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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 2716/2023
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2716/2023, assunto in decisione all'udienza del
20.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata il [...] ad [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Montemilone (PZ), al Corso Mario C.F._1
Pagano, n. 33, presso lo studio legale dell'avv. Mariangela PEZZOLLA, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
CONTRO
nata l'[...] a [...], c.f.: CP_1
, e , nata il [...] a [...], C.F._3 Controparte_2
c.f.: , quali eredi legittime del defunto , entrambe C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliate in Montemilone (PZ), al Corso Cavour, n. 144, presso lo studio legale dell'avv. Antonietta SAVINO, c.f.: , dalla quale sono C.F._5 rappresentate e difese in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellate -
* * * * * * *
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi;
Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Melfi con cui era stato definito il procedimento iscritto al n. 257/2020
R.G. con rigetto dell'opposizione a precetto e condanna alle spese di causa.
L'atto di precetto era stato notificato dalle sig.re e nella CP_1 Controparte_2 qualità di eredi legittime del defunto per dare esecuzione all'ordinanza Persona_1 possessoria resa dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n. 1396/2016 R.G.
I motivi di gravame si basano sulla presunta violazione dell'art. 481 c.p.c. nella misura in cui la notifica dell'atto di precetto contestato sarebbe stata effettuata prima del decorso del termine di efficacia di un precedente precetto.
Per l'appellante, infatti, il Giudice di Pace di Melfi non avrebbe dichiarato l'inefficacia del secondo precetto vista l'assenza di contestuale rinuncia alla prima intimazione da parte delle eredi del defunto volontà formalizzata solo in un momento Persona_1 successivo.
Di conseguenza, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto notificato il 6.02.2020 e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna delle appellate al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.01.2024, le sig.re CP_1
e hanno contestato le argomentazioni difensive dell'appellante ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
Innanzitutto, hanno precisato che il primo atto di precetto era stato notificato per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza possessoria, mentre il secondo per procedere al recupero delle spese del relativo procedimento.
Hanno ribadito, ad ogni modo, l'assenza di preclusioni normative tali da impedire al creditore di procedere alla notifica di ulteriori atti di precetto sulla base di un unico titolo esecutivo, con esclusione soltanto della reiterazione delle spese di intimazione.
All'udienza del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, quindi, le parti hanno provveduto al deposito delle relative comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1 - Occorre precisare, preliminarmente, che al presente procedimento è stato riunito il giudizio n. 2717/2023 ma si tratta del medesimo appello erroneamente iscritto a ruolo due volte, come chiarito dal difensore dell'appellante.
La sig.ra ha proposto un unico motivo di appello contestando la Parte_1 sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica del secondo precetto da parte delle eredi del defunto non Persona_1 considerando il ritardo da parte di queste ultime nel formalizzare la rinuncia al primo atto di intimazione.
Ha chiesto, quindi, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
6.02.2020 e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Da precisare che, ai fini della definizione del presente giudizio di appello, vanno considerate inammissibili le argomentazioni difensive richiamate dall'appellante soltanto in sede di deposito delle memorie di replica con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle controparti al momento della notifica dell'atto di precetto.
Ad essere precisi, in verità, l'appellante non ha chiesto la riforma della sentenza impugnata rispetto alla questione relativa alla legittimazione attiva, ma si è limitato a richiamare le eccezioni già formulate in primo grado in risposta alla superflua difesa sulla questione ripercorsa dalla difesa delle appellate.
Passando all'analisi del motivo di appello proposto dalla sig.ra sull'asserita Parte_1 inefficacia del precetto notificato in data 6.02.2020, va subito segnalata l'infondatezza della relativa domanda.
Le doglianze dell'appellante muovono dalla presunta illegittimità della notifica del secondo atto di precetto in quanto effettuata quando era ancora efficace il primo precetto, notificato in data 8.02.2018, a seguito della revoca della sospensione intervenuta nel relativo giudizio di opposizione all'esecuzione.
Nell'atto di appello, infatti, è stato evidenziato che le sig.re e avrebbero CP_1 Per_1 formalizzato la rinuncia al primo atto di precetto soltanto dopo la proposizione del giudizio di primo grado avverso il secondo precetto, non al momento della notifica di quest'ultimo atto.
Le appellate, invece, oltre a sottolineare la differenza tra le due intimazioni nella misura in cui il primo atto di precetto riguarderebbe l'ordine di demolizione del manufatto secondo quanto previsto dall'ordinanza possessoria ed il secondo soltanto le spese del relativo giudizio, hanno contestato il motivo di gravame ribadendo, in linea di principio,
3 la piena legittimità per il creditore di procedere alla notifica di più atti di precetto fondati sul medesimo titolo esecutivo.
In effetti, le deduzioni difensive delle appellate sono pienamente condivisibili, ferme restando le limitazioni che interessano l'azione del creditore nel momento in cui si appresta a mettere in esecuzione il titolo esecutivo.
Secondo costante giurisprudenza, non sussiste preclusione rispetto alla volontà del creditore di notificare ulteriori atti di precetto, con il solo limite di non reiterare le richieste di pagamento di compensi per i precedenti atti in quanto ciò porterebbe effettivamente ad un abuso dei mezzi di espropriazione forzata.
In sostanza, il legislatore consente al creditore di attivarsi su più fronti in via esecutiva al fine di consentire il pieno soddisfacimento della pretesa creditoria legittimata dalla sussistenza di un titolo esecutivo.
Secondo la Cassazione, infatti, vale il principio secondo cui “la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal modo instaurati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.12.2013, n. 28614; lo stesso principio è stato espresso anche in altre sentenze, tra cui Cassazione n. 8164/91 e Cassazione n. 4963/07).
Il creditore può avvalersi del medesimo titolo per iniziare più azioni esecutive e, quindi, può notificare anche ulteriori atti di precetto.
Il limite ad agire in esecuzione forzata è dato dalla completa soddisfazione delle ragioni di credito fatte valere attraverso la notifica degli atti di precetto e la conseguente proposizione di azioni esecutive.
Dunque, è possibile anche cumulare diversi mezzi di espropriazione forzata, senza incorrere nell'abuso degli stessi e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 c.p.c. e, comunque, a tutela della posizione del debitore rispetto ad una pluralità di procedure in corso, è resa possibile la richiesta di procedere alla riunione degli eventuali giudizi di opposizione.
Come già accennato, ovviamente, questa facoltà riconosciuta al creditore incontra il limite della non rimborsabilità delle spese sostenute per i precedenti atti di precetto.
4 Per la Cassazione, infatti, è pienamente legittima la rinnovazione dell'atto di precetto,
“purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili”. In sostanza, fino a che non ottiene il pagamento integrale della somma incorporata nel titolo esecutivo, al creditore è riconosciuta la possibilità “di intimare tanti precetti quanti reputi necessari
(e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi
e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe sì illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.08.2013,
n. 19876).
Rispetto alle suddette precisazioni, viene in rilievo l'infondatezza dell'appello in quanto le odierne appellate, avendone piena facoltà, hanno legittimamente notificato un secondo atto di precetto, ma non hanno inserito tra le voci anche le richieste di pagamento dei compensi e delle spese del primo precetto.
Tutto ciò è riscontrabile dalla documentazione prodotta in giudizio, in particolare dalla lettura dell'atto di precetto del 22.01.2020 da cui emerge soltanto la richiesta di pagamento delle spese liquidate nell'ordinanza possessoria del 23.09.2017 con l'aggiunta del compenso previsto per legge per la redazione del medesimo atto.
Dunque, il secondo precetto è pienamente legittimo senza che sussista la necessità di procedere alla decurtazione di spese relative al primo atto di intimazione ed alla conseguente rideterminazione del quantum dovuto.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza n. 3/2023 del
Giudice di Pace di Melfi.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra nei confronti delle sig.re e Parte_1 CP_1
, in qualità di eredi di , ogni contraria istanza ed Controparte_2 Persona_1 eccezione disattesa, così provvede:
5 - Rigetta integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.701,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Potenza, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
6
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, in persona del Giudice monocratico Dott. Davide Visconti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio di appello iscritto al n. R.G. 2716/2023, assunto in decisione all'udienza del
20.02.2025 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
, nata il [...] ad [...], c.f.: Parte_1
, elettivamente domiciliata in Montemilone (PZ), al Corso Mario C.F._1
Pagano, n. 33, presso lo studio legale dell'avv. Mariangela PEZZOLLA, c.f.:
, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in C.F._2 calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
CONTRO
nata l'[...] a [...], c.f.: CP_1
, e , nata il [...] a [...], C.F._3 Controparte_2
c.f.: , quali eredi legittime del defunto , entrambe C.F._4 Persona_1 elettivamente domiciliate in Montemilone (PZ), al Corso Cavour, n. 144, presso lo studio legale dell'avv. Antonietta SAVINO, c.f.: , dalla quale sono C.F._5 rappresentate e difese in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- appellate -
* * * * * * *
1 Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi;
Opposizione a precetto;
Conclusioni: come da comparse conclusionali e memorie di replica
FATTO
La sig.ra ha proposto appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Parte_1
Giudice di Pace di Melfi con cui era stato definito il procedimento iscritto al n. 257/2020
R.G. con rigetto dell'opposizione a precetto e condanna alle spese di causa.
L'atto di precetto era stato notificato dalle sig.re e nella CP_1 Controparte_2 qualità di eredi legittime del defunto per dare esecuzione all'ordinanza Persona_1 possessoria resa dal Tribunale di Potenza nel giudizio iscritto al n. 1396/2016 R.G.
I motivi di gravame si basano sulla presunta violazione dell'art. 481 c.p.c. nella misura in cui la notifica dell'atto di precetto contestato sarebbe stata effettuata prima del decorso del termine di efficacia di un precedente precetto.
Per l'appellante, infatti, il Giudice di Pace di Melfi non avrebbe dichiarato l'inefficacia del secondo precetto vista l'assenza di contestuale rinuncia alla prima intimazione da parte delle eredi del defunto volontà formalizzata solo in un momento Persona_1 successivo.
Di conseguenza, ha chiesto la riforma della sentenza impugnata al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto di precetto notificato il 6.02.2020 e la condanna alle spese del doppio grado di giudizio, nonché la condanna delle appellate al risarcimento dei danni da quantificare in via equitativa.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 15.01.2024, le sig.re CP_1
e hanno contestato le argomentazioni difensive dell'appellante ed hanno Controparte_2 chiesto il rigetto dell'appello.
Innanzitutto, hanno precisato che il primo atto di precetto era stato notificato per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza possessoria, mentre il secondo per procedere al recupero delle spese del relativo procedimento.
Hanno ribadito, ad ogni modo, l'assenza di preclusioni normative tali da impedire al creditore di procedere alla notifica di ulteriori atti di precetto sulla base di un unico titolo esecutivo, con esclusione soltanto della reiterazione delle spese di intimazione.
All'udienza del 20.02.2025 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e, quindi, le parti hanno provveduto al deposito delle relative comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 1 - Occorre precisare, preliminarmente, che al presente procedimento è stato riunito il giudizio n. 2717/2023 ma si tratta del medesimo appello erroneamente iscritto a ruolo due volte, come chiarito dal difensore dell'appellante.
La sig.ra ha proposto un unico motivo di appello contestando la Parte_1 sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi nella parte in cui ha ritenuto legittima la notifica del secondo precetto da parte delle eredi del defunto non Persona_1 considerando il ritardo da parte di queste ultime nel formalizzare la rinuncia al primo atto di intimazione.
Ha chiesto, quindi, di dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
6.02.2020 e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa, oltre alla condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
Da precisare che, ai fini della definizione del presente giudizio di appello, vanno considerate inammissibili le argomentazioni difensive richiamate dall'appellante soltanto in sede di deposito delle memorie di replica con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione attiva delle controparti al momento della notifica dell'atto di precetto.
Ad essere precisi, in verità, l'appellante non ha chiesto la riforma della sentenza impugnata rispetto alla questione relativa alla legittimazione attiva, ma si è limitato a richiamare le eccezioni già formulate in primo grado in risposta alla superflua difesa sulla questione ripercorsa dalla difesa delle appellate.
Passando all'analisi del motivo di appello proposto dalla sig.ra sull'asserita Parte_1 inefficacia del precetto notificato in data 6.02.2020, va subito segnalata l'infondatezza della relativa domanda.
Le doglianze dell'appellante muovono dalla presunta illegittimità della notifica del secondo atto di precetto in quanto effettuata quando era ancora efficace il primo precetto, notificato in data 8.02.2018, a seguito della revoca della sospensione intervenuta nel relativo giudizio di opposizione all'esecuzione.
Nell'atto di appello, infatti, è stato evidenziato che le sig.re e avrebbero CP_1 Per_1 formalizzato la rinuncia al primo atto di precetto soltanto dopo la proposizione del giudizio di primo grado avverso il secondo precetto, non al momento della notifica di quest'ultimo atto.
Le appellate, invece, oltre a sottolineare la differenza tra le due intimazioni nella misura in cui il primo atto di precetto riguarderebbe l'ordine di demolizione del manufatto secondo quanto previsto dall'ordinanza possessoria ed il secondo soltanto le spese del relativo giudizio, hanno contestato il motivo di gravame ribadendo, in linea di principio,
3 la piena legittimità per il creditore di procedere alla notifica di più atti di precetto fondati sul medesimo titolo esecutivo.
In effetti, le deduzioni difensive delle appellate sono pienamente condivisibili, ferme restando le limitazioni che interessano l'azione del creditore nel momento in cui si appresta a mettere in esecuzione il titolo esecutivo.
Secondo costante giurisprudenza, non sussiste preclusione rispetto alla volontà del creditore di notificare ulteriori atti di precetto, con il solo limite di non reiterare le richieste di pagamento di compensi per i precedenti atti in quanto ciò porterebbe effettivamente ad un abuso dei mezzi di espropriazione forzata.
In sostanza, il legislatore consente al creditore di attivarsi su più fronti in via esecutiva al fine di consentire il pieno soddisfacimento della pretesa creditoria legittimata dalla sussistenza di un titolo esecutivo.
Secondo la Cassazione, infatti, vale il principio secondo cui “la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio e, in funzione di questo, il compimento degli atti prodromici necessari, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti agli eventuali vizi dei precedenti atti, ma determina solo la necessità della riunione dei distinti procedimenti in tal modo instaurati dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ.” (Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 20.12.2013, n. 28614; lo stesso principio è stato espresso anche in altre sentenze, tra cui Cassazione n. 8164/91 e Cassazione n. 4963/07).
Il creditore può avvalersi del medesimo titolo per iniziare più azioni esecutive e, quindi, può notificare anche ulteriori atti di precetto.
Il limite ad agire in esecuzione forzata è dato dalla completa soddisfazione delle ragioni di credito fatte valere attraverso la notifica degli atti di precetto e la conseguente proposizione di azioni esecutive.
Dunque, è possibile anche cumulare diversi mezzi di espropriazione forzata, senza incorrere nell'abuso degli stessi e fatto salvo l'intervento del giudice ex art. 483 c.p.c. e, comunque, a tutela della posizione del debitore rispetto ad una pluralità di procedure in corso, è resa possibile la richiesta di procedere alla riunione degli eventuali giudizi di opposizione.
Come già accennato, ovviamente, questa facoltà riconosciuta al creditore incontra il limite della non rimborsabilità delle spese sostenute per i precedenti atti di precetto.
4 Per la Cassazione, infatti, è pienamente legittima la rinnovazione dell'atto di precetto,
“purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili”. In sostanza, fino a che non ottiene il pagamento integrale della somma incorporata nel titolo esecutivo, al creditore è riconosciuta la possibilità “di intimare tanti precetti quanti reputi necessari
(e solo, per quanto visto, per l'importo complessivo del credito, non potendo egli frazionarne l'esecuzione), purché non chieda, in quelli successivi, le spese (ed i compensi
e gli accessori) per i precetti precedenti;
ove invece, col precetto successivo o reiterato, intimasse anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l'ultimo sarebbe sì illegittimo, ma solo ed esclusivamente quanto a queste ultime, sicché non potrebbe essere dichiarato invalido nella sua interezza” (Cassazione civile, sez. III, sentenza 29.08.2013,
n. 19876).
Rispetto alle suddette precisazioni, viene in rilievo l'infondatezza dell'appello in quanto le odierne appellate, avendone piena facoltà, hanno legittimamente notificato un secondo atto di precetto, ma non hanno inserito tra le voci anche le richieste di pagamento dei compensi e delle spese del primo precetto.
Tutto ciò è riscontrabile dalla documentazione prodotta in giudizio, in particolare dalla lettura dell'atto di precetto del 22.01.2020 da cui emerge soltanto la richiesta di pagamento delle spese liquidate nell'ordinanza possessoria del 23.09.2017 con l'aggiunta del compenso previsto per legge per la redazione del medesimo atto.
Dunque, il secondo precetto è pienamente legittimo senza che sussista la necessità di procedere alla decurtazione di spese relative al primo atto di intimazione ed alla conseguente rideterminazione del quantum dovuto.
Pertanto, l'appello deve essere rigettato con conferma della sentenza n. 3/2023 del
Giudice di Pace di Melfi.
2 - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M.
147 del 13.08.2022, tenuto conto del valore della controversia, del grado di complessità delle questioni trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla sig.ra nei confronti delle sig.re e Parte_1 CP_1
, in qualità di eredi di , ogni contraria istanza ed Controparte_2 Persona_1 eccezione disattesa, così provvede:
5 - Rigetta integralmente l'appello proposto dalla sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza n. 3/2023 del Giudice di Pace di Melfi;
- Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 1.701,00 per compenso professionale, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfetario al 15%;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Potenza, 15/07/2025
Il Giudice
Dott. Davide Visconti
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