Articolo 2 della Legge 25 ottobre 1977, n. 880
Articolo 1
Versione
22 dicembre 1977
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' agli articoli 14, 12 e 8 rispettivamente delle convenzioni di cui alle lettere a), b) e c).

Entrata in vigore il 22 dicembre 1977