Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 27/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG N. 2715/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento contenzioso iscritto al n. RG 2715/2024 promosso da:
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Rucireta e Gaia Parte_1
Falconi
Ricorrente contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Olivia Sanesi e Laura Salvi CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 19.03.2025 come segue: per il ricorrente: “Lette la comparsa conclusionale e la memoria di replica depositate ex adverso, questa difesa, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi, insiste per
l'accoglimento delle già precisate conclusioni e chiede che la causa venga rimessa al
Collegio”;
pagina 1 di 8
collegiale del 16.1.2025 con la quale il Tribunale di Firenze ha disposto che, ai sensi dell'art. 473-bis 28 c.p.c., l'udienza del 19.3.2025 sia tenuta a trattazione scritta, intendono riportarsi a tutto quanto dedotto, argomentato ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza e nel contestare il contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica avversaria insistono per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.”;
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato ha chiesto al Tribunale disporsi Parte_1
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , nato il [...] Per_1
dalla relazione avuta con con collocamento paritetico del minore presso CP_1
ciascun genitore ed, ai soli fini anagrafici, che lo stesso resti iscritto presso la residenza del padre nell'abitazione familiare sita in Empoli (FI), Via di Corniola 56, tempi di frequentazione equivalenti e paritari genitori-figlio, che l'abitazione familiare di sua proprietà venga a lui assegnata, con conseguente obbligo per la resistente di rilasciare detto immobile, il mantenimento diretto di da parte di ciascun genitore nei periodi di Per_1
rispettiva permanenza con il figlio e che entrambi i genitori partecipino al 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo il protocollo del CNF o del Protocollo di
Intesa per i Giudizi di Separazione e Divorzio applicato nel Foro di Firenze. Il ricorrente ha esposto che la relazione affettiva con la sig.ra andata in crisi già nell'ottobre CP_1
2021, si sarebbe poi interrotta definitivamente nel 2023, allorquando la resistente avrebbe comunicato allo stesso la volontà di interrompere la relazione sentimentale. Stante il fallimento della negoziazione assistita il ricorrente ha adito il Tribunale. Ha dichiarato di abitare ad Empoli in una casa di proprietà acquistata, con relativo mutuo cointestato anche alla resistente, nel 2021, e da allora casa familiare, di essere avvocato iscritto all'Albo degli
Avvocati di Firenze e di esercitare la professione ad Empoli, di essersi sempre occupato delle necessità primarie di e di essersi con lui dedicato a numerose attività ludico- Per_1 ricreative soprattutto all'aria aperta.
2. Con memoria di costituzione si è costituita nel presente giudizio la quale CP_1
associandosi alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minore ha però integralmente pagina 2 di 8 contestato le restanti domande del padre: ha chiesto disporsi il collocamento del figlio presso di sé, l'assegnazione della casa familiare a proprio favore, la frequentazione padre- figlio così come indicato nella comparsa, nonché porsi a carico del padre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio , il versamento alla madre entro il giorno 5 di Per_1 ogni mese di un assegno mensile di € 350,00, oltre rivalutazione I.S.T.A.T., con riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico universale alla madre ed oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie. Ha rappresentato di aver sottoscritto il contratto di mutuo per l'acquisto della casa familiare, per il quale avrebbe sempre corrisposto la quota parte del 50% nella misura di € 372,54 mensili e dove convivrebbe ancora con il ricorrente, nonostante la fine della loro relazione, ha aggiunto anche di essere proprietaria di altro immobile posto in San Miniato (PI), dove sarebbe iniziata la convivenza tra le parti prima del trasferimento a Empoli. Ha evidenziato le difficoltà del figlio nell'affrontare ed elaborare la separazione dei propri genitori, tanto che questi Per_1
avrebbero deciso di rivolgersi a professionisti qualificati e di supporto, ha quindi sottolineato le divergenze tra i genitori sull'educazione del figlio ed il proprio dissenso che il figlio venisse spesso coinvolto dal padre e dal nonno paterno nella loro comune passione venatoria. In ragione della tenera età di la madre ha rappresentato la necessità di una Per_1
maggior presenza della figura materna, chiedendo per tale motivo il collocamento del figlio presso di sè, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente.
3. Depositate le memorie ex art. 473 bis 17 c.p.c., all'udienza del 05.06.2024, sono comparse le parti che, assistite dai rispettivi difensori, hanno dichiarato di essere disponibili alla mediazione familiare ed il Giudice ha rinviato ad una successiva udienza per i medesimi incombenti. All'udienza del 04.09.2024, quindi, i procuratori delle parti hanno dato atto del fallimento del tentativo di mediazione, ed hanno insistito ciascuno nelle proprie richieste. Con provvedimento del 05.09.2024 il Collegio ha disposto CTU tesa ad esaminare la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore e a proporre il migliore regime di affidamento del minore ed ha nominato inizialmente la dott.ssa
[...]
e, in seguito al rifiuto dell'incarico da parte di questa, la dott.ssa che Per_2 Persona_3 ha quindi depositato la relazione peritale il 31.12.2024. All'udienza del 15.01.2025 il ricorrente ha concluso in conformità alla CTU con mantenimento diretto del minore, assegnazione della casa familiare al padre ed ha confermato la disponibilità del padre ad pagina 3 di 8 assumersi l'intera rata del mutuo in caso di assegnazione a lui della casa. La resistente, invece, ha sollevato l'eccezione di nullità della relazione peritale atteso che il CTU avrebbe acquisito il materiale probatorio che era stato espunto dal fascicolo con ordinanza del
Giudice delegato del 04.09.2024, in particolare avrebbe utilizzato gli audio n. 5 e n.9, espunti, e su questo materiale avrebbe fondato le sue valutazioni finalizzandole alla relazione nonché usandole in sede di controdeduzioni. Ha quindi chiesto la rinnovazione della CTU con sostituzione del CTU. Rigettata dal Collegio la richiesta di rinnovazione della CTU formulata dalla resistente, è stata quindi fissata udienza a trattazione scritta per la rimessione della causa in decisione assegnando termine per il deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni per il deposito di comparse conclusionali e per il deposito di memorie di replica. All'udienza cartolare del 19.03.2025, pertanto, lette le memorie finali delle parti con la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha rimesso il procedimento al Collegio per la decisione.
4. Deve essere rigettata l'eccezione di nullità della CTU avanzata dalla resistente in quanto la CTU si basa sull'osservazione clinica delle parti e solo marginalmente sui file audio prodotti dal ricorrente. In ogni caso il Collegio ritiene comunque, quanto all'ammissibilità dei file audio in rilievo, che i file audio prodotti dal ricorrente siano comunque ammissibili ai sensi dell'art. 473 bis.2, primo comma, c.p.c. sia in quanto si tratta di elementi probatori utili al fine di comprendere il rapporto genitori-figli sia in quanto tali file audio sono stati acquisiti nel rispetto del contraddittorio delle parti, ben avendo potuto visionarli i CTP delle parti assieme al CTU nel corso delle operazioni peritali.
5. Non essendo emerse circostanze che impongano di derogare dal regime che costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, in adesione alle risultanze della CTU il Collegio dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore , come richiesto peraltro concordemente dalle parti. Per_1
Il collocamento del minore viene statuito in maniera paritaria presso entrambi i genitori, in quanto tale “soluzione” appare “la più idonea a garantire pari opportunità di frequentazione dei genitori e delle famiglie allargate” come sostenuto dalla CTU. Il
Collegio ritiene infatti che il collocamento paritetico, con una suddivisione equa del tempo di permanenza presso ciascun genitore, favorisca la stabilità emotiva e psicologica del minore, permettendogli di beneficiare della presenza costante di entrambi i genitori e di pagina 4 di 8 mantenere le abitudini quotidiane, evitando cambiamenti destabilizzanti. Entrambi i genitori hanno dimostrato di essere in grado di prendersi cura del figlio e di collaborare per il suo benessere, di tal che risulta opportuno per l'equilibrio emotivo del figlio che entrambi forniscano un contributo educativo paritario con conseguente loro coinvolgimento attivo nella vita quotidiana del bambino. La gestione del tempo equamente suddivisa, inoltre, deve essere intesa come un supporto alla riduzione dei conflitti genitoriali. Le competenze dei genitori sono risultate adeguate per entrambi come valutato dalla CTU, dal test effettuato dalla stessa CTU sul minore, poi, non sono emersi elementi clinicamente rilevanti, se si esclude la sofferenza generata in dalla situazione familiare “poco Per_1 spiegata” ed ambigua che il bambino fatica a comprendere. Il collocamento paritario, a tal proposito, garantendo al figlio un contatto costante e regolare con entrambi i genitori, ad avviso del Tribunale, rappresenta il miglior modo per non generare nel minore la sensazione di “perdere” un genitore a causa della fine della relazione sentimentale tra gli stessi. La CTU, in risposta alla CTP di parte ricorrente, quanto alla coppia genitoriale ha precisato “sono state evidenziate, in una cornice di sostanziale e generale adeguatezza parentale di entrambi i genitori, alcuni aspetti di fragilità, sui quali non solo la signora ma entrambi dovrebbero lavorare per raggiungere una genitorialità consapevole, fluida ed integrata da un punto di vista funzionale..(omissis) .. Per questo è stato formulato un invito ai genitori a lavorare sulle proprie fragilità genitoriali, preferibilmente in modo congiunto: si ritiene che abbiano le risorse per comprendere ed elaborare le proprie disfunzionalità interpersonali, e pertanto la prognosi al momento appare favorevole”. Alla luce di tali valutazioni, rilevata la capacità di cooperazione che i genitori hanno evidenziato, considerate le superiori esigenze del minore, il Collegio ritiene che il collocamento paritario sia la scelta da preferire e che entrambi i genitori debbano essere invitati a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso UFSMIA territorialmente competente.
In adesione alle indicazioni della stessa CTU si dispone un calendario di frequentazione, che preveda l'alternanza di 2 giorni + 2 giorni + 3 giorni tra i genitori, a settimane alterne da ripetersi (la prima settimana starà con il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il Per_1
sabato e la domenica, e starà con la madre il mercoledì ed il giovedì, la seconda settimana starà con la madre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica, e starà con Per_1
il padre il mercoledì e il giovedì) per i prossimi 6 mesi. Successivamente, nel rispetto delle pagina 5 di 8 esigenze del minore, e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, potrà essere valutata l'alternanza settimanale, dal lunedì all'uscita da scuola al rientro a scuola il lunedì successivo. Si dispone che il minore trascorra 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore d'estate, da concordare entro il 31 maggio, più 1 settimana, da stabilire anche in altro periodo dell'anno, e che i giorni delle festività natalizie e pasquali vengano equamente ripartiti fra i genitori, scambiando tali giorni ad anni alterni;
6. Quanto ai profili di natura economica, il Collegio rileva che il padre ha dichiarato di essere avvocato e di percepire un guadagno mensile di circa € 800,00 euro netti, considerati gli introiti dell'ultimo triennio (dichiarati nel 2023 € 16.086,00, nel 2022 € 6.401,00, nel
2021 € 6.608,00) di abitare con la resistente e con il figlio nella casa familiare di sua proprietà, per l'acquisto della quale sostiene un rateo mensile di mutuo al 50% con la resistente, mentre la madre ha dichiarato di lavorare come amministrativa presso Asl
Toscana Centro a Empoli e di percepire uno stipendio mensile di circa € 1.400,00 circa
(redditi dichiarati nel 2023 € 21.853,00, nel 2022 € 20.758,00) di abitare con il ricorrente e con il figlio nella casa familiare, di prendere per intero l'assegno unico per il minore pari ad €163,00 e di essere proprietaria di un immobile. Preso atto di quanto sopra dichiarato ed all'esito della valutazione della documentazione prodotta in giudizio, si dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nel periodo in cui starà collocato presso di sé e che le spese straordinarie per il minore siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e che vadano individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017. Quanto all'assegno unico il Tribunale dispone che, in ragione del collocamento paritetico, venga percepito per metà da ciascun genitore.
Quanto alla casa familiare, il Collegio ritiene che l'abitazione, stante il collocamento paritario del minore presso entrambi i genitori, debba essere assegnata al padre, che ne è proprietario esclusivo e che continuerà ad abitarvi insieme al figlio nei periodi in cui egli sarà collocato presso di lui. L'assegnazione, infatti, non deve comprimere il diritto di proprietà esclusiva del padre, garantendo il rispetto della sua posizione giuridica e patrimoniale. Il padre, come del resto da sua richiesta, continuerà a pagare per intero il mutuo della casa familiare, assicurando la stabilità economica necessaria per mantenere il figlio minore nello stesso ambiente di vita, evitando cambiamenti drastici che potrebbero influire negativamente sul benessere del figlio, favorendo così la continuità e la stabilità
pagina 6 di 8 emotiva e psicologica del figlio e la continuità dell'ambiente di vita, rilevante per la crescita e lo sviluppo armonioso del minore.
7. Le spese di lite, che seguono la soccombenza, vengono liquidate come in dispositivo e poste a carico della resistente.
8. Le spese di CTU sono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro, essendo la
CTU stata necessaria per valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
- rigetta l'eccezione di nullità della CTU formulata dalla difesa della resistente;
- dispone l'affidamento condiviso del figlio nato il [...], al padre Persona_4
ed alla madre con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocamento paritario dello stesso presso entrambi i genitori secondo uno schema di calendario che preveda l'alternanza di 2 giorni + 2 giorni + 3 giorni tra i genitori, a settimane alterne da ripetersi (la prima settimana starà con il padre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la Per_1
domenica, e starà con la madre il mercoledì ed il giovedì, la seconda settimana starà con la madre il lunedì, il martedì, il venerdì, il sabato e la domenica, e Per_1
starà con il padre il mercoledì e il giovedì) per i prossimi 6 mesi dalla comunicazione del presente provvedimento. Successivamente, nel rispetto delle esigenze del minore, e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori, potrà essere valutata l'alternanza settimanale, dal lunedì all'uscita da scuola al rientro a scuola il lunedì successivo. Si dispone che il minore trascorra 2 settimane, anche non consecutive, con ciascun genitore d'estate, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno, più 1 settimana, da stabilire anche in altro periodo dell'anno, e che i giorni delle festività natalizie e pasquali vengano equamente ripartiti fra i genitori, scambiando tali giorni ad anni alterni
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio quando collocato presso di sé;
pagina 7 di 8 - pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie necessarie per il figlio ed individuate secondo le linee guida del
Protocollo del CNF del 2017;
- dispone che l'assegno unico per il minore venga percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
- assegna la casa familiare posta a Empoli al padre che ne è proprietario esclusivo e che pagherà per intero la rata del mutuo;
- invita le parti a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità presso UFSMIA territorialmente competente;
- condanna la resistente a pagare al ricorrente le spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per onorari di avvocato, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario come per legge;
- dispone la compensazione delle spese di CTU tra le parti.
Si comunichi alle parti e all'UFSMIA territorialmente competente.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 19.03.2025.
Il Giudice rel. La Presidente dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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