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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 1373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1373 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2276/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
c.f.: n. il 20 marzo 1955 a Napoli e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato in via del Parco Margherita n. 12, presso lo studio dell'avv. Gennaro Illiano c.f.: che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado
Appellante CONTRO
P.VA , con sede in Napoli Controparte_1 P.VA_1 alla Via G. Marino n.1, in persona del legale rapp.te p.t., ing. , CP_2 elett.te dom.to in Napoli alla Via Vittorio Veneto n.288/A, presso lo studio dell'avv. Salvatore Della Corte ( ), che lo rappresenta e C.F._3 difende in virtù di procura su atto separato (ai sensi dell'art.176, co.2, c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax ai numeri 081/5853345 - 5852946 ed al seguente indirizzo PEC:
Email_1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 4626/23, depositata in data 07/07/2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 07-01-2022, Parte_1 adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ,per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire l'incentivo all'esodo anticipato di cui all'avviso pubblico del 02/01/2018 della e successivi avvisi e Controparte_3 manifestazioni di interesse nonché in virtu' di tutto quanto previsto per legge, al posto del sig. e/o al posto del sig. nonché al CP_4 Parte_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da valutarsi in forma equitativa dal Giudice;
- per l'effetto chiedeva di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_5 al pagamento in suo favore di euro 65.813,40 a titolo di incentivo all'esodo anticipato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e calcolati come sopra;
- in subordine, chiedeva di condannare la convenuta società al solo pagamento della somma di € 65.813,40 a titolo di incentivo all'esodo anticipato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, comunque ritenuta congrua , anche a seguito di Ctu contabile appositamente disposta;
vinte le spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 28.12.1981 al CP_5
30.4.2019, in ragione delle dimissioni rassegnate in data 1.5.2019, di essere stato trasferito a far data dal 4.1.2010 con la qualifica di “specialista” (parametro 193 del CCNL), all'Unità “Qualità e Gestione Certificazioni QGE”, successivamente denominata “SGI Qualità (Certificazione Qualità Sicurezza Ambiente e Etica); che avendo deciso, in data 19.1.2018, l'ANM con Ordine di Servizio n.12 - in virtù dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo comunicata alla l'8.6.2017- di usufruire degli incentivi Controparte_3 disposti dalla per l'esodo anticipato dei propri dipendenti, egli Controparte_3 aveva aderito al proposto esodo incentivato in data 10.4.2018, dichiarando di essere disponibile a rassegnare le dimissioni dall'1.10.2018; Contr
- che l' con nota prot.n.19924 dell'1.8.2018 gli richiedeva l'estratto contributivo, ed il in forza all'Amministrazione del personale, CP_6 calcolava la somma spettante al ricorrente medesimo in €.65.813,43, secondo quanto stabilito dalla manifestazione di interesse per l'esodo incentivato,
-di aver, poi, rassegnato le proprie dimissioni in data 1.5.2019, perché in esubero, demansionato e non più rientrante nei piani di rilancio dell'Azienda,e di essere venuto a conoscenza, successivamente, di irregolarità nell'erogazione dei fondi;
-che, con pec del 6.4.2021,aveva richiesto l'accesso agli atti, negatogli Contr dall' in data 5.5.2021, per motivi di privacy;
di aver inviato, in data 14.5.2021, una richiesta di riesame al Responsabile Anticorruzionee Trasparenza Contr dell' , senza alcun esito. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava la domanda con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.9.2023, deducendo l'erronea interpretazione delle norme di legge e contrattuali - Errata, illogica, insufficiente e/o carente motivazione;
errata ed illogica ricostruzione dei fatti e valutazione della documentazione allegata, dal momento che egli aveva i requisiti per usufruire dell'incentivo mentre del tutto illegittima era l 'assegnazione di incentivi all'esodo anticipato per i sigg.ri e che i requisiti non CP_4 Pt_2 possedevano;
che la sentenza era errata nella parte in cui riteneva che il ricorrente avrebbe manifestato la volontà di aderire alla procedura di esodo solo il 18/06/2018, cioè quando il termine di scadenza di presentazione delle domande era già spirato al 1° giugno 2018, laddove invece esso ricorrente ebbe a presentare la relativa istanza ampiamente nei termini e precisamente in data 10/04/2018, come risulta dalla ricevuta del protocollo, (all. 3 del ricorso) e la stessa fu solo rettificata in data successiva con l'indicazione della diversa data di cessazione del rapporto di lavoro dal 01/12/2019 al 01/10/2018,alla presenza e con l'autorizzazione del dott. , all'epoca responsabile del Testimone_1
Personale dell'Azienda; che non aveva mai operato alcuna rinuncia a propri diritti di risarcimento e/o pretese di qualsiasi genere nei confronti dell'Azienda; che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tra i requisiti richiesti Contr dall' per la manifestazione di interesse all'incentivazione all'esodo anticipato non era assolutamente ricompreso quello di essere interessati da un provvedimento di licenziamento individuale o da una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991; che , in ogni caso , la procedura di licenziamento collettivo aveva riguardato anche il ricorrente come comprovato dal doc. n. 4 pag 22; censurava inoltre la decisione nella parte in cui il Tribunale ,pur ventilando la necessità di un litisconsorzio necessario nei confronti dei sig.ri e , CP_4 Pt_2 non aveva poi provveduto ad ordinarlo Concludeva , pertanto , previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Contr Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di plurime argomentazioni, instava per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai fini della decisione appare opportuno ripercorrere brevemente l'iter amministrativo che ha caratterizzato la procedura di incentivo all'esodo per cui è causa. Risulta documentalmente comprovato che ,in data 2 gennaio 2018, la CP_3 pubblicò sul un avviso pubblico per l'ammissione ai contributi
[...] Pt_3 di cui all'art, 5 della disciplina del Fondo regionale per i lavoratori delle aziende del TPL della delibera della GR n. 468 del18/7/2017 – Controparte_3 incentivi all'esodo anticipato (v. doc. n. 5 in prod. ricorr. ). Contr In data 19/1/2018, poichè l' era tra i destinatari dell'avviso pubblico sopra citato a norma dell'art. 3 punto C dell'Avviso, la stessa pubblicò una manifestazione di interesse per l'esodo volontario per i propri dipendenti con Ordine di servizio n. 12 del 19 gennaio 2018 (v. doc 1 in prod. ricorr) . Con tale Ordine venivano stabiliti i requisiti per avere il suddetto incentivo all'esodo anticipato (risoluzione del rapporto di lavoro volontariamente in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso alla pensione ed essere lavoratori non appartenenti alle aree di produzione diretta dei servizi di trasporto con un'anzianità di servizio a tempo indeterminato di 7 anni presso aziende di trasporto operanti nella Regione). In detto Ordine venivano altresì precisate le modalità e termini di presentazione delle relative domande, ( termine inizialmente fissato per il 31.1.2018, che veniva successivamente differito, con OdS n.38/2018, all'1.6.2018, ore 15.30.) disponendosi che “le istanze saranno processate secondo il concorso dei criteri dell'ordine cronologico di arrivo e della data di risoluzione del rapporto di lavoro”. Risulta per tabulas che, in data 10.4.2018, il ebbe a presentare Pt_1 manifestazione di interesse all'esodo volontario, con prospettata data di cessazione del rapporto di lavoro dapprima al 31.12.2019 e poi all'1.10.2018( così modificando la propria domanda in data 18.6.2018)
Ebbene acquisite le domande di esodo volontario da parte dei propri dipendenti, Contr l' predisponeva un programma di lavoro secondo cui, seguendo gli steps indicati nel regolamento regionale, all'approssimarsi delle date di uscita dichiarate dai singoli dipendenti, procedeva alla sottoscrizione, in sede sindacale, di appositi atti conciliativi. Indi la società appellata - tramite l'apposita piattaforma informatica regionale - depositava due domande di ammissione ai contributi per l'esodo incentivato, rispettivamente in data 29 marzo 2018 e 26 aprile 2018, per complessive settanta unità lavorative, ammesse a finanziamento con Decreto Dirigenziale della CP_3
n.944 del 20.7.2018, relativo alle domande delle
[...] Parte_4 pervenute a tutto l'11.6.2018.
Contr
Con nota dell'11.6.2018, ( v. doc all. n 6 in prod. resistente ) l' - nel sollecitare la liquidazione degli importi anticipati ai propri dipendenti ,relativi agli elenchi delle prime due domande di ammissione a finanziamento) - preannunciava alla la formulazione di un'ulteriore istanza di Controparte_3 ammissione a finanziamento (successivamente depositata in data 22.6.2018) per altre 28 unità lavorative, avendo ricevuto dai propri dipendenti adesioni al programma di esodo incentivato, con cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno/settembre 2018; nel contempo rappresentava che, avendo ricevuto ulteriori domande per la cessazione del rapporto di lavoro relative al periodo 1/10/2018 –31.12.2018 ,chiedeva di conoscere se fosse possibile programmare ulteriori attività, relativamente alle istanze di esodo afferenti tale ultimo trimestre (ottobre/dicembre) 2018 (tra le quali figurava quella dell'odierno appellante). Contr Con ulteriore nota del 9.8.2018,( v. doc. n. 7 in prod. resistente ) l' , dando atto che le prime due domande di ammissione al Fondo per le settanta unità erano state oggetto di valutazione favorevole ,rappresentava alla CP_3 la situazione aziendale con riguardo alla procedura di esodo
[...] incentivato, ossia :
• l'avvenuta presentazione della terza domanda di ammissione al Fondo per
€.2.201.278,00, per le cennate 28 unità lavorative, con cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 30.9.2018;
• la necessità di acquisire indicazioni ed indirizzi con riguardo ad ulteriori 33 manifestazioni di adesione alla procedura di esodo incentivato, con chiusura del rapporto di lavoro nel quarto trimestre 2018.
Solo in data 18 dicembre 2018 la - a chiusura della seconda Controparte_3 fase di acquisizione delle domande - convocava le , con riguardo Parte_4 alle domande di ammissione al Fondo prodotte successivamente all'11 giugno Contr 2018 (tra le quali, la terza domanda prodotta dall' in data 22.6.2018), comunicando l'intervenuto sforamento del budget disponibile di 18 milioni di euro, e conseguentemente disponendo che, alla detta eccedenza, facessero fronte, Contr Contr proporzionalmente, le tre aziende ( , AIR ed che in maniera significativa avevano beneficiato dell'incentivazione finanziata dalla . Controparte_3
Stando così i fatti come documentalmente comprovati è evidente che il ricorrente non poteva essere destinatario dell'incentivo , che poteva essere concesso solo a coloro che avevano dichiarato di risolvere il loro rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2018 a causa delle limitate risorse disponibili, mentre egli non poteva usufruirne in quanto aveva dichiarato di risolvere il proprio rapporto a partire dal 01 ottobre 2018 (circostanza , peraltro puntualmente rappresentata anche all'odierno appellante, in riscontro all'istanza di accesso dallo stesso prodotta in data 6.4.2021.( v. doc n. 10 in prod. resistente).
Orbene, l'appellante continua a non avvedersi dell'impossibilità di far luogo alla fruizione dell'erogazione dell'incentivo all'esodo per cui è causa, , in ragione dei prospettati termini di cessazione anticipata del rapporto di lavoro all'1.10.2018 nella propria manifestazione di interesse che, pertanto ,non poteva rientrare tra Contr quelle oggetto di vaglio da parte dell' , essendo state prese in considerazione, le istanze con cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 30.9.2018 , avuto riguardo ai criteri di priorità prefissati dall'OdS n.12/2018, che così letteralmente dispone: “… le istanze saranno processate secondo il concorso dei criteri dell'ordine cronologico di arrivo e della data di risoluzione del rapporto di lavoro” nonché in conformità alla disciplina del Fondo che prevede che l'accesso delle Parte_4 ai contributi per l'incentivo all'esodo avvenga ( oltre che mediante emanazione
[...] di singoli avvisi pubblici ) fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
E' di palmare evidenza che il dato oggettivo dell'incapienza delle risorse finanziarie del Fondo regionale a soddisfare gli esodi a tutto il 30.9.2018 (relativamente ai quali già si è reso necessario il surriferito contributo diretto da Contr Contr parte dell' , dell'AIR e dell' ), ha comportato l'inammissibilità a finanziamento delle ulteriori 33 manifestazioni di interesse all'esodo formulate dal Contr personale dell' , tra cui l'odierno ricorrente, con fuoriuscita nel successivo quarto trimestre 2018 (1.10.2018/31.12.2018).
Contr Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l' avrebbe erogato illegittimamente l'incentivo ai sigg. e rispettivamente il Pt_2 CP_4
1/4/2018 (Ods 36 del 28/3/2018) e il 1/6/2018 (Ods 57 del 24.6.2018) quando i 18 milioni di fondi regionali non erano ancora esauriti per cui tale illegittima Contr attribuzione non aveva permesso all' di erogare quanto dovuto all'odierno appellante;
anzi ,sarebbe stata causa della successiva incapienza di fondi.
Ebbene, anche a voler accedere all'assunto dell'appellante circa un'errata erogazione di incentivi all'esodo in favore delle predette due unità di personale, la tesi, in ogni caso , non gioverebbe alla parte medesima , permanendo l'oggettiva e conclamata incapienza delle risorse del Fondo regionale relativa alle manifestazioni di interesse all'esodo con cessazione del rapporto al 30.9.2018. A ciò deve aggiungersi –e la considerazione non è di poco conto -- che l'eventuale comparazione , tutt'al più , doveva effettuarsi con gli altri lavoratori che -come il ricorrente avevano indicato come data di cessazione del rapporto il Per_1
01/10/2018. L'appellante ha, invece, dedotto sic et simpliciter di essere il primo dipendente a non aver avuto il riconoscimento dell'incentivo all'esodo pur avendo indicato quale data di cessazione del rapporto di lavoro il giorno 01/10/2018, ma di tale assunto non ha fornito alcuna prova .
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza , discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza , sia pure con le integrazioni motivazionali qui svolte.
La novità e la complessità della questione controversa, il comportamento della stessa società resistente che in un primo momento, con nota prot. 19924 del 1° agosto 2018 ,ebbe a richiedere al lavoratore la documentazione ai fini dell'incentivo all'esodo ( estratto contributivo , v.doc 8 bis allegato al ricorso)ingenerando nello stesso un affidamento circa l'esito favorevole della procedura in esame , induce la Corte a compensare tra le parti le spese del grado , peraltro già compensate dal Tribunale , e non oggetto di alcuna censura . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello
- compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20.3.2025 Il Cons. est.rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 20.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2276/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
c.f.: n. il 20 marzo 1955 a Napoli e Parte_1 C.F._1 ivi elettivamente domiciliato in via del Parco Margherita n. 12, presso lo studio dell'avv. Gennaro Illiano c.f.: che lo rappresenta e difende in C.F._2 virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del primo grado
Appellante CONTRO
P.VA , con sede in Napoli Controparte_1 P.VA_1 alla Via G. Marino n.1, in persona del legale rapp.te p.t., ing. , CP_2 elett.te dom.to in Napoli alla Via Vittorio Veneto n.288/A, presso lo studio dell'avv. Salvatore Della Corte ( ), che lo rappresenta e C.F._3 difende in virtù di procura su atto separato (ai sensi dell'art.176, co.2, c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni via fax ai numeri 081/5853345 - 5852946 ed al seguente indirizzo PEC:
Email_1 Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, n. 4626/23, depositata in data 07/07/2023, non notificata.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 cpc depositato in data 07-01-2022, Parte_1 adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ,per ottenere l'accertamento del proprio diritto a percepire l'incentivo all'esodo anticipato di cui all'avviso pubblico del 02/01/2018 della e successivi avvisi e Controparte_3 manifestazioni di interesse nonché in virtu' di tutto quanto previsto per legge, al posto del sig. e/o al posto del sig. nonché al CP_4 Parte_2 risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non subiti da valutarsi in forma equitativa dal Giudice;
- per l'effetto chiedeva di condannare l' in persona del legale rapp.te p.t., CP_5 al pagamento in suo favore di euro 65.813,40 a titolo di incentivo all'esodo anticipato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento di tutti i danni subiti e calcolati come sopra;
- in subordine, chiedeva di condannare la convenuta società al solo pagamento della somma di € 65.813,40 a titolo di incentivo all'esodo anticipato, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma, maggiore o minore, comunque ritenuta congrua , anche a seguito di Ctu contabile appositamente disposta;
vinte le spese e compensi di causa.
A fondamento della domanda esponeva:
- di aver lavorato alle dipendenze della dal 28.12.1981 al CP_5
30.4.2019, in ragione delle dimissioni rassegnate in data 1.5.2019, di essere stato trasferito a far data dal 4.1.2010 con la qualifica di “specialista” (parametro 193 del CCNL), all'Unità “Qualità e Gestione Certificazioni QGE”, successivamente denominata “SGI Qualità (Certificazione Qualità Sicurezza Ambiente e Etica); che avendo deciso, in data 19.1.2018, l'ANM con Ordine di Servizio n.12 - in virtù dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo comunicata alla l'8.6.2017- di usufruire degli incentivi Controparte_3 disposti dalla per l'esodo anticipato dei propri dipendenti, egli Controparte_3 aveva aderito al proposto esodo incentivato in data 10.4.2018, dichiarando di essere disponibile a rassegnare le dimissioni dall'1.10.2018; Contr
- che l' con nota prot.n.19924 dell'1.8.2018 gli richiedeva l'estratto contributivo, ed il in forza all'Amministrazione del personale, CP_6 calcolava la somma spettante al ricorrente medesimo in €.65.813,43, secondo quanto stabilito dalla manifestazione di interesse per l'esodo incentivato,
-di aver, poi, rassegnato le proprie dimissioni in data 1.5.2019, perché in esubero, demansionato e non più rientrante nei piani di rilancio dell'Azienda,e di essere venuto a conoscenza, successivamente, di irregolarità nell'erogazione dei fondi;
-che, con pec del 6.4.2021,aveva richiesto l'accesso agli atti, negatogli Contr dall' in data 5.5.2021, per motivi di privacy;
di aver inviato, in data 14.5.2021, una richiesta di riesame al Responsabile Anticorruzionee Trasparenza Contr dell' , senza alcun esito. Si costituiva la chiedendo il rigetto del ricorso. CP_5
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale adito rigettava la domanda con compensazione delle spese . Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la parte soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.9.2023, deducendo l'erronea interpretazione delle norme di legge e contrattuali - Errata, illogica, insufficiente e/o carente motivazione;
errata ed illogica ricostruzione dei fatti e valutazione della documentazione allegata, dal momento che egli aveva i requisiti per usufruire dell'incentivo mentre del tutto illegittima era l 'assegnazione di incentivi all'esodo anticipato per i sigg.ri e che i requisiti non CP_4 Pt_2 possedevano;
che la sentenza era errata nella parte in cui riteneva che il ricorrente avrebbe manifestato la volontà di aderire alla procedura di esodo solo il 18/06/2018, cioè quando il termine di scadenza di presentazione delle domande era già spirato al 1° giugno 2018, laddove invece esso ricorrente ebbe a presentare la relativa istanza ampiamente nei termini e precisamente in data 10/04/2018, come risulta dalla ricevuta del protocollo, (all. 3 del ricorso) e la stessa fu solo rettificata in data successiva con l'indicazione della diversa data di cessazione del rapporto di lavoro dal 01/12/2019 al 01/10/2018,alla presenza e con l'autorizzazione del dott. , all'epoca responsabile del Testimone_1
Personale dell'Azienda; che non aveva mai operato alcuna rinuncia a propri diritti di risarcimento e/o pretese di qualsiasi genere nei confronti dell'Azienda; che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, tra i requisiti richiesti Contr dall' per la manifestazione di interesse all'incentivazione all'esodo anticipato non era assolutamente ricompreso quello di essere interessati da un provvedimento di licenziamento individuale o da una procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223/1991; che , in ogni caso , la procedura di licenziamento collettivo aveva riguardato anche il ricorrente come comprovato dal doc. n. 4 pag 22; censurava inoltre la decisione nella parte in cui il Tribunale ,pur ventilando la necessità di un litisconsorzio necessario nei confronti dei sig.ri e , CP_4 Pt_2 non aveva poi provveduto ad ordinarlo Concludeva , pertanto , previa ammissione delle richieste istruttorie formulate in primo grado , in riforma dell'impugnata sentenza , di accogliere integralmente la domanda formulata in prime cure;
vinte le spese del doppio grado con attribuzione. Contr Instaurato il contraddittorio si costituiva l' che , sulla base di plurime argomentazioni, instava per il rigetto dell'appello proposto, con vittoria di spese del grado. Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022.
Indi , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
La Corte giudica l'appello infondato per le ragioni che si vanno ad esporre.
Ai fini della decisione appare opportuno ripercorrere brevemente l'iter amministrativo che ha caratterizzato la procedura di incentivo all'esodo per cui è causa. Risulta documentalmente comprovato che ,in data 2 gennaio 2018, la CP_3 pubblicò sul un avviso pubblico per l'ammissione ai contributi
[...] Pt_3 di cui all'art, 5 della disciplina del Fondo regionale per i lavoratori delle aziende del TPL della delibera della GR n. 468 del18/7/2017 – Controparte_3 incentivi all'esodo anticipato (v. doc. n. 5 in prod. ricorr. ). Contr In data 19/1/2018, poichè l' era tra i destinatari dell'avviso pubblico sopra citato a norma dell'art. 3 punto C dell'Avviso, la stessa pubblicò una manifestazione di interesse per l'esodo volontario per i propri dipendenti con Ordine di servizio n. 12 del 19 gennaio 2018 (v. doc 1 in prod. ricorr) . Con tale Ordine venivano stabiliti i requisiti per avere il suddetto incentivo all'esodo anticipato (risoluzione del rapporto di lavoro volontariamente in anticipo rispetto al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'accesso alla pensione ed essere lavoratori non appartenenti alle aree di produzione diretta dei servizi di trasporto con un'anzianità di servizio a tempo indeterminato di 7 anni presso aziende di trasporto operanti nella Regione). In detto Ordine venivano altresì precisate le modalità e termini di presentazione delle relative domande, ( termine inizialmente fissato per il 31.1.2018, che veniva successivamente differito, con OdS n.38/2018, all'1.6.2018, ore 15.30.) disponendosi che “le istanze saranno processate secondo il concorso dei criteri dell'ordine cronologico di arrivo e della data di risoluzione del rapporto di lavoro”. Risulta per tabulas che, in data 10.4.2018, il ebbe a presentare Pt_1 manifestazione di interesse all'esodo volontario, con prospettata data di cessazione del rapporto di lavoro dapprima al 31.12.2019 e poi all'1.10.2018( così modificando la propria domanda in data 18.6.2018)
Ebbene acquisite le domande di esodo volontario da parte dei propri dipendenti, Contr l' predisponeva un programma di lavoro secondo cui, seguendo gli steps indicati nel regolamento regionale, all'approssimarsi delle date di uscita dichiarate dai singoli dipendenti, procedeva alla sottoscrizione, in sede sindacale, di appositi atti conciliativi. Indi la società appellata - tramite l'apposita piattaforma informatica regionale - depositava due domande di ammissione ai contributi per l'esodo incentivato, rispettivamente in data 29 marzo 2018 e 26 aprile 2018, per complessive settanta unità lavorative, ammesse a finanziamento con Decreto Dirigenziale della CP_3
n.944 del 20.7.2018, relativo alle domande delle
[...] Parte_4 pervenute a tutto l'11.6.2018.
Contr
Con nota dell'11.6.2018, ( v. doc all. n 6 in prod. resistente ) l' - nel sollecitare la liquidazione degli importi anticipati ai propri dipendenti ,relativi agli elenchi delle prime due domande di ammissione a finanziamento) - preannunciava alla la formulazione di un'ulteriore istanza di Controparte_3 ammissione a finanziamento (successivamente depositata in data 22.6.2018) per altre 28 unità lavorative, avendo ricevuto dai propri dipendenti adesioni al programma di esodo incentivato, con cessazione del rapporto di lavoro nel periodo giugno/settembre 2018; nel contempo rappresentava che, avendo ricevuto ulteriori domande per la cessazione del rapporto di lavoro relative al periodo 1/10/2018 –31.12.2018 ,chiedeva di conoscere se fosse possibile programmare ulteriori attività, relativamente alle istanze di esodo afferenti tale ultimo trimestre (ottobre/dicembre) 2018 (tra le quali figurava quella dell'odierno appellante). Contr Con ulteriore nota del 9.8.2018,( v. doc. n. 7 in prod. resistente ) l' , dando atto che le prime due domande di ammissione al Fondo per le settanta unità erano state oggetto di valutazione favorevole ,rappresentava alla CP_3 la situazione aziendale con riguardo alla procedura di esodo
[...] incentivato, ossia :
• l'avvenuta presentazione della terza domanda di ammissione al Fondo per
€.2.201.278,00, per le cennate 28 unità lavorative, con cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 30.9.2018;
• la necessità di acquisire indicazioni ed indirizzi con riguardo ad ulteriori 33 manifestazioni di adesione alla procedura di esodo incentivato, con chiusura del rapporto di lavoro nel quarto trimestre 2018.
Solo in data 18 dicembre 2018 la - a chiusura della seconda Controparte_3 fase di acquisizione delle domande - convocava le , con riguardo Parte_4 alle domande di ammissione al Fondo prodotte successivamente all'11 giugno Contr 2018 (tra le quali, la terza domanda prodotta dall' in data 22.6.2018), comunicando l'intervenuto sforamento del budget disponibile di 18 milioni di euro, e conseguentemente disponendo che, alla detta eccedenza, facessero fronte, Contr Contr proporzionalmente, le tre aziende ( , AIR ed che in maniera significativa avevano beneficiato dell'incentivazione finanziata dalla . Controparte_3
Stando così i fatti come documentalmente comprovati è evidente che il ricorrente non poteva essere destinatario dell'incentivo , che poteva essere concesso solo a coloro che avevano dichiarato di risolvere il loro rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2018 a causa delle limitate risorse disponibili, mentre egli non poteva usufruirne in quanto aveva dichiarato di risolvere il proprio rapporto a partire dal 01 ottobre 2018 (circostanza , peraltro puntualmente rappresentata anche all'odierno appellante, in riscontro all'istanza di accesso dallo stesso prodotta in data 6.4.2021.( v. doc n. 10 in prod. resistente).
Orbene, l'appellante continua a non avvedersi dell'impossibilità di far luogo alla fruizione dell'erogazione dell'incentivo all'esodo per cui è causa, , in ragione dei prospettati termini di cessazione anticipata del rapporto di lavoro all'1.10.2018 nella propria manifestazione di interesse che, pertanto ,non poteva rientrare tra Contr quelle oggetto di vaglio da parte dell' , essendo state prese in considerazione, le istanze con cessazione del rapporto di lavoro a tutto il 30.9.2018 , avuto riguardo ai criteri di priorità prefissati dall'OdS n.12/2018, che così letteralmente dispone: “… le istanze saranno processate secondo il concorso dei criteri dell'ordine cronologico di arrivo e della data di risoluzione del rapporto di lavoro” nonché in conformità alla disciplina del Fondo che prevede che l'accesso delle Parte_4 ai contributi per l'incentivo all'esodo avvenga ( oltre che mediante emanazione
[...] di singoli avvisi pubblici ) fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
E' di palmare evidenza che il dato oggettivo dell'incapienza delle risorse finanziarie del Fondo regionale a soddisfare gli esodi a tutto il 30.9.2018 (relativamente ai quali già si è reso necessario il surriferito contributo diretto da Contr Contr parte dell' , dell'AIR e dell' ), ha comportato l'inammissibilità a finanziamento delle ulteriori 33 manifestazioni di interesse all'esodo formulate dal Contr personale dell' , tra cui l'odierno ricorrente, con fuoriuscita nel successivo quarto trimestre 2018 (1.10.2018/31.12.2018).
Contr Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellante secondo cui l' avrebbe erogato illegittimamente l'incentivo ai sigg. e rispettivamente il Pt_2 CP_4
1/4/2018 (Ods 36 del 28/3/2018) e il 1/6/2018 (Ods 57 del 24.6.2018) quando i 18 milioni di fondi regionali non erano ancora esauriti per cui tale illegittima Contr attribuzione non aveva permesso all' di erogare quanto dovuto all'odierno appellante;
anzi ,sarebbe stata causa della successiva incapienza di fondi.
Ebbene, anche a voler accedere all'assunto dell'appellante circa un'errata erogazione di incentivi all'esodo in favore delle predette due unità di personale, la tesi, in ogni caso , non gioverebbe alla parte medesima , permanendo l'oggettiva e conclamata incapienza delle risorse del Fondo regionale relativa alle manifestazioni di interesse all'esodo con cessazione del rapporto al 30.9.2018. A ciò deve aggiungersi –e la considerazione non è di poco conto -- che l'eventuale comparazione , tutt'al più , doveva effettuarsi con gli altri lavoratori che -come il ricorrente avevano indicato come data di cessazione del rapporto il Per_1
01/10/2018. L'appellante ha, invece, dedotto sic et simpliciter di essere il primo dipendente a non aver avuto il riconoscimento dell'incentivo all'esodo pur avendo indicato quale data di cessazione del rapporto di lavoro il giorno 01/10/2018, ma di tale assunto non ha fornito alcuna prova .
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, assorbita ogni ulteriore doglianza , discende la infondatezza delle censure formulate da parte appellante e il rigetto del gravame con la conferma dell'impugnata sentenza , sia pure con le integrazioni motivazionali qui svolte.
La novità e la complessità della questione controversa, il comportamento della stessa società resistente che in un primo momento, con nota prot. 19924 del 1° agosto 2018 ,ebbe a richiedere al lavoratore la documentazione ai fini dell'incentivo all'esodo ( estratto contributivo , v.doc 8 bis allegato al ricorso)ingenerando nello stesso un affidamento circa l'esito favorevole della procedura in esame , induce la Corte a compensare tra le parti le spese del grado , peraltro già compensate dal Tribunale , e non oggetto di alcuna censura . Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede :
-rigetta l'appello
- compensa tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli il 20.3.2025 Il Cons. est.rel. Il Presidente
Dr. Rosa Bernardina Cristofano dr. Anna Carla Catalano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.