CGT1
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 925/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
IO OS, AT
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3802/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 534 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6436/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione contro l'avviso di pagamento TARI n. 534, notificato il 23 aprile 2025, relativo al mancato pagamento della tassa per l'anno 2023, dal Comune di Scafati deducendo la parziale insussistenza della pretesa impositiva per essere stato richiesto, peraltro in contrasto con il giudicato esterno costituito da pronunce intervenute in relazione alle precedenti annualità che avevano accolto le proprie ragioni, il pagamento della tassa anche per superfici per le quali, producendo rifiuti speciali, provvedeva autonomamente allo smaltimento. Poneva in rilievo, inoltre, l'illegittimità della pretesa impositiva anche in forza della normativa di riferimento.
Si costituiva in causa il Comune di Scafati chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava, tra l'altro, che con l'atto impugnato, per le parti del complesso industriale rispetto alle quali erano prodotti rifiuti speciali o inidonee alla relativa produzione, era stata richiesta solo la quota fissa della tassa, come indicato nella sentenza di questa Corte che aveva deciso sull'impugnazione della stessa contribuente proposta avverso il sollecito di pagamento rispetto alla medesima annualità di imposta.
Le parti depositavano memorie.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo limitatamente alla richiesta, con l'atto impugnato, di pagamento della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, rispetto alla superficie di mq 341 e non già di mq 326, come risultante dalle precedenti decisioni tra le parti per le annualità pregresse, rispetto agli immobili adibiti a “uffici, agenzie e studi professionali”.
Per le altre parti del complesso immobiliare, di contro, il Comune si è limitato a richiedere il pagamento della quota fissa, conformandosi ai condivisibili principi affermati nella più recente giurisprudenza di legittimità nel senso che, in tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali, non assimilati e non assimilabili, sono comprese nel computo della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici, astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, allorquando il contribuente ne provi la produzione in maniera continuativa e prevalente, e lo smaltimento autonomo a mezzo di ditte esterne autorizzate (da ultimo, Cass., sez. trib., 27 gennaio 2026, n. 1805).
L'errore del Comune nella determinazione delle superfici tassabili per la produzione di rifiuti “ordinari” nonostante il lungo contenzioso tra le parti consente la compensazione integrale delle spese, anche a fronte del limitato accoglimento delle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso;
compensa le spese. Salerno, 22 dicembre 2025 Il Giudice Est. Il
Presidente dott.ssa Rosaria Giordano dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 1, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
FRAGOMENO VINCENZA CINZIA, Presidente
IO OS, AT
VASATURO IMMACOLATAMARIA, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3802/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 534 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6436/2025 depositato il
29/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato dinanzi a questa Corte, la società Ricorrente_1 s.r.l. proponeva opposizione contro l'avviso di pagamento TARI n. 534, notificato il 23 aprile 2025, relativo al mancato pagamento della tassa per l'anno 2023, dal Comune di Scafati deducendo la parziale insussistenza della pretesa impositiva per essere stato richiesto, peraltro in contrasto con il giudicato esterno costituito da pronunce intervenute in relazione alle precedenti annualità che avevano accolto le proprie ragioni, il pagamento della tassa anche per superfici per le quali, producendo rifiuti speciali, provvedeva autonomamente allo smaltimento. Poneva in rilievo, inoltre, l'illegittimità della pretesa impositiva anche in forza della normativa di riferimento.
Si costituiva in causa il Comune di Scafati chiedendo il rigetto del ricorso. Osservava, tra l'altro, che con l'atto impugnato, per le parti del complesso industriale rispetto alle quali erano prodotti rifiuti speciali o inidonee alla relativa produzione, era stata richiesta solo la quota fissa della tassa, come indicato nella sentenza di questa Corte che aveva deciso sull'impugnazione della stessa contribuente proposta avverso il sollecito di pagamento rispetto alla medesima annualità di imposta.
Le parti depositavano memorie.
La causa era decisa all'udienza del 22 dicembre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo limitatamente alla richiesta, con l'atto impugnato, di pagamento della TARI, sia per la quota fissa che per quella variabile, rispetto alla superficie di mq 341 e non già di mq 326, come risultante dalle precedenti decisioni tra le parti per le annualità pregresse, rispetto agli immobili adibiti a “uffici, agenzie e studi professionali”.
Per le altre parti del complesso immobiliare, di contro, il Comune si è limitato a richiedere il pagamento della quota fissa, conformandosi ai condivisibili principi affermati nella più recente giurisprudenza di legittimità nel senso che, in tema di determinazione della TARI, le superfici dove si producono i rifiuti speciali, non assimilati e non assimilabili, sono comprese nel computo della parte fissa, dovuta sulla base del mero possesso o detenzione di superfici, astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, e della funzione di finanziamento dei costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell'interesse dell'intera collettività, mentre sono escluse dal computo della parte variabile della imposta, allorquando il contribuente ne provi la produzione in maniera continuativa e prevalente, e lo smaltimento autonomo a mezzo di ditte esterne autorizzate (da ultimo, Cass., sez. trib., 27 gennaio 2026, n. 1805).
L'errore del Comune nella determinazione delle superfici tassabili per la produzione di rifiuti “ordinari” nonostante il lungo contenzioso tra le parti consente la compensazione integrale delle spese, anche a fronte del limitato accoglimento delle doglianze della ricorrente.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso;
compensa le spese. Salerno, 22 dicembre 2025 Il Giudice Est. Il
Presidente dott.ssa Rosaria Giordano dott.ssa Vincenza Cinzia Fragomeno