Articolo 3 della Legge 16 giugno 1997, n. 199
Articolo 2Articolo 4
Versione
6 luglio 1997
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, nel triennio 1996-1998, valutato in lire 8 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 6 luglio 1997