Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 446 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 15.01.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2339/2023 R.G., avente ad oggetto "assegno mensile di assistenza ex art. 13 L. n. 118/1971";
promossa da:
(C.F. P.IVA 1 ), sede Parte 1 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Mariagrazia Gianneri del Foro di C.F. C.F. 1
,
Ragusa, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis, comma sesto, c.p.c. depositato in data 30.08.2023 1' CP_2 ha contestato le conclusioni formulate dal C.T.U. nominato in sede di giudizio di A.T.P.O. ex art. 445 bis, comma primo, c.p.c., il quale aveva accertato la sussistenza in capo alla ricorrente [...] CP 1 del requisito sanitario per la fruizione dell'assegno mensile di assistenza di cui all'art. 13 L. n. 118/1971 - ovvero di infermità atte a ridurne la capacità lavorativa in occupazioni confacenti a meno di un terzo, per una invalidità in concreto stimata nella misura dell'80% - con decorrenza dalla visita di revisione. CP 1 risultavano nonL'ISTITUTO ha in particolare rilevato che le patologie della adeguatamente indagate e valutate, avuto riguardo ai criteri tabellari e agli indici di riferimento di cui al D.M. 05.02.1992, per modo che non era dato ravvisare evidenza clinica alcuna atta a fondare un giudizio di invalidità in misura pari o superiore al 74%.
*** Pt 1 è fondata e va conseguentemente accolta per le ragioni L'opposizione proposta dall' di cui appresso.
Rinnovate le operazioni peritali, il C.T.U. nominato nell'ambito di questo giudizio è invero giunto a conclusioni difformi da quelle rese dal precedente C.T.U. e contestate dall' CP_2 l'ausiliario ha infatti esposto, all'esito dell'esame della documentazione sanitaria in atti e del colloquio clinico con la resistente, che Controparte 1 è affetta da "esiti di carcinoma lobulare infiltrante multiplo della mammella sinistra trattata con mastectomia e in attuale terapia ormonale;
esiti di istero-annessectomia totale per adenomatosi, edentulia, osteoporosi del rachide a discreta incidenza funzionale", precisando tuttavia che:
1- quanto alla patologia neoplastica, "dagli esami clinici e strumentali effettuati non risultano fino ad oggi riprese di malattia. Gli esiti della neoplasia consistono prevalentemente nella mastectomia e dagli effetti collaterali della terapia ormonale con letrozolo. Per la valutazione di detta infermità bisogna considerare che sono trascorsi quasi sette anni dalla diagnosi ed in atto non ci sono recidive di malattia, bisogna anche tener conto che vi è stata una mastectomia totale e che persistono gli effetti collaterali della terapia, per cui possiamo valutare detta infermità al codice 9323 in percentuale del 50%";
2- quanto all'istero-annessectomia totale, la stessa "non comporta alcun deficit funzionale, considerato anche che la stessa è avvenuta in età ormai non fertile";
3- quanto al deficit funzionale al rachide da osteoporosi, lo stesso “può essere valutato al codice 7001 del DM/92 (anchilosi totale del rachide con percentuale del 70%); nel caso in esame, considerato che il deficit accertato è di 1/3, proporzionalmente la percentuale può essere valutata in non più del 25%"; e 4- quanto infine all'edentulismo parziale protesizzato, “si può prevedere una percentuale del 15%”. Ha quindi concluso che, applicando il calcolo riduzionistico secondo la formula indicata nel D.M. 05.02.1992, trattandosi di patologie coesistenti, “si arriva ad una valutazione di 68%", inidonea a fondare il vantato diritto all'assegno mensile di assistenza (cfr. relazione depositata il 07.06.2024, da intendersi qui interamente richiamata e trascritta). Per le ragioni esposte, ritenuta condivisibile ed adeguatamente motivata la valutazione medica svolta dal C.T.U. nominato nel presente giudizio, deve concludersi che Controparte 1 non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale. Attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. formulata dalla soccombente, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili e le spese delle disposte CC.TT.UU. definitivamente poste a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2339/2023 R.G.; dichiara che Controparte_1 non è in possesso del requisito sanitario richiesto ai fini del riconoscimento della reclamata prestazione assistenziale;
dichiara le spese di lite irripetibili;
pone definitivamente a carico dell' CP_2 le spese delle disposte CC.TT.UU. Così deciso in Ragusa il 26 marzo 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella