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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 11/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1195/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dania Mori Presidente
- Giulia Conte Consigliere
- Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALARIS GIULIA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) NT P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Per il resistente: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che l'Avv. Parte_1
ha svolto l'attività professionale demandatagli dalla in NT
persona del legale rappresentante pro tempore, presso il Tribunale di Siena (ex Tribunale di
Montepulciano - R.G. 589/2011), prima, e presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.
1056/2017), poi, e per l'effetto provveda alla liquidazione del compenso spettante alla ricorrente e condanni il convenuto al pagamento della somma di € 8.956,48, oltre interessi legali e di mora ex
D.LGS. n. 231 del 2002 dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 7.6.2024 l'avvocato Parte_1
ha chiesto accertarsi il suo diritto al compenso professionale ex art. 2233
[...]
cc per le prestazioni rese in favore di NT
:
[...]
a)nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 135/2011 emesso dall'allora Tribunale di Montepulciano su istanza della per la somma Parte_2
di € 78.007,23 oltre interessi, spese e competenze, definito con sentenza n. 157/2016, con cui il Tribunale di Siena, accertata la sussistenza di alcuni vizi nell'operato della ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la ai Parte_2 CP_1 [...]
al pagamento della minor somma di € 51.053,99; NT
b) nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Firenze promosso dalla stessa avverso la predetta decisione, e definito con NT NT
sentenza del 7.10.2022 di rigetto dell'impugnazione.
Riguardo all'attività difensiva svolta la ricorrente ha dedotto che il procedimento di primo grado si è articolato in numerose udienze, è stato istruito con CTU e con l'assunzione di alcune testimonianze, oltre che con l'acquisizione di documenti,; nel corso del giudizio, ha redatto le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. (doc.
2- doc.
3- doc. 4) e le note conclusionali autorizzate dal giudice (doc. 5). Con riferimento al giudizio di appello l'attività processuale è consistita nella partecipazione a due udienze a trattazione scritta e nella redazione dell'atto di appello e degli scritti difensivi (comparsa conclusionale, comparsa di replica - doc.
9 - doc.
10 - doc.ti 11-12).
La ricorrente ha infine allegato l'inadempimento della la ai CP_1 [...]
la quale, nonostante i numerosi solleciti, ha corrisposto solo in NT
parte il compenso dovuto per il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, mentre ha omesso completamente di pagare quanto dovuto per il secondo grado, ad eccezione di un modesto acconto di € 150,00 (fattura n. 11/2017 – doc. 15) , residuando quindi un credito in proprio favore di € 1.000,00 per il primo grado, ed € 6.615,00 per il grado d'appello, per un totale di € 7.615,00 oltre accessori come da notula depositata
(doc. 16).
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente non costituitosi, pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c,d, “riforma Cartabia”
(dec.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n.
197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc anziché in presenza, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale. 2. In limine va affermata la competenza della Corte a decidere su entrambe le domande proposte dalla ricorrente, in ossequio al principio sancito dal giudice di legittimità secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett.
a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. SS.UU 4247/2020).
Nel merito la domanda è fondata.
Dagli atti depositati in causa emerge la prova che l'avv.to ha redatto l'atto Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Siena nell'interesse della società resistente, le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, e le note conclusioni, l'atto di appello avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, note di trattazione scritta e comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, giacchè non risulta essere intervenuto alcun accordo tra le parti per la quantificazione del compenso dovuto, l'onorario spettante al difensore deve essere liquidato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 2233 cc, con applicazione delle tabelle vigenti al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva per ogni singolo giudizio.
La ricorrente ha quantificato il compenso per l'attività difensiva svolta dinanzi al
Tribunale di Siena in € 8.140,65 comprensiva di spese e cap (doc. 7), dichiarando che la cliente ha pagato solo in parte, residuando ancora in proprio favore un credito di 1.000 come da fattura allegata(doc. 17); la quantificazione appare congrua applicate le tabelle del D.M. 55/2014 vigenti al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado (anno 2016), considerato il valore della controversia determinato in base al decisum (ricompreso fra lo scaglione di euro 26001 ed euro 52.000 ), l'attività effettivamente prestata come documentata, in relazione a tutte e quattro le fasi ed un impegno difensivo medio (totale 7.254,00 solo per compenso professionale).
Per quanto concerne il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg.
1056/2017 definito con sentenza del 7.10.2022, l'avvocato ha Parte_1
quantificato il compenso per l'attività giudiziale svolta in € 6.615,00 ( cfr doc.14 ) anch'esso conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in applicazione dei quali, anche escludendo la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, considerando il medesimo scaglione ed impegno difensivo medio, si perverrebbe alla maggior somma di euro 6.946,00.
In definitiva va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 7.615,00 che maggiorata di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% , iva cpa, corrisponde all'importo finale domandato di euro 8956, 48 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22 in relazione al valore della causa ( scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata e ridotta nel minimo quella decisoria perchè consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento della domanda accerta il diritto dell'avvocato al compenso per le prestazioni professionali Parte_1
rese in favore di parte resistente e, per l'effetto, condanna
[...]
l pagamento in favore del ricorrente della NT
somma di € 8956, 48 (già comprensiva di spese generali del 15%, cap e Iva), oltre interessi dalla domanda e al saldo;
condanna al NT
pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dania Mori Presidente
- Giulia Conte Consigliere
- Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere estensore all'esito dell'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 6 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex artt. 281 decies e segg. c.p.c. nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1195/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. SALARIS GIULIA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
RICORRENTE contro
(c.f. ) NT P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI Per il resistente: “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le causali di cui in premessa, accertare e dichiarare che l'Avv. Parte_1
ha svolto l'attività professionale demandatagli dalla in NT
persona del legale rappresentante pro tempore, presso il Tribunale di Siena (ex Tribunale di
Montepulciano - R.G. 589/2011), prima, e presso la Corte d'Appello di Firenze (R.G.
1056/2017), poi, e per l'effetto provveda alla liquidazione del compenso spettante alla ricorrente e condanni il convenuto al pagamento della somma di € 8.956,48, oltre interessi legali e di mora ex
D.LGS. n. 231 del 2002 dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 14 D.Lgs 150/2011 depositato il 7.6.2024 l'avvocato Parte_1
ha chiesto accertarsi il suo diritto al compenso professionale ex art. 2233
[...]
cc per le prestazioni rese in favore di NT
:
[...]
a)nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 135/2011 emesso dall'allora Tribunale di Montepulciano su istanza della per la somma Parte_2
di € 78.007,23 oltre interessi, spese e competenze, definito con sentenza n. 157/2016, con cui il Tribunale di Siena, accertata la sussistenza di alcuni vizi nell'operato della ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato la ai Parte_2 CP_1 [...]
al pagamento della minor somma di € 51.053,99; NT
b) nel giudizio dinanzi alla Corte d'appello di Firenze promosso dalla stessa avverso la predetta decisione, e definito con NT NT
sentenza del 7.10.2022 di rigetto dell'impugnazione.
Riguardo all'attività difensiva svolta la ricorrente ha dedotto che il procedimento di primo grado si è articolato in numerose udienze, è stato istruito con CTU e con l'assunzione di alcune testimonianze, oltre che con l'acquisizione di documenti,; nel corso del giudizio, ha redatto le memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. (doc.
2- doc.
3- doc. 4) e le note conclusionali autorizzate dal giudice (doc. 5). Con riferimento al giudizio di appello l'attività processuale è consistita nella partecipazione a due udienze a trattazione scritta e nella redazione dell'atto di appello e degli scritti difensivi (comparsa conclusionale, comparsa di replica - doc.
9 - doc.
10 - doc.ti 11-12).
La ricorrente ha infine allegato l'inadempimento della la ai CP_1 [...]
la quale, nonostante i numerosi solleciti, ha corrisposto solo in NT
parte il compenso dovuto per il giudizio dinanzi al Tribunale di Siena, mentre ha omesso completamente di pagare quanto dovuto per il secondo grado, ad eccezione di un modesto acconto di € 150,00 (fattura n. 11/2017 – doc. 15) , residuando quindi un credito in proprio favore di € 1.000,00 per il primo grado, ed € 6.615,00 per il grado d'appello, per un totale di € 7.615,00 oltre accessori come da notula depositata
(doc. 16).
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza è stata regolarmente effettuata al resistente non costituitosi, pertanto ne è stata dichiarata la contumacia.
Il ricorso è stato iscritto a ruolo dopo l'entrata in vigore della c,d, “riforma Cartabia”
(dec.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) che ha abrogato il procedimento sommario di cognizione di cui all'art. 702 bis e seguenti cpc (normativa richiamata dall'art. 14 dec. lgs 150/11) ed ha introdotto il procedimento semplificato di cognizione di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc;
conseguentemente con la legge 29 dicembre 2022, n.
197 è stato modificato l'art. 14 dec. lgs 150/11 nel senso che il “rito sommario di cognizione” ivi indicato è stato sostituito con “il rito semplificato di cognizione” di cui agli artt. 281 decies e seguenti cpc, il quale si conclude con una sentenza che deve essere emessa all'esito di discussione orale ex artt. 281 terdecies e 281 sexies cpc.
La causa viene pertanto decisa con sentenza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 6 febbraio 2025 celebrata in forma cartolare ex art. 127 ter cpc anziché in presenza, avendo parte ricorrente espressamente rinunciato alla trattazione orale. 2. In limine va affermata la competenza della Corte a decidere su entrambe le domande proposte dalla ricorrente, in ossequio al principio sancito dal giudice di legittimità secondo cui “in ordine al procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti di avvocato di cui all'art.28 della l. n. 794 del 1942, come sostituito dall'art.34, comma 16, lett.
a), del d.lgs. n. 150 del 2011, ove il professionista, agendo ai sensi dell'art. 14 del citato decreto legislativo, chieda la condanna del cliente inadempiente al pagamento dei compensi per l'opera prestata in più fasi o gradi del giudizio, la competenza è dell'ufficio giudiziario di merito che ha deciso per ultimo la causa. ( Cass. SS.UU 4247/2020).
Nel merito la domanda è fondata.
Dagli atti depositati in causa emerge la prova che l'avv.to ha redatto l'atto Parte_1
di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Siena nell'interesse della società resistente, le memorie ex art. 183 comma VI c.p.c, e le note conclusioni, l'atto di appello avverso la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, note di trattazione scritta e comparsa conclusionale e memoria di replica ex art. 190 c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, giacchè non risulta essere intervenuto alcun accordo tra le parti per la quantificazione del compenso dovuto, l'onorario spettante al difensore deve essere liquidato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 2233 cc, con applicazione delle tabelle vigenti al momento in cui si è conclusa l'attività difensiva per ogni singolo giudizio.
La ricorrente ha quantificato il compenso per l'attività difensiva svolta dinanzi al
Tribunale di Siena in € 8.140,65 comprensiva di spese e cap (doc. 7), dichiarando che la cliente ha pagato solo in parte, residuando ancora in proprio favore un credito di 1.000 come da fattura allegata(doc. 17); la quantificazione appare congrua applicate le tabelle del D.M. 55/2014 vigenti al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado (anno 2016), considerato il valore della controversia determinato in base al decisum (ricompreso fra lo scaglione di euro 26001 ed euro 52.000 ), l'attività effettivamente prestata come documentata, in relazione a tutte e quattro le fasi ed un impegno difensivo medio (totale 7.254,00 solo per compenso professionale).
Per quanto concerne il giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze n.rg.
1056/2017 definito con sentenza del 7.10.2022, l'avvocato ha Parte_1
quantificato il compenso per l'attività giudiziale svolta in € 6.615,00 ( cfr doc.14 ) anch'esso conforme ai parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/2022 in applicazione dei quali, anche escludendo la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata, considerando il medesimo scaglione ed impegno difensivo medio, si perverrebbe alla maggior somma di euro 6.946,00.
In definitiva va accolta integralmente la domanda della ricorrente di pagamento dei compensi richiesti per la complessiva somma di € 7.615,00 che maggiorata di rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% , iva cpa, corrisponde all'importo finale domandato di euro 8956, 48 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/22 in relazione al valore della causa ( scaglione da € 5.201,00 ad €
26.000), esclusa la fase istruttoria in quanto non espletata e ridotta nel minimo quella decisoria perchè consistita nel deposito di note scritte, avendo la contumacia del resistente non ostacolato e quindi reso più facile la difesa della ricorrente.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento della domanda accerta il diritto dell'avvocato al compenso per le prestazioni professionali Parte_1
rese in favore di parte resistente e, per l'effetto, condanna
[...]
l pagamento in favore del ricorrente della NT
somma di € 8956, 48 (già comprensiva di spese generali del 15%, cap e Iva), oltre interessi dalla domanda e al saldo;
condanna al NT
pagamento delle spese processuali del presente giudizio sostenute dalla ricorrente, che liquida nella complessiva somma di euro 3.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre Iva e Cap come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ada Raffaella Mazzarelli Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.