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Sentenza 21 novembre 2024
Sentenza 21 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/11/2024, n. 824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 824 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7772 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Rita Mugoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TO Budroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/08/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monastir, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
I sottoscritti coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
2. I minori TO e rimarranno collocati presso la madre nell'abitazione Per_1 familiare sita in Monastir nella via Roma n. 35, di proprietà esclusiva della NOa ove rimarrà stabilita la loro residenza. Pt_1
3. TO e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali manterranno pari Per_1 responsabilità genitoriale e garantiranno ai propri figli cura, educazione, istruzione e mantenimento.
I minori figli manterranno rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra
Pag. 2 di 4 scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Le parti assumeranno autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. In considerazione dei turni lavorativi del NO , i genitori si CP_1 accordano affinché:
- nel periodo scolastico dei minori, questi stiano con il padre nelle giornate di mercoledì e di venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30 e nei fine settimana alternati con la madre, dall'uscita di scuola del sabato e sino all'entrata di scuola del lunedì;
- nel periodo delle vacanze estive, i minori stiano con il padre il lunedì dalle ore 21.00 e sino al martedì ore 13.00 nella settimana nella quale i figli hanno trascorso il fine settimana precedente con la madre;
nelle giornate di mercoledì e di venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30 nelle settimane nelle quali i minori trascorreranno con il padre il fine settimana.
Le parti precisano che sono fatti salvi diversi accordi fra loro, preceduti da congruo preavviso sulle richieste modifiche.
- Durante le Feste natalizie e pasquali TO e trascorreranno - ad Per_1 anni alterni - con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro la giornata del
Natale, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
nonché il giorno del 31 dicembre e del 1° gennaio, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sempre sino alle ore 10.00 del giorno dopo.
- Con riferimento alle vacanze estive, TO e trascorreranno con il Per_1 padre cinque giorni continuativi in concomitanza con le ferie di quest'ultimo, previa comunicazione alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi accordi differenti fra i genitori.
6. Il padre verserà alla madre l'importo mensile di Euro 700,00 esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento dei figli (Euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accreditamento della somma nella Poste pay intestata alla NOa recante IBAN [...]. Pt_1
Tale importo sarà rivalutato annualmente come per legge, secondo gli indici
ISTAT del costo vita, a far data dall'agosto 2024.
Le spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Rispetto alla individuazione e regolamentazione delle suddette spese, i coniugi si impegnano a fare riferimento alle Linee Guida del CNF così come trasmesse a tutti gli ordini in data 29.11.2017.
Pag. 3 di 4 Le parti si accordano affinché il rimborso pro quota al genitore che ha eventualmente anticipato tali spese debba avvenire entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata affrontata.
Ciascuno dei genitori detrarrà fiscalmente la quota di sua spettanza.
7. I coniugi si accordano per il percepimento integrale dell'assegno unico per i figli da parte della madre e dichiarano di avere provveduto al disbrigo delle pratiche necessarie.
Le parti si accordano, altresì, affinché la pensione per l'indennità di frequenza riconosciuta al minore TO durante l'anno scolastico sia percepita dalla madre, che la utilizzerà/accantonerà esclusivamente per le necessità del bambino.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai NOi:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7772 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paola Rita Mugoni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. TO Budroni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 01/08/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monastir, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e di comunicarsi preventivamente eventuali cambi di domicilio e/o di residenza.
I sottoscritti coniugi prestano sin d'ora il consenso al rilascio del documento valido per l'espatrio, anche per i figli minori.
2. I minori TO e rimarranno collocati presso la madre nell'abitazione Per_1 familiare sita in Monastir nella via Roma n. 35, di proprietà esclusiva della NOa ove rimarrà stabilita la loro residenza. Pt_1
3. TO e saranno affidati ad entrambi i genitori, i quali manterranno pari Per_1 responsabilità genitoriale e garantiranno ai propri figli cura, educazione, istruzione e mantenimento.
I minori figli manterranno rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale.
4. I genitori adotteranno concordemente le decisioni più importanti nell'interesse dei figli minori concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche,
l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra
Pag. 2 di 4 scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Le parti assumeranno autonomamente soltanto le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
5. In considerazione dei turni lavorativi del NO , i genitori si CP_1 accordano affinché:
- nel periodo scolastico dei minori, questi stiano con il padre nelle giornate di mercoledì e di venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30 e nei fine settimana alternati con la madre, dall'uscita di scuola del sabato e sino all'entrata di scuola del lunedì;
- nel periodo delle vacanze estive, i minori stiano con il padre il lunedì dalle ore 21.00 e sino al martedì ore 13.00 nella settimana nella quale i figli hanno trascorso il fine settimana precedente con la madre;
nelle giornate di mercoledì e di venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 20.30 nelle settimane nelle quali i minori trascorreranno con il padre il fine settimana.
Le parti precisano che sono fatti salvi diversi accordi fra loro, preceduti da congruo preavviso sulle richieste modifiche.
- Durante le Feste natalizie e pasquali TO e trascorreranno - ad Per_1 anni alterni - con un genitore la Vigilia di Natale e con l'altro la giornata del
Natale, sino alle ore 10.00 del giorno dopo;
nonché il giorno del 31 dicembre e del 1° gennaio, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, sempre sino alle ore 10.00 del giorno dopo.
- Con riferimento alle vacanze estive, TO e trascorreranno con il Per_1 padre cinque giorni continuativi in concomitanza con le ferie di quest'ultimo, previa comunicazione alla madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Sono fatti salvi accordi differenti fra i genitori.
6. Il padre verserà alla madre l'importo mensile di Euro 700,00 esclusivamente a titolo di contributo al mantenimento dei figli (Euro 350,00 per ciascun figlio) entro il giorno 5 di ogni mese, mediante accreditamento della somma nella Poste pay intestata alla NOa recante IBAN [...]. Pt_1
Tale importo sarà rivalutato annualmente come per legge, secondo gli indici
ISTAT del costo vita, a far data dall'agosto 2024.
Le spese straordinarie necessarie per i figli, previamente concordate e documentate, saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
Rispetto alla individuazione e regolamentazione delle suddette spese, i coniugi si impegnano a fare riferimento alle Linee Guida del CNF così come trasmesse a tutti gli ordini in data 29.11.2017.
Pag. 3 di 4 Le parti si accordano affinché il rimborso pro quota al genitore che ha eventualmente anticipato tali spese debba avvenire entro il mese successivo a quello nel quale la spesa è stata affrontata.
Ciascuno dei genitori detrarrà fiscalmente la quota di sua spettanza.
7. I coniugi si accordano per il percepimento integrale dell'assegno unico per i figli da parte della madre e dichiarano di avere provveduto al disbrigo delle pratiche necessarie.
Le parti si accordano, altresì, affinché la pensione per l'indennità di frequenza riconosciuta al minore TO durante l'anno scolastico sia percepita dalla madre, che la utilizzerà/accantonerà esclusivamente per le necessità del bambino.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 21/11/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4