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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 30/09/2024, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3038/2020 R.G., promossa
DA
in persona dei procuratori Andrea Benettin e Parte_1
Lorenza Prati, con gli avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI
e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE
CONTRO
in persona del in carica, con gli avv.ti PAGLIAZZO Controparte_1 CP_2
SIMONETTA, , , Controparte_3 CP_4
e CP_5 Controparte_6
CONVENUTO
Causa in punto di pagamento somme, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: conferma le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni (in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte Parte_2
del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo CP_1 CP_1
pagamento in favore di I. € 0,61 per sorte capitale, di cui alle fatture Parte_2
riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 21.356,36 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B); VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 5.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note
Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. In via subordinata per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di i CP_1 Parte_2
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er sorte capitale, Parte_2
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale (determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale), interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_2 dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2
al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta: conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione (1. rigettare la domanda attorea nei confronti del perché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto;
in via gradata, 2. accertare il debito del verso Controparte_1 [...]
nella misura di € 345,05 o nella veriore somma da accertarsi in Parte_1
corso di causa. In via riconvenzionale 3. accertare il debito della Parte_1
verso il nella misura di € 34.420,71, con gli interessi di legge;
[...] Controparte_1
4. condannare la a pagare al l'importo Parte_1 Controparte_1
di € 34.420,71 o quello veriore accertando per effetto dell'eventuale compensazione delle rispettive posizioni, oltre interessi di legge;
5. condannare la
[...]
alla rifusione delle spese del giudizio) con dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del materia del contendere di cui ai n.ri 159420 del 2020,
159421 del 2020, 170804 del 2020 e 170805 del 2020 per il complessivo importo di
Euro 74.286,35.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la s.p.a. in intestazione agiva contro il CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento di più crediti di cui era divenuta titolare
[...]
per effetto di vari atti di cessione e precisamente: il credito di Euro 59.984,15 per sorte capitale per le fatture emesse da GL WE s.p.a. e CO AL Parte_3
s.p.a. con relativi interessi di mora ex D.lgs. 231 del 2002 ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (da calcolare sempre ex artt. 2 e 5 del citato D.lgs.); il credito per Euro
2.960,00, preteso ex art. 6 comma II della stessa fonte per il mancato pagamento di 74 fatture, costituenti la sorte capitale;
quello di Euro 21.356,36 per ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di altri crediti e fatturati con le richiamate note di debito con relativi interessi anatocistici;
il credito di Euro 5.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento di 126 fatture da parte del convenuto. In via subordinata proponeva domanda di condanna dell CP_1 CP_7
territoriale al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che il convenuto aveva usufruito dei servizi di cui alle fatture richiamate. Concludeva in conformità alle sue difese e pretese.
Si costituiva il che preliminarmente riconduceva i rapporti con le Controparte_1
società che avevano emesso le fatture di cui ai crediti ceduti alla previsione dell'art. 1
D.L. 95 del 2012, come convertito e modificato, così evidenziando il ruolo avuto da
Consip s.p.a. nell'espletamento delle gare pubbliche e la successiva stipula della convenzione quadro a cui le singole amministrazioni avevano aderito per poi concludere i singoli contratti di fornitura con un semplice ordinativo, recante un Codice
Identificativo di Gara (CIG) da inserire necessariamente nelle varie fatture emesse dai singoli gestori. Evidenziati i rapporti di quel genere e quelli esclusi dal novero Consip, richiamava la disciplina delle cessioni dei crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs.
50 del 2016, per cui ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti i contratti di cessione avrebbero dovuto prima essere conclusi con atto pubblico o scrittura privata autenticata e poi notificati alle amministrazioni, detentrici della facoltà di rifiutarle nel termine di legge, salve la preventiva accettazione delle cessioni e la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Tanto premesso, contestava il credito di Euro 59.984,15, in parte perché estinto con varie compensazioni, come normale nella bollettazione dei consumi, in parte perché le somme pretese erano state stornate con una nota di credito, in parte perché pagato e in parte perché effettivamente non pagato ma unicamente in quanto alcune fatture erano prive del numero CIG, necessario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti di appalto pubblico. Articolava tali allegazioni con riferimento ai crediti ceduti da CO AL s.p.a., da HE OM s.r.l., da (che aveva ceduto un Parte_3
credito ancora in fieri, visto che la prestazione non era stata ultimata) e da GL WE
s.p.a. Dal rigetto della domanda relativa al capitale, su cui insisteva, faceva derivare anche l'infondatezza di quella relativa al pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento forfetario di cui all'art. 6 comma II del D.lgs.
231 del 2002. Si opponeva alla pretesa di pagamento di Euro 21.356,36 per interessi su somme pagate in ritardo in difetto di adeguata prova della cessione dei relativi crediti originanti gli interessi pretesi, di cui era stato eseguito in parte il pagamento. Faceva comunque valere il suo credito verso per Euro 34.420,71, concludendo per il CP_8
rigetto della domanda attorea o in subordine per il pagamento della sola somma di Euro
345,05 (o veriore accertanda) e in riconvenzionale chiedeva di determinare il debito di per Euro di € 34.420,71, con condanna dell'attrice al pagamento Parte_1
di quella somma (od altra accertanda) con relativi interessi.
La causa, nella quale inutili erano gli inviti del Giudice a procedere ad una verifica contabile incrociata, era istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica contabile e, trattenuta in decisione, rimessa in trattazione per invitare i contendenti a prendere posizione circa la necessaria forma scritta dei contratti da cui avrebbero avuto origine i crediti vantati dall'attrice.
All'udienza del 30.5.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, già trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2023, è stata rimessa in trattazione per consentire alle parti di prendere posizione su una questione sollevata dal
Giudice (la necessità della forma scritta dei contratti conclusi con la Pubblica
Amministrazione) che, diversamente, avrebbe pronunciato una sentenza nulla (art. 101
II co. c.p.c.). In proposito l'attrice ha evidenziato nell'eccezione di difetto di legittimazione per l'asserita inefficacia degli atti di cessione e nell'eccezione di pagamento sollevate dal un comportamento confessorio dell'esistenza dei CP_1
contratti e, in particolare, quanto alle forniture erogate da HE OM ha invocato il regime di salvaguardia di cui all'art.1 comma 4 del D.L. 73 del 2007 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 2007, sicché il vincolo negoziale sarebbe sorto ex novo ed ex lege. Tanto richiamato, occorre rilevare come le domande principali e subordinate di parte attrice non possano trovare accoglimento. Al di là delle difese del convenuto (inclusa l'affermazione del pagamento di molti degli importi pretesi), deve rilevarsi come l'accoglimento delle domande della avrebbe richiesto la produzione dei contratti Pt_2
da cui sono derivati i crediti vantati. In loro mancanza, non potendo giudicarsi che sulla base degli elementi di causa, quei contratti devono ritenersi privi della forma scritta necessaria sia ad substantiam che ad probationem, non sostituibile da comportamenti concludenti, come l'aver dato esecuzione alle prestazioni di erogazione (e ricezione) delle forniture e dei servizi e il loro anche solo parziale pagamento (così Cass. 12253 del 2016). Neppure potrebbe trovare accoglimento la domanda proposta in subordine ex art. 2041 c.c., norma che configura un rimedio esperibile solo da chi ha subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale corrispondente all'arricchimento di chi senza causa si è avvantaggiato di un'utilità. Nel caso in esame difetterebbe infatti la legittimazione attiva di parte attrice che, pur indicando in altri soggetti coloro che avrebbero fornito beni e servizi all'ente territoriale, ha inteso far valere come propria l'ingiustificata contrazione patrimoniale (che al più, invece, deriverebbe dalla mancata realizzazione dei crediti acquistati). Ancor prima, tuttavia, la domanda va dichiarata improponibile per mancanza del necessario presupposto della sussidiarietà. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33954 del 2023, seguita da ord. 6735 del 2024), la domanda di ingiustificato arricchimento ha cittadinanza in giudizio solo se la diversa azione manchi ab origine del titolo giustificativo (che, invece, qui sono le cessioni dei crediti), essendo invece preclusa negli altri casi, come ad esempio in quelli nei quali la soccombenza derivi solo dalla lacunosa prova del credito (o meglio del titolo da cui derivano), come avvenuto nel caso di specie.
Fermi tali rilievi, deve osservarsi come anche la consulenza tecnica espletata in giudizio (che comunque ha costituito per le parti l'occasione per un riordino dei rapporti di dare e avere, risultato che, nonostante le sollecitazioni di questo Giudice, non è mai stato autonomamente raggiunto) ha ridimensionato l'eventuale pretesa creditizia dell'attrice ad una somma che, a seconda delle opzioni indicate nell'elaborato, sarebbe di Euro 9.280,63 o di Euro 9.960,63.
Le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda principale sono alla base della sovrapponibile decisione sulla riconvenzionale del (di cui peraltro è stato CP_1
accertato un credito di ben superiore importo che solo in linea capitale sarebbe pari ad
Euro 34.420,71 oltre interessi, e che dunque assorbirebbe integralmente l'unico credito astrattamente riconoscibile in capo all'attrice).
L'esito della lite e la condotta processuale della società che ha insistito nel pagamento degli importi pretesi, la cui non debenza è stata in grandissima parte esclusa dalla consulenza tecnica (che ha confermato quasi integralmente quanto allegato nella sua comparsa di costituzione dal , determinano la decisione di CP_1 CP_1
compensare le spese di lite nei soli limiti di 1/3 con condanna di alla Parte_2
rifusione in favore del convenuto della restante quota di 2/3 quantificata nel dispositivo.
Con le stesse proporzioni (2/3 a carico di parte attrice ed 1/3 a carico di parte convenuta) vengono definitivamente ripartiti gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda principale proposta da (divenuta Parte_1 [...]
nei confronti del Parte_2 Controparte_1
- dichiara improponibile la domanda subordinata proposta da Parte_1
(divenuta nei confronti del
[...] Parte_2 CP_1 CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di Controparte_1
(divenuta ; Parte_1 Parte_2
Parte
- condanna (divenuta alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore del della quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata in Euro Controparte_1 9.402,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di 1/3;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di (divenuta per la quota di 2/3 Parte_1 Parte_2
e del per la quota di 1/3. Controparte_1
Sassari, 30.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3038/2020 R.G., promossa
DA
in persona dei procuratori Andrea Benettin e Parte_1
Lorenza Prati, con gli avv.ti BONALUME PAOLO, GOMEZ PALOMA GIOVANNI
e CARDONA GIUSEPPE
ATTRICE
CONTRO
in persona del in carica, con gli avv.ti PAGLIAZZO Controparte_1 CP_2
SIMONETTA, , , Controparte_3 CP_4
e CP_5 Controparte_6
CONVENUTO
Causa in punto di pagamento somme, trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice: conferma le conclusioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni (in via principale: per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte Parte_2
del dei seguenti crediti e, per l'effetto, condannare il al relativo CP_1 CP_1
pagamento in favore di I. € 0,61 per sorte capitale, di cui alle fatture Parte_2
riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. A;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione:
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale, scadenza riportata negli elenchi prodotti sub all. A (colonna “Data
Scadenza”), sino al saldo;
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con l'atto di citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
IV. € 2.960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo;
V. € 21.356,36 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale (già stati fatturati mediante le “Note Debito
Interessi” riepilogate negli elenchi che si producono sub ALL. B); VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
VII. € 5.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note
Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note
Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo. In via subordinata per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di d ottenere il pagamento da parte del Parte_2 CP_1
e, per l'effetto, condannare il al pagamento in favore di i CP_1 Parte_2
ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er sorte capitale, Parte_2
interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale (determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale), interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione, • importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi, importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi. In via ulteriormente subordinata accertare e dichiarare il diritto di ad Parte_2
ottenere il pagamento da parte del e, per l'effetto, condannare il al CP_1 CP_1
pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_2 dovuta a er capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto Parte_2
al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.. In ogni caso con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per parte convenuta: conferma le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione (1. rigettare la domanda attorea nei confronti del perché infondata in Controparte_1
fatto e in diritto;
in via gradata, 2. accertare il debito del verso Controparte_1 [...]
nella misura di € 345,05 o nella veriore somma da accertarsi in Parte_1
corso di causa. In via riconvenzionale 3. accertare il debito della Parte_1
verso il nella misura di € 34.420,71, con gli interessi di legge;
[...] Controparte_1
4. condannare la a pagare al l'importo Parte_1 Controparte_1
di € 34.420,71 o quello veriore accertando per effetto dell'eventuale compensazione delle rispettive posizioni, oltre interessi di legge;
5. condannare la
[...]
alla rifusione delle spese del giudizio) con dichiarazione di Parte_1
cessazione della materia del materia del contendere di cui ai n.ri 159420 del 2020,
159421 del 2020, 170804 del 2020 e 170805 del 2020 per il complessivo importo di
Euro 74.286,35.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata la s.p.a. in intestazione agiva contro il CP_1
per ottenerne la condanna al pagamento di più crediti di cui era divenuta titolare
[...]
per effetto di vari atti di cessione e precisamente: il credito di Euro 59.984,15 per sorte capitale per le fatture emesse da GL WE s.p.a. e CO AL Parte_3
s.p.a. con relativi interessi di mora ex D.lgs. 231 del 2002 ed interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. (da calcolare sempre ex artt. 2 e 5 del citato D.lgs.); il credito per Euro
2.960,00, preteso ex art. 6 comma II della stessa fonte per il mancato pagamento di 74 fatture, costituenti la sorte capitale;
quello di Euro 21.356,36 per ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di altri crediti e fatturati con le richiamate note di debito con relativi interessi anatocistici;
il credito di Euro 5.040,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 231/02 per il ritardato pagamento di 126 fatture da parte del convenuto. In via subordinata proponeva domanda di condanna dell CP_1 CP_7
territoriale al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., atteso che il convenuto aveva usufruito dei servizi di cui alle fatture richiamate. Concludeva in conformità alle sue difese e pretese.
Si costituiva il che preliminarmente riconduceva i rapporti con le Controparte_1
società che avevano emesso le fatture di cui ai crediti ceduti alla previsione dell'art. 1
D.L. 95 del 2012, come convertito e modificato, così evidenziando il ruolo avuto da
Consip s.p.a. nell'espletamento delle gare pubbliche e la successiva stipula della convenzione quadro a cui le singole amministrazioni avevano aderito per poi concludere i singoli contratti di fornitura con un semplice ordinativo, recante un Codice
Identificativo di Gara (CIG) da inserire necessariamente nelle varie fatture emesse dai singoli gestori. Evidenziati i rapporti di quel genere e quelli esclusi dal novero Consip, richiamava la disciplina delle cessioni dei crediti di cui all'art. 106 comma 13 del D.lgs.
50 del 2016, per cui ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti i contratti di cessione avrebbero dovuto prima essere conclusi con atto pubblico o scrittura privata autenticata e poi notificati alle amministrazioni, detentrici della facoltà di rifiutarle nel termine di legge, salve la preventiva accettazione delle cessioni e la possibilità di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto. Tanto premesso, contestava il credito di Euro 59.984,15, in parte perché estinto con varie compensazioni, come normale nella bollettazione dei consumi, in parte perché le somme pretese erano state stornate con una nota di credito, in parte perché pagato e in parte perché effettivamente non pagato ma unicamente in quanto alcune fatture erano prive del numero CIG, necessario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari dei contratti di appalto pubblico. Articolava tali allegazioni con riferimento ai crediti ceduti da CO AL s.p.a., da HE OM s.r.l., da (che aveva ceduto un Parte_3
credito ancora in fieri, visto che la prestazione non era stata ultimata) e da GL WE
s.p.a. Dal rigetto della domanda relativa al capitale, su cui insisteva, faceva derivare anche l'infondatezza di quella relativa al pagamento degli interessi di mora, degli interessi anatocistici e del risarcimento forfetario di cui all'art. 6 comma II del D.lgs.
231 del 2002. Si opponeva alla pretesa di pagamento di Euro 21.356,36 per interessi su somme pagate in ritardo in difetto di adeguata prova della cessione dei relativi crediti originanti gli interessi pretesi, di cui era stato eseguito in parte il pagamento. Faceva comunque valere il suo credito verso per Euro 34.420,71, concludendo per il CP_8
rigetto della domanda attorea o in subordine per il pagamento della sola somma di Euro
345,05 (o veriore accertanda) e in riconvenzionale chiedeva di determinare il debito di per Euro di € 34.420,71, con condanna dell'attrice al pagamento Parte_1
di quella somma (od altra accertanda) con relativi interessi.
La causa, nella quale inutili erano gli inviti del Giudice a procedere ad una verifica contabile incrociata, era istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica contabile e, trattenuta in decisione, rimessa in trattazione per invitare i contendenti a prendere posizione circa la necessaria forma scritta dei contratti da cui avrebbero avuto origine i crediti vantati dall'attrice.
All'udienza del 30.5.2024 il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La causa, già trattenuta in decisione all'udienza del 23.11.2023, è stata rimessa in trattazione per consentire alle parti di prendere posizione su una questione sollevata dal
Giudice (la necessità della forma scritta dei contratti conclusi con la Pubblica
Amministrazione) che, diversamente, avrebbe pronunciato una sentenza nulla (art. 101
II co. c.p.c.). In proposito l'attrice ha evidenziato nell'eccezione di difetto di legittimazione per l'asserita inefficacia degli atti di cessione e nell'eccezione di pagamento sollevate dal un comportamento confessorio dell'esistenza dei CP_1
contratti e, in particolare, quanto alle forniture erogate da HE OM ha invocato il regime di salvaguardia di cui all'art.1 comma 4 del D.L. 73 del 2007 convertito con modificazioni nella Legge 127 del 2007, sicché il vincolo negoziale sarebbe sorto ex novo ed ex lege. Tanto richiamato, occorre rilevare come le domande principali e subordinate di parte attrice non possano trovare accoglimento. Al di là delle difese del convenuto (inclusa l'affermazione del pagamento di molti degli importi pretesi), deve rilevarsi come l'accoglimento delle domande della avrebbe richiesto la produzione dei contratti Pt_2
da cui sono derivati i crediti vantati. In loro mancanza, non potendo giudicarsi che sulla base degli elementi di causa, quei contratti devono ritenersi privi della forma scritta necessaria sia ad substantiam che ad probationem, non sostituibile da comportamenti concludenti, come l'aver dato esecuzione alle prestazioni di erogazione (e ricezione) delle forniture e dei servizi e il loro anche solo parziale pagamento (così Cass. 12253 del 2016). Neppure potrebbe trovare accoglimento la domanda proposta in subordine ex art. 2041 c.c., norma che configura un rimedio esperibile solo da chi ha subito un'ingiustificata diminuzione patrimoniale corrispondente all'arricchimento di chi senza causa si è avvantaggiato di un'utilità. Nel caso in esame difetterebbe infatti la legittimazione attiva di parte attrice che, pur indicando in altri soggetti coloro che avrebbero fornito beni e servizi all'ente territoriale, ha inteso far valere come propria l'ingiustificata contrazione patrimoniale (che al più, invece, deriverebbe dalla mancata realizzazione dei crediti acquistati). Ancor prima, tuttavia, la domanda va dichiarata improponibile per mancanza del necessario presupposto della sussidiarietà. Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33954 del 2023, seguita da ord. 6735 del 2024), la domanda di ingiustificato arricchimento ha cittadinanza in giudizio solo se la diversa azione manchi ab origine del titolo giustificativo (che, invece, qui sono le cessioni dei crediti), essendo invece preclusa negli altri casi, come ad esempio in quelli nei quali la soccombenza derivi solo dalla lacunosa prova del credito (o meglio del titolo da cui derivano), come avvenuto nel caso di specie.
Fermi tali rilievi, deve osservarsi come anche la consulenza tecnica espletata in giudizio (che comunque ha costituito per le parti l'occasione per un riordino dei rapporti di dare e avere, risultato che, nonostante le sollecitazioni di questo Giudice, non è mai stato autonomamente raggiunto) ha ridimensionato l'eventuale pretesa creditizia dell'attrice ad una somma che, a seconda delle opzioni indicate nell'elaborato, sarebbe di Euro 9.280,63 o di Euro 9.960,63.
Le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto della domanda principale sono alla base della sovrapponibile decisione sulla riconvenzionale del (di cui peraltro è stato CP_1
accertato un credito di ben superiore importo che solo in linea capitale sarebbe pari ad
Euro 34.420,71 oltre interessi, e che dunque assorbirebbe integralmente l'unico credito astrattamente riconoscibile in capo all'attrice).
L'esito della lite e la condotta processuale della società che ha insistito nel pagamento degli importi pretesi, la cui non debenza è stata in grandissima parte esclusa dalla consulenza tecnica (che ha confermato quasi integralmente quanto allegato nella sua comparsa di costituzione dal , determinano la decisione di CP_1 CP_1
compensare le spese di lite nei soli limiti di 1/3 con condanna di alla Parte_2
rifusione in favore del convenuto della restante quota di 2/3 quantificata nel dispositivo.
Con le stesse proporzioni (2/3 a carico di parte attrice ed 1/3 a carico di parte convenuta) vengono definitivamente ripartiti gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta la domanda principale proposta da (divenuta Parte_1 [...]
nei confronti del Parte_2 Controparte_1
- dichiara improponibile la domanda subordinata proposta da Parte_1
(divenuta nei confronti del
[...] Parte_2 CP_1 CP_1
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal nei confronti di Controparte_1
(divenuta ; Parte_1 Parte_2
Parte
- condanna (divenuta alla rifusione in Parte_1 Parte_2
favore del della quota di 2/3 delle spese di lite, liquidata in Euro Controparte_1 9.402,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge, compensando la restante quota di 1/3;
- pone gli oneri di consulenza tecnica, liquidati con separato decreto, definitivamente a carico di (divenuta per la quota di 2/3 Parte_1 Parte_2
e del per la quota di 1/3. Controparte_1
Sassari, 30.9.2024
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella