Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80 , recante disposizioni urgenti in materia di enti locali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. All' articolo 1, comma 4 , e all' articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. All' articolo 1, comma 4 , e all' articolo 2, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.