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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4086/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4086/2023 promossa
d a
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ADDESSI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 3 FONDI presso il difensore avv. ADDESSI GUIDO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FREDA VALERIO, elettivamente domiciliata in VIA ITALIA GIORDANO 10 AVELLINO presso il difensore avv. FREDA
VALERIO
APPELLATA
Oggetto: appello
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17 dicembre 2024
IN FATTO
Con appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n° 25/2023, contestava la legittimità della pronunzia per effetto Parte_1
pagina 1 di 4 dell'avvenuto ed integrale pagamento delle somme dovute a seguito delle contestate violazioni del Codice della Strada evidenziandone, altresì, la nullità per l'errata individuazione della disciplina ritenuta applicabile e l'omessa pronunzia su parte della domanda in difetto di motivazione al riguardo, concludendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, per la sua integrale riforma con relativa declaratoria della decadenza, prescrizione, invalidità, nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento n° 05720220003088991000 portante la complessiva somma di € 257,12, ovvero, in subordine, per la riduzione della somma nei limiti ritenuti corretti o, infine, in via ulteriormente subordinata, per la declaratoria d'illegittimità della maggiorazione applicata per il ritardato pagamento.
Costituendosi l' eccepiva la tardività Controparte_1 dell'introduzione con citazione del giudizio di primo grado e l'omessa notifica dell'opposizione all'ente impositore, concludendo Controparte_2 per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello e relativa conferma della sentenza impugnata.
La causa, rimessa per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, era, quindi, decisa in data 31 dicembre 2024.
IN DIRITTO
A tenore della giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi relativi ad infrazione alla circolazione stradale, il che prepara il ruolo ed è il CP_2 destinatario del provento della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessario dell'esattore (Cass. 21398/2004).
Conformemente, la sentenza n° 24154/2007 del giudice di legittimità ravvisa, alla stregua di litisconsorzio necessario, la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore ed esattore.
In ipotesi speculare, il Supremo Collegio ha recentemente confermato l'esposto indirizzo giurisprudenziale, ribadendo che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada … la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore … ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore” (Cass. ord. 11661/2024; conforme Cass. pagina 2 di 4 15900/2017).
È pur vero che le due massime sopra riportate si riferiscono ad opposizioni attinenti alla mancata notifica del verbale d'accertamento, tuttavia in esse è comunque ribadita la sussistenza del litisconsorzio necessario tra l'ente oppositore ed esattore.
Orbene, il motivo primario dell'opposizione attiene, appunto, alla contestata duplicazione della sanzione pecuniaria operata dall'ente impositore, avendo l'opponente già corrisposto quanto irrogatogli dal e Controparte_2 riconosciuto da egli dovuto dalla sentenza n° 462/2020, all'esito di precedente opposizione.
Altresì, nella premessa all'opposizione svolta in primo grado, il Parte_1 rileva la mancata notifica del verbale d'accertamento della violazione, dalla quale desume la ritualità dell'introduzione del giudizio nelle forme dell'opposizione all'esecuzione invece che ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, sicchè anche sotto tale ulteriore profilo è ravvisata la necessità della partecipazione al giudizio dell'ente impositore.
A fronte, dunque, di entrambi i motivi di contestazione, risalta la violazione del principio del contraddittorio, non risultando il citato sia Controparte_2 nel presente grado d'appello che nel procedimento di primo grado.
Del resto, la violazione del contraddittorio per effetto della mancata evocazione del nel giudizio di primo grado, è riconosciuta Controparte_2 dallo stesso giudice di prime cure che, peraltro, invece di rimettere la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ne ha desunto l'inammissibilità dell'opposizione.
In adesione, quindi, all'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità di cui all'ordinanza n° 23315/2020, “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
La soccombenza sul punto dell'appellante ne giustifica la condanna alle spese pagina 3 di 4 del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide:
rimette gli atti al Giudice di Pace di Fondi ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
concede il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Fondi;
condanna alle spese del presente giudizio che, in Parte_1 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, liquida in favore di in € 300,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 31/12/2024
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
I Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pier Luigi De Cinti
pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4086/2023 promossa
d a
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. ADDESSI GUIDO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 3 FONDI presso il difensore avv. ADDESSI GUIDO
APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. FREDA VALERIO, elettivamente domiciliata in VIA ITALIA GIORDANO 10 AVELLINO presso il difensore avv. FREDA
VALERIO
APPELLATA
Oggetto: appello
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17 dicembre 2024
IN FATTO
Con appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Fondi n° 25/2023, contestava la legittimità della pronunzia per effetto Parte_1
pagina 1 di 4 dell'avvenuto ed integrale pagamento delle somme dovute a seguito delle contestate violazioni del Codice della Strada evidenziandone, altresì, la nullità per l'errata individuazione della disciplina ritenuta applicabile e l'omessa pronunzia su parte della domanda in difetto di motivazione al riguardo, concludendo, previa sospensione dell'esecutorietà della sentenza appellata, per la sua integrale riforma con relativa declaratoria della decadenza, prescrizione, invalidità, nullità, illegittimità e/o annullabilità della cartella di pagamento n° 05720220003088991000 portante la complessiva somma di € 257,12, ovvero, in subordine, per la riduzione della somma nei limiti ritenuti corretti o, infine, in via ulteriormente subordinata, per la declaratoria d'illegittimità della maggiorazione applicata per il ritardato pagamento.
Costituendosi l' eccepiva la tardività Controparte_1 dell'introduzione con citazione del giudizio di primo grado e l'omessa notifica dell'opposizione all'ente impositore, concludendo Controparte_2 per l'inammissibilità ovvero il rigetto dell'appello e relativa conferma della sentenza impugnata.
La causa, rimessa per la decisione all'udienza del 17 dicembre 2024, era, quindi, decisa in data 31 dicembre 2024.
IN DIRITTO
A tenore della giurisprudenza della Suprema Corte, “In tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi relativi ad infrazione alla circolazione stradale, il che prepara il ruolo ed è il CP_2 destinatario del provento della sanzione stessa, è legittimato passivo nei confronti dell'opposizione e litisconsorte necessario dell'esattore (Cass. 21398/2004).
Conformemente, la sentenza n° 24154/2007 del giudice di legittimità ravvisa, alla stregua di litisconsorzio necessario, la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore ed esattore.
In ipotesi speculare, il Supremo Collegio ha recentemente confermato l'esposto indirizzo giurisprudenziale, ribadendo che “Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada … la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore … ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore” (Cass. ord. 11661/2024; conforme Cass. pagina 2 di 4 15900/2017).
È pur vero che le due massime sopra riportate si riferiscono ad opposizioni attinenti alla mancata notifica del verbale d'accertamento, tuttavia in esse è comunque ribadita la sussistenza del litisconsorzio necessario tra l'ente oppositore ed esattore.
Orbene, il motivo primario dell'opposizione attiene, appunto, alla contestata duplicazione della sanzione pecuniaria operata dall'ente impositore, avendo l'opponente già corrisposto quanto irrogatogli dal e Controparte_2 riconosciuto da egli dovuto dalla sentenza n° 462/2020, all'esito di precedente opposizione.
Altresì, nella premessa all'opposizione svolta in primo grado, il Parte_1 rileva la mancata notifica del verbale d'accertamento della violazione, dalla quale desume la ritualità dell'introduzione del giudizio nelle forme dell'opposizione all'esecuzione invece che ai sensi dell'art. 22 Legge 689/1981, sicchè anche sotto tale ulteriore profilo è ravvisata la necessità della partecipazione al giudizio dell'ente impositore.
A fronte, dunque, di entrambi i motivi di contestazione, risalta la violazione del principio del contraddittorio, non risultando il citato sia Controparte_2 nel presente grado d'appello che nel procedimento di primo grado.
Del resto, la violazione del contraddittorio per effetto della mancata evocazione del nel giudizio di primo grado, è riconosciuta Controparte_2 dallo stesso giudice di prime cure che, peraltro, invece di rimettere la causa sul ruolo, ordinando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, ne ha desunto l'inammissibilità dell'opposizione.
In adesione, quindi, all'arresto giurisprudenziale del giudice di legittimità di cui all'ordinanza n° 23315/2020, “Quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.
La soccombenza sul punto dell'appellante ne giustifica la condanna alle spese pagina 3 di 4 del presente giudizio, come liquidate in dispositivo in ragione del valore della causa.
P.T.M.
Il Tribunale, in veste monocratica, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così definitivamente decide:
rimette gli atti al Giudice di Pace di Fondi ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti del Controparte_2
concede il termine di mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza, per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di Fondi;
condanna alle spese del presente giudizio che, in Parte_1 applicazione dello scaglione tariffario compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, liquida in favore di in € 300,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese forfettarie, iva e cpa come dovute.
Latina 31/12/2024
Il Giudice
Dr. Pier Luigi De Cinti
pagina 4 di 4