Articolo 1 della Legge 9 dicembre 1977, n. 962
Versione
18 gennaio 1978
Art. 1. Articolo unico

Con l'espressione "sempreche' non godano dei benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 " contenuta nel terzo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , si intende che l'applicazione dell'aliquota contributiva dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, nella misura prevista dallo stesso articolo 17, e successive modificazioni e integrazioni, comporta l'esclusione dai benefici di cui all' articolo 14 della legge 22 febbraio 1973, n. 27 .
L'aliquota di cui sopra si calcola sulle tabelle della gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara a partire dal 1 gennaio 1976.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1978