere i sopraccitati contributi di mantenimento Parte_2 ordinario e per spese straordinarie nell'interesse del dei figli e fintanto che gli Per_1 Per_2 Per_3 stessi avranno raggiunto l'autosufficienza economica;
m) i ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco consenso all'espatrio e si rilasciano consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente per l'espatrio per i figli minori;
Sono fatti salvi diversi accordi scritti tra i genitori, tenuto conto della progressiva crescita dei minori e della modifica delle loro esigenze correlate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Belluno, il giorno 13 novembre 2025
Il presidente
(dott.ssa Chiara Sandini)
Il Giudice estensore
(dott. Beniamino Margiotta)