a) al comma 1, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 2, lettera b), le parole: «progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonche'» sono soppresse;
c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'articolo 3 , comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditorie acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato»; ((2)) d) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 , e' sostituita dalla seguente:
"f) l'indicazione, con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l'esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall'inquinamento acustico"».
------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 29 maggio 2013, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 5/6/2013, n. 23), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell' art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' Europee. Legge comunitaria 2008)".