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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/04/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4559/2024
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca - Presidente dott.ssa Marina Righi - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 4559/2024 introdotto con ricorso depositato in data 7.10.2024 promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Annì, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Venezia-Mestre, Via Terraglio
n.36/d
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2
-convenuto contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
*** Con ricorso depositato il giorno 7.10.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e dei doveri propri e dell'ex compagno nei CP_1
confronti del figlio , nato a [...] il [...]. Persona_1
La ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre il regime di affidamento ritenuto di maggior interesse per il minore, con collocamento e residenza del medesimo presso la madre e nell'abitazione assegnata alla stessa, stabilendo le modalità di esercizio del diritto/obbligo di visita del padre. Chiedeva altresì di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad €600,00, o alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%, riconoscendo alla madre ricorrente il diritto di percepire l'assegno unico in via esclusiva.
Nessuno si costituiva per il convenuto . CP_1
Alla prima udienza del 06/02/2025, davanti al Giudice, parte ricorrente discuteva in merito al calendario di visite del minore e, riportandosi ai propri atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., pronunciava, quindi, i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando il minore ai genitori in via condivisa, con collocazione presso la madre, con facoltà per Per_1
il padre di vedere il figlio una settimana al mese, da individuarsi su accordo delle parti;
poneva a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1
di euro 350,00, rivalutabili, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, fossero divise tra le parti nella misura del
50%.
Si riservava, quindi, di riferire al Collegio per la decisione.
Con memoria di costituzione del 26/3/25, il resistente si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo di essere rimesso in termini, in ragione del fatto che la notifica del ricorso introduttivo sarebbe stata effettuata presso la propria residenza anagrafica, nonostante la ricorrente fosse a conoscenza dell'avvenuto trasferimento del sig. presso l'abitazione della madre, sempre a Parma, ma CP_1
in via Primo Savani n. 11.
* * *
1) Della richiesta del convenuto di rimessione in terminiex art. 153 c.p.c.
L'istanza di rimessione in termini per essere l'odierno resistente incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile non può essere accolta.
Con memoria di costituzione del 26.3.25 si è costituito il giudizio il resistente chiedendo di essere rimesso in termini. Afferma egli che la notifica è stata effettuata presso la propria residenza anagrafica, ma che la ricorrente fosse a conoscenza del fatto che egli si fosse trasferito presso l'abitazione della madre.
L'udienza di comparizione delle parti si è svolta in data 6.2.25 ed in quella sede il procuratore della ricorrente ha discusso la causa ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
L'istanza non può essere accolta.
La notifica è stata effettivamente eseguita presso l'indirizzo in cui non solo il resistente era residente, ma anche presso il quale viveva con la ricorrente, sino alla cessazione della convivenza, come affermato dallo stesso sig. el proprio atto. CP_1
La ricorrente non ha quindi errato non notificare l'atto rispettando il criterio oggettivo della residenza anagrafica.
Avendo mantenuto il ricorrente la residenza anagrafica presso l'indirizzo di via Mascagni 21, sarebbe stato suo onere controllare l'eventuale ricevimento di atti.
Va inoltre osservto che la costituzione è avvenuta dopo che la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio e che, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle domande proposte dal resistente, nessun elemento nuovo è stato allegato.
Le domande contenute nella comparsa sono le medesime proposte dalla ricorrente, salvo quella riguardante l'entità dell'assegno di mantenimento, sulla quale può decidere il Collegio nell'interesse del minore.
La domanda di rimessione in termini non può quindi essere accolta. 2) Dell'affidamento del minore, della collocazione e della regolamentazione dei turni di responsabilità
L'affidamento condiviso è il regime che deve ritenersi preferibile ad ogni altro e che può essere derogato solo in presenza di significativi elementi, che, nel caso di specie, non si ravvisano, né sono stati altrimenti prospettati dalla ricorrente stessa.
Pertanto, deve essere affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
In merito alla collocazione di , va confermata la residenza prevalente del minore presso la madre, Per_1
nella casa di abitazione sita a Casale sul Sile (TV), in Via Monte Civetta n. 7/int.5, nel rispetto del criterio della prevedibilità e dell'abitualità del minore, che è solito trascorrere la maggior parte del proprio tempo a Casale sul Sile.
Con riguardo al calendario dei turni di responsabilità, il Collegio ritiene congruo recepire quello proposto dalla ricorrente, in quanto rispondente agli interessi di;
il calendario è stato già sperimentato dai Per_1
genitori e, almeno finchè il minore non frequenterà la scuola dell'obbligo, in ragione della distanza geografica che separa le abitazioni dei genitori, è idoneo a garantire una buona frequentazione anche del padre.
Pertanto, il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio una settimana al mese, da CP_1
individuarsi su accordo delle parti.
3) Del mantenimento ordinario e straordinario d Per_1
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio avanzata dalla ricorrente, tenuta in debita considerazione la circostanza che è la sig.ra ad occuparsi Pt_1
principalmente del figlio, il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni economiche già previste in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'obbligo in capo a di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Parte_1 euro 350,00, rivalutabili, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, vengano divise tra le parti nella misura del 50%.
Il Collegio ritiene tale soluzione congrua rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti: la signora svolge la professione di commessa presso il supermercato Eurospin, in Marcon (VE), è Pt_1
dipendente della soc. Spesa intelligente S.p.a. e percepisce un reddito lordo annuale di circa €15.000,00.
Ella versa un canone di locazione di circa 530 euro mensili.
Il sig. per parte sua, è impiegato professionalmente presso EMC2 Onlus SCSARL e presso Helbiz CP_1
Italia S.r.l., per cui percepirebbe uno stipendio mensile di circa € 1.300,00.
Con riguardo alle spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno ripartite in ugual misura tra i genitori.
4) Delle spese di lite
Le spese di lite, in assenza di soccombenza tra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
CP_1
rigetta l'istanza di rimessione in termini avanzata dal sig. ; CP_1
dispone l'affidamento del minore a entrambi i genitori, in via condivisa, con collocazione Persona_1
presso la madre, presso la cui abitazione a Casale sul Sile (TV), in Via Monte Civetta n. 7/int.5, viene fissata la residenza;
l'abitazione famigliare resta assegnata alla sig.ra ; Parte_1
il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio una settimana al mese, da CP_1 Per_1
individuarsi su accordo delle parti: pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare CP_1
alla ricorrente l'importo complessivo di € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori in ugual misura come per legge;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca - Presidente dott.ssa Marina Righi - Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero - Giudice nel procedimento R.G. n. 4559/2024 introdotto con ricorso depositato in data 7.10.2024 promosso da
(c.f. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Annì, giusta mandato allegato telematicamente al ricorso introduttivo, ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa sito a Venezia-Mestre, Via Terraglio
n.36/d
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. ) CP_1 CodiceFiscale_2
-convenuto contumace- ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Conclusioni della ricorrente: come da ricorso.
*** Con ricorso depositato il giorno 7.10.2024, la signora adìva il Tribunale di Treviso al fine di Pt_1
ottenere la regolamentazione dei diritti e dei doveri propri e dell'ex compagno nei CP_1
confronti del figlio , nato a [...] il [...]. Persona_1
La ricorrente chiedeva al Tribunale di disporre il regime di affidamento ritenuto di maggior interesse per il minore, con collocamento e residenza del medesimo presso la madre e nell'abitazione assegnata alla stessa, stabilendo le modalità di esercizio del diritto/obbligo di visita del padre. Chiedeva altresì di porre a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento del minore mediante la corresponsione di una somma mensile pari ad €600,00, o alla maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, nonché a concorrere alle spese straordinarie nella misura del 50%, riconoscendo alla madre ricorrente il diritto di percepire l'assegno unico in via esclusiva.
Nessuno si costituiva per il convenuto . CP_1
Alla prima udienza del 06/02/2025, davanti al Giudice, parte ricorrente discuteva in merito al calendario di visite del minore e, riportandosi ai propri atti, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice, letto l'art. 473 bis. 22 c.p.c., pronunciava, quindi, i provvedimenti provvisori ed urgenti, affidando il minore ai genitori in via condivisa, con collocazione presso la madre, con facoltà per Per_1
il padre di vedere il figlio una settimana al mese, da individuarsi su accordo delle parti;
poneva a carico del sig. l'obbligo di versare, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile CP_1
di euro 350,00, rivalutabili, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, fossero divise tra le parti nella misura del
50%.
Si riservava, quindi, di riferire al Collegio per la decisione.
Con memoria di costituzione del 26/3/25, il resistente si costituiva tardivamente in giudizio chiedendo di essere rimesso in termini, in ragione del fatto che la notifica del ricorso introduttivo sarebbe stata effettuata presso la propria residenza anagrafica, nonostante la ricorrente fosse a conoscenza dell'avvenuto trasferimento del sig. presso l'abitazione della madre, sempre a Parma, ma CP_1
in via Primo Savani n. 11.
* * *
1) Della richiesta del convenuto di rimessione in terminiex art. 153 c.p.c.
L'istanza di rimessione in termini per essere l'odierno resistente incorso in decadenza per causa ad esso non imputabile non può essere accolta.
Con memoria di costituzione del 26.3.25 si è costituito il giudizio il resistente chiedendo di essere rimesso in termini. Afferma egli che la notifica è stata effettuata presso la propria residenza anagrafica, ma che la ricorrente fosse a conoscenza del fatto che egli si fosse trasferito presso l'abitazione della madre.
L'udienza di comparizione delle parti si è svolta in data 6.2.25 ed in quella sede il procuratore della ricorrente ha discusso la causa ed il giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
L'istanza non può essere accolta.
La notifica è stata effettivamente eseguita presso l'indirizzo in cui non solo il resistente era residente, ma anche presso il quale viveva con la ricorrente, sino alla cessazione della convivenza, come affermato dallo stesso sig. el proprio atto. CP_1
La ricorrente non ha quindi errato non notificare l'atto rispettando il criterio oggettivo della residenza anagrafica.
Avendo mantenuto il ricorrente la residenza anagrafica presso l'indirizzo di via Mascagni 21, sarebbe stato suo onere controllare l'eventuale ricevimento di atti.
Va inoltre osservto che la costituzione è avvenuta dopo che la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio e che, quanto alla ricostruzione dei fatti ed alle domande proposte dal resistente, nessun elemento nuovo è stato allegato.
Le domande contenute nella comparsa sono le medesime proposte dalla ricorrente, salvo quella riguardante l'entità dell'assegno di mantenimento, sulla quale può decidere il Collegio nell'interesse del minore.
La domanda di rimessione in termini non può quindi essere accolta. 2) Dell'affidamento del minore, della collocazione e della regolamentazione dei turni di responsabilità
L'affidamento condiviso è il regime che deve ritenersi preferibile ad ogni altro e che può essere derogato solo in presenza di significativi elementi, che, nel caso di specie, non si ravvisano, né sono stati altrimenti prospettati dalla ricorrente stessa.
Pertanto, deve essere affidato in via condivisa ad entrambi i genitori. Per_1
In merito alla collocazione di , va confermata la residenza prevalente del minore presso la madre, Per_1
nella casa di abitazione sita a Casale sul Sile (TV), in Via Monte Civetta n. 7/int.5, nel rispetto del criterio della prevedibilità e dell'abitualità del minore, che è solito trascorrere la maggior parte del proprio tempo a Casale sul Sile.
Con riguardo al calendario dei turni di responsabilità, il Collegio ritiene congruo recepire quello proposto dalla ricorrente, in quanto rispondente agli interessi di;
il calendario è stato già sperimentato dai Per_1
genitori e, almeno finchè il minore non frequenterà la scuola dell'obbligo, in ragione della distanza geografica che separa le abitazioni dei genitori, è idoneo a garantire una buona frequentazione anche del padre.
Pertanto, il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio una settimana al mese, da CP_1
individuarsi su accordo delle parti.
3) Del mantenimento ordinario e straordinario d Per_1
Per quanto attiene, invece, alla richiesta di contribuzione al mantenimento del figlio avanzata dalla ricorrente, tenuta in debita considerazione la circostanza che è la sig.ra ad occuparsi Pt_1
principalmente del figlio, il Collegio ritiene di dover confermare le condizioni economiche già previste in sede di assunzione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e l'obbligo in capo a di CP_1
corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di Parte_1 euro 350,00, rivalutabili, entro il giorno 15 di ogni mese e che le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, vengano divise tra le parti nella misura del 50%.
Il Collegio ritiene tale soluzione congrua rispetto alle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti: la signora svolge la professione di commessa presso il supermercato Eurospin, in Marcon (VE), è Pt_1
dipendente della soc. Spesa intelligente S.p.a. e percepisce un reddito lordo annuale di circa €15.000,00.
Ella versa un canone di locazione di circa 530 euro mensili.
Il sig. per parte sua, è impiegato professionalmente presso EMC2 Onlus SCSARL e presso Helbiz CP_1
Italia S.r.l., per cui percepirebbe uno stipendio mensile di circa € 1.300,00.
Con riguardo alle spese straordinarie sostenute in favore di , per la cui individuazione e Per_1
regolamentazione si fa riferimento al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso, esse andranno ripartite in ugual misura tra i genitori.
4) Delle spese di lite
Le spese di lite, in assenza di soccombenza tra le parti, devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così dispone:
Dichiara la contumacia di;
CP_1
rigetta l'istanza di rimessione in termini avanzata dal sig. ; CP_1
dispone l'affidamento del minore a entrambi i genitori, in via condivisa, con collocazione Persona_1
presso la madre, presso la cui abitazione a Casale sul Sile (TV), in Via Monte Civetta n. 7/int.5, viene fissata la residenza;
l'abitazione famigliare resta assegnata alla sig.ra ; Parte_1
il signor avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio una settimana al mese, da CP_1 Per_1
individuarsi su accordo delle parti: pone a carico di a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di versare CP_1
alla ricorrente l'importo complessivo di € 350,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat Foi, oltre il 50% delle spese straordinarie per la cui individuazione si rimanda al Protocollo in uso presso il Tribunale di Treviso l'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori in ugual misura come per legge;
Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Presidente
Deli Luca
Il Giudice rel. ed est.
Marina Righi