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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6453/2015 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6453/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO PRINCIPE AMEDEO N. 33 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UGLIANO DANIELA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
/ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PARETI 71 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO MATILDE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in , presso CP_2 C.F._5 lo studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. GIUDICE LAURA ( ) VIA C.F._6
MEZZANA 5 SAN VALENTINO TORIO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA contumace
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Pagina 1 di 11 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_3 giudizio sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare si osserva che ha dichiarato nella memoria di CP_2 replica depositata in data 19.5.2025 di non accettare il contraddittorio in relazione alle domande nuove formulate nei suoi confronti da per la prima volta soltanto in CP_1 sede di comparsa conclusionale.
Il Tribunale osserva che in realtà le suddette domande sono state proposte da
[...] nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data CP_1
10.3.2016, contenente domande riconvenzionali nei confronti di tutte le parti del giudizio e non notificate alle parti contumaci (al momento del deposito della comparsa) e CP_2
Controparte_3
Orbene, la S.C. ha affermato che “La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo (cfr. Cass. Civ. n. 9527/2018).
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 14625/2010).
Nel caso di specie, si è costituita tardivamente in data 4.5.2018 senza CP_2 sollevare, tuttavia, la suddetta nullità (mancata notifica della comparsa di costituzione di contenente domande nuove), la quale è stata eccepita per la prima volta, CP_1 ormai tardivamente, soltanto con la memoria di replica ex art. 190 cpc.
Pertanto, la costituzione tardiva di ha determinato la sanatoria della CP_2 nullità per mancata contestazione della medesima.
Infine, è inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna dei sigg.
[...]
e - ciascuno pro quota - al pagamento in favore Pt_1 Controparte_3 CP_1
Pagina 2 di 11 di della somma di € 7.050,00 - costituente la parte in denaro del mancato CP_2 godimento per anno dei beni ereditari del compianto de cuis, in quanto intempestiva (cfr. art. 167 cpc).
infatti, si è costituita tardivamente e, pertanto, è decaduta dalla facoltà CP_2 di proporre domande riconvenzionali.
Ciò premesso, va dichiarata aperta la successione di nato il [...] Persona_1
e deceduto il 22.1.1987 in Cava de' Tirreni e di nata il [...] e deceduta in Persona_2
Cava de' Tirreni in data 26.4.2008.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i figli e ciascuno avente diritto CP_1 CP_2 Parte_1 Controparte_3 ad una quota dell'eredità pari ad ¼.
La massa ereditaria risulta costituita dai seguenti cespiti immobiliari: 1) locale sito in
Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 2; 2) appartamento in C.so
Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via
Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via
Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 6) appartamento in piazza
Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 7) sottotetto in c.so
Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 8) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 9) terreno sito in via
Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio
2 part.lla 940; 10) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 967; 11) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub
13; 12) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 13) fabbricato rurale in via
Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 14) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 941; 15) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla
942; 16) appartamento in Piazza Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 17) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 18) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32;
19) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 20) terreno in via
U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 21) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 944.
Oltre ai predetti immobili, all'atto dell'apertura della successione, vi erano titoli azionari, buoni Ordinari del Tesoro e Conti Correnti, come di seguito elencati:
Pagina 3 di 11 ‐ Titolo BTP 5,00 05/08Eur quota di possesso 100% codice cespite 1224300;
‐ Titolo Telecom IT MEDI Eur quota di possesso 100% codice cespite 1389920;
‐ Titolo Enel quota di possesso 100% codice cespite 3128367;
‐ Titolo Seat Pagine Gialle Eur quota di possesso 100% codice cespite 3479630;
‐ Titolo Telecom IT MEDI Eur quota di possesso 100% codice cespite 3497168;
‐ Conto Corrente Bancario n. 000000019597 – 0311 Banca della Campania Cava dè
Tirreni.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene affetti da nullità (invalidità contestata da parte dell'attrice nella memoria I termine ex art. 183 VI co. cpc) gli accordi di divisione bonaria di cui alle scritture private del 5.4.1994,
15.9.2013 e 16.1.2014 per una pluralità di cause.
Invero, il contratto divisionale del 5.4.1994 non reca la firma della germana
[...]
. CP_3
Al riguardo la S.C. ha affermato che: “Il contratto di divisione di beni costituenti l'oggetto di un unico rapporto di comunione è nullo se stipulato soltanto da alcuni dei comproprietari, che si siano attribuita la proprietà piena ed esclusiva dei singoli lotti, nonostante che i beni appartengano "pro indiviso" anche ai comunisti assenti (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. II, 17/01/1975, n.194).
Inoltre, con la suddetta scrittura privata ha donato alcuni beni di sua Persona_2 esclusiva proprietà ad alcuni condividenti.
Tale donazione è evidentemente nulla per difetto di forma (atto pubblico ex art. 782
c.c.).
Anche le successive scritture private del 15.9.2013 e del 16.1.2014, in quanto atti meramente ricognitivi della scrittura privata del 5.4.1994, sono evidentemente nulle e inefficaci ai fini della divisione negoziale dei bei immobili.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili, come valutati dal ctu nella tabella riepilogativa di cui a pag.
89 della relazione depositata in data 26.10.2021, è pari ad euro 2.013.847,87 e, dunque, la quota spettante a ciascun condividente è pari ad euro 503.461,97675.
Pagina 4 di 11 Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 21 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare quattro quote, corrispondenti al numero dei coeredi legittimi.
Il ctu ha formulato due ipotesi divisionali: una tiene conto del progetto di divisionale di cui alle scritture sopra citate;
l'altra ipotesi è redatta in modo da evitare eccessivi conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene di poter utilizzare come parametro di riferimento la seconda ipotesi divisionale effettuata dal ctu con relazione depositata in data 26.10.2021, senza, tuttavia procedere all'assegnazione diretta degli immobili ai condividenti.
Invero, non vi sono ragioni (le parti sul punto non hanno raggiunto un accordo) per derogare alle disposizioni di cui all'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Pertanto, la seconda ipotesi divisionale suggerita dal ctu può essere utilizzata per la formazione di 4 lotti che verranno poi assegnati a ciascun condividente mediante operazione di estrazione a sorte secondo le modalità di cui alla separata ordinanza.
Il primo lotto è, pertanto, formato dai seguenti beni: 1) locale sito in Piazza Umberto I
n. 10 in San Marzanofoglio 4 part.lla 138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in
Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in
Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in
Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; per un valore complessivo di euro 447.974,98+ conguaglio in denaro pari ad euro 55.486,9875 da avere dall'assegnatario del secondo lotto.
Il secondo lotto è formato dai seguenti beni:1) appartamento in piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 2) sottotetto in c.so Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 3) appartamento di sinistra in via C. Battisti in
San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 4) terreno sito in via Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 6) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 967; per un valore complessivo di euro
561.048,52, a titolo di eccedenza deve dare euro 57.586,5525.
Il terzo lotto è formato dai seguenti beni: 1) appartamento sito in via Rosario Senatore n.
28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 2) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 3) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061
(ex 62); 4) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 5) terreno in via U.
Pagina 5 di 11 Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 942; per un valore complessivo di euro 561.261,38, a titolo di eccedenza deve euro 57.799,4125.
Infine, il quarto lotto è formato dai seguenti immobili: 1) appartamento in Piazza
Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 2) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 3) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32; 4) locale in via V. Veneto n. 25 in San
Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 5) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 6) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944; per un valore complessivo di euro 443562,99 +conguaglio in denaro pari ad euro 59.898,9775 da avere dall'assegnatario del terzo lotto e per euro 2.099,565 dall'assegnatario del secondo lotto.
Per quanto concerne i beni mobili costituiti dai titoli azionari e dal saldo attivo del conto corrente, il ctu ha accertato che il loro valore complessivo è pari ad euro 58.859,96.
Pertanto, a ciascun condividente spetta una somma pari ad euro 14.714,99 (euro
58.859,96/4).
A questo punto vanno esaminate le domande riconvenzionali spiegate da
[...]
CP_1
Quest'ultimo ha chiesto condannarsi l'attrice al rimborso della somma di euro
18.353,41, poi precisate in euro 15.621,47 nella II memoria ex art. 183 VI co. cpc, per quanto corrisposto a titolo di quote condominiali del Palazzo Olivieri, ordinarie e straordinarie, nonché le spese legali liquidate nel D.I. n. 191/2013 RG Tribunale di Salerno, riguardanti l'immobile di via Senatore n. 28 in Cava de' Tirreni, detenuto in via esclusiva dall'attrice medesima;
ha chiesto, inoltre di tenere esso convenuto indenne dal pagamento delle somme ingiunte con D.I. n. 877/2014 e n. 478/2015 qualora dovessero essere rigettate le relative opposizioni.
Con la memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, ha contestato la Parte_1 domanda riconvenzionale e ha sostenuto di aver effettuato il versamento al germano
[...] della somma di euro 1530,00 a titolo di rimborso della propria quota per oneri CP_1 condominiali.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la domanda di rimborso vada rigettata.
Invero, alcuna assegnazione e divisione valida ed efficace dei beni ereditari è stata effettuata per quanto sopra evidenziato e, pertanto ciascun coerede è tenuto al pagamento dei pesi ereditari in considerazione della propria quota.
Pagina 6 di 11 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta dal convenuto
[...]
risulta un bonifico dell'importo di euro 6.001,84 emesso da in CP_1 CP_1 favore del Condominio Palazzo Olivieri.
Ne discende che la quota gravante su ciascun coerede è pari ad euro 1500,46 e, considerato che ha effettuato un bonifico in favore del germano Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 1530,00, nulla è più dovuto a tal titolo dall'attrice.
Per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate nei confronti di
[...]
il Tribunale ritiene che non risultino documentalmente provate le spese legali CP_2 sostenute per incardinare il procedimento di impugnazione delle delibere condominiali e, pertanto, ritiene la relativa domanda infondata con conseguente rigetto della stessa.
Vanno, altresì rigettate, per le medesime ragioni (mancata prova dell'esborso) le domande di rimborso degli oneri condominiali, acconti Imu 2012-2013, imposta del
Consorzio di bonifica e spese per la redazione del progetto divisionale, proposte nei confronti della germana CP_2
Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata da nei CP_1 confronti delle germane e essa è infondata e va rigettata. CP_2 CP_3
Invero, il convenuto ha depositato in giudizio soltanto delle fatture, le quali non costituiscono prova dell'effettivo esborso di tali somme per la ristrutturazione degli immobili in oggetto.
Quanto, infine alla domanda riconvenzionale subordinata proposta da CP_1 nei confronti di si osserva quanto segue. CP_2
In particolare, ha chiesto, nel caso in cui fosse disposta la divisione CP_1 ereditaria in maniera difforme da quanto pattuito nelle scritture private sopra richiamate, la condanna di alla restituzione delle somme versate in esecuzione delle CP_2 pattuizioni suddette, per un importo di euro 96.571,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dall'esame della documentazione versata in atti da (quietanze CP_1 sottoscritte da e distinta di versamento della somma di lire 25.000.000), CP_2 emerge che lo stesso ha versato alla germana la somma complessiva di lire CP_2
187.000.000.
Tale versamento risulta privo di giustificazione causale in quanto effettuato in virtù di atti nulli.
Pagina 7 di 11 Pertanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”), va condannata a restituire a CP_2 [...] la somma di euro 96.571,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. CP_1
Trattandosi di debito di valuta, non spetta la rivalutazione monetaria, ma soltanto il maggior danno, di cui, tuttavia, non vi è prova.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite della divisione e quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55.
Le spese di lite relativamente alla domanda riconvenzionale di restituzione nei confronti di seguono la soccombenza prevalente di quest'ultima e vanno liquidate in CP_2 base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione ereditaria di nato a [...] Persona_1
Sarno il 17.12.1919 e deceduto in Cava de'Tirreni in data 22.1.1987 e di Persona_2 nata a [...] in data [...] e deceduta in Cava de' Tirreni in data
26.4.2008;
2) Dichiara succeduti, ab intestato, i figli CP_1 CP_2 [...]
e ciascuno avente diritto ad una quota pari ad ¼; Pt_1 Controparte_3
3) dichiara comodamente divisibili gli immobili oggetto delle predette eredità e precisamente: 1) locale sito in Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla
138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore
Pagina 8 di 11 foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 6) appartamento in piazza Umberto I n.
10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 7) sottotetto in c.so Umberto I n.
242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 8) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 9) terreno sito in via Roma
San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 10) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla
967; 11) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 12) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 13) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 14) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 15) terreno in via U.
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 942; 16) appartamento in Piazza Umberto I in
San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 17) appartamento in via V. Veneto n. 32 in
San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 18) appartamento C.so Umberto I n. 242 in
Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32; 19) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 20) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 943; 21) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944;
4) procede alla formazione dei seguenti n. 4 lotti: è formato dai CP_4 seguenti beni: 1) locale sito in Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla
138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; per un valore complessivo di euro
447.974,98+ conguaglio in denaro pari ad euro 55.486,9875 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
è formato dai seguenti beni:1) appartamento in Parte_2 piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 2) sottotetto in c.so Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 3) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12;
4) terreno sito in via Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 6) terreno in via Ugo Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 967; per un valore complessivo di euro 561.048,52, a titolo
Pagina 9 di 11 di eccedenza deve dare euro 57.586,5525; TERZO LOTTO è formato dai seguenti beni: 1) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 2) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 3) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 4) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 5) terreno in via U. Foscolo in
San Marzano foglio 2 part.lla 942; per un valore complessivo di euro 561.261,38, a titolo di eccedenza deve euro 57.799,4125; è formato dai seguenti CP_5 immobili: 1) appartamento in Piazza Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 2) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub
1); 3) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex
26) sub 32; 4) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1;
5) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 6) terreno in via U.
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944; per un valore complessivo di euro
443562,99 +conguaglio in denaro pari ad euro 59.898,9775 da avere dall'assegnatario del terzo lotto e per euro 2.099,565 dall'assegnatario del secondo lotto;
5) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte dei lotti;
6) accerta che il valore dei beni mobili ereditari (titoli azionari e saldo conto corrente) è pari ad euro 58.859,96 e per l'effetto accerta e dichiara che a ciascun condividente spetta la somma pari ad euro 14.714,99;
7) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire al primo la somma di CP_2 euro 96.571,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
8) rigetta le altre domande riconvenzionali formulate da CP_1
9) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_2
10) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di
CTU già liquidate con separato decreto;
11) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a carico delle masse da dividere e liquida quelle relative a (tenuto conto della nota Parte_1 spese allegata) in euro 759,00 per spese vive ed euro 7.052,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; quelle relative a in euro 24.668,00 per compenso, oltre CP_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Matilde Palumbo;
quelle relative a in euro 24.668,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. CP_2 del 15%, con attribuzione all'avv. Laura Giudice;
Pagina 10 di 11 12) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Matilde CP_2
Palumbo, difensore di dichiaratosi antistatario, che liquida in euro CP_1
759,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6453/2015 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 27.2.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CORSO PRINCIPE AMEDEO N. 33 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
UGLIANO DANIELA (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
/ATTRICE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._3
PARETI 71 NOCERA SUPERIORE, presso lo studio dell'Avv. PALUMBO MATILDE
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._4
CONVENUTO
(c.f.: , elettivamente domiciliato in , presso CP_2 C.F._5 lo studio dell'Avv. (c.f.: ) e dell'Avv. GIUDICE LAURA ( ) VIA C.F._6
MEZZANA 5 SAN VALENTINO TORIO, dal quale è rappresentato e difeso;
CONVENUTA
(c.f.: ); Controparte_3 C.F._7
CONVENUTA contumace
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione.
Pagina 1 di 11 Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di non costituitasi in Controparte_3 giudizio sebbene ritualmente citata.
Sempre in via preliminare si osserva che ha dichiarato nella memoria di CP_2 replica depositata in data 19.5.2025 di non accettare il contraddittorio in relazione alle domande nuove formulate nei suoi confronti da per la prima volta soltanto in CP_1 sede di comparsa conclusionale.
Il Tribunale osserva che in realtà le suddette domande sono state proposte da
[...] nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata in data CP_1
10.3.2016, contenente domande riconvenzionali nei confronti di tutte le parti del giudizio e non notificate alle parti contumaci (al momento del deposito della comparsa) e CP_2
Controparte_3
Orbene, la S.C. ha affermato che “La violazione dell'art. 292 c.p.c., secondo cui le comparse contenenti domande nuove devono essere notificate al contumace, sebbene trovi applicazione anche alle comparse di intervento, non è rilevabile d'ufficio, nemmeno quando il contumace sia litisconsorte necessario rispetto a tale domanda, trattandosi di un obbligo stabilito nel suo interesse esclusivo (cfr. Cass. Civ. n. 9527/2018).
Le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano, ma, trattandosi di obbligo stabilito nell'interesse esclusivo di quest'ultima, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto dal contumace successivamente costituitosi o da lui fatta valere con uno specifico motivo d'impugnazione della sentenza, e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ. n. 14625/2010).
Nel caso di specie, si è costituita tardivamente in data 4.5.2018 senza CP_2 sollevare, tuttavia, la suddetta nullità (mancata notifica della comparsa di costituzione di contenente domande nuove), la quale è stata eccepita per la prima volta, CP_1 ormai tardivamente, soltanto con la memoria di replica ex art. 190 cpc.
Pertanto, la costituzione tardiva di ha determinato la sanatoria della CP_2 nullità per mancata contestazione della medesima.
Infine, è inammissibile la domanda riconvenzionale di condanna dei sigg.
[...]
e - ciascuno pro quota - al pagamento in favore Pt_1 Controparte_3 CP_1
Pagina 2 di 11 di della somma di € 7.050,00 - costituente la parte in denaro del mancato CP_2 godimento per anno dei beni ereditari del compianto de cuis, in quanto intempestiva (cfr. art. 167 cpc).
infatti, si è costituita tardivamente e, pertanto, è decaduta dalla facoltà CP_2 di proporre domande riconvenzionali.
Ciò premesso, va dichiarata aperta la successione di nato il [...] Persona_1
e deceduto il 22.1.1987 in Cava de' Tirreni e di nata il [...] e deceduta in Persona_2
Cava de' Tirreni in data 26.4.2008.
A seguito di dette successioni ab intestato essi hanno lasciato quali loro eredi i figli e ciascuno avente diritto CP_1 CP_2 Parte_1 Controparte_3 ad una quota dell'eredità pari ad ¼.
La massa ereditaria risulta costituita dai seguenti cespiti immobiliari: 1) locale sito in
Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 2; 2) appartamento in C.so
Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via
Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via
Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 6) appartamento in piazza
Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 7) sottotetto in c.so
Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 8) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 9) terreno sito in via
Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio
2 part.lla 940; 10) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 967; 11) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub
13; 12) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 13) fabbricato rurale in via
Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 14) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 941; 15) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla
942; 16) appartamento in Piazza Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 17) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 18) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32;
19) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 20) terreno in via
U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 21) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 944.
Oltre ai predetti immobili, all'atto dell'apertura della successione, vi erano titoli azionari, buoni Ordinari del Tesoro e Conti Correnti, come di seguito elencati:
Pagina 3 di 11 ‐ Titolo BTP 5,00 05/08Eur quota di possesso 100% codice cespite 1224300;
‐ Titolo Telecom IT MEDI Eur quota di possesso 100% codice cespite 1389920;
‐ Titolo Enel quota di possesso 100% codice cespite 3128367;
‐ Titolo Seat Pagine Gialle Eur quota di possesso 100% codice cespite 3479630;
‐ Titolo Telecom IT MEDI Eur quota di possesso 100% codice cespite 3497168;
‐ Conto Corrente Bancario n. 000000019597 – 0311 Banca della Campania Cava dè
Tirreni.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene affetti da nullità (invalidità contestata da parte dell'attrice nella memoria I termine ex art. 183 VI co. cpc) gli accordi di divisione bonaria di cui alle scritture private del 5.4.1994,
15.9.2013 e 16.1.2014 per una pluralità di cause.
Invero, il contratto divisionale del 5.4.1994 non reca la firma della germana
[...]
. CP_3
Al riguardo la S.C. ha affermato che: “Il contratto di divisione di beni costituenti l'oggetto di un unico rapporto di comunione è nullo se stipulato soltanto da alcuni dei comproprietari, che si siano attribuita la proprietà piena ed esclusiva dei singoli lotti, nonostante che i beni appartengano "pro indiviso" anche ai comunisti assenti (cfr. Cass.
Cassazione civile sez. II, 17/01/1975, n.194).
Inoltre, con la suddetta scrittura privata ha donato alcuni beni di sua Persona_2 esclusiva proprietà ad alcuni condividenti.
Tale donazione è evidentemente nulla per difetto di forma (atto pubblico ex art. 782
c.c.).
Anche le successive scritture private del 15.9.2013 e del 16.1.2014, in quanto atti meramente ricognitivi della scrittura privata del 5.4.1994, sono evidentemente nulle e inefficaci ai fini della divisione negoziale dei bei immobili.
Con riguardo alle modalità di scioglimento della comunione ereditaria, il Tribunale ritiene di condividere la stima del complesso ereditario immobiliare effettuato dal ctu, in considerazione della completezza degli accertamenti, esami e rilievi tecnici compiuti e della adeguata motivazione e coerenza logica delle valutazioni da esso espresse, pienamente corrispondenti alla situazione fattuale degli immobili ed alle risultanze di causa.
Pertanto, la massa ereditaria immobiliare da dividere, tenuto conto del valore complessivo dei beni immobili, come valutati dal ctu nella tabella riepilogativa di cui a pag.
89 della relazione depositata in data 26.10.2021, è pari ad euro 2.013.847,87 e, dunque, la quota spettante a ciascun condividente è pari ad euro 503.461,97675.
Pagina 4 di 11 Non vi è ragione per ritenere il compendio ereditario non comodamente divisibile, atteso che esso è composto da 21 unità immobiliari, con conseguente possibilità di formare quattro quote, corrispondenti al numero dei coeredi legittimi.
Il ctu ha formulato due ipotesi divisionali: una tiene conto del progetto di divisionale di cui alle scritture sopra citate;
l'altra ipotesi è redatta in modo da evitare eccessivi conguagli in denaro.
Il Tribunale ritiene di poter utilizzare come parametro di riferimento la seconda ipotesi divisionale effettuata dal ctu con relazione depositata in data 26.10.2021, senza, tuttavia procedere all'assegnazione diretta degli immobili ai condividenti.
Invero, non vi sono ragioni (le parti sul punto non hanno raggiunto un accordo) per derogare alle disposizioni di cui all'art. 729 c.c., secondo cui l'assegnazione delle porzioni eguali è fatta mediante estrazione a sorte.
Pertanto, la seconda ipotesi divisionale suggerita dal ctu può essere utilizzata per la formazione di 4 lotti che verranno poi assegnati a ciascun condividente mediante operazione di estrazione a sorte secondo le modalità di cui alla separata ordinanza.
Il primo lotto è, pertanto, formato dai seguenti beni: 1) locale sito in Piazza Umberto I
n. 10 in San Marzanofoglio 4 part.lla 138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in
Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in
Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in
Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; per un valore complessivo di euro 447.974,98+ conguaglio in denaro pari ad euro 55.486,9875 da avere dall'assegnatario del secondo lotto.
Il secondo lotto è formato dai seguenti beni:1) appartamento in piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 2) sottotetto in c.so Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 3) appartamento di sinistra in via C. Battisti in
San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 4) terreno sito in via Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 6) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 967; per un valore complessivo di euro
561.048,52, a titolo di eccedenza deve dare euro 57.586,5525.
Il terzo lotto è formato dai seguenti beni: 1) appartamento sito in via Rosario Senatore n.
28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 2) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 3) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061
(ex 62); 4) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 5) terreno in via U.
Pagina 5 di 11 Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 942; per un valore complessivo di euro 561.261,38, a titolo di eccedenza deve euro 57.799,4125.
Infine, il quarto lotto è formato dai seguenti immobili: 1) appartamento in Piazza
Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 2) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 3) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32; 4) locale in via V. Veneto n. 25 in San
Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 5) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 6) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944; per un valore complessivo di euro 443562,99 +conguaglio in denaro pari ad euro 59.898,9775 da avere dall'assegnatario del terzo lotto e per euro 2.099,565 dall'assegnatario del secondo lotto.
Per quanto concerne i beni mobili costituiti dai titoli azionari e dal saldo attivo del conto corrente, il ctu ha accertato che il loro valore complessivo è pari ad euro 58.859,96.
Pertanto, a ciascun condividente spetta una somma pari ad euro 14.714,99 (euro
58.859,96/4).
A questo punto vanno esaminate le domande riconvenzionali spiegate da
[...]
CP_1
Quest'ultimo ha chiesto condannarsi l'attrice al rimborso della somma di euro
18.353,41, poi precisate in euro 15.621,47 nella II memoria ex art. 183 VI co. cpc, per quanto corrisposto a titolo di quote condominiali del Palazzo Olivieri, ordinarie e straordinarie, nonché le spese legali liquidate nel D.I. n. 191/2013 RG Tribunale di Salerno, riguardanti l'immobile di via Senatore n. 28 in Cava de' Tirreni, detenuto in via esclusiva dall'attrice medesima;
ha chiesto, inoltre di tenere esso convenuto indenne dal pagamento delle somme ingiunte con D.I. n. 877/2014 e n. 478/2015 qualora dovessero essere rigettate le relative opposizioni.
Con la memoria I termine ex art. 183 VI co cpc, ha contestato la Parte_1 domanda riconvenzionale e ha sostenuto di aver effettuato il versamento al germano
[...] della somma di euro 1530,00 a titolo di rimborso della propria quota per oneri CP_1 condominiali.
Al riguardo, il Tribunale ritiene che la domanda di rimborso vada rigettata.
Invero, alcuna assegnazione e divisione valida ed efficace dei beni ereditari è stata effettuata per quanto sopra evidenziato e, pertanto ciascun coerede è tenuto al pagamento dei pesi ereditari in considerazione della propria quota.
Pagina 6 di 11 Nel caso di specie, dall'esame della documentazione prodotta dal convenuto
[...]
risulta un bonifico dell'importo di euro 6.001,84 emesso da in CP_1 CP_1 favore del Condominio Palazzo Olivieri.
Ne discende che la quota gravante su ciascun coerede è pari ad euro 1500,46 e, considerato che ha effettuato un bonifico in favore del germano Parte_1 CP_1 dell'importo di euro 1530,00, nulla è più dovuto a tal titolo dall'attrice.
Per quanto concerne le domande riconvenzionali formulate nei confronti di
[...]
il Tribunale ritiene che non risultino documentalmente provate le spese legali CP_2 sostenute per incardinare il procedimento di impugnazione delle delibere condominiali e, pertanto, ritiene la relativa domanda infondata con conseguente rigetto della stessa.
Vanno, altresì rigettate, per le medesime ragioni (mancata prova dell'esborso) le domande di rimborso degli oneri condominiali, acconti Imu 2012-2013, imposta del
Consorzio di bonifica e spese per la redazione del progetto divisionale, proposte nei confronti della germana CP_2
Quanto alla domanda riconvenzionale risarcitoria spiegata da nei CP_1 confronti delle germane e essa è infondata e va rigettata. CP_2 CP_3
Invero, il convenuto ha depositato in giudizio soltanto delle fatture, le quali non costituiscono prova dell'effettivo esborso di tali somme per la ristrutturazione degli immobili in oggetto.
Quanto, infine alla domanda riconvenzionale subordinata proposta da CP_1 nei confronti di si osserva quanto segue. CP_2
In particolare, ha chiesto, nel caso in cui fosse disposta la divisione CP_1 ereditaria in maniera difforme da quanto pattuito nelle scritture private sopra richiamate, la condanna di alla restituzione delle somme versate in esecuzione delle CP_2 pattuizioni suddette, per un importo di euro 96.571,44, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Dall'esame della documentazione versata in atti da (quietanze CP_1 sottoscritte da e distinta di versamento della somma di lire 25.000.000), CP_2 emerge che lo stesso ha versato alla germana la somma complessiva di lire CP_2
187.000.000.
Tale versamento risulta privo di giustificazione causale in quanto effettuato in virtù di atti nulli.
Pagina 7 di 11 Pertanto, ai sensi dell'art. 2033 c.c. (“Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”), va condannata a restituire a CP_2 [...] la somma di euro 96.571,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. CP_1
Trattandosi di debito di valuta, non spetta la rivalutazione monetaria, ma soltanto il maggior danno, di cui, tuttavia, non vi è prova.
Quanto alle spese di lite, si osserva che secondo il costante orientamento della Suprema
Corte le spese del giudizio di divisione non sono regolate dal principio della soccombenza, ma vengono liquidate a carico della massa con la sentenza che definisce il giudizio o con l'ordinanza ex art. 789 c.p.c. di approvazione del progetto divisionale. Ciò in quanto gli atti cui esse si riferiscono sono sempre compiuti nell'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass.
13.5.2015, n. 9813).
La condanna al pagamento delle spese processuali è infatti una conseguenza legale della soccombenza e, non potendosi di regola configurare nel procedimento di divisione una vera e propria soccombenza, le spese di causa debbono essere poste “a carico della massa” per gli atti che servono a condurre nel comune interesse il procedimento alla sua conclusione.
Pertanto, le spese di lite della divisione e quelle della ctu, nel caso di specie, vanno poste a carico della massa ereditaria e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della causa (massa da dividere) e dell'attività esercitata in base ai parametri di cui al D.M.
2014/55.
Le spese di lite relativamente alla domanda riconvenzionale di restituzione nei confronti di seguono la soccombenza prevalente di quest'ultima e vanno liquidate in CP_2 base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Dichiara aperta la successione ereditaria di nato a [...] Persona_1
Sarno il 17.12.1919 e deceduto in Cava de'Tirreni in data 22.1.1987 e di Persona_2 nata a [...] in data [...] e deceduta in Cava de' Tirreni in data
26.4.2008;
2) Dichiara succeduti, ab intestato, i figli CP_1 CP_2 [...]
e ciascuno avente diritto ad una quota pari ad ¼; Pt_1 Controparte_3
3) dichiara comodamente divisibili gli immobili oggetto delle predette eredità e precisamente: 1) locale sito in Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla
138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore
Pagina 8 di 11 foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 6) appartamento in piazza Umberto I n.
10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 7) sottotetto in c.so Umberto I n.
242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 8) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; 9) terreno sito in via Roma
San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 10) terreno in via Ugo Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla
967; 11) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 12) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 13) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 14) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 15) terreno in via U.
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 942; 16) appartamento in Piazza Umberto I in
San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 17) appartamento in via V. Veneto n. 32 in
San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub 1); 18) appartamento C.so Umberto I n. 242 in
Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex 26) sub 32; 19) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1; 20) terreno in via U. Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 943; 21) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944;
4) procede alla formazione dei seguenti n. 4 lotti: è formato dai CP_4 seguenti beni: 1) locale sito in Piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla
138 sub 2; 2) appartamento in C.so Umberto I n. 242 in Cava de'Tirreni foglio 23 part.lla 36 /ex 26) sub 33; 3) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 1); 4) appartamento via Capocasale n. 78 in Nocera inferiore foglio 18 part.lla 3094 sub 2); 5) appartamento sito a destra via C.so Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12; per un valore complessivo di euro
447.974,98+ conguaglio in denaro pari ad euro 55.486,9875 da avere dall'assegnatario del secondo lotto;
è formato dai seguenti beni:1) appartamento in Parte_2 piazza Umberto I n. 10 in San Marzano foglio 4 part.lla 132 sub 5 (ex 4); 2) sottotetto in c.so Umberto I n. 242 Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36 (ex 26) sub 34; 3) appartamento di sinistra in via C. Battisti in San Marzano foglio 4 part.lla 380 sub 12;
4) terreno sito in via Roma San Marzano foglio 1 part.lla 292; 5) terreno in via Ugo
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 940; 6) terreno in via Ugo Foscolo in San
Marzano foglio 2 part.lla 967; per un valore complessivo di euro 561.048,52, a titolo
Pagina 9 di 11 di eccedenza deve dare euro 57.586,5525; TERZO LOTTO è formato dai seguenti beni: 1) appartamento sito in via Rosario Senatore n. 28, in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 296 sub 13; 2) terreno in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 291; 3) fabbricato rurale in via Roma in San Marzano foglio 1 part.lla 1061 (ex 62); 4) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 941; 5) terreno in via U. Foscolo in
San Marzano foglio 2 part.lla 942; per un valore complessivo di euro 561.261,38, a titolo di eccedenza deve euro 57.799,4125; è formato dai seguenti CP_5 immobili: 1) appartamento in Piazza Umberto I in San Marzano foglio 4 part.lla 138 sub 3; 2) appartamento in via V. Veneto n. 32 in San Marzano foglio 4 part.lla 104 sub
1); 3) appartamento C.so Umberto I n. 242 in Cava de' Tirreni foglio 23 part.lla 36(ex
26) sub 32; 4) locale in via V. Veneto n. 25 in San Marzano foglio 4 part.lla 235 sub 1;
5) terreno in via U. Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 943; 6) terreno in via U.
Foscolo in San Marzano foglio 2 part.lla 944; per un valore complessivo di euro
443562,99 +conguaglio in denaro pari ad euro 59.898,9775 da avere dall'assegnatario del terzo lotto e per euro 2.099,565 dall'assegnatario del secondo lotto;
5) rinvia a separata ordinanza per le operazioni relative all'estrazione a sorte dei lotti;
6) accerta che il valore dei beni mobili ereditari (titoli azionari e saldo conto corrente) è pari ad euro 58.859,96 e per l'effetto accerta e dichiara che a ciascun condividente spetta la somma pari ad euro 14.714,99;
7) accoglie la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di CP_1
e per l'effetto condanna quest'ultima a restituire al primo la somma di CP_2 euro 96.571,44, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
8) rigetta le altre domande riconvenzionali formulate da CP_1
9) Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale formulata da CP_2
10) pone a carico di ciascun condividente, in proporzione della rispettiva quota, le spese di
CTU già liquidate con separato decreto;
11) Pone le spese del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria a carico delle masse da dividere e liquida quelle relative a (tenuto conto della nota Parte_1 spese allegata) in euro 759,00 per spese vive ed euro 7.052,00, oltre iva, cpa e rimb. forf. del 15%; quelle relative a in euro 24.668,00 per compenso, oltre CP_1 iva, cpa e rimb. forf. del 15%, con attribuzione all'avv. Matilde Palumbo;
quelle relative a in euro 24.668,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. CP_2 del 15%, con attribuzione all'avv. Laura Giudice;
Pagina 10 di 11 12) Condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Matilde CP_2
Palumbo, difensore di dichiaratosi antistatario, che liquida in euro CP_1
759,00 per spese vive ed euro 7.052,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%;
Così deciso in Nocera Inferiore, 14/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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