Art. 1. Articolo unico
Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 " contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976.
Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 " contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976.