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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 6015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6015 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: DE THELLUNG de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6922 del ruolo ge- nerale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa ai sensi degli artt. 281-sexies all'udienza del giorno 20.10.2025 tra (cod. fisc.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, (cod. fisc.: , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cancrini (cod. fisc.: , che li rappresenta e CodiceFiscale_5 difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti – appellati in via incidentale- e
(già ) Controparte_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tem- P.IVA_1 pore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acciaioli n. 7, presso lo studio degli avv. Paolo Tamietti (cod. Fisc.: e CodiceFiscale_6 CP_3
(cod. fisc.: , che la rappresentano e difen-
[...] CodiceFiscale_7 dono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
(cod. fisc.: , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , eletti- CP_5 vamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo stu- dio dell'avv. Lucio Ghia (cod. fisc.: ), che la rappre- CodiceFiscale_8 senta e difende per procura generale alle liti conferita per atto del notaio di Roma in data 22.10.2007 (rep. n. 151301; racc. n. 33036), Persona_1 in atti;
-appellata in via principale e in via incidentale- OGGETTO: contratti CAri.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della
[...] sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, (…) nel merito (e in ogni caso),
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, che l' e/o il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G. e/o T.E.G.) è stato maliziosamente ed erroneamente indicato nel contratto di mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del Persona_2
27.7.2007 intercorso tra gli Appellanti e , ora CP_7 CP_8
, in atti, nella percentuale del 7,7900% e/o, comunque, in una cifra
[...] numerica molto più bassa del reale dall'intermedia-rio e che, quindi, la clau- sola degli interessi riportata negli artt. 4 e 5 del detto contratto è nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, anche ai sensi degli artt. 117, 125- bis 6° e 7° comma TUB, art. 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare che il costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo globale annuo (TAEG e/o TEG) del contratto di mutuo per Not. Parte_6 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti intercorso tra gli Appel-
[...] lanti e la (ora ) è pari al 16,244% e/o al 26,161% come CP_7 CP_1 meglio indicato in atti e/o, comunque, che il Tasso di mora indicato nel con- tratto è pari all'8,79% e, dunque, che i detti tassi, autonomamente conside- rati, sono usurari, in violazione dell'art. 644 c.p., dell'art. 1815 2° comma c.c. e dell'art. 1 L. n. 24/2001 in quanto superiori al Tasso Soglia vigente al momento della stipula del contratto, oltre che superiori a quello indicato nel citato contratto e, quindi, nulli, ex art. 1284 c.c.
- accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di mutuo ipotecario per rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 meglio indicato Parte_7 in atti sono stati addebitati interessi superiori ai tassi soglia usurari e, per- tanto, dichiarare che nulla è dovuto, a tale titolo, dagli Appellanti all' CP_9 CArio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. e, per l'effetto, 2 condannare la ex Controparte_10 CP_11
) e/o ciascuna per quanto di ragione e specifica compe-
[...] CP_12 tenza, alla restituzione di tutte quelle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a tale titolo;
- accertare e dichiarare che il TAN, il TAEG e/o l'ISC indicati nel mutuo citato non corrispondono al TAN, TAEG e/o all'ISC effettivamente applicati dalla a carico degli Appellanti e/o, comunque, che sussiste palese indeter- CP_1 minatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto per le ragioni tutte meglio indicate in atti, con conseguente nullità del mutuo di cui è causa ex art. 1346, 1283, 1284 c.c. e, per l'effetto, determinare il costo effettivo an- nuo (TAEG e/o ISC), nonché il tasso effettivo globale (T.E.G.) del con-tratto di mutuo del 27.07.2007 sopra meglio indicato intercorso tra gli Appellanti e ora Controparte_13 Controparte_1
- accertare e dichiarare, altresì che il piano di ammortamento non allegato al contratto di mutuo di cui è causa, ma fornito con comunicazione del
5.10.2016 (tra l'altro, a giudizio in corso), contiene il riferimento “all'algo- ritmo francese”, cioè ad una formula indeterminata, atteso che l'ammorta- mento alla francese può essere calcolato sia in regime semplice sia in regime composto e, dunque, l'applicazione “dell'algoritmo francese” costituisce una formula indeterminata che non autorizzava la Banca all'applicazione del cal- colo in “regime composto” e che, dunque, la Banca medesima quale conse- guenza dell'applicazione della detta formula matematica ha di fatto applicato un tasso effettivo nominale diverso da quello indicato in contratto in viola- zione dell'art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi anato- cistici, non comunicata agli Appellanti, in violazione degli artt. 821, 1195, 1283, 1284 c.c., come meglio indicato in atti, nonché accertare e dichiarare che l'ammontare degli interessi indebitamente corrisposti in applicazione del tasso RI manipolato dalla stipula del mutuo fino al mese di novembre 2008 è pari ad € 9.369,91 e/o al maggiore o minore importo che sarà ac- certato in istruttoria ovvero, ai sensi dell'art. 1349 c.c., sussistendo la prova che il terzo ha agito in malafede nella determinazione del parametro RI, come meglio indicato in atti, procedere alla riduzione equitativa del parame- tro di riferimento e, per l'effetto, condannare i convenuti, per quanto di spe- cifica regione e competenza, in favore di parte attrice alla restituzione dei maggiori importi versati e, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, 3 determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa, in base al ricalcolo che potrà essere effettuato anche in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in parola;
- accertare e dichiarare che l'Ordinanza del Collegio del Tribunale del 15.7.2015 (doc. 5), è illegittima in punto di inammissibilità dell'ATP per le ragioni tutte svolte in atti e, per l'effetto, annullare la detta pronuncia di con- danna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
- accertare e dichiarare che alla data del 21.12.2017 il mutuo di cui è causa è stato surrogato dalla con il pagamento Controparte_14 della somma di € 107.560,97 come meglio indicato in atti e che il detto calcolo è stato eseguito dalla Banca in applicazione “dell'algoritmo francese” di cui s'è detto e, pertanto, risulta viziato per le ragioni tutte indicate in atti;
- condannare la Controparte_15
e/o ciascuna per quanto di ragione e spe-
[...] CP_12 cifica competenza, per tutti i titoli di cui in narrativa ovvero per ogni altro che si appaleserà equo e di giustizia, alla restituzione, in favore degli Appel- lanti, di tutte le somme illegittima-mente e/o indebitamente addebitate e/o riscosse in relazione al mutuo per Not. RE rep. 16000 racc. Per_2
8707 del 27.7.2007 meglio indicato in atti, quantificate in complessivi €
146.499,47 alla data del 31/10/2017, come da perizia in atti, e/o, comun- que, in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria an-che a seguito della surroga del mutuo, come meglio indi- cato in atti, oltre interessi e riva-lutazioni dei singoli addebiti e/o da ogni singolo pagamento al saldo;
in subordine,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della clausola di appli- cazione di interessi ultralegali, relativa al contratto di mutuo per Parte_7 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti, la mala fede della
[...] CA sia in sede di stipula del detto mutuo, sia nella fase esecutiva dello stesso e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla da parte dei Ricorrenti, i CP_1 soli interessi nella misura legale, anche a si sensi dell'art. 117 7° comma TUB, per le ragioni tutte meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare
(ex Controparte_15 CP_11
) e/o ciascuna per quanto di ragione e specifica
[...] CP_12
4 competenza, a restituire agli Appellanti i maggiori importi indebitamente ap- presi o incassati rispetto al dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
- accertare e dichiarare che la si è comportata sia nella fase genetica, CP_1 sia nel corso del rapporto in mala fede in danno degli Appellanti con grave violazione delle regole sulla trasparenza nonché della correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1175 e 1176 c.c.) per le ragioni tutte indicate in atti;
in ogni caso,
- condannare la Controparte_15
e/o ciascuna per quanto di ragione e spe-
[...] CP_7 CP_12 cifica competenza, a risarcire i danni tutti dagli Appellanti patiti e patiendi in relazione al comportamento contrario alla buona fede posto in essere dalla
Banca in loro danno anche nella fase genetica del rapporto, all'illecita ed illegittima applicazione di tassi usurari o interessi anatocistici, e, più in ge- nerale, in relazione agli illeciti meglio descritti in atti, anche per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto. Danni che si quantificano nella misura di € 10.000,00 per ciascun ricorrente, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equi- tativamente determinata.
Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, com- preso rimborso spese generali, come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis re- Controparte_1 jectis: (…)
3) Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infon- dato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dai signori , Parte_1
, e e conseguentemente Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti di CP_1 con il presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza n. 1446/2020 emessa dal Tribunale di Roma e pub- blicata il 18/11/2020.
5 4) In via meramente subordinata e condizionata, nel non creduto caso in cui la domanda di nullità del contratto di mutuo, se proposta, venga accolta, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, condannare i mutuatari in solido tra loro ovvero chi tra di loro di ragione a restituire alla CA la somma di € 252.000,00 oggetto di mutuo oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
5) In via ulteriormente subordinata e gradata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande predette nei confronti di , voglia dichiarare CP_1
tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 CP_1 dalle do-mande nei confronti della stessa stesso proposte e comunque
[...] da ogni pregiudizio economico che dovesse subire in conseguenza del pre- sente giudizio, compresa la condanna alle spese, emettendo ogni consequen- ziale provvedimento, anche di con-danna diretta al pagamento.
Il tutto ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giu- dizio”; per “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria,
-1) in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg. , Parte_8
e in quanto inammissibile e/o Parte_2 Parte_3 Parte_4 infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
-2) sempre in via principale, rigettare ogni domanda proposta dai suddetti appellanti nei confronti della in quanto Controparte_4 inammissibile, infondata e comunque non provata, rigettando preliminar- mente ogni avversa istanza istruttoria;
-3) in ogni caso, condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 15.7.2016 innanzi al Tribu- nale di Tivoli, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, che l' e/o il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) è stato maliziosa-mente ed erroneamente indicato nel
6 contratto di mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del Persona_2
27.7.2007 intercorso tra i Ricorrenti e , ora CP_7 CP_8
, in atti, nella percentuale del 7,89% e/o, comunque, in una cifra
[...] numerica molto più bassa del reale dall'intermediario e che, quindi, la clau- sola degli interessi riportata negli artt. 4 e 5 del detto contratto è nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, anche ai sensi degli artt. 117, 125- bis 6° e 7° comma TUB, art. 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare il costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo glo- bale annuo (TAEG) del contratto di mutuo per Not. rep. Persona_2
16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti intercorso tra i Ricorrenti e la
[...]
(ora ) è pari al 13,41% (tasso convenzionale) o al 15,41 CP_16 CP_1
(tasso di mora) e/o, comunque, superiore a quello indicato nel citato con- tratto;
- accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di mutuo ipotecario per Not. rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 meglio indicato Persona_2 in atti sono stati addebitati interessi superiori ai tassi soglia usurari e, per- tanto, dichiarare che nulla è dovuto, a tale titolo, dai Ricorrenti all'Istituto CArio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. e, per l'effetto, condan- nare la ex ) Controparte_10 CP_7 alla restituzione di tutte quelle somme illegittimamente addebitate e/o ri- scosse a tale titolo;
- accertare e dichiarare, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, l'esatto dare-avere tra le parti in causa, in base al ricalcolo che potrà essere effettuato anche in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documenta- zione relativa al rapporto in parola;
- accertare e dichiarare che l'Ordinanza del Collegio del Tribunale del
15.7.2015 (doc. 5), è illegittima in punto di inammissibilità dell'ATP per le ragioni tutte svolte in atti e, per l'effetto, annullare la detta pronuncia di con- danna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
- condannare la Controparte_15 per tutti i titoli di cui in narrativa ovvero per ogni altro
[...] che si appaleserà equo e di giustizia, alla restituzione, in favore dei Ricorrenti, di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 Persona_2
7 meglio indicato in atti quantificate in complessivi €. 86.737,20 al 27.05.2016, come da perizia in atti, e/o, comunque, in quella somma mag- giore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dei singoli addebiti da ogni singolo pagamento al saldo;
- ride- terminare la rata mensile dovuta dai Ricorrenti, del solo capitale residuo ri- sultante dalle restituzioni effettuate dalla CA, a far data dal 27.05.2016 per i residui ratei previsti in contratto, senza che nulla sia dovuto a titolo di interesse;
in subordine,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della clausola di appli- cazione di interessi ultralegali, relativa al contratto di mutuo per Parte_7 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti e, per l'effetto, di-
[...] chiarare dovuti alla da parte dei Ricorrenti, i soli interessi nella misura CP_1 legale, per le ragioni tutte meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare la a restituire ai Ricorrenti i maggiori importi indebitamente appresi o CP_1 incassati rispetto al dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
in ogni caso,
- condannare la Controparte_15
(ex ) a risarcire i danni tutti dai Ricorrenti patiti e patiendi in CP_7 relazione all'illecita ed illegittima applicazione di tassi usurari o interessi ana- tocistici, e, più in generale, in relazione agli illeciti meglio descritti in atti. Danni che si quantificano nella misura di € 10.000,00 per ciascun ricorrente,
o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istrut- toria o, in difetto, equitativamente determinata. Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, com- preso rimborso spese generali, come per legge”.
I ricorrenti, a sostegno delle domande sopra riportate, hanno allegato:
- di avere stipulato in data 27.7.2007 con la poi incor- Controparte_13 porata nella un contratto di mu- Controparte_10 tuo fondiario di originari € 252.000,00;
8 - di avere ricevuto dalla (d'ora in poi soltanto ) una Controparte_1 CP_1 missiva datata 26.11.2014, con la quale venivano invitati a fare riferimento alla (ora Controparte_17 Controparte_4
d'ora innanzi quale “nuovo gestore (…) competente a svolgere ogni attività di amministrazione, gestione, incasso delle rate ed eventuale recu- pero del credito”;
- che da una perizia fatta svolgere da uno di loro emergerebbe la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo suddetto e che la Banca mutuataria avrebbe applicato condizioni illegittime;
e hanno dedotto: a) l'errata indicazione dell'ISC o TAEG effettivo del contratto di mutuo suddetto;
b) l'illegittima applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”; c) l'illegittimità dei tassi d'interessi di fatto applicati dalla
Banca, in quanto usurari o ultralegali;
d) l'indeterminatezza dei tassi di inte- resse;
e) la consapevolezza da parte della Banca mutuante della situazione di difficoltà economica dei mutuatari, e quindi la sua responsabilità.
Contestata la lite con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituita nel giudizio di primo grado la , che ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente e ha preli- CP_1 minarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere nelle more intervenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa. La è stata quindi autorizzata a chiamare in causa la CP_1
quale avente causa dalla BNP Paribas Personal Finance S.p.A., a sua volta avente causa da perché, in caso di accoglimento Parte_9 anche parziale delle domande attoree, venisse dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne la dalle domande nei confronti della stessa proposte CP_1
e, comunque, da ogni pregiudizio economico che dovesse subire in conse- guenza del presente giudizio. Nel costituirsi in giudizio la , in via su- CP_1 bordinata e gradata, per il caso in cui l'eventuale domanda di nullità del contratto di mutuo venisse accolta, ha chiesto che il Tribunale di Tivoli con- dannasse i mutuatari in solido tra loro a restituire alla CA la somma di €
252.000,00 oggetto di mutuo, oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la evidenziando come il cre- dito derivante dal mutuo per cui è causa sia stato ceduto dalla
9 (oggi ) alla e non alla chiamata Controparte_13 CP_1 Controparte_18 in causa e che quest'ultima sarebbe soltanto la procuratrice speciale per la gestione dei crediti, la cui titolarità è in capo alla mandante. La ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'impugnazione e, in ogni caso, delle domande proposte dagli attori nei suoi confronti a seguito di estensione, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., di quelle originariamente pro- poste nei confronti della . CP_1
Con sentenza n. 1446/2020 pubblicata il 18.11.2020 il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) dichiara inammissibili la domanda di parte ricorrente finalizzata alla ripetizione delle somme versate in ragione della manipolazione del tasso RI e quella finalizzata ad ac- certare che il mutuo per cui è causa è stato surrogato dalla
[...]
Controparte_14
2) rigetta le altre domande, eccezioni o istanze proposte dai ricorrenti;
3) dichiara assorbite le domande proposte in subordine dalla parte resistente e dalla parte chiamata in causa;
4) pone definitivamente le spese di lite a carico dei ricorrenti e per l'effetto:
- condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della Controparte_1 della somma di 7.795,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge;
- condanna i ricorrenti in solido altresì al rimborso in favore della CP_12 della somma di 7.795,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello
[...]
, e che Parte_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epi- grafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte da parte appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, proponendo altresì appello inci- dentale condizionato, nel caso di dichiarazione di nullità del contratto di mu- tuo, con cui – in buona sostanza – ha riproposto la domanda di condannare dei mutuatari in solido tra loro a restituire a detta Banca la somma di €
10 252.000,00 oggetto di mutuo oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Anche la si è costituita nel presente grado di giudizio, deducendo l'in- fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto indeterminato il tasso di interesse del contratto di mutuo per cui è causa, e quindi la nullità di tale contratto, in ragione dell'asserita difformità dell' contrattuale a quello effettivamente applicato, come ave- vano dedotto gli odierni appellanti.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Nel mutuo in questione la ha invero dichiarato un ISC (TAEG) pari CP_1 al 7,89%, e quindi un'indicazione c'è nel contratto per cui è causa, diversa- mente da quanto dedotto da parte appellante (che, invero, nel corpo dell'atto di appello espressamente riporta anche l'ISC indicato in contratto). Il diverso ISC indicato dall'odierna parte appellante, pari al 13,41%, è stato calcolato dal perito di parte, peraltro, includendo nel conteggio – tra gli altri – anche l'onere di € 630,00 trattenuto all'erogazione e dovuto dai mutuatari per l'imposta sostitutiva che, in quanto onere fiscale, non rientra, invece, nel con- teggio del TAEG.
In ogni caso – come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure –
e in via del tutto assorbente sul motivo di appello in esame, l'indicazione dell' assolve esclusivamente a una finalità informativa e dalla mancata (o errata, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, secondo parte appellante) indicazione dello stesso non può conseguire la nullità del contratto di mutuo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di indi- viduare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli in- teressi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'ope- razione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale 11 indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posi- zione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di acce- dervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_11 nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010, quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa, avvenuta – si ripete – il 27.7.2007), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla CA (ma alla luce di quanto allegato dalla stessa parte appellante, non sarebbe questo il caso in esame, avendo gli stessi indicato un ISC inferiore a quello indicato in contratto, come si è detto), sarebbe di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di avere subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della CA e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della CA (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, n. 26724) e, quindi, può dare luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrat- tuale.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Tivoli ha rilevato, peraltro, che “la parte ricorrente non ha allegato e provato alcuno specifico pregiudizio
12 derivante dall'erronea indicazione dell' , avendo lamentato solo la nullità della clausola sugli interessi, sicché la valutazione di siffatta erroneità risulta inutile” (pag. 6 della sentenza).
3. Con il secondo motivo di appello si deduce l'indeterminatezza del tasso di interesse per “la mancata esplicitazione dell'effetto capitalizzazione pro- prio del piano di ammortamento”, peraltro non allegato al contratto di mu- tuo, erroneamente non ritenuta dal giudice di primo grado. In particolare,
, e edu- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 cono che, “il contratto nulla afferma circa l'entità della rata mensile del finan- ziamento, limitandosi a stabilire che il rimborso del finanziamento avvenga in anni 15 (quindici) mediante il pagamento di n. 180 (centottanta) rate men- sili posticipate e consecutive di capitale, interessi”; e che “con riferimento al metodo di capitalizzazione da applicarsi per il calcolo delle rate, il contratto in esame nulla dice”.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Tivoli non avrebbe ritenuto che il metodo di ammortamento c.d. alla francese avrebbe “determinato un tasso di interesse nominale di- verso da quello indicato nel contratto, con conseguente evidente discrasia tra i due tassi e nullità del tasso di interesse, in quanto incerto ed indeter- minato, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
Con il quarto motivo di appello parte appellante ripropone le contestazioni avanzate con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., relative all'as- serita manipolazione dell'RI, che determinerebbe la nullità della pattui- zione relativa agli interessi corrispettivi, e ciò in quanto il mutuo per cui è causa era a tasso variabile ancorato, appunto, al tasso RI.
Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Tivoli ha statuito che “Si deve osservare che la parte ricorrente non ha fatto valere la nullità della clausola sugli interessi (art. 4 contratto di mutuo) in ragione del rinvio al tasso RI formulato in tale clausola”. In particolare, gli appellanti deducono che, con tutta evidenza, “detta afferma- zione è apodittica, contraddittoria, infondata e, soprattutto, in contrasto con l'eccepita nullità del mutuo di che trattasi per indeterminatezza/indetermi- nabilità del tasso di interesse fin dall'atto introduttivo del presente giudizio,
13 come visto”. E ciò anche considerato che lo stesso giudice di primo grado
“poche righe prima si era soffermato sull'RI”.
I quattro motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente e i primi tre non meritano accoglimento, mentre il quarto (il quinto dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), seppure fondato, non determina la riforma della sentenza di primo grado, ma solo una diversa ricostruzione di quanto dedotto dall'odierna parte appellante.
3.1. Preliminarmente, si deve osservare che, nel contratto di mutuo stipulato da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con la in data 27.7.2007, il tasso di interesse corri- Controparte_13 spettivo è stato pattuito con indicazione numerica della “quota fissa” (pari a 2,50 punti percentuali) e, quanto alla “quota variabile”, con specificazione dell'indice di riferimento, ovvero “RI 6 mesi base 365 relativi al primo e al secondo mese solare intero precedente la data di decorrenza tasso, rilevati dal Comitato di Gestione dell'RI”; e con indicazione finale che “alla data odierna il tasso così determinato è pari al 6,79%” (art. 4 del contratto di mutuo).
Soprattutto, in ragione della modalità di determinazione degli interessi, e segnatamente essendo stato pattuito il rimborso del mutuo a tasso variabile, nel caso del contratto di mutuo per cui è causa non poteva essere allegato al contratto alcun piano di ammortamento. Fermo restando che – come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito – in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Questo trova conferma proprio nella previsione del contratto di mutuo sti- pulato dagli odierni appellanti con la in data 27.7.2007 Controparte_13 per cui “L'ammortamento del capitale da rimborsare verrà determinato con
'l'algoritmo francese' con ricalcolo della quota di rimborso del suddetto ca- pitale ad ogni variazione del valore del tasso di interesse” (art. 3). Non trat- tandosi di un mutuo a tasso fisso, è di tutta evidenza come non sia possibile una predeterminazione delle rate, e quindi la predisposizione al momento della stipula del contratto di un piano di ammortamento da allegare allo stesso, anche solo relativa alla quota capitale di ciascuna rata. Al contempo,
14 però, con la previsione suddetta, e soprattutto con il richiamo all' “algoritmo francese”, le parti hanno voluto sancire che ciascuna rata di rimborso sarebbe stata di ammontare costante, con rideterminazione che avverrà allora al mo- mento della determinazione degli interessi, vale a dire – come dispone l'art. 4 del contratto di mutuo – “di tre rate in tre rate”.
3.2. Ciò chiarito, il piano di ammortamento c.d. alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, (nel caso di mutuo a tasso fisso, caratterizzata da una quota interessi comunque decre- scente e una quota capitale crescente), esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unica- mente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile – nel caso in esame, al mo- mento del pagamento dell'ultima rata – che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
15 Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota di capitale varia al solo fine di consentire il pagamento di una rata costante e il rimborso degli interessi maturati nel trimestre (“di tre rate in tre rate”), in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario: in- fatti, nel caso di predeterminazione della quota di capitale di ciascuna rata al momento della stipula del contratto, i mutuatari si sarebbero trovati a una variazione dell'ammontare delle rate, anche molto significativa, in ragione del variare del tasso di interesse, cosa che la modalità di rimborso pattuita tende sostanzialmente ad evitare.
3.3. Né comporta alcuna nullità, nel caso in esame, l'avere ancorato il tasso di interesse del mutuo all'RI, che è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interCArie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso RI accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti
"a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrile- vante che non abbia preso parte l'istituto CArio contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
16 Gli odierni appellanti dichiarano, nel proporre appello, che “Gli Appellanti avevano altresì depositato la documentazione (Cfr. doc. 21) relativa alla ma- nipolazione del tasso RI, avvenuta tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche euro- pee, accertata dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, che di fatto rende nulla la clausola di determinazione del tasso para- metrato allo stesso RI limitatamente al suddetto periodo di indebita manipolazione”. In verità, detta decisione non è stata però prodotta in primo grado, nel rispetto dei termini di preclusione, dall'odierna parte appellante: infatti, il documento n. 21 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio degli odierni appellanti è costituito dall'indice del fascicolo di parte del re- clamo ex art. 669-terdecies c.p.c., e peraltro nella documentazione prodotta in quella sede non vi è la decisione in data 4.12.2013 della Commissione
Europea.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., seppure con riguardo al provvedimento n. 55 emesso dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 quale – all'epoca – autorità antistrust, Cass. civ., Sez. I, ord.
25.1.2025, n. 1851; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.1.2025, n. 863; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.9.2024, n. 24380; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.7.2023, n. 20713), la mancata produzione della decisione dell'Autorità antitrust che ha accertato la condotta illecita dedotta, invocato come prova privilegiata nel presente giudizio, impedisce al giudicante di rilevare la nullità in questione una volta valutato che il contratto per cui è causa rientri nel periodo a cui si riferisce l'accertamento in questione. Né gli odierni appellanti hanno diver- samente provato l'esistenza di un'intesa siffatta nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di mutuo per cui è causa.
3.4. Secondo un precedente della Suprema Corte, poi, le clausole dei con- tratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'RI, possono ritenersi viziate da parziale nullità (ori- ginaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di deter- minazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euri- bor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite re- strittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggetti- vamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù 17 delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'RI (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'or- dinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella
Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
18 a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interCArio determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'RI: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interCArio Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel re- golamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, lad- dove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, 19 perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
Come si è detto sopra, nel caso in esame non è però provato che il tasso di interesse (variabile) applicato nel contratto di mutuo per cui è causa sia ba- sato su un parametro, richiamato nel contratto stesso, che sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi.
3.5. Peraltro, questo giudicante non condivide l'orientamento di legittimità suddetto, come già statuito in altri precedenti in termini.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'RI nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso RI nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti deri- vati: l'oggetto della intesa non era l'RI manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le banche cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei profitti a determinate scadenze, tenuto conto della com- posizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dun- que, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto ne- goziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'in- tesa “a monte”.
20 Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposi- zioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della con- correnza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o par- zialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attua- zione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompe- titiva.
4. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado anche laddove ha escluso l'usurarietà del contratto di mutuo stipulato il 27.7.2007, dedu- cendo – sulla scorta della perizia di parte depositata in primo grado – che il
“TAEG effettivo” di tale contratto sarebbe pari al “66,92%”. A tale risultato il perito di parte perviene ritenendo che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, si dovrebbe fare riferimento al “Tasso Effettivo di Mora”, che si otterrebbe sommando agli interessi di mora le spese relative all'erogazione del mutuo.
Al riguardo, la richiama i conteggi svolti dal proprio perito di parte, CP_1 che ha calcolato un TAEG del 7,845%, inferiore non solo al TAEG indicato in contratto, ma anche e soprattutto al tasso soglia, pari alla data di stipula del mutuo a 8,37%.
Nello svolgere il motivo di appello in esame, come già nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 si sono basati su un criterio di determinazione del tasso di Parte_4 interesse di mora che non può essere posto a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza o meno del superamento del tasso soglia di usura, vale a dire quello del “T.E.MO.”, ovvero del “tasso effettivo di mora”, ottenuto
21 sommando al tasso di interesse moratorio contrattualmente previsto le spese e gli oneri connessi al finanziamento. Al riguardo, si deve osservare come la determinazione di un “Tasso Effettivo di Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, do- vendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore.
Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito. In particolare, si è condivisibilmente statuito che
“È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'egua- glianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'ero- gazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al mo- mento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli inte- ressi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrin- secamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità” (così Trib. Mi- lano 11.1.2018, n. 220, in www.expartecreditoris.it, tra molte nello stesso senso).
Il rigetto dei primi cinque motivi di appello, con cui si censura la ritenuta legittimità delle condizioni del contratto di mutuo stipulato dagli odierni ap- pellanti in data 27.7.2007, rende irrilevante ai fini della decisione del pre- sente giudizio la c.t.u. per la quale istano, anche con la memoria conclusio- nale depositata in data 19.9.2025, gli odierni appellanti.
22 5. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulla domanda proposta dagli odierni appellanti di
“risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in relazione al comportamento posto in essere dalla , quantificati “nella misura di € 10.000,00 per CP_1 ciascun appellante e/o in quella maggiore o minore somma che sarà accer- tata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata”. In particolare, l'odierna parte appellante deduce che – in buona sostanza – la avrebbe fatto credito a , Controparte_19 Parte_1 Parte_2
e pur consapevole della situazione di Parte_3 Parte_4 difficoltà economica degli stessi, come si evincerebbe sia dalla destinazione di parte della somma mutuata all'estinzione di un precedente rapporto di mutuo con la B.C.C. di ROMA, quanto ad € 107.361,42 sia dalla destinazione del residuo importo di € 132.044,58 veniva accreditato al mutuatario “per sopperire ad esigenze finanziarie del medesimo” sia dalla circostanza, docu- mentata in atti, per cui “gli Esponenti, nel corso del rapporto, abbiano più volte chiesto ed ottenuto la sospensione temporanea dal pagamento delle rate correnti di mutuo nei limiti di legge”.
Il motivo non merita accoglimento.
Dal contratto di mutuo, ma anche dalla restante documentazione in atti, non risulta che il mutuo per cui è causa sia stato erogato al fine di consentire agli odierni appellanti di svolgere (o, meglio, di continuare a volgere) la propria attività di impresa. Non viene in rilievo, dunque, la figura dell'abusiva con- cessione del credito elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui la conces- sione di credito effettuata, con dolo o colpa, a un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete pro- spettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanzia- tore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di im- presa (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 30.6.2021, n. 18610). Peraltro, il danno viene ritenuto sussistente dalla giurisprudenza suddetta per la massa dei creditori, in ragione dell'avere determinato la condotta della Banca l'aggra- varsi della situazione di dissesto, compromettendo così la garanzia patrimo- niale generica dei creditori, e non nei riguardi dell'imprenditore finanziato.
23 Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, gli odierni appellanti non hanno indicato elementi che, sussistenti al momento della presentazione della do- manda di mutuo ed emergenti dalla documentazione che di solito viene al- legata alla stessa, provino che i mutuatari non avessero – peraltro, comples- sivamente considerati – capacità reddituali tali da poter far fronte all'obbli- gazione di rimborso (in buona sostanza, al pagamento delle rate) assunta con il contratto in data 27.7.2007 e che versassero in una situazione di difficoltà economico-finanziaria. In particolare, quest'ultima non si può rite- nere indirettamente provata dalla mera esigenza di estinguere un precedente mutuo contratto con altro istituto di credito, essendo invero questo – con tutta evidenza – un presupposto per poterne stipulare un altro, di importo maggiore, con un altro istituto di credito.
Né la situazione di difficoltà economica al momento della stipula del con- tratto di mutuo si può evincere dall'asserita successiva perdita del posto di lavoro da parte di (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante Parte_2
– primo grado di giudizio) o dall'essere stato posto in cassa integrazione guadagni (v. doc. n. 11-bis del fascicolo di parte appellante – Parte_4 primo grado di giudizio), e tanto meno dall' “aver chiesto ed ottenuto la sospensione temporanea dal pagamento delle rate correnti di mutuo nei limiti di legge”, circostanza quest'ultima che proverebbe, al più, la difficoltà a fare fronte al rimborso dello stesso quanto la sospensione temporanea è stata chiesta, e non al momento di stipula del mutuo.
6. In conclusione, l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...] vverso la sentenza n. 1446/2020 emessa Parte_12 Parte_4 dal Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, il 18.11.2020 deve es- sere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
24 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 1446/2020 emessa dal
[...] Parte_4
Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, il 18.11.2020; condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 in solido tra loro, a rimborsare alla le spese del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Controparte_4 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA DE Thellung de Courtelary
25
(cod. fisc.: ), (cod. fisc.: CodiceFiscale_2 Parte_3 [...]
, (cod. fisc.: , C.F._3 Parte_4 CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliati in Roma, Viale Liegi n. 58, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Cancrini (cod. fisc.: , che li rappresenta e CodiceFiscale_5 difende per procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
-appellanti – appellati in via incidentale- e
(già ) Controparte_1 Controparte_2
(cod. fisc.: ), in persona del legale rappresentante pro tem- P.IVA_1 pore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Acciaioli n. 7, presso lo studio degli avv. Paolo Tamietti (cod. Fisc.: e CodiceFiscale_6 CP_3
(cod. fisc.: , che la rappresentano e difen-
[...] CodiceFiscale_7 dono per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
(cod. fisc.: , Controparte_4 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. , eletti- CP_5 vamente domiciliata in Roma, via delle Quattro Fontane n. 10, presso lo stu- dio dell'avv. Lucio Ghia (cod. fisc.: ), che la rappre- CodiceFiscale_8 senta e difende per procura generale alle liti conferita per atto del notaio di Roma in data 22.10.2007 (rep. n. 151301; racc. n. 33036), Persona_1 in atti;
-appellata in via principale e in via incidentale- OGGETTO: contratti CAri.
CONCLUSIONI DELLE PARTI per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 CP_6
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma della
[...] sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento della presente impugnazione, (…) nel merito (e in ogni caso),
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, che l' e/o il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G. e/o T.E.G.) è stato maliziosamente ed erroneamente indicato nel contratto di mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del Persona_2
27.7.2007 intercorso tra gli Appellanti e , ora CP_7 CP_8
, in atti, nella percentuale del 7,7900% e/o, comunque, in una cifra
[...] numerica molto più bassa del reale dall'intermedia-rio e che, quindi, la clau- sola degli interessi riportata negli artt. 4 e 5 del detto contratto è nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, anche ai sensi degli artt. 117, 125- bis 6° e 7° comma TUB, art. 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare che il costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo globale annuo (TAEG e/o TEG) del contratto di mutuo per Not. Parte_6 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti intercorso tra gli Appel-
[...] lanti e la (ora ) è pari al 16,244% e/o al 26,161% come CP_7 CP_1 meglio indicato in atti e/o, comunque, che il Tasso di mora indicato nel con- tratto è pari all'8,79% e, dunque, che i detti tassi, autonomamente conside- rati, sono usurari, in violazione dell'art. 644 c.p., dell'art. 1815 2° comma c.c. e dell'art. 1 L. n. 24/2001 in quanto superiori al Tasso Soglia vigente al momento della stipula del contratto, oltre che superiori a quello indicato nel citato contratto e, quindi, nulli, ex art. 1284 c.c.
- accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di mutuo ipotecario per rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 meglio indicato Parte_7 in atti sono stati addebitati interessi superiori ai tassi soglia usurari e, per- tanto, dichiarare che nulla è dovuto, a tale titolo, dagli Appellanti all' CP_9 CArio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. e, per l'effetto, 2 condannare la ex Controparte_10 CP_11
) e/o ciascuna per quanto di ragione e specifica compe-
[...] CP_12 tenza, alla restituzione di tutte quelle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a tale titolo;
- accertare e dichiarare che il TAN, il TAEG e/o l'ISC indicati nel mutuo citato non corrispondono al TAN, TAEG e/o all'ISC effettivamente applicati dalla a carico degli Appellanti e/o, comunque, che sussiste palese indeter- CP_1 minatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto del contratto per le ragioni tutte meglio indicate in atti, con conseguente nullità del mutuo di cui è causa ex art. 1346, 1283, 1284 c.c. e, per l'effetto, determinare il costo effettivo an- nuo (TAEG e/o ISC), nonché il tasso effettivo globale (T.E.G.) del con-tratto di mutuo del 27.07.2007 sopra meglio indicato intercorso tra gli Appellanti e ora Controparte_13 Controparte_1
- accertare e dichiarare, altresì che il piano di ammortamento non allegato al contratto di mutuo di cui è causa, ma fornito con comunicazione del
5.10.2016 (tra l'altro, a giudizio in corso), contiene il riferimento “all'algo- ritmo francese”, cioè ad una formula indeterminata, atteso che l'ammorta- mento alla francese può essere calcolato sia in regime semplice sia in regime composto e, dunque, l'applicazione “dell'algoritmo francese” costituisce una formula indeterminata che non autorizzava la Banca all'applicazione del cal- colo in “regime composto” e che, dunque, la Banca medesima quale conse- guenza dell'applicazione della detta formula matematica ha di fatto applicato un tasso effettivo nominale diverso da quello indicato in contratto in viola- zione dell'art. 1284 c.c., nonché l'illegittima applicazione di interessi anato- cistici, non comunicata agli Appellanti, in violazione degli artt. 821, 1195, 1283, 1284 c.c., come meglio indicato in atti, nonché accertare e dichiarare che l'ammontare degli interessi indebitamente corrisposti in applicazione del tasso RI manipolato dalla stipula del mutuo fino al mese di novembre 2008 è pari ad € 9.369,91 e/o al maggiore o minore importo che sarà ac- certato in istruttoria ovvero, ai sensi dell'art. 1349 c.c., sussistendo la prova che il terzo ha agito in malafede nella determinazione del parametro RI, come meglio indicato in atti, procedere alla riduzione equitativa del parame- tro di riferimento e, per l'effetto, condannare i convenuti, per quanto di spe- cifica regione e competenza, in favore di parte attrice alla restituzione dei maggiori importi versati e, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, 3 determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa, in base al ricalcolo che potrà essere effettuato anche in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto in parola;
- accertare e dichiarare che l'Ordinanza del Collegio del Tribunale del 15.7.2015 (doc. 5), è illegittima in punto di inammissibilità dell'ATP per le ragioni tutte svolte in atti e, per l'effetto, annullare la detta pronuncia di con- danna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
- accertare e dichiarare che alla data del 21.12.2017 il mutuo di cui è causa è stato surrogato dalla con il pagamento Controparte_14 della somma di € 107.560,97 come meglio indicato in atti e che il detto calcolo è stato eseguito dalla Banca in applicazione “dell'algoritmo francese” di cui s'è detto e, pertanto, risulta viziato per le ragioni tutte indicate in atti;
- condannare la Controparte_15
e/o ciascuna per quanto di ragione e spe-
[...] CP_12 cifica competenza, per tutti i titoli di cui in narrativa ovvero per ogni altro che si appaleserà equo e di giustizia, alla restituzione, in favore degli Appel- lanti, di tutte le somme illegittima-mente e/o indebitamente addebitate e/o riscosse in relazione al mutuo per Not. RE rep. 16000 racc. Per_2
8707 del 27.7.2007 meglio indicato in atti, quantificate in complessivi €
146.499,47 alla data del 31/10/2017, come da perizia in atti, e/o, comun- que, in quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria an-che a seguito della surroga del mutuo, come meglio indi- cato in atti, oltre interessi e riva-lutazioni dei singoli addebiti e/o da ogni singolo pagamento al saldo;
in subordine,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della clausola di appli- cazione di interessi ultralegali, relativa al contratto di mutuo per Parte_7 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti, la mala fede della
[...] CA sia in sede di stipula del detto mutuo, sia nella fase esecutiva dello stesso e, per l'effetto, dichiarare dovuti alla da parte dei Ricorrenti, i CP_1 soli interessi nella misura legale, anche a si sensi dell'art. 117 7° comma TUB, per le ragioni tutte meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare
(ex Controparte_15 CP_11
) e/o ciascuna per quanto di ragione e specifica
[...] CP_12
4 competenza, a restituire agli Appellanti i maggiori importi indebitamente ap- presi o incassati rispetto al dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
- accertare e dichiarare che la si è comportata sia nella fase genetica, CP_1 sia nel corso del rapporto in mala fede in danno degli Appellanti con grave violazione delle regole sulla trasparenza nonché della correttezza e buona fede contrattuale (ex art. 1175 e 1176 c.c.) per le ragioni tutte indicate in atti;
in ogni caso,
- condannare la Controparte_15
e/o ciascuna per quanto di ragione e spe-
[...] CP_7 CP_12 cifica competenza, a risarcire i danni tutti dagli Appellanti patiti e patiendi in relazione al comportamento contrario alla buona fede posto in essere dalla
Banca in loro danno anche nella fase genetica del rapporto, all'illecita ed illegittima applicazione di tassi usurari o interessi anatocistici, e, più in ge- nerale, in relazione agli illeciti meglio descritti in atti, anche per violazione della buona fede nell'esecuzione del contratto. Danni che si quantificano nella misura di € 10.000,00 per ciascun ricorrente, o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equi- tativamente determinata.
Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, com- preso rimborso spese generali, come per legge”; per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis re- Controparte_1 jectis: (…)
3) Nel merito, dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché infon- dato in fatto ed in diritto l'Appello proposto dai signori , Parte_1
, e e conseguentemente Parte_2 Parte_3 Parte_4 tutte le domande proposte dall'appellante nei confronti di CP_1 con il presente giudizio perché infondate in fatto ed in diritto, confermando per l'effetto la sentenza n. 1446/2020 emessa dal Tribunale di Roma e pub- blicata il 18/11/2020.
5 4) In via meramente subordinata e condizionata, nel non creduto caso in cui la domanda di nullità del contratto di mutuo, se proposta, venga accolta, in accoglimento dell'appello incidentale condizionato proposto, condannare i mutuatari in solido tra loro ovvero chi tra di loro di ragione a restituire alla CA la somma di € 252.000,00 oggetto di mutuo oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
5) In via ulteriormente subordinata e gradata, in caso di accoglimento anche parziale delle domande predette nei confronti di , voglia dichiarare CP_1
tenuta a manlevare e tenere indenne Controparte_4 CP_1 dalle do-mande nei confronti della stessa stesso proposte e comunque
[...] da ogni pregiudizio economico che dovesse subire in conseguenza del pre- sente giudizio, compresa la condanna alle spese, emettendo ogni consequen- ziale provvedimento, anche di con-danna diretta al pagamento.
Il tutto ed in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giu- dizio”; per “Voglia codesta Ill.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previo rigetto dell'avversa istanza di inibitoria,
-1) in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg. , Parte_8
e in quanto inammissibile e/o Parte_2 Parte_3 Parte_4 infondato, confermando integralmente l'impugnata sentenza;
-2) sempre in via principale, rigettare ogni domanda proposta dai suddetti appellanti nei confronti della in quanto Controparte_4 inammissibile, infondata e comunque non provata, rigettando preliminar- mente ogni avversa istanza istruttoria;
-3) in ogni caso, condannare gli appellanti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 15.7.2016 innanzi al Tribu- nale di Tivoli, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis,
- accertare e dichiarare, anche d'ufficio, che l' e/o il tasso annuo effettivo globale (T.A.E.G.) è stato maliziosa-mente ed erroneamente indicato nel
6 contratto di mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del Persona_2
27.7.2007 intercorso tra i Ricorrenti e , ora CP_7 CP_8
, in atti, nella percentuale del 7,89% e/o, comunque, in una cifra
[...] numerica molto più bassa del reale dall'intermediario e che, quindi, la clau- sola degli interessi riportata negli artt. 4 e 5 del detto contratto è nulla, per contrarietà a norme imperative di legge, anche ai sensi degli artt. 117, 125- bis 6° e 7° comma TUB, art. 1418 c.c.;
- accertare e dichiarare il costo effettivo annuo, nonché il tasso effettivo glo- bale annuo (TAEG) del contratto di mutuo per Not. rep. Persona_2
16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti intercorso tra i Ricorrenti e la
[...]
(ora ) è pari al 13,41% (tasso convenzionale) o al 15,41 CP_16 CP_1
(tasso di mora) e/o, comunque, superiore a quello indicato nel citato con- tratto;
- accertare e dichiarare che, in relazione al contratto di mutuo ipotecario per Not. rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 meglio indicato Persona_2 in atti sono stati addebitati interessi superiori ai tassi soglia usurari e, per- tanto, dichiarare che nulla è dovuto, a tale titolo, dai Ricorrenti all'Istituto CArio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1815 c.c. e, per l'effetto, condan- nare la ex ) Controparte_10 CP_7 alla restituzione di tutte quelle somme illegittimamente addebitate e/o ri- scosse a tale titolo;
- accertare e dichiarare, in conseguenza delle violazioni di cui sopra, l'esatto dare-avere tra le parti in causa, in base al ricalcolo che potrà essere effettuato anche in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documenta- zione relativa al rapporto in parola;
- accertare e dichiarare che l'Ordinanza del Collegio del Tribunale del
15.7.2015 (doc. 5), è illegittima in punto di inammissibilità dell'ATP per le ragioni tutte svolte in atti e, per l'effetto, annullare la detta pronuncia di con- danna dei ricorrenti alla refusione delle spese di lite;
- condannare la Controparte_15 per tutti i titoli di cui in narrativa ovvero per ogni altro
[...] che si appaleserà equo e di giustizia, alla restituzione, in favore dei Ricorrenti, di tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione al mutuo per Not. rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 Persona_2
7 meglio indicato in atti quantificate in complessivi €. 86.737,20 al 27.05.2016, come da perizia in atti, e/o, comunque, in quella somma mag- giore o minore che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazioni dei singoli addebiti da ogni singolo pagamento al saldo;
- ride- terminare la rata mensile dovuta dai Ricorrenti, del solo capitale residuo ri- sultante dalle restituzioni effettuate dalla CA, a far data dal 27.05.2016 per i residui ratei previsti in contratto, senza che nulla sia dovuto a titolo di interesse;
in subordine,
- accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia della clausola di appli- cazione di interessi ultralegali, relativa al contratto di mutuo per Parte_7 rep. 16000 racc. 8707 del 27.7.2007 in atti e, per l'effetto, di-
[...] chiarare dovuti alla da parte dei Ricorrenti, i soli interessi nella misura CP_1 legale, per le ragioni tutte meglio esposte in atti e, per l'effetto, condannare la a restituire ai Ricorrenti i maggiori importi indebitamente appresi o CP_1 incassati rispetto al dovuto, oltre interessi e rivalutazione, come per legge;
in ogni caso,
- condannare la Controparte_15
(ex ) a risarcire i danni tutti dai Ricorrenti patiti e patiendi in CP_7 relazione all'illecita ed illegittima applicazione di tassi usurari o interessi ana- tocistici, e, più in generale, in relazione agli illeciti meglio descritti in atti. Danni che si quantificano nella misura di € 10.000,00 per ciascun ricorrente,
o in quella maggiore o minore somma che sarà accertata nel corso dell'istrut- toria o, in difetto, equitativamente determinata. Con ogni consequenziale pronuncia altresì.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, com- preso rimborso spese generali, come per legge”.
I ricorrenti, a sostegno delle domande sopra riportate, hanno allegato:
- di avere stipulato in data 27.7.2007 con la poi incor- Controparte_13 porata nella un contratto di mu- Controparte_10 tuo fondiario di originari € 252.000,00;
8 - di avere ricevuto dalla (d'ora in poi soltanto ) una Controparte_1 CP_1 missiva datata 26.11.2014, con la quale venivano invitati a fare riferimento alla (ora Controparte_17 Controparte_4
d'ora innanzi quale “nuovo gestore (…) competente a svolgere ogni attività di amministrazione, gestione, incasso delle rate ed eventuale recu- pero del credito”;
- che da una perizia fatta svolgere da uno di loro emergerebbe la nullità di alcune clausole del contratto di mutuo suddetto e che la Banca mutuataria avrebbe applicato condizioni illegittime;
e hanno dedotto: a) l'errata indicazione dell'ISC o TAEG effettivo del contratto di mutuo suddetto;
b) l'illegittima applicazione del metodo di ammortamento c.d. “alla francese”; c) l'illegittimità dei tassi d'interessi di fatto applicati dalla
Banca, in quanto usurari o ultralegali;
d) l'indeterminatezza dei tassi di inte- resse;
e) la consapevolezza da parte della Banca mutuante della situazione di difficoltà economica dei mutuatari, e quindi la sua responsabilità.
Contestata la lite con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, si è costituita nel giudizio di primo grado la , che ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente e ha preli- CP_1 minarmente eccepito la propria carenza di legittimazione passiva per essere nelle more intervenuta cessione del credito derivante dal contratto di mutuo per cui è causa. La è stata quindi autorizzata a chiamare in causa la CP_1
quale avente causa dalla BNP Paribas Personal Finance S.p.A., a sua volta avente causa da perché, in caso di accoglimento Parte_9 anche parziale delle domande attoree, venisse dichiarata tenuta a manlevare e tenere indenne la dalle domande nei confronti della stessa proposte CP_1
e, comunque, da ogni pregiudizio economico che dovesse subire in conse- guenza del presente giudizio. Nel costituirsi in giudizio la , in via su- CP_1 bordinata e gradata, per il caso in cui l'eventuale domanda di nullità del contratto di mutuo venisse accolta, ha chiesto che il Tribunale di Tivoli con- dannasse i mutuatari in solido tra loro a restituire alla CA la somma di €
252.000,00 oggetto di mutuo, oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Si è costituita nel giudizio di primo grado la evidenziando come il cre- dito derivante dal mutuo per cui è causa sia stato ceduto dalla
9 (oggi ) alla e non alla chiamata Controparte_13 CP_1 Controparte_18 in causa e che quest'ultima sarebbe soltanto la procuratrice speciale per la gestione dei crediti, la cui titolarità è in capo alla mandante. La ha concluso, pertanto, per il rigetto dell'impugnazione e, in ogni caso, delle domande proposte dagli attori nei suoi confronti a seguito di estensione, con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., di quelle originariamente pro- poste nei confronti della . CP_1
Con sentenza n. 1446/2020 pubblicata il 18.11.2020 il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, ha così statuito: “1) dichiara inammissibili la domanda di parte ricorrente finalizzata alla ripetizione delle somme versate in ragione della manipolazione del tasso RI e quella finalizzata ad ac- certare che il mutuo per cui è causa è stato surrogato dalla
[...]
Controparte_14
2) rigetta le altre domande, eccezioni o istanze proposte dai ricorrenti;
3) dichiara assorbite le domande proposte in subordine dalla parte resistente e dalla parte chiamata in causa;
4) pone definitivamente le spese di lite a carico dei ricorrenti e per l'effetto:
- condanna i ricorrenti in solido al rimborso in favore della Controparte_1 della somma di 7.795,00 euro a titolo di compensi, oltre ad accessori di legge;
- condanna i ricorrenti in solido altresì al rimborso in favore della CP_12 della somma di 7.795,00 euro a titolo di compensi, oltre accessori di legge”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto tempestivamente appello
[...]
, e che Parte_10 Parte_2 Parte_3 Parte_4 hanno svolto le censure riportate di seguito e hanno concluso come in epi- grafe.
Si è costituita nel presente grado di giudizio la , che ha contestato la CP_1 fondatezza delle censure svolte da parte appellante e ha concluso, come in epigrafe, per il rigetto dell'impugnazione, proponendo altresì appello inci- dentale condizionato, nel caso di dichiarazione di nullità del contratto di mu- tuo, con cui – in buona sostanza – ha riproposto la domanda di condannare dei mutuatari in solido tra loro a restituire a detta Banca la somma di €
10 252.000,00 oggetto di mutuo oltre interessi e spese, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia.
Anche la si è costituita nel presente grado di giudizio, deducendo l'in- fondatezza delle censure svolte dagli appellanti e concludendo per il rigetto dell'impugnazione.
2. Con il primo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere ritenuto indeterminato il tasso di interesse del contratto di mutuo per cui è causa, e quindi la nullità di tale contratto, in ragione dell'asserita difformità dell' contrattuale a quello effettivamente applicato, come ave- vano dedotto gli odierni appellanti.
Il motivo non merita accoglimento.
2.1. Nel mutuo in questione la ha invero dichiarato un ISC (TAEG) pari CP_1 al 7,89%, e quindi un'indicazione c'è nel contratto per cui è causa, diversa- mente da quanto dedotto da parte appellante (che, invero, nel corpo dell'atto di appello espressamente riporta anche l'ISC indicato in contratto). Il diverso ISC indicato dall'odierna parte appellante, pari al 13,41%, è stato calcolato dal perito di parte, peraltro, includendo nel conteggio – tra gli altri – anche l'onere di € 630,00 trattenuto all'erogazione e dovuto dai mutuatari per l'imposta sostitutiva che, in quanto onere fiscale, non rientra, invece, nel con- teggio del TAEG.
In ogni caso – come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure –
e in via del tutto assorbente sul motivo di appello in esame, l'indicazione dell' assolve esclusivamente a una finalità informativa e dalla mancata (o errata, come sarebbe avvenuto nel caso in esame, secondo parte appellante) indicazione dello stesso non può conseguire la nullità del contratto di mutuo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 14.2.2023, n. 4597, a cui si rinvia anche per i prece- denti in termini), in materia di contratti di mutuo, l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di indi- viduare “le operazioni e i servizi per i quali (…) gli intermediari sono obbligati a rendere noto un 'Indicatore Sintetico di Costo' (ISC) comprensivo degli in- teressi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'ope- razione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia”. Tale 11 indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posi- zione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di acce- dervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione.
Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l non costituisce un tasso di interesse, un prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto;
non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l'art. 117, co. 6, TUB.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, Pt_11 nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, co. 6, TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010, quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa, avvenuta – si ripete – il 27.7.2007), che dispone: “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla CA (ma alla luce di quanto allegato dalla stessa parte appellante, non sarebbe questo il caso in esame, avendo gli stessi indicato un ISC inferiore a quello indicato in contratto, come si è detto), sarebbe di natura risarcitoria (sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di avere subito un pregiudizio, nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della CA e danno). Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della CA (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (cfr. Cass. civ., S.U., 19.12.2007, n. 26724) e, quindi, può dare luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrat- tuale.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Tivoli ha rilevato, peraltro, che “la parte ricorrente non ha allegato e provato alcuno specifico pregiudizio
12 derivante dall'erronea indicazione dell' , avendo lamentato solo la nullità della clausola sugli interessi, sicché la valutazione di siffatta erroneità risulta inutile” (pag. 6 della sentenza).
3. Con il secondo motivo di appello si deduce l'indeterminatezza del tasso di interesse per “la mancata esplicitazione dell'effetto capitalizzazione pro- prio del piano di ammortamento”, peraltro non allegato al contratto di mu- tuo, erroneamente non ritenuta dal giudice di primo grado. In particolare,
, e edu- Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 cono che, “il contratto nulla afferma circa l'entità della rata mensile del finan- ziamento, limitandosi a stabilire che il rimborso del finanziamento avvenga in anni 15 (quindici) mediante il pagamento di n. 180 (centottanta) rate men- sili posticipate e consecutive di capitale, interessi”; e che “con riferimento al metodo di capitalizzazione da applicarsi per il calcolo delle rate, il contratto in esame nulla dice”.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza di primo grado in quanto il Tribunale di Tivoli non avrebbe ritenuto che il metodo di ammortamento c.d. alla francese avrebbe “determinato un tasso di interesse nominale di- verso da quello indicato nel contratto, con conseguente evidente discrasia tra i due tassi e nullità del tasso di interesse, in quanto incerto ed indeter- minato, anche ai sensi dell'art. 1284 c.c.”.
Con il quarto motivo di appello parte appellante ripropone le contestazioni avanzate con la propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 1) c.p.c., relative all'as- serita manipolazione dell'RI, che determinerebbe la nullità della pattui- zione relativa agli interessi corrispettivi, e ciò in quanto il mutuo per cui è causa era a tasso variabile ancorato, appunto, al tasso RI.
Con il quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado laddove il Tribunale di Tivoli ha statuito che “Si deve osservare che la parte ricorrente non ha fatto valere la nullità della clausola sugli interessi (art. 4 contratto di mutuo) in ragione del rinvio al tasso RI formulato in tale clausola”. In particolare, gli appellanti deducono che, con tutta evidenza, “detta afferma- zione è apodittica, contraddittoria, infondata e, soprattutto, in contrasto con l'eccepita nullità del mutuo di che trattasi per indeterminatezza/indetermi- nabilità del tasso di interesse fin dall'atto introduttivo del presente giudizio,
13 come visto”. E ciò anche considerato che lo stesso giudice di primo grado
“poche righe prima si era soffermato sull'RI”.
I quattro motivi sopra riassunti possono essere esaminati congiuntamente e i primi tre non meritano accoglimento, mentre il quarto (il quinto dell'atto introduttivo del presente grado di giudizio), seppure fondato, non determina la riforma della sentenza di primo grado, ma solo una diversa ricostruzione di quanto dedotto dall'odierna parte appellante.
3.1. Preliminarmente, si deve osservare che, nel contratto di mutuo stipulato da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 con la in data 27.7.2007, il tasso di interesse corri- Controparte_13 spettivo è stato pattuito con indicazione numerica della “quota fissa” (pari a 2,50 punti percentuali) e, quanto alla “quota variabile”, con specificazione dell'indice di riferimento, ovvero “RI 6 mesi base 365 relativi al primo e al secondo mese solare intero precedente la data di decorrenza tasso, rilevati dal Comitato di Gestione dell'RI”; e con indicazione finale che “alla data odierna il tasso così determinato è pari al 6,79%” (art. 4 del contratto di mutuo).
Soprattutto, in ragione della modalità di determinazione degli interessi, e segnatamente essendo stato pattuito il rimborso del mutuo a tasso variabile, nel caso del contratto di mutuo per cui è causa non poteva essere allegato al contratto alcun piano di ammortamento. Fermo restando che – come ha avuto modo di evidenziare la giurisprudenza di merito – in caso di mancanza del piano di ammortamento, il contratto di mutuo non è da ritenersi nullo, in quanto lo stesso non rappresenta un elemento essenziale per determinare la validità del contratto.
Questo trova conferma proprio nella previsione del contratto di mutuo sti- pulato dagli odierni appellanti con la in data 27.7.2007 Controparte_13 per cui “L'ammortamento del capitale da rimborsare verrà determinato con
'l'algoritmo francese' con ricalcolo della quota di rimborso del suddetto ca- pitale ad ogni variazione del valore del tasso di interesse” (art. 3). Non trat- tandosi di un mutuo a tasso fisso, è di tutta evidenza come non sia possibile una predeterminazione delle rate, e quindi la predisposizione al momento della stipula del contratto di un piano di ammortamento da allegare allo stesso, anche solo relativa alla quota capitale di ciascuna rata. Al contempo,
14 però, con la previsione suddetta, e soprattutto con il richiamo all' “algoritmo francese”, le parti hanno voluto sancire che ciascuna rata di rimborso sarebbe stata di ammontare costante, con rideterminazione che avverrà allora al mo- mento della determinazione degli interessi, vale a dire – come dispone l'art. 4 del contratto di mutuo – “di tre rate in tre rate”.
3.2. Ciò chiarito, il piano di ammortamento c.d. alla francese, che contempla la restituzione del prestito attraverso il pagamento di una rata, (nel caso di mutuo a tasso fisso, caratterizzata da una quota interessi comunque decre- scente e una quota capitale crescente), esclude per definizione il verificarsi di fenomeni anatocistici. In detta metodologia di ammortamento, infatti, la formula matematica utilizza il criterio del c.d. sconto composto, ma unica- mente al fine di individuare la quota capitale da restituire in ciascuna delle rate prestabilite (criterio che in alcun modo si pone in danno del mutuatario, essendo assicurato e agevolmente verificabile – nel caso in esame, al mo- mento del pagamento dell'ultima rata – che la somma di tali quote sia pari all'importo mutuato), mentre non va ad incidere sul separato conteggio degli interessi, che nel piano di ammortamento alla francese, risponde alle regole dell'interesse semplice.
Si deve ritenere, pertanto, che l'ammortamento c.d. “alla francese” non com- porti affatto l'applicazione di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 c.c., poiché gli interessi compresi in ciascuna rata periodica sono sem- pre calcolati sul debito residuo in linea capitale (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 19.3.2025, n. 7382). Si avrebbe infatti anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi “scaduti” e maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero al capitale, andando così a costi- tuire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo successivo. Tale circostanza, però, non ricorre nel caso in esame e, pertanto, non può ravvi- sarsi alcuna forma di anatocismo.
In altri termini, gli interessi che maturano sul capitale in ogni singola frazione temporale non vanno mai a sommarsi al capitale che produce interessi per la successiva frazione temporale, sicché è escluso che vi sia capitalizzazione degli interessi, vale a dire interessi che producono interessi, e dunque ana- tocismo (cfr. Cass. civ., Sez. V, ord. 2.10.2023, n. 27823).
15 Il metodo di ammortamento del mutuo per cui è causa non comporta, quindi, né un'indeterminatezza del tasso di interesse, né un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto una diversa (rispetto al piano di am- mortamento c.d. “all'italiana”) costruzione delle rate tendenzialmente co- stanti, in cui la quota di capitale varia al solo fine di consentire il pagamento di una rata costante e il rimborso degli interessi maturati nel trimestre (“di tre rate in tre rate”), in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c., per rendere maggiormente “sostenibile” il profilo del rimborso al mutuatario: in- fatti, nel caso di predeterminazione della quota di capitale di ciascuna rata al momento della stipula del contratto, i mutuatari si sarebbero trovati a una variazione dell'ammontare delle rate, anche molto significativa, in ragione del variare del tasso di interesse, cosa che la modalità di rimborso pattuita tende sostanzialmente ad evitare.
3.3. Né comporta alcuna nullità, nel caso in esame, l'avere ancorato il tasso di interesse del mutuo all'RI, che è il tasso elaborato sulla media delle quotazioni segnalate per operazioni interCArie da un gruppo di banche europee appartenente alla EBF. Si tratta, quindi, di un tasso medio ricavato dalle stime ritenute applicabili in impieghi a breve termine da un primario istituto europeo nei confronti di soggetto solvibile, privo di riferimento a specifiche rilevazioni di transazioni.
Secondo un precedente della Suprema Corte, “Le intese vietate ai sensi dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990 (cd. "legge antitrust") non sono sol- tanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte "non negoziali" che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all'interno del mercato;
ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell'accordo manipolativo del tasso RI accertato dalla Commissione Eu- ropea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall'altro, la nullità dei contratti
"a valle" che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un'intesa illecita, alla quale è irrile- vante che non abbia preso parte l'istituto CArio contraente” (così Cass. civ., Sez. III, 13.12.2023, n. 34889).
16 Gli odierni appellanti dichiarano, nel proporre appello, che “Gli Appellanti avevano altresì depositato la documentazione (Cfr. doc. 21) relativa alla ma- nipolazione del tasso RI, avvenuta tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, frutto di un'intesa anticoncorrenziale tra alcune banche euro- pee, accertata dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013, che di fatto rende nulla la clausola di determinazione del tasso para- metrato allo stesso RI limitatamente al suddetto periodo di indebita manipolazione”. In verità, detta decisione non è stata però prodotta in primo grado, nel rispetto dei termini di preclusione, dall'odierna parte appellante: infatti, il documento n. 21 del fascicolo di parte del primo grado di giudizio degli odierni appellanti è costituito dall'indice del fascicolo di parte del re- clamo ex art. 669-terdecies c.p.c., e peraltro nella documentazione prodotta in quella sede non vi è la decisione in data 4.12.2013 della Commissione
Europea.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., seppure con riguardo al provvedimento n. 55 emesso dalla Banca d'Italia il 2.5.2005 quale – all'epoca – autorità antistrust, Cass. civ., Sez. I, ord.
25.1.2025, n. 1851; Cass. civ., Sez. III, ord. 13.1.2025, n. 863; Cass. civ., Sez. I, ord. 11.9.2024, n. 24380; Cass. civ., Sez. III, ord. 11.7.2023, n. 20713), la mancata produzione della decisione dell'Autorità antitrust che ha accertato la condotta illecita dedotta, invocato come prova privilegiata nel presente giudizio, impedisce al giudicante di rilevare la nullità in questione una volta valutato che il contratto per cui è causa rientri nel periodo a cui si riferisce l'accertamento in questione. Né gli odierni appellanti hanno diver- samente provato l'esistenza di un'intesa siffatta nel periodo in cui è stato stipulato il contratto di mutuo per cui è causa.
3.4. Secondo un precedente della Suprema Corte, poi, le clausole dei con- tratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso d'interesse, fanno riferimento all'RI, possono ritenersi viziate da parziale nullità (ori- ginaria o sopravvenuta), per l'impossibilità anche solo temporanea di deter- minazione del loro oggetto, ove sia provato che la determinazione dell'Euri- bor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite re- strittive della concorrenza ed a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggetti- vamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, in virtù 17 delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata di efficace strumento di determinazione dell'oggetto della clausola sul tasso di interesse;
in tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l'RI (per il solo periodo in cui sia accertata l'alterazione concreta di quel parametro) e, prima fra quelle, la possibilità di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore "genuino", cioè depurato dell'abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell'or- dinamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 3.5.2024, n. 12007).
Diversamente, ossia qualora non sussista – o non sia provata, che ai fini del presente giudizio equivale – un'intesa manipolativa della concorrenza, “il concreto assetto di autoregolamentazione degli interessi delle parti è inte- grato, secondo la loro stessa volontà, dal riferimento ad un parametro esterno, non del tutto casuale e non totalmente aleatorio, ma di cui è noto il meccanismo ordinario di determinazione che, in tal modo, assume la natura di un vero e proprio presupposto del regolamento contrattuale, in quanto idoneo a individuare l'oggetto della clausola di determinazione del corrispet- tivo (o quello di una penale), benché non ne sia prevedibile ex ante il risultato finale concreto. Si tratta di una clausola certamente valida, sotto il profilo della regolare formazione della volontà negoziale e della liceità, possibilità e determinabilità dell'oggetto del contratto. Secondo la giurisprudenza d[ella
Suprema] Corte, infatti, «la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284, comma 3, c.c., quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri oggettiva- mente indicati» (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13823 del 23/09/2002, Rv. 557507 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 26173 del 18/10/2018, Rv. 650780 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8028 del 30/03/2018, Rv. 647904 – 01: «in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sulle rate di ammortamento scadute sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è sufficiente che la stessa – nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 – contenga un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse;
18 a tal fine occorre che quest'ultimo sia desumibile dal contratto con l'ordinaria diligenza, senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante, non rilevando la difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la perizia richiesta per la sua esecuzione»; Sez. 1, Ordinanza n. 17110 del 26/06/2019, Rv. 654281 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 96 del 04/01/2022, Rv. 663501 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 28824 del 17/10/2023, Rv. 669019 – 01; con specifico riferimento ad un tasso interCArio determinato su scala europea, con caratteristiche analo- ghe a quelle dell'RI: Sez. 2, Sentenza n. 36026 del 27/12/2023, Rv. 669821 – 01: «in tema d contratto di mutuo, l'indicizzazione al parametro rappresentato dal tasso interCArio Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi di agevole e pubblico riscontro calcolati in modo unitario su scala europea, sicché essa è conforme al prin- cipio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c.»)”.
Pertanto, anche a voler condividere il suddetto precedente di legittimità, sol- tanto nel caso in cui “si accerti che il parametro richiamato sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi, viene meno il risultato, almeno parzialmente prevedibile, del meccanismo costituente il presupposto del ri- ferimento al parametro esterno voluto dalle parti: è inevitabile, allora, con- cludere che esso non potrebbe ritenersi più in grado di esprimere la effettiva volontà negoziale delle parti stesse, almeno con riguardo alla specifica clau- sola che prevede il richiamo al parametro in questione, per tutto il tempo in cui l'alterazione del meccanismo esterno di determinazione del corrispettivo dell'operazione ha prodotto i suoi effetti. Non possono esservi dubbi sul fatto che, qualora sia stipulato un contratto che faccia riferimento, per un parametro quantitativo rilevante del regolamento negoziale quale l'oggetto del corrispettivo o una penale, ad un determinato valore “esterno”, che le parti sanno essere determinato in virtù di specifici e noti meccanismi opera- tivi concreti e che viene ufficializzato da determinati organismi istituzionali sovranazionali e, in particolare, europei (parametro che costituisce, quindi, un «dato oggettivo di agevole e pubblico riscontro calcolato in modo unitario su scala europea»), il dato di riferimento deve intendersi richiamato nel re- golamento negoziale in virtù di tali sue oggettive caratteristiche, onde, lad- dove quel parametro venga meno (nel senso che non sia più disponibile, 19 perché, ad esempio, non più rilevato e reso pubblico), esso, ovviamente, non potrà essere utilizzato per la determinazione del contenuto delle obbliga- zioni oggetto del contratto (la questione si è posta, in concreto, ad esempio, con riguardo al tasso ufficiale di sconto e poi al tasso ufficiale di riferimento, non più determinati dopo una certa data)”.
Come si è detto sopra, nel caso in esame non è però provato che il tasso di interesse (variabile) applicato nel contratto di mutuo per cui è causa sia ba- sato su un parametro, richiamato nel contratto stesso, che sia stato alterato da una attività illecita posta in essere da terzi.
3.5. Peraltro, questo giudicante non condivide l'orientamento di legittimità suddetto, come già statuito in altri precedenti in termini.
Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate il 18.3.2025 in vista della decisione delle Sezioni
Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, “Un con- tratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompetitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l'RI nel periodo oggetto dell'intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l'intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso RI nell'ambito dei contratti derivati”.
Nel caso esaminato dalla Commissione Europea, infatti, la condotta anticon- correnziale accertata aveva ad oggetto il solo mercato dei prodotti deri- vati: l'oggetto della intesa non era l'RI manipolato in quanto tale, ma i fattori di incertezza nel posizionamento sul mercato degli EIRD, dove tutte le banche cartelliste operavano quali market maker, e poi l'ottimizzazione dei profitti a determinate scadenze, tenuto conto della com- posizione del proprio portafoglio di derivati. L'intesa ha riguardato, dun- que, un mercato diverso da quello dei mutui a tasso variabile: l'atto ne- goziale “a valle” non costituisce, perciò, un mezzo per violare la normativa antitrust e, dunque, non presenta alcun “collegamento funzionale” con l'in- tesa “a monte”.
20 Inoltre, sempre con le suddette conclusioni si è evidenziato che, diversa- mente dal caso esaminato, nel caso di cui alla sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n. 41994 del 30.12.2021 – che si è pronunciata sullo specifico fenomeno della riproduzione in contratti di fideiussione di clausole del modello A.B.I. ritenute illecite dal Provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005 – vi era una diretta e immediata corrispondenza tra le disposi- zioni contrattuali e le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva della con- correnza: il contratto “a valle” (una fideiussione) era interamente o par- zialmente riproduttivo dell'intesa “a monte”, dichiarata nulla dall'autorità di vigilanza;
quindi, l'atto negoziale “a valle” era di per sé stesso un mezzo per violare la normativa antitrust. Tale pronuncia deve essere interpretata, pertanto, in senso restrittivo, in quanto un contratto può dirsi “a valle” dell'intesa restrittiva solo se costituisce specifica attua- zione di tale intesa, ovvero se il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o nello stesso settore nel quale si è verificata l'intesa anticompe- titiva.
4. Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado anche laddove ha escluso l'usurarietà del contratto di mutuo stipulato il 27.7.2007, dedu- cendo – sulla scorta della perizia di parte depositata in primo grado – che il
“TAEG effettivo” di tale contratto sarebbe pari al “66,92%”. A tale risultato il perito di parte perviene ritenendo che, al fine di valutare il superamento del tasso soglia di usura, si dovrebbe fare riferimento al “Tasso Effettivo di Mora”, che si otterrebbe sommando agli interessi di mora le spese relative all'erogazione del mutuo.
Al riguardo, la richiama i conteggi svolti dal proprio perito di parte, CP_1 che ha calcolato un TAEG del 7,845%, inferiore non solo al TAEG indicato in contratto, ma anche e soprattutto al tasso soglia, pari alla data di stipula del mutuo a 8,37%.
Nello svolgere il motivo di appello in esame, come già nell'introdurre il giu- dizio di primo grado, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 si sono basati su un criterio di determinazione del tasso di Parte_4 interesse di mora che non può essere posto a fondamento della valutazione in ordine alla sussistenza o meno del superamento del tasso soglia di usura, vale a dire quello del “T.E.MO.”, ovvero del “tasso effettivo di mora”, ottenuto
21 sommando al tasso di interesse moratorio contrattualmente previsto le spese e gli oneri connessi al finanziamento. Al riguardo, si deve osservare come la determinazione di un “Tasso Effettivo di Mora”, che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, do- vendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore.
Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito. In particolare, si è condivisibilmente statuito che
“È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'egua- glianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'ero- gazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al mo- mento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli inte- ressi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrin- secamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità” (così Trib. Mi- lano 11.1.2018, n. 220, in www.expartecreditoris.it, tra molte nello stesso senso).
Il rigetto dei primi cinque motivi di appello, con cui si censura la ritenuta legittimità delle condizioni del contratto di mutuo stipulato dagli odierni ap- pellanti in data 27.7.2007, rende irrilevante ai fini della decisione del pre- sente giudizio la c.t.u. per la quale istano, anche con la memoria conclusio- nale depositata in data 19.9.2025, gli odierni appellanti.
22 5. Con il sesto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per non avere pronunciato sulla domanda proposta dagli odierni appellanti di
“risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi in relazione al comportamento posto in essere dalla , quantificati “nella misura di € 10.000,00 per CP_1 ciascun appellante e/o in quella maggiore o minore somma che sarà accer- tata nel corso dell'istruttoria o, in difetto, equitativamente determinata”. In particolare, l'odierna parte appellante deduce che – in buona sostanza – la avrebbe fatto credito a , Controparte_19 Parte_1 Parte_2
e pur consapevole della situazione di Parte_3 Parte_4 difficoltà economica degli stessi, come si evincerebbe sia dalla destinazione di parte della somma mutuata all'estinzione di un precedente rapporto di mutuo con la B.C.C. di ROMA, quanto ad € 107.361,42 sia dalla destinazione del residuo importo di € 132.044,58 veniva accreditato al mutuatario “per sopperire ad esigenze finanziarie del medesimo” sia dalla circostanza, docu- mentata in atti, per cui “gli Esponenti, nel corso del rapporto, abbiano più volte chiesto ed ottenuto la sospensione temporanea dal pagamento delle rate correnti di mutuo nei limiti di legge”.
Il motivo non merita accoglimento.
Dal contratto di mutuo, ma anche dalla restante documentazione in atti, non risulta che il mutuo per cui è causa sia stato erogato al fine di consentire agli odierni appellanti di svolgere (o, meglio, di continuare a volgere) la propria attività di impresa. Non viene in rilievo, dunque, la figura dell'abusiva con- cessione del credito elaborata dalla giurisprudenza, secondo cui la conces- sione di credito effettuata, con dolo o colpa, a un'impresa che si palesi in una situazione di difficoltà economico-finanziaria e in assenza di concrete pro- spettive di superamento della crisi, integra un illecito del soggetto finanzia- tore, per essere questi venuto meno ai suoi doveri primari di una prudente gestione, obbligando il medesimo al risarcimento del danno, ove ne discenda un aggravamento del dissesto favorito dalla continuazione dell'attività di im- presa (cfr. Cass. civ., Sez. I, ord. 30.6.2021, n. 18610). Peraltro, il danno viene ritenuto sussistente dalla giurisprudenza suddetta per la massa dei creditori, in ragione dell'avere determinato la condotta della Banca l'aggra- varsi della situazione di dissesto, compromettendo così la garanzia patrimo- niale generica dei creditori, e non nei riguardi dell'imprenditore finanziato.
23 Ad ogni modo, e in via del tutto assorbente, gli odierni appellanti non hanno indicato elementi che, sussistenti al momento della presentazione della do- manda di mutuo ed emergenti dalla documentazione che di solito viene al- legata alla stessa, provino che i mutuatari non avessero – peraltro, comples- sivamente considerati – capacità reddituali tali da poter far fronte all'obbli- gazione di rimborso (in buona sostanza, al pagamento delle rate) assunta con il contratto in data 27.7.2007 e che versassero in una situazione di difficoltà economico-finanziaria. In particolare, quest'ultima non si può rite- nere indirettamente provata dalla mera esigenza di estinguere un precedente mutuo contratto con altro istituto di credito, essendo invero questo – con tutta evidenza – un presupposto per poterne stipulare un altro, di importo maggiore, con un altro istituto di credito.
Né la situazione di difficoltà economica al momento della stipula del con- tratto di mutuo si può evincere dall'asserita successiva perdita del posto di lavoro da parte di (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante Parte_2
– primo grado di giudizio) o dall'essere stato posto in cassa integrazione guadagni (v. doc. n. 11-bis del fascicolo di parte appellante – Parte_4 primo grado di giudizio), e tanto meno dall' “aver chiesto ed ottenuto la sospensione temporanea dal pagamento delle rate correnti di mutuo nei limiti di legge”, circostanza quest'ultima che proverebbe, al più, la difficoltà a fare fronte al rimborso dello stesso quanto la sospensione temporanea è stata chiesta, e non al momento di stipula del mutuo.
6. In conclusione, l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 [...] vverso la sentenza n. 1446/2020 emessa Parte_12 Parte_4 dal Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, il 18.11.2020 deve es- sere rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228.
P.Q.M.
24 La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: rigetta l'appello proposto da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e avverso la sentenza n. 1446/2020 emessa dal
[...] Parte_4
Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, il 18.11.2020; condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 in solido tra loro, a rimborsare alla le spese del
[...] Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
condanna , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Controparte_4 le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 20.000,00
[...] per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Roma, 20.10.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario TA DE Thellung de Courtelary
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