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Sentenza 23 maggio 2024
Sentenza 23 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/05/2024, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6148/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6148/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA CERATI e dall'Avv. CHIARA CAVALCA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO TRACANNA e dall'Avv. MARTA SAVONA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/08/2021, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in BRESCIA in data 13/03/2006 con e che dalla loro CP_1
unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/01/2022, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il riconoscimento per sé di un assegno divorzile in misura pari a € 600,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/01/2022 il Presidente Delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e, con ordinanza del 28/01/2022, riconosceva in via provvisoria un assegno di mantenimento in favore della moglie in misura pari a € 150 mensili, in ragione della disparità patrimoniali e reddituali tra i coniugi e delle difficoltà economiche in cui è incorsa la moglie a fronte del recente avvio di un'attività imprenditoriale a causa della crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria covid-19. Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 10/05/2022.
A tale udienza il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dai procuratori, rinviando alla data del 4/10/2022. All'udienza così fissata, il Giudice Istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio, per la decisione in ordine alla domanda sullo status.
Pronunciata la sentenza parziale di divorzio in data 2183/22 pubblicata in data 7/10/2022, la causa veniva rimessa sul ruolo del GI per esperire l'istruttoria.
All'udienza del 24.01.2023 veniva assunto l'interrogatorio formale del Sig. e il GI rinviava per Pt_1
valutare le risultanze delle esibizioni documentali ordinate nel parallelo giudizio di scioglimento della
CP_ comunione dei beni tra coniugi, instaurato dalla sig.ra presso il Tribunale di Cremona.
Acquisite le suddette produzioni documentali e preso atto dell'ulteriore differimento della trattazione della causa innanzi al Tribunale di Cremona (nel cui ambito è stata disposta in data 7/03/2024 una ctu contabile), le parti precisavano le rispettive conclusioni e il GI, con ordinanza del 25.01.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex Art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise.
pagina 2 di 7 Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
1. La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
Con sentenza n. in data 2183/22 pubblicata in data 7/10/2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, di talché l'unica questione controversa attiene alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Deve essere premesso che le parti si sono separate innanzi al Tribunale di Massa con sentenza n.
701/2020 pubblicata in data 14/12/2020, in forza della quale è stato posto a carico del sig. Pt_1
CP_ l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della stessa un assegno mensile di euro 100,00.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della moglie, reputandone insussistenti i presupposti in ragione dell'indipendenza economica della stessa. La resistente, dal canto suo, ha chiesto il riconoscimento, a titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 600, poi ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, ad € 400 in ragione dell'aumento delle sue entrate (in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in misura di € 150 come stabilito all'esito della fase presidenziale ovvero di € 100 come stabilito dal
Tribunale di Massa).
CP_ A fondamento della propria domanda, la RA ha invocato la duplice funzione assistenziale e contributiva dell'assegno divorzile. Sotto il primo profilo, la medesima ha lamentato che, a partire dal
2016, la sua situazione lavorativa è divenuta precaria, tenuto conto di un primo momento di disoccupazione e del lento avvio della sua nuova attività lavorativa quale rivenditrice di ricambi per automobili. Quanto invece al profilo compensativo-remunerativo, la stessa ha dedotto di aver provveduto a sostenere la “stragrande maggioranza delle spese inerenti la vita coniugale”, pagando i canoni di locazione, le spese condominiali e alcuni arredi di tutti gli appartamenti ove i coniugi hanno convissuto, dal 2006 sino al momento dell'effettiva separazione, avvenuto a marzo 2016 (per complessivi a € 43.014,32), e trovandosi oggi in una “precaria situazione economica” rispetto al marito che ha invece potuto effettuare diversi investimenti in redditizie polizze.
Ciò posto, questo Collegio ritiene che la domanda della resistente non sia fondata e come tale debba essere rigettata.
In premessa, vale la pena rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella decisione n.
18287/18, hanno ritenuto che il diritto all'assegno divorzile debba essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che pagina 3 di 7 i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro.
La Corte di Cassazione ha dunque promosso una nuova lettura interpretativa della norma sopra citata, fondata sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
La conduzione della vita familiare è, per vero, il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può anche divenire irreversibile e che, se reversibile, non necessariamente incontra una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale del coniuge economicamente più debole al momento della cessazione dell'unione.
Ne deriva che il divorzio non può azzerare quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio, sicché spetta al Giudice, ai fini della decisione, valutare l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone l'istante sotto il duplice profilo assistenziale e compensativo-perequativo, attesa la natura composita dell'istituto, nonché accertare se sussiste un divario consistente tra la posizione economica dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale disparità derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge economicamente debole, tenuto conto anche della concreta possibilità per quest'ultimo di recuperare tale pregiudizio professionale ed economico, in funzione della durata del matrimonio e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro in quanto collegato alla età del richiedente.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il ricorrente è in pensione con un reddito mensile di circa € 1.750,00 su 12 mensilità (v. Parte_1
certificazioni uniche in atti), vive presso un immobile di proprietà del figlio al quale versa mensilmente la somma di € 300 per le spese. Egli inoltre è titolare di alcune polizze, asseritamente stipulate con i proventi della vendita di un immobile acquistato prima del matrimonio, aventi un valore complessivo di oltre € 100.000,00.
Dal canto suo, la resistente, dopo aver cessato la propria attività lavorativa nel 2016, ha ripreso l'attività come procacciatrice d'affari nel 2019, aprendo una propria attività di impresa nel 2020 operante nel settore dei ricambi auto. Dalla documentazione fiscale agli atti (v. doc. 25-26-27- 40-41)
pagina 4 di 7 risultano i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2018 ha dichiarato 00€, per l'anno di imposta 2019 ha dichiarato €350,00, per l'anno d'imposta 2020 ha dichiarato €2.892,00; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato €1.528,00 e per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di €24.470,00 in regime forfettario, indicativamente pari ad un reddito netto mensile di circa € 1.600,00. La stessa ha dichiarato di vivere al momento con il figlio maggiorenne e lavoratore, nato dal precedente matrimonio.
La resistente, durante la vita coniugale, ha sempre lavorato, tanto è che in sede separazione è stata riconosciuta come una donna dotata di “spiccate attitudine e capacità lavorative che le hanno consentito, in costanza del matrimonio, lo svolgimento di attività particolarmente redditizie” ed è stato altresì acclarato che la stessa abbia “fornito un contributo significativo nella gestione della vita domestica (segnatamente, attraverso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale e delle relative utenze)”.
A tale specifico riguardo, la difesa di parte convenuta ha invero sostenuto che le parti avessero
CP_
“concordato un progetto di vita comune”, per cui la Sig.ra si sarebbe occupata di tutte le spese familiari (abitazione e autovetture) mentre il Sig. prossimo al pensionamento, avrebbe investito Pt_1
in una serie di polizze di lunga o media durata di cui beneficiare nel corso della vecchiaia della coppia.
Parte resistente ha quindi provato di aver versato canoni di locazione e spese condominiali per alcuni anni di convivenza e di aver sostenuto spese per le autovetture.
Sennonchè anche parte ricorrente ha provato di aver fatto fronte a spese familiari, avendo peraltro la coppia convissuto per i primi anni di matrimonio nella casa di proprietà esclusiva del marito.
Deve essere inoltre evidenziato che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Cremona la causa per lo scioglimento della comunione delle polizze stipulate dal sig. in costanza di matrimonio, Pt_1
CP_ promossa su iniziativa della sig.ra al fine di ottenere la condanna dell'odierno ricorrente alla restituzione del 50% di quanto da quest'ultimo investito.
Tanto premesso, procedendo ad una comparazione delle posizioni economiche delle parti così ricostruite, accertato uno squilibrio economico delle parti sotto il profilo patrimoniale (visto l'attuale raggiungimento di una sostanziale parità a livello reddituale) conseguente allo scioglimento del vincolo, di talché risulta necessario procedere all'accertamento delle cause della sopravvenuta situazione di disparità economico patrimoniale tra le parti al fine di verificare se possano e debbano operare i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio fondati sugli indicatori contenuti nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sotto il profilo della funzione perequativa e compensativa, nonché di quella assistenziale.
pagina 5 di 7 Ora, con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, deve osservarsi che la resistente ha sempre lavorato durante il matrimonio fino all'anno della separazione nel 2016 quando ella è rimasta disoccupata, riuscendo poi a riorganizzare la sua attività lavorativa, con risultati apprezzabili, viste le ultime dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, questo Collegio ritiene che la resistente disponga di mezzi di sussistenza necessari per condurre una vita libera e dignitosa e che la rilevante disparità reddituale inizialmente emersa dalla comparazione delle rispettive posizioni economiche sia colmabile in concreto, considerata l'età della CP_ RA (56 anni) e la rilevante capacità lavorativa che la stessa ha dimostrato di poter impiegare con effettività anche nel corso del presente giudizio.
Con riguardo, invece, all'esame della funzione perequativa assolta dall'assegno divorzile, si osserva
CP_ che la RA , fin dall'epoca del matrimonio, ha sempre svolto un'attività lavorativa, provvedendo – anche in virtù degli obblighi di solidarietà coniugale – al pagamento di alcune delle spese familiari.
In tale ottica, appare evidente che la moglie – al pari del coniuge – abbia dunque contributo alla formazione del patrimonio familiare col proprio lavoro professionale;
cionondimeno ritiene questo
Collegio che il pagamento delle spese necessarie a soddisfare i bisogni e le necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità o versamenti eseguiti in attuazione di un'obbligazione naturale effettuate con spirito solidaristico e come tali irripetibili.
Diversamente, l'eventuale esistenza del suddetto accordo tra i coniugi e relativo alla stipulazione delle polizze è questione rimessa all'accertamento del Tribunale di Cremona nell'ambito del giudizio di divisione tra le parti, non potendo pertanto assumere rilievo in questa sede.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene che non sia stata dimostrata la sussistenza del diritto all'assegno divorzile sotto il profilo perequativo.
In conclusione la domanda della resistente deve essere rigettata, con conseguente revoca – a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo quanto già versato – di ogni contributo posto provvisoriamente a carico del resistente per il mantenimento dell'ex coniuge.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
2. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, il Collegio ritiene di poter compensare per metà le spese di lite, con conseguente condanna della resistente alla pagina 6 di 7 rifusione della restante metà a favore del ricorrente, nella misura calcolata secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e tenuto conto della bassa complessità della causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
A. REVOCA, a far data dalla pubblicazione della presente decisione, ogni contributo per il mantenimento della resistente posto a carico del ricorrente;
B. COMPENSA per metà le spese di lite e CONDANNA la resistente alla rifusione della restante metà
a favore del ricorrente, nella misura già calcolata di € 3.808, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2024
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Marrapodi Presidente dott.ssa Raffaella Cimminiello Giudice Relatore est. dott.ssa Paola Gargantini Giudice Onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 6148/2021 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. PAOLA CERATI e dall'Avv. CHIARA CAVALCA RICORRENTE contro
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. FILIPPO TRACANNA e dall'Avv. MARTA SAVONA RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio civile
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
Per parte resistente: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/08/2021, la ricorrente, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio civile in BRESCIA in data 13/03/2006 con e che dalla loro CP_1
unione non sono nati figli, chiedeva al Tribunale di pronunziare lo scioglimento del matrimonio civile, senza null'altro disporre.
Con comparsa di costituzione depositata in data 14/01/2022, si costituiva in giudizio, CP_1
aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo il riconoscimento per sé di un assegno divorzile in misura pari a € 600,00.
All'esito dell'udienza presidenziale del 26/01/2022 il Presidente Delegato, esperito invano il tentativo di conciliazione, sentiva le parti e, con ordinanza del 28/01/2022, riconosceva in via provvisoria un assegno di mantenimento in favore della moglie in misura pari a € 150 mensili, in ragione della disparità patrimoniali e reddituali tra i coniugi e delle difficoltà economiche in cui è incorsa la moglie a fronte del recente avvio di un'attività imprenditoriale a causa della crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria covid-19. Nominava, dunque, se stesso Giudice Istruttore e fissava udienza di comparizione e trattazione in data 10/05/2022.
A tale udienza il Giudice Istruttore concedeva alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti dai procuratori, rinviando alla data del 4/10/2022. All'udienza così fissata, il Giudice Istruttore ammetteva parzialmente le istanze istruttorie formulate dalle parti, rimettendo gli atti al Collegio, con riserva di riferire in camera di consiglio, per la decisione in ordine alla domanda sullo status.
Pronunciata la sentenza parziale di divorzio in data 2183/22 pubblicata in data 7/10/2022, la causa veniva rimessa sul ruolo del GI per esperire l'istruttoria.
All'udienza del 24.01.2023 veniva assunto l'interrogatorio formale del Sig. e il GI rinviava per Pt_1
valutare le risultanze delle esibizioni documentali ordinate nel parallelo giudizio di scioglimento della
CP_ comunione dei beni tra coniugi, instaurato dalla sig.ra presso il Tribunale di Cremona.
Acquisite le suddette produzioni documentali e preso atto dell'ulteriore differimento della trattazione della causa innanzi al Tribunale di Cremona (nel cui ambito è stata disposta in data 7/03/2024 una ctu contabile), le parti precisavano le rispettive conclusioni e il GI, con ordinanza del 25.01.2024, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti termini ex Art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali.
Osserva il Tribunale che la causa è matura per la decisione, ritenendo il Collegio di confermare le determinazioni istruttorie assunte dal Giudice Istruttore con l'ordinanza sopra richiamata, le cui motivazioni vengono condivise.
pagina 2 di 7 Gli elementi acquisiti attraverso le verbalizzazione delle parti e l'ampia documentazione depositata dalle parti su ordine del Giudice Istruttore e da questi acquisita, consentono a questa Autorità
Giudiziaria di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio.
1. La domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente
Con sentenza n. in data 2183/22 pubblicata in data 7/10/2022 è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti, di talché l'unica questione controversa attiene alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente.
Deve essere premesso che le parti si sono separate innanzi al Tribunale di Massa con sentenza n.
701/2020 pubblicata in data 14/12/2020, in forza della quale è stato posto a carico del sig. Pt_1
CP_ l'obbligo di corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della stessa un assegno mensile di euro 100,00.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha chiesto la revoca del contributo a suo carico per il mantenimento della moglie, reputandone insussistenti i presupposti in ragione dell'indipendenza economica della stessa. La resistente, dal canto suo, ha chiesto il riconoscimento, a titolo di assegno divorzile, dell'importo di € 600, poi ridotto, in sede di precisazione delle conclusioni, ad € 400 in ragione dell'aumento delle sue entrate (in via subordinata, ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile in misura di € 150 come stabilito all'esito della fase presidenziale ovvero di € 100 come stabilito dal
Tribunale di Massa).
CP_ A fondamento della propria domanda, la RA ha invocato la duplice funzione assistenziale e contributiva dell'assegno divorzile. Sotto il primo profilo, la medesima ha lamentato che, a partire dal
2016, la sua situazione lavorativa è divenuta precaria, tenuto conto di un primo momento di disoccupazione e del lento avvio della sua nuova attività lavorativa quale rivenditrice di ricambi per automobili. Quanto invece al profilo compensativo-remunerativo, la stessa ha dedotto di aver provveduto a sostenere la “stragrande maggioranza delle spese inerenti la vita coniugale”, pagando i canoni di locazione, le spese condominiali e alcuni arredi di tutti gli appartamenti ove i coniugi hanno convissuto, dal 2006 sino al momento dell'effettiva separazione, avvenuto a marzo 2016 (per complessivi a € 43.014,32), e trovandosi oggi in una “precaria situazione economica” rispetto al marito che ha invece potuto effettuare diversi investimenti in redditizie polizze.
Ciò posto, questo Collegio ritiene che la domanda della resistente non sia fondata e come tale debba essere rigettata.
In premessa, vale la pena rammentare che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella decisione n.
18287/18, hanno ritenuto che il diritto all'assegno divorzile debba essere valutato alla luce dei parametri indicati dall'art. 5, co. 6 della legge n. 898/70, i quali sottolineano la pari dignità dei ruoli che pagina 3 di 7 i coniugi hanno svolto nella relazione matrimoniale, tra cui rileva, in particolare, il contributo personale ed economico dato alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune fornito dal coniuge economicamente più debole in relazione alla durata del matrimonio, fattore di cruciale importanza nella valutazione suddetta, considerati altresì l'età dell'istante, le sue effettive potenzialità professionali e reddituali e la conformazione del mercato del lavoro.
La Corte di Cassazione ha dunque promosso una nuova lettura interpretativa della norma sopra citata, fondata sulla valorizzazione dei principi di autodeterminazione e di autoresponsabilità, i quali orientano i coniugi dal momento della contrazione del vincolo e per tutta la durata dello stesso, determinando il modello di relazione coniugale da realizzare, la definizione dei ruoli e il contributo di ciascuno all'attuazione dei diritti e doveri fissati dall'art. 143 c.c.
La conduzione della vita familiare è, per vero, il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri e obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, un corso che può anche divenire irreversibile e che, se reversibile, non necessariamente incontra una correlata duttilità e flessibilità in ordine alle condizioni soggettive e alla sfera economico patrimoniale del coniuge economicamente più debole al momento della cessazione dell'unione.
Ne deriva che il divorzio non può azzerare quanto è stato vissuto nel corso del matrimonio, sicché spetta al Giudice, ai fini della decisione, valutare l'adeguatezza dei mezzi di cui dispone l'istante sotto il duplice profilo assistenziale e compensativo-perequativo, attesa la natura composita dell'istituto, nonché accertare se sussiste un divario consistente tra la posizione economica dei coniugi e, in caso di esito positivo, se tale disparità derivi dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali del coniuge economicamente debole, tenuto conto anche della concreta possibilità per quest'ultimo di recuperare tale pregiudizio professionale ed economico, in funzione della durata del matrimonio e della concreta possibilità di reinserirsi nel mercato del lavoro in quanto collegato alla età del richiedente.
Applicando tali principi al caso di specie, si osserva quanto segue.
Il ricorrente è in pensione con un reddito mensile di circa € 1.750,00 su 12 mensilità (v. Parte_1
certificazioni uniche in atti), vive presso un immobile di proprietà del figlio al quale versa mensilmente la somma di € 300 per le spese. Egli inoltre è titolare di alcune polizze, asseritamente stipulate con i proventi della vendita di un immobile acquistato prima del matrimonio, aventi un valore complessivo di oltre € 100.000,00.
Dal canto suo, la resistente, dopo aver cessato la propria attività lavorativa nel 2016, ha ripreso l'attività come procacciatrice d'affari nel 2019, aprendo una propria attività di impresa nel 2020 operante nel settore dei ricambi auto. Dalla documentazione fiscale agli atti (v. doc. 25-26-27- 40-41)
pagina 4 di 7 risultano i seguenti redditi: per l'anno di imposta 2018 ha dichiarato 00€, per l'anno di imposta 2019 ha dichiarato €350,00, per l'anno d'imposta 2020 ha dichiarato €2.892,00; per l'anno d'imposta 2021 ha dichiarato €1.528,00 e per l'anno di imposta 2022 ha dichiarato un reddito complessivo di €24.470,00 in regime forfettario, indicativamente pari ad un reddito netto mensile di circa € 1.600,00. La stessa ha dichiarato di vivere al momento con il figlio maggiorenne e lavoratore, nato dal precedente matrimonio.
La resistente, durante la vita coniugale, ha sempre lavorato, tanto è che in sede separazione è stata riconosciuta come una donna dotata di “spiccate attitudine e capacità lavorative che le hanno consentito, in costanza del matrimonio, lo svolgimento di attività particolarmente redditizie” ed è stato altresì acclarato che la stessa abbia “fornito un contributo significativo nella gestione della vita domestica (segnatamente, attraverso il pagamento del canone di locazione dell'abitazione coniugale e delle relative utenze)”.
A tale specifico riguardo, la difesa di parte convenuta ha invero sostenuto che le parti avessero
CP_
“concordato un progetto di vita comune”, per cui la Sig.ra si sarebbe occupata di tutte le spese familiari (abitazione e autovetture) mentre il Sig. prossimo al pensionamento, avrebbe investito Pt_1
in una serie di polizze di lunga o media durata di cui beneficiare nel corso della vecchiaia della coppia.
Parte resistente ha quindi provato di aver versato canoni di locazione e spese condominiali per alcuni anni di convivenza e di aver sostenuto spese per le autovetture.
Sennonchè anche parte ricorrente ha provato di aver fatto fronte a spese familiari, avendo peraltro la coppia convissuto per i primi anni di matrimonio nella casa di proprietà esclusiva del marito.
Deve essere inoltre evidenziato che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di Cremona la causa per lo scioglimento della comunione delle polizze stipulate dal sig. in costanza di matrimonio, Pt_1
CP_ promossa su iniziativa della sig.ra al fine di ottenere la condanna dell'odierno ricorrente alla restituzione del 50% di quanto da quest'ultimo investito.
Tanto premesso, procedendo ad una comparazione delle posizioni economiche delle parti così ricostruite, accertato uno squilibrio economico delle parti sotto il profilo patrimoniale (visto l'attuale raggiungimento di una sostanziale parità a livello reddituale) conseguente allo scioglimento del vincolo, di talché risulta necessario procedere all'accertamento delle cause della sopravvenuta situazione di disparità economico patrimoniale tra le parti al fine di verificare se possano e debbano operare i criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio fondati sugli indicatori contenuti nella L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sotto il profilo della funzione perequativa e compensativa, nonché di quella assistenziale.
pagina 5 di 7 Ora, con riguardo alla funzione assistenziale dell'assegno divorzile, deve osservarsi che la resistente ha sempre lavorato durante il matrimonio fino all'anno della separazione nel 2016 quando ella è rimasta disoccupata, riuscendo poi a riorganizzare la sua attività lavorativa, con risultati apprezzabili, viste le ultime dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, questo Collegio ritiene che la resistente disponga di mezzi di sussistenza necessari per condurre una vita libera e dignitosa e che la rilevante disparità reddituale inizialmente emersa dalla comparazione delle rispettive posizioni economiche sia colmabile in concreto, considerata l'età della CP_ RA (56 anni) e la rilevante capacità lavorativa che la stessa ha dimostrato di poter impiegare con effettività anche nel corso del presente giudizio.
Con riguardo, invece, all'esame della funzione perequativa assolta dall'assegno divorzile, si osserva
CP_ che la RA , fin dall'epoca del matrimonio, ha sempre svolto un'attività lavorativa, provvedendo – anche in virtù degli obblighi di solidarietà coniugale – al pagamento di alcune delle spese familiari.
In tale ottica, appare evidente che la moglie – al pari del coniuge – abbia dunque contributo alla formazione del patrimonio familiare col proprio lavoro professionale;
cionondimeno ritiene questo
Collegio che il pagamento delle spese necessarie a soddisfare i bisogni e le necessità domestiche e di coppia possono giustificarsi come atto di liberalità o versamenti eseguiti in attuazione di un'obbligazione naturale effettuate con spirito solidaristico e come tali irripetibili.
Diversamente, l'eventuale esistenza del suddetto accordo tra i coniugi e relativo alla stipulazione delle polizze è questione rimessa all'accertamento del Tribunale di Cremona nell'ambito del giudizio di divisione tra le parti, non potendo pertanto assumere rilievo in questa sede.
Conseguentemente, il Tribunale ritiene che non sia stata dimostrata la sussistenza del diritto all'assegno divorzile sotto il profilo perequativo.
In conclusione la domanda della resistente deve essere rigettata, con conseguente revoca – a far data dalla pubblicazione della presente sentenza, fermo quanto già versato – di ogni contributo posto provvisoriamente a carico del resistente per il mantenimento dell'ex coniuge.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio essendo stati affrontati tutti gli aspetti rilevanti per la definizione del procedimento: gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.
2. Le spese di lite
Stante la natura necessaria del giudizio in punto di status e il tenore della presente decisione, il Collegio ritiene di poter compensare per metà le spese di lite, con conseguente condanna della resistente alla pagina 6 di 7 rifusione della restante metà a favore del ricorrente, nella misura calcolata secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 147/2022 e tenuto conto della bassa complessità della causa di valore indeterminabile.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e rigettata ogni avversa istanza, così provvede:
A. REVOCA, a far data dalla pubblicazione della presente decisione, ogni contributo per il mantenimento della resistente posto a carico del ricorrente;
B. COMPENSA per metà le spese di lite e CONDANNA la resistente alla rifusione della restante metà
a favore del ricorrente, nella misura già calcolata di € 3.808, oltre oneri e accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 24/04/2024
Il Presidente
Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore estensore
Raffaella Cimminiello
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