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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/08/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione per i Minorenni
composta dai magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi Presidente relatrice
Dr. Carla Ciofani Consigliera
Dr. Andrea Dell'Orso Consigliere dr. Fania Beatriz Lucci Esperta dr. Dario Bronzi Esperto
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 57/2025 V.G. vertente tra
nata il [...] a [...], Parte_1 residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Emanuele Iezzi come da procura in calce al ricorso in appello
- appellante e
nato a Chieti il [...], in [...] Controparte_1 curatrice speciale Avv. rappresentata da sé CP_2 medesima
- appellato e
Sindaco del Comune di Ripa Teatina, quale tutore del minore nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 difeso dall'Avv. Daniela Palladinetti come da procura allegata alla comparsa di costituzione
- appellato e
Affidatari del minore , rappresentati e difesi da Controparte_1 dagli Avv. Roberta Ruggeri ed Alessandro Sansone, come da procura rilasciata in data 29 Maggio 2025, depositata in forma riservata e
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dell'Aquila
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1 del Tribunale per i Minorenni dell'Aquila pubblicata il 10/1/2025 in materia di dichiarazione dello stato di adottabilità
Conclusioni dell'appellante
“1) In via principale, reintegrare la IG.ra Parte_1 nella capacità genitoriale sul figlio minore, e nelle more, comunque disporre l'affido provvisorio del minore alla zia materna IG.ra che se ne è formalmente ERona_1 dichiarata disponibile.
2) In via istruttoria: Si chiede disporsi la rinnovazione della
CTU al fine di valutare le competenze genitoriali della madre, all'esito del completamento del percorso terapeutico intrapreso presso la Comunità Ali D'Aquila, ed alla luce delle evidenti contraddizioni delle sue valutazioni rispetto alle mensili relazioni rese dagli operatori sociali e psicologi. Si chiede all'ecc.ma Corte di Appello adita di convocare i Servizi Sociali competenti e/o di disporre una relazione di aggiornamento del percorso di crescita del minore P_
Si chiede di convocare il responsabile della Parte_2
e/o di disporre una relazione sul percorso di cura
[...] riabilitativo intrapreso dalla IG.ra . Si chiede Parte_1
l'audizione del consulente tecnico di parte Dott.ssa
[...]
in merito all'elaborato di consulenza tecnica di Tes_1 parte.”
Conclusioni della curatrice del minore
“Chiede all'On.le Corte di Appello adita, disattesa ogni altra richiesta: in via principale, rigettare il ricorso proposto dalla IG.ra
e per l'effetto, confermare la sentenza 1/2025 Parte_1 che dispone lo stato di adottabilità del minore de quo”.
Conclusioni del tutore del minore
“Voglia l'Ill.ma Corte adìta, in accoglimento di tutti i motivi esposti nella presente comparsa, e qui richiamati così giudicare: in via principale nel merito
1. dichiarare inammissibile, ai sensi di legge, l'appello proposto dalla sig.ra per le ragioni indicate in Parte_1 atto ovvero accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità, iniquità e/o irragionevolezza rigettando tutti i motivi di appello proposti dall'appellante;
e per l'effetto
1. confermare la sentenza n. 1/2025 emessa in data 09.12.2024 dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila e depositata in data
10.01.2025, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
conseguentemente 2. respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante, compresa la richiesta la domanda preliminare di sospensione dell'esecuzione della sentenza gravata, per i motivi esposti in narrativa;
nella denegata e mai possibile ipotesi di non accoglimento della odierna difesa
3. disporre nel supremo interesse del minore ogni statuizione opportuna e necessaria a sua tutela;
IN OGNI CASO
1. con vittoria di spese e competenze di giudizio in omaggio al principio della soccombenza.
D - RICHIESTE ISTRUTTORIE
1. acquisire il fascicolo del procedimento di primo grado -
RSA n. 60000007/2023 Tribunale per i Minorenni di L'Aquila;
2. rigettare la richiesta di rinnovazione e/o integrazione della CTU per le ragioni esposte;
Prova in replica e contraria nella non creduta ammissione dei mezzi di prova dell'appellante
1. ammettere ed essere abilitato alla prova contraria, per testi e per interpello, su tutti i capitoli, laddove ex adverso formulati e/o formulandi dall'appellante.
E - PRODUZIONE DOCUMENTALE
1. accogliere, ammettere ed esaminare la produzione dei documenti indicati nel presente atto, acquisiti al fascicolo di parte, indicati con separato indice e depositati telematicamente nella Cancelleria dell'intestata Corte affinché siano esaminati con riguardo alle posizioni e richieste indicate dall'odierno deducente e che concorrono a fondare la propria difesa
Conclusioni degli affidatari
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello dell'Aquila Sez. Minorenni rigettare ogni opposizione proposta, con conferma di tutti i provvedimenti adottati”.
Conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica
“Si chiede il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza impugnata (emessa dal Tribunale per i Minorenni di L'Aquila in data 09/12/2024 nel proc. n. 7/23 RSA) che appare frutto di istruttoria congrua e priva di profili di illogicità”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 1 pubblicata il 10/1/2025 il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila dichiarava lo stato di adottabilità del minore nato a [...] il [...], Controparte_1 riconosciuto soltanto dalla madre e disponeva Parte_1
l'immediata interruzione dei contatti con la madre e la temporanea sospensione dei rapporti con la sorella R_
, nata il [...], figlia della sig.ra e dell'ex
[...] P_ marito di quest'ultima, affidata dal ERona_3
Tribunale Ordinario di Chieti in via esclusiva al padre e collocata presso di lui con previsione di incontri protetti con la madre.
1.1. Il Tribunale riferiva che la sera del 21/3/2023 la sig.ra era stata soccorsa dai Carabinieri che Parte_1
l'avevano trovata in stato confusionale sulle scale della sua abitazione con in braccio il figlio ferito al volto e P_ sporco di sangue;
che la sig.ra non aveva saputo riferire P_ cosa fosse accaduto ed era stata condotta insieme al figlio presso l'Ospedale di Chieti dove i sanitari avevano riscontrato lesioni lacero contuse al naso del bambino;
che i Carabinieri avevano anche riferito che l'abitazione della donna si trovava in pessime condizioni igieniche;
che con decreto in data
23.3.2023 era stata disposta la sospensione della sig.ra P_ dalla responsabilità genitoriale, il bambino era stato affidato ai Servizi sociali e, dimesso dall'Ospedale, era stato inserito in una casa famiglia a Chieti;
che già in tale occasione era emerso il problema di abuso di sostanze alcooliche da parte della sig.ra , confermato agli operatori sanitari dalla figlia P_
, la quale aveva dichiarato “non voglio più che ERona_2 mamma fa le stranezze” e richiesta di dire quali fossero le stranezze aveva risposto “che poi cade, si bagna i pantaloni e
ER dice che la colpa è di ,… cade a casa, cade fuori sugli scalini …poi non ce la fa a salire e la signora l'aiuta … e lo dico a mamma non bere… ma lei non mi ascolta mai”; che l'abuso di alcool da parte della sig.ra era già stato segnalato P_ in passato ai Servizi sociali dall'ex marito e dalla sorella la quale aveva riferito di essere stata più ERona_1 volte chiamata dalla nipote con richiesta di venire a R_ prenderla perché la madre era ubriaca;
che la sig.ra Pt_1
aveva ammesso di avere abusato di alcoolici, pur
[...] dichiarando che si trattava di un problema recente, legato alla dolorosa separazione dal marito, ed aveva dichiarato di volersi sottoporre ad accertamenti presso il Centro di salute mentale e presso il SERD e di volersi impegnare a risolvere la sua dipendenza dall'alcool; che gli accertamenti presso il CSM non aveva evidenziato problematiche di natura psichiatrica;
che la sig.ra aveva interrotto il percorso al SERD;
che P_ dall'istruttoria svolta era emersa la sua sostanziale incapacità di svolgere il ruolo materno, non essendo stata in grado di affrontare la sua dipendenza dalle sostanze alcooliche e di recuperare un modello genitoriale funzionale malgrado i tentativi di supporto attivati in suo favore;
che sin dalla relazione dei Carabinieri intervenuti il 21/3/2023 erano emerse le condizioni di trascuratezza in cui veniva tenuto il piccolo
, il quale all'ingresso nella casa famiglia emanava P_ cattivo odore, era gonfio ed in sovrappeso, manifestava stati di agitazione con pianto immotivato e tremolio, era indietro nello sviluppo del linguaggio per mancanza di stimolazione e non aveva un pediatra di riferimento;
che nella prima fase degli incontri con la madre presso la casa famiglia il bambino appariva angosciato e irritato, non sorrideva e in più occasioni aveva dimostrato la sua preferenza verso l'educatore; che inizialmente la sig.ra era apparsa collaborativa, ma successivamente P_ era ricaduta nell'abuso di alcool, come segnalato dall'ex marito e dalla sorella, e come evidenziato nell'ordinanza del Tribunale
Ordinario che aveva disposto l'affidamento esclusivo della minore al padre;
che in parallelo con la ricaduta R_ nell'abuso di alcool la sig.ra aveva iniziato ad assumere P_ alla presenza dei figli condotte inappropriate e polemiche verso gli operatori della casa famiglia ed aggressive verso la nonna paterna di che accompagnava la bambina agli incontri R_ protetti con la madre e con il fratello;
che era stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la capacità genitoriale della sig.ra , i tempi di un suo possibile P_ recupero e l'eventuale pregiudizio che avrebbe potuto P_ subire a seguito dell'allontanamento dalla madre;
che la consulente aveva rilevato che le capacità genitoriali della sig.ra erano gravemente insufficienti, che lei non era P_ pienamente consapevole della sua dipendenza dall'alcool e ciò rendeva difficile il trattamento, che le sue caratteristiche di personalità quali impulsività, instabilità ed egocentrismo unite alla dipendenza dall'alcool non lasciavano prevedere un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con le esigenze del minore;
che in diverse occasioni gli educatori avevano riferito che si era presentata nella casa famiglia dopo aver bevuto come risultava dall'odore di alcool e che addirittura in un contatto telefonico con la comunità era in tale stato di confusione da non ricordare il nome del proprio figlio;
che non aveva con la madre un rapporto preferenziale, pur P_ trascorrendo serenamente il tempo con lei, e la avvicinava prevalentemente per avere in cambio qualcosa, separandosi poi con facilità; che il bambino manifestava il bisogno di avere una relazione affettiva significativa e privilegiata;
che, dopo avere compiuto progressi evolutivi importanti durante la sua permanenza in comunità, dal mese di novembre del 2024 aveva iniziato a manifestare una regressione sul piano linguistico e comportamentale e tendeva a legarsi in modo particolare ad alcune figure di riferimento di ambo i sessi proiettando il desiderio di figure genitoriali;
che l'interesse del minore era individuabile nel diritto di godere di uno stabile contesto affettivo e familiare;
che il comportamento della sig.ra P_ integrava una ipotesi di vero e proprio abbandono, ponendo con la sua condotta in pericolo il bambino e ostacolando il suo sviluppo psicofisico;
che non era emerse risorse familiari alternative, tenuto conto che la sig.ra aveva ERona_1 espresso preoccupazione rispetto alla possibile collocazione del bambino presso di lei, temendo le reazioni di gelosia della sorella, la quale si era opposta ad eventuali incontri di P_ con la zia e non gradiva il rapporto di questa con la figlia
. R_
2. Con ricorso depositato il 10/2/2025 la sig.ra Pt_1
proponeva appello avverso la sentenza sopra indicata
[...] contestandone il percorso argomentativo sulla base di più censure e concludendo come riportato in rubrica. 2.1. Si costituivano in giudizio l'Avv. CP_2 curatrice speciale del minore, ed il Sindaco del Comune di Ripa
Teatina, tutore, chiedendo il rigetto dell'appello.
2.2. Anche il Procuratore Generale della Repubblica chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
2.3. Avendo la curatrice ed il tutore riferito che il minore era stato frattanto collocato presso una famiglia affidataria, la causa veniva rinviata per la comunicazione agli affidatari, che costituivano in forma riservata, chiedendo anch'essi il rigetto dell'appello.
2.4. L'udienza di trattazione del 1°/7/2025 si svolgeva in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e le parti nelle memorie depositate si riportavano ai rispettivi scritti introduttivi.
2.5. La causa può essere quindi decisa con sentenza ai sensi dell'art. 17 della legge n. 184 del 1983.
3. La sig.ra ha proposto istanza di rimessione in P_ termini per la proposizione dell'appello, rilevando di avere iscritto a ruolo il ricorso in data 10/2/2025 nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza del Tribunale, di avere appreso il giorno successivo che il deposito era stato rifiutato dalla Cancelleria perché erroneamente effettuato nel registro degli affari contenziosi e di avere quindi provveduto ad iscriverlo nel registro della volontaria giurisdizione il
12/2/2025, quando ormai i termini per la proposizione dell'appello erano scaduti.
3.1. L'istanza deve essere accolta, risultando l'appello tempestivo, atteso che l'iscrizione in un registro errato configura una mera irregolarità, e che la parte si è attivata il giorno successivo alla comunicazione del rifiuto del deposito al fine di dare impulso al procedimento mediante l'iscrizione nel corretto registro della volontaria giurisdizione.
4. Venendo all'esame dell'appello, la sig.ra P_ contesta in primo luogo le condizioni di trascuratezza del figlio prima dell'inserimento nella casa famiglia, evidenziando che non era possibile che il bambino al momento dell'ingresso nella comunità in data 27/3/2023 fosse sporco e male odorante come riferito dalla responsabile della comunità, Suor CP_3 giacché il bambino era stato ricoverato in ospedale per circa una settimana, sicché l'eventuale trascuratezza sarebbe stata addebitabile agli operatori sanitari e non a lei. Rileva inoltre che i Servizi sociali del Comune di Ripa Teatina, che seguivano il nucleo familiare dal maggio del 2022, avevano riferito con relazione in data 20/5/2023 che l'alloggio nel corso delle visite precedentemente effettuate appariva sufficientemente pulito e ordinato e che non erano state rilevate condizioni di pericolo per i minori.
4.1. L'appellante deduce che, contrariamente a quanto indicato nella sentenza, dalle relazioni trasmesse mensilmente dagli educatori presenti agli incontri con i figli nella casa famiglia dal maggio del 2023 al mese di luglio del 2024 emergeva il consolidamento del suo rapporto con che la chiamava P_ mamma, richiedeva la sua attenzione e si calmava quando lei lo prendeva in braccio, nonché le sue attenzioni e la sua positiva interazione sia con sia con in particolare nel P_ R_ corso dei giochi fra i due bambini. Ne conseguiva l'inattendibilità della relazione del 20/8/2024 della responsabile della casa famiglia, che aveva Controparte_4 riferito che il bambino interagiva poco la madre, che lei aveva difficoltà a gestirlo quando si mostrava nervoso, che P_ non soffriva il distacco quando rientrava in comunità. 4.2. L'appellante contesta inoltre l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla figlia osservando che R_
l'educatrice della casa famiglia aveva messo in evidenza nella relazione del mese di aprile del 2024 che la bambina appariva a volte poco autentica con la madre ed era influenzata dai racconti che le venivano fatti di litigi fra i genitori;
osserva inoltre che dalla relazione dei Servizi sociali del 3 agosto 2023 risultava che la bambina aveva raccontato al padre di avere visto nel luglio dello stesso anno una bottiglia di alcool in una busta portata dalla madre durante uno degli incontri protetti ed aveva riferito che anche uno degli operatori della casa famiglia avevano notato la bottiglia, mentre gli educatori avevano smentito l'episodio.
4.3. L'appellante evidenzia inoltre di avere intrapreso dal
10/2/2025 un percorso riabilitativo in regime residenziale all'interno della comunità Ali d'Aquila di Chieti, per il quale il SERD aveva previsto la durata di sei mesi, giudicata sufficiente anche dalla sua consulente dr.
[...]
, che aveva suggerito di affiancare alla comunità un Tes_1 percorso psicoterapeutico della stessa durata mediante la tecnica EMDR utilizzata per la cura del disturbo da stress post traumatico.
4.4. L'appellante rileva pertanto che i tempi di recupero della capacità genitoriale ipotizzati dalla sua consulente erano del tutto compatibili con le esigenze del figlio minore, che nel frattempo poteva essere affidato alla sorella con la _1 quale aveva riallacciato i rapporti e che si era dichiarata disponibile in tal senso.
4.5. La sig.ra chiede quindi in via principale la P_ revoca della dichiarazione dello stato di abbandono del minore, la sua reintegrazione nella responsabilità genitoriale e l'affidamento del bambino alla sorella;
in via ERona_1 istruttoria chiede la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare la sua capacità genitoriale all'esito del percorso intrapreso nella comunità Ali d'Aquila e l'audizione della dr. . Tes_1
5. Le censure dell'appellante vanno esaminate congiuntamente, stante la loro connessione. Esse non risultano fondate.
5.1. La pronuncia del Tribunale dello stato di adottabilità del minore è stata assunta all'esito di una lunga istruttoria, durata circa un anno e mezzo, nel corso della quale sono stati svolti approfondimenti in ordine alle capacità genitoriali della sig.ra , è stata osservata la sua interazione con il P_ figlio e sono stati attivati interventi di sostegno in P_ suo favore affinché affrontasse la sua dipendenza dall'alcool, spia di un disagio profondo, che l'appellante continua a minimizzare.
5.2. Al fine di comprendere le problematiche della sig.ra appare opportuno ricostruire il suo vissuto, narrato da P_ lei alla consulente d'ufficio dr. e dalla ERona_5 sorella in sede di audizione nell'udienza del ERona_1
6/11/2023.
5.2.1. La sig.ra nata in [...], venne Parte_1 abbandonata all'età di cinque anni dalla madre, che faceva la prostituta, insieme alle due sorelline più piccole, _1 dell'età di circa tre anni ed un'altra sorella, attualmente residente in [...], di otto mesi. Le bambine rimasero sole in casa per alcuni giorni fino a che i vicini chiamarono i
Servizi sociali che le ricoverarono in due diverse case famiglia, dove rimasero per circa due anni. Vennero quindi adottate da una famiglia italiana e condotte a Chieti.
e hanno raccontato che i genitori Pt_1 ERona_1 avrebbero voluto adottare soltanto la sorella più piccola;
che soffriva di enuresi notturna e la madre adottiva la Pt_1 faceva oggetto di vessazioni, picchiandola, provocandole tagli e costringendola a lavare le lenzuola e addirittura a bere l'urina. All'età di quindici anni i Servizi sociali la inserirono in una casa famiglia, dove rimase sino alla maggiore età.
Uscita dalla casa famiglia, la sig.ra iniziò la relazione Pt_1 con il sig. durata circa diciotto anni, con ERona_3 il quale si trasferì per lavoro fuori regione, facendo successivamente rientro in Abruzzo dove svolse svariati lavori;
la coppia si sposò nel 2014 e nel 2015 nacque la figlia R_
La relazione entrò in crisi dopo un paio d'anni, lei si accorse che il marito aveva una relazione extraconiugale e questi nel
2020 la lasciò per andare a vivere con un'altra donna. In sede di separazione consensuale nel maggio del 2021 i coniugi optarono per l'affidamento condiviso della bambina, collocata prevalentemente presso la madre con diritto di visita del padre.
5.2.2. La sig.ra attribuisce al dolore per Parte_1 la separazione e alla frustrazione per avere perso il lavoro l'inizio dell'abuso di alcool. La sig.ra ha invece _1 raccontato che la sorella cominciò ad ubriacarsi quando R_ aveva tre o quattro anni, che la bambina sin da piccolissima sapeva tutti i nomi dei vini e spesso la chiamava in aiuto dicendo che la mamma era ubriaca. Il marito della sig.ra _1 ha raccontato che la sig.ra un giorno voleva denunciare Pt_1 lui e la sorella per violazione di domicilio perché erano entrati in casa per prendere che li aveva chiamati di nascosto;
R_ che in quell'occasione la cognata era sdraiata per terra, che una volta era talmente ubriaca che lui e la moglie non riuscivano a rialzarla. La sig.ra ha aggiunto che a volte i Vigili _1 urbani avevano trovato la sorella per terra lungo il corso di
Chieti; ha riferito di avere sollecitato l'intervento del padre di e dei Servizi sociali a tutela della bambina nonché R_ di , dopo la nascita di questi. P_
5.2.3. La sig.ra ha precisato che i rapporti con _1 la sorella erano stati sempre problematici e si erano interrotti perché quest'ultima non tollerava che lei avesse contatti con il sig. per mantenere il legame con e non le aveva R_ R_ permesso di frequentare il piccolo per paura che si P_ creasse con lui un rapporto affettivo analogo a quello che lei aveva con (si veda la relazione dei Servizi sociali del R_
31/8/2023).
5.3. Quanto alla nascita di la sig.ra P_ Pt_1
ha riferito di avere avuto una relazione con un uomo
[...] che, informato della gravidanza, non aveva voluto riconoscere il figlio, di avere comunque deciso di tenere il bambino sia perché era contraria all'aborto sia perché aveva sempre desiderato avere un secondo figlio. Ha dichiarato di avere smesso di bere durante la gravidanza e per i primi cinque mesi di vita di e di avere successivamente ripreso ogni tanto a bere P_ qualcosa.
5.4. Il racconto della sorella e del cognato della sig.ra confermano le dichiarazioni rese dalla piccola Parte_1
ai sanitari dell'Ospedale di Chieti, riportate nella R_ sentenza impugnata, in ordine allo stato di dipendenza alcoolica della madre e trovano riscontro nelle fotografie prodotte dalla curatrice, che ritraggono la sig.ra riversa prona per P_ terra in bagno, il divano sporco di urina e una bottiglia di birra sul pavimento.
5.5. Come osservato dalla consulente dr. la sig.ra Per_5
non ammette la gravità della sua dipendenza dall'alcool P_
e delle sue problematiche psicologiche e ciò costituisce un ostacolo alla possibilità di affrontare e risolvere la sua dipendenza e recuperare non solo le capacità genitoriali ma prima ancora uno stabile equilibrio personale.
5.5.1. L'appellante, come emerge dalla lettura del gravame, minimizza e sottovaluta i suoi problemi, e a tal fine polemizza e svaluta tutti coloro le cui dichiarazioni non corrispondono all'immagine che intende dare di sé, quali la responsabile della casa famiglia, accusata di mentire nel Controparte_4 descrivere le condizioni di incuria di all'ingresso P_ nella comunità, nonché la figlia che sarebbe R_ manipolata dal padre contro di lei.
5.6. Non emerge nessuna empatia e nessuna autentica considerazione della madre nei confronti dei sentimenti e del benessere dei figli, né la consapevolezza dei traumi da loro subiti a causa del suo comportamento.
5.6.1. Quanto alle condizioni di al momento del P_ ricovero, va osservato che il trauma faciale del bambino appare ascrivibile ad una caduta sulle scale della madre che lo teneva in braccio per l'abuso di alcool (la sig.ra non ricordava P_ la dinamica dell'incidente ma disse alla consulente che si era fatta più male di lui nel tentativo di proteggerlo e che aveva bevuto tre drink prima di tornare a casa); il bambino era gonfio ed in sovrappeso, soffriva di problemi respiratori, non aveva un pediatra di riferimento ed era indietro nelle tappe di sviluppo, con assenza di lallazione, tremava al momento del cambio del pannolino e non dormiva per tutta la notte;
i vestiti forniti dalla madre non erano in buone condizioni e ciò spiega anche il cattivo odore segnalato dalla responsabile della casa famiglia.
L'incongrua alimentazione del bambino da parte della madre è proseguita anche durante la frequentazione in comunità, tendendo la sig.ra ad attirare l'attenzione del figlio mediante P_ il cibo (ad es. nell'incontro del 18/12/2023, al quale ha assistito la consulente d'ufficio, la sig.ra fece P_ mangiare al bambino che voleva andare via con l'educatore due merendine e varie “pizzelle”.
5.7. La sig.ra ha estrapolato singole frasi dalle P_ relazioni degli incontri protetti, omettendo di riferire tutte le circostanze da cui emergevano i suoi problemi nel relazionarsi con i figli e con la struttura.
5.7.1. A giugno del 2023 il sig. e la sig.ra R_
segnalarono ai Servizi sociali che la congiunta ERona_1 era stata vista per le strade di Chieti in evidente stato di ebbrezza scambiarsi effusioni con un uomo nel suo stesso stato.
L'episodio, riprodotto in un video depositato dal sig. R_ in sede civile, è riferito nell'ordinanza del Tribunale
Ordinario di Chieti del 19/7/2023, che confermò l'affidamento esclusivo di al padre, disponendo incontri protetti R_ della minore con la madre.
5.7.2. Dalle relazioni degli operatori della casa famiglia risulta che nell'agosto del 2023 la sig.ra disdisse P_ quattro incontri e in un'altra occasione si presentò con mezz'ora di ritardo per asseriti problemi di lavoro, mai documentati;
anche a settembre del 2023 saltarono tre incontri e ad ottobre uno, mentre a novembre e dicembre del 2023 la sig.ra P_ arrivò spesso in ritardo.
Nell'incontro del giorno 11/12/2023 l'operatore riferì che all'arrivo della sig.ra aveva avvertito odore di alcool, P_ che il 15 dicembre l'odierna appellante appariva in stato alterato e aveva detto che la madre “non stava bene” R_
(espressione che la bambina usava quando si accorgeva che la sig.ra era sotto l'effetto di sostanze alcooliche) ed P_ era voluta andare via;
analoga dinamica si riscontra nell'incontro del 24/1/2024, con segnalazione da parte dell'educatrice dello stato di alterazione della sig.ra
; con riferimento all'incontro del giorno 8 marzo del P_ 2024 l'appellante evidenzia nell'atto di gravame di avere portato un omaggio floreale alla figlia quale gesto R_ inaspettato in onore della figlia, ma omette di riferire che quest'ultima era apparsa spaventata dalla madre “che non stava bene” ed era voluta andare via in anticipo;
gli operatori hanno inoltre segnalato che a partire dalla primavera del 2024 la sig.ra era divenuta sempre più polemica nei loro riguardi P_
e nei riguardi della casa famiglia in genere, lamentandosi, a seconda dei casi, perché veniva portato in ritardo, P_ perché era variata la stanza dell'incontro o perché non era sufficientemente grande, perché c'erano pochi giocattoli, perché
l'educatrice aveva rimproverato compito che spettava R_
a lei come madre, e con tale comportamento aggressivo e polemico provocava disagio nei bambini, tanto che durante l'incontro del
17 maggio 2024, mentre la sig.ra inveiva contro P_
l'educatrice dr. il piccolo si era Controparte_5 P_ avvicinato alla madre dicendole “Basta! Basta!”.
5.8. La consulente dr. ha evidenziato che tale Per_5 peggioramento nelle relazioni della sig.ra con gli P_ operatori e con i figli si era manifestato successivamente alla morte di , di anni 104, che in passato si era presa ERona_6 cura dell'odierna appellante e della sorella e alla _1 quale la sig.ra era molto legata. P_
5.8.1. La consulente ha evidenziato che la sig.ra P_ era consapevole del meccanismo che la portava a bere, avendo riferito di vivere di uno stato di “ansia perenne” e di bere per
“spegnere il cervello”, ma sottovalutava il problema, ritenendo di poter facilmente liberarsi della sua dipendenza, e non si rendeva conto degli effetti di essa, di quanto succedeva durante i suoi stati di alterazione, delle ripercussioni dei suoi comportamenti sui figli. 5.8.2. La consulente non ha escluso che la sig.ra P_ possa acquisire un equilibrio interiore che le consenta di svolgere le funzioni genitoriali, ma ha evidenziato che tutto questo implica che ella non solo si disintossichi dall'alcool, ma affronti il proprio dolore interno per permettere alle sue risorse di funzionare in modo adeguato, imparando a controllare gli impulsi, a tollerare le frustrazioni ed a concentrarsi non solo su sé stessa e sul proprio vissuto, ma sulle esigenze molteplici di cui sono portatori i figli, così da offrire loro non solo le cure primarie, quali cibo, cure igieniche e sanitarie, ma anche un contesto di vita stimolante nel quale la madre comprenda i loro stati emotivi.
5.8.3. La consulente ha evidenziato che allo stato non è possibile prevedere se ed in quanto tempo la sig.ra possa P_ compiere questo percorso di crescita personale e ciò non è compatibile con le esigenze evolutive di che ha trascorso P_ nella casa famiglia quasi due anni.
5.9. L'ipotesi avanzata dalla psicologa dr.
[...]
secondo la quale la sig.ra potrebbe Tes_1 P_ liberarsi della dipendenza dall'alcool e raggiungere un adeguato recupero psicologico in sei mesi affiancando all'inserimento nella comunità Ali d'Aquila la tecnica EMDR (Eye Movement
Desensitization and Reprocessing - Desensibilizzazione e
Rielaborazione attraverso i Movimenti Oculari) risulta del tutto avulsa dall'esperienza di vita e dalle condizioni dell'appellante.
5.9.1. Va in primo luogo osservato che la sig.ra P_ non ha nominato un proprio consulente di parte dinanzi al
Tribunale. Ne consegue che la dr. non ha partecipato Tes_1 alle operazioni peritali né risulta che la predetta professionista abbia avuto in cura la sig.ra ed abbia P_ avuto modo di conoscerla personalmente, sicché il suo parere risulta puramente teorico.
5.9.2. Inoltre la tecnica suggerita dalla predetta psicologa trova il proprio campo di elezione nella rielaborazione di singoli eventi traumatici al fine di consentire al paziente di riprendere il suo percorso di vita interrotto dal trauma subito. Tale condizione non corrisponde al vissuto della sig.ra caratterizzato da una deprivazione P_ affettiva sin dalla primissima infanzia, che ha conformato una personalità caratterizzata da impulsività, instabilità, ed egocentrismo.
La stessa dr. asserisce, peraltro, che all'esito Tes_1 del percorso da lei suggerito andrebbe verificato l'effettivo recupero dell'equilibrio psichico da parte della sig.ra . P_
Tale verifica implica che l'odierna appellante si confronti con concrete esperienze di vita, quali la ricerca di un lavoro, la gestione di relazioni sociali ed affettive, esperienze che finora la sig.ra ha affrontato rifugiandosi nella P_ dipendenza dall'alcool dinanzi alle frustrazioni, e richiederebbe comunque tempi incompatibili con l'esigenza di stabilità e attaccamento sicuro del piccolo P_
5.10. Alla luce di quanto esposto, la richiesta dell'appellante di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio appare meramente dilatoria, avendo la dr. congruamente Per_5 risposto in ordine alle condizioni della sig.ra ed ai P_ tempi di un suo possibile recupero.
6. Per quanto infine attiene alla disponibilità della sig.ra di prendersi cura del nipote per il tempo ERona_1 necessario al suo ricongiungimento con la madre, manifestata dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, va osservato che la sig.ra , come detto, non ha nessun rapporto con _1 il minore, che non la conosce per il divieto frapposto proprio dalla sorella alla frequentazione del nipote.
6.1. Nel corso dell'istruttoria dinanzi al Tribunale alla sig.ra venne chiesto più volte se lei ed il marito erano _1 disponibili a prendersi cura del nipote ed il marito manifestò le sue perplessità a fronte del deteriorarsi dei rapporti con la cognata proprio per il rifiuto da parte di quest'ultima di aiuto nella gestione dei figli. Non risulta che il marito della sig.ra
, con il quale dovrebbe vivere - salve modifiche _1 P_ nel nucleo familiare della zia del minore non segnalate a questo
Ufficio -, abbia mutato il proprio punto di vista.
6.2. I pregressi litigi fra le sorelle, la minaccia della sig.ra di denunciare la sorella ed il cognato perché P_ erano venuti a prendere , chiamati in aiuto dalla R_ bambina, il diniego frapposto dall'appellante alla loro frequentazione con i nipoti, la circostanza che la sig.ra P_ unisce all'astio verso l'ex marito quello verso la sorella, accusata di essersi coalizzata con il sig. per portarle R_ via , escludono che la disponibilità oggi offerta dalla R_ sig.ra rappresenti un'effettiva risorsa per la serena _1 crescita del piccolo , che verrebbe inserito in un nucleo P_ familiare che non conosce e sarebbe esposto ai ricatti affettivi della madre verso la zia.
7. All'incertezza quanto ai tempi ed alla possibilità di acquisizione della capacità genitoriale da parte della sig.ra nonché quanto all'effettiva disponibilità del Parte_1 nucleo familiare della zia ed alla serenità dei rapporti fra l'appellante e la sorella, si contrappone il positivo inserimento del bambino nella famiglia affidataria, attestato dal tutore e dalla curatrice, all'interno della quale P_ può crescere protetto e sviluppare serenamente la sua personalità, ciò che costituisce l'interesse preminente nel presente procedimento.
8. Sulla base di quanto esposto, l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Tenuto conto della natura della controversia, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese del presente grado di appello.
P.Q.M.
La Corte d'appello, Sezione per i minorenni, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 1°/7/2025
La Presidente estensora dr. Nicoletta Orlandi