Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 17/03/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Emilia Romagna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. NR. 45/2026/R
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE MI
Composta da Massimo PERIN Presidente Alberto RIGONI Consigliere Marco CATALANO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul giudizio iscritto al nr. 46666 del registro di Segreteria.
TRA
Procuratore Regionale presso la Corte dei conti
ATTORE
CONTRO
RI RT
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Procuratore Regionale:
Voglia la Sezione giurisdizionale adita condannare RI RT, come sopra generalizzato, a pagare al Comune di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l’importo complessivo di euro 49.391,08, o quello diverso che riterrà di giustizia, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione, in ogni caso con condanna del convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il Procuratore Regionale conveniva in giudizio RI RT davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che a seguito della divulgazione di diversi articoli di stampa del dicembre 2023 che documentavano ipotesi di reato quali corruzione, peculato, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite ascrivibili al signor RI RT, nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...] - lett. 00, già dipendente, all’epoca dei fatti, del Comune di Reggio Emilia con l’incarico di Messo notificatore, commessi nell’ambito di un “racket” di residenze fittizie, veniva aperto il procedimento istruttorio in epigrafe a carico del ridetto.
Con delega istruttoria n. 262/2024 del 19 luglio 2024, la Procura ha disposto l’esecuzione, da parte della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Emilia, di specifici approfondimenti istruttori al fine di verificare la sussistenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
Con riscontro prot. n. 159819/2025 del 14 maggio 2025 la GDF riferiva che a seguito degli accertamenti effettuati presso la Procura della Repubblica di Reggio Emilia, emergeva che gli episodi penali riportati dagli articoli di stampa afferivano al procedimento penale n. 866/2020 R.G.N.R., instaurato nei confronti di RI RT, nato a [...] il [...], il quale, all'epoca dei fatti oggetto del ridetto procedimento penale, svolgeva l'incarico di messo notificatore presso il Comune di Reggio Emilia. In particolare, RI RT risultava imputato dei reati di cui agli artt. 479, 319, 483, 314 c.p., alcuni dei quali commessi in concorso con altri soggetti ex art. 110 c.p.
Il procedimento penale in epigrafe traeva origine da una segnalazione del dirigente del servizio anagrafe del Comune di Reggio Emilia del gennaio 2020, con la quale era stata evidenziata, al Comando di Polizia Locale, la presenza di alcune anomalie sui cambi di residenza di vari soggetti extracomunitari che risultavano, formalmente, risiedere in abitazioni in mancanza di qualsiasi autorizzazione da parte di chi ne aveva la legittima disponibilità.
A seguito di una preliminare attività investigativa, nel mese di febbraio del 2020, il Comando di Polizia Locale del Comune di Reggio Emilia trasmetteva una prima comunicazione di notizia di reato con il deferimento di RI per la violazione di cui all'articolo 479 del codice penale (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici). L'Autorità Giudiziaria, successivamente, autorizzava il suddetto ufficio di polizia a svolgere ulteriori approfondimenti investigativi.
Emergeva che il RI, nella sua qualità di messo notificatore, prendeva in carico la documentazione trasmessa all'ente locale da un cittadino di nazionalità pakistana, AN MO (deceduto nel 2023), titolare di un’agenzia di consulenza per stranieri, sconosciuta al fisco, e redigeva falsi verbali di accertamento della residenza nell'ambito dei quali indicava di aver regolarmente effettuato i relativi sopralluoghi. Tale circostanza trovava conferma anche nelle ulteriori dichiarazioni rese da numerosi cittadini stranieri, escussi in qualità di persone informate sui fatti, i quali affermavano che il ridetto AN MO aveva richiesto una cifra tra i 500 e i 700 euro per svolgere ogni pratica e che questi si avvaleva del prezioso contributo di un messo comunale di sua fiducia, che garantiva il buon esito della pratica. Nel corso dell’attività investigativa, veniva acclarato che il messo comunale era RT RI.
Quest’ultimo, inoltre, si rendeva responsabile anche di truffa ai danni dello Stato e peculato in quanto, durante l'orario di servizio, effettuava commissioni personali e/o comunque non attinenti alla propria funzione di messo notificatore. Tali reati venivano riscontrati dalla p.g. delegata, dall'aprile al novembre 2020, attraverso l'analisi del sistema GPS installato sull'autovettura di servizio in uso esclusivo a RI, nonché da apposite attività di osservazione e pedinamento svolte nei confronti di quest'ultimo.
Emergeva in particolare che RI aveva utilizzato l’autovettura di servizio, assegnatagli in via esclusiva, per svolgere commissioni personali, o comunque non attinenti alla mansione svolta, anche al di fuori del Comune di Reggio Emilia. Tali riscontri venivano corroborati, in taluni casi, da attività dirette di osservazione e pedinamento (anche con appositi rilievi fotografici) ma, soprattutto, dai dati forniti dal monitoraggio con sistema GPS e dai report giornalieri delle residenze predisposti dal RI (redatti al termine di ogni turno) che presentavano notevoli incongruenze. Venivano registrati, in maniera sistematica e reiterata, episodi di peculato (art. 314 c.p.) nell’arco temporale dal 24.04.2020 al 07.11.2020, anche nei giorni in cui l'attività di accertamento era stata sospesa dal Comune di Reggio Emilia a causa dell'emergenza pandemica.
Il Pubblico Ministero, nel mese di giugno 2023, a seguito degli sviluppi emersi nel corso delle indagini, inviava una richiesta di applicazione di misure cautelari al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Reggio Emilia nei confronti di 39 indagati, tra cui RI, per il quale veniva richiesta l'applicazione degli arresti domiciliari e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto dei reati di corruzione. Nel mese di dicembre del 2023 il RI veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.
ln data 09.02.2024, il ridetto Pubblico Ministero emetteva un provvedimento di avviso della conclusione delle indagini preliminari (ex art. 415-bis c.p.p.) nel quale individuava i fatti contestati a RI RT, a seguito dell’espletamento delle indagini, formulando l’imputazione per i seguenti fatti di reati:
- art. 479 c.p. (falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblico);
- art. 319 c.p. (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio);
- art. 314 c.p. (peculato);
- artt. 110 e 483 c.p. (concorso nel reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico).
In data 11 marzo 2025, il Pubblico Ministero depositava presso l’ufficio del GUP del Tribunale di Reggio Emilia la richiesta di rinvio a giudizio per i reati sopra indicati con prima udienza fissata per il giorno 19 maggio 2025, poi rinviata al 21 luglio 2025 e successivamente ulteriormente rinviata.
Ravvisando in quanto precede condotte causative di danno all’erario in capo a RI RT sotto il profilo del danno patrimoniale per un importo pari ad euro 49.391,08, il Pubblico Ministero ha fatto notificare a RI RT l’informativa prevista dall’articolo 67 del Codice di giustizia contabile e il convenuto non ha depositato deduzioni scritte, né ha fatto pervenire richiesta di audizione difensiva.
Alla udienza del 4.3.2026 assistiti dal segretario dott. Salvatore Castelli, dopo la relazione del magistrato, sentito il Procuratore Regionale dott. Claudio CHIARENZA, assente e non costituito il convenuto, la causa passava in decisione
DIRITTO
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia del RI, regolarmente citato in data 7.11.2025 ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e successivo avviso a familiare convivente in data 13.11.2025 e non costituitosi in giudizio.
Alla luce della documentazione acquisita, emerge che le condotte descritte in punto di fatto del convenuto, dipendente all’epoca dei fatti del comune di Reggio Emilia, con rapporto di impiego a tempo indeterminato, con profilo di collaboratore amministrativo (Cat. B, posizione economica 3) e qualifica di messo notificatore, rilevano anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa, in quanto dolose e causative di danno patrimoniale all’amministrazione di appartenenza nei termini che seguono.
È accertato al di là di ogni ragionevole dubbio che le plurime condotte illecite perpetrate nel tempo dal RI, aventi valenza anche penale, siano state assunte in violazione, dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione e di tutela dell’interesse pubblico, oltre che di disciplina ed onore. Sono stati altresì violati gli obblighi previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (D.P.R. n. 62/2013), ed in particolare le previsioni di cui agli articoli 4 e 11.
Come anticipato nella parte in fatto, le condotte illecite tenute dal RI, risultano comprovate dai solidi accertamenti investigativi effettuati in sede penale e confluiti nell’istruttoria di responsabilità.
E’ evidente che la condotta del convenuto deve ricondursi al dolo, il quale postula – in specie – la coscienza e volontà di compiere atti contrari ai propri doveri d’ufficio e si estende anche all’evento dannoso, risultando acclarato agli atti che le condotte illecite di RI RT, aventi valenza anche penale, siano state caratterizzate dalla violazione dei basilari doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà, incombenti sui dipendenti pubblici, al fine di ottenere, con la soddisfazione degli interessi privati contrapposti, utilità e vantaggi economici personali.
Le indagini di polizia giudiziaria hanno infatti permesso di disvelare che la condotta tenuta dal convenuto, nell’intervallo di tempo oggetto di indagini, è stata finalizzata unicamente a realizzare vantaggi personali, attraverso il compimento di molteplici fatti delittuosi aventi come finalità l’appropriazione di risorse pubbliche e/o l’ottenimento di danaro o altra utilità.
Le numerose ipotesi criminose, individuate nei capi di imputazione di cui alla richiesta di rinvio a giudizio dell’11 marzo 2025, risultano corroborate da gravi indizi di colpevolezza tali da rendere incontrovertibilmente certo che la condotta del RI sia stata connotata dal dolo.
Quantificazione del danno
Innanzitutto, vi è il danno da indebito utilizzo dell’auto di servizio.
Come anticipato nella parte in fatto, nella richiesta di rinvio a giudizio sono stati contestati al RI ben 38 episodi di peculato (ex art. 314 c.p.), registrati in un ristretto arco temporale (24.04.2020-7.11.2020 ), perché, quale dipendente del Comune di Reggio Emilia in servizio come messo notificatore, incaricato degli accertamenti di residenza sulle autodichiarazioni dei privati, avendo per tale ragione l'uso dell'autovettura di servizio Renault Zoe full electric, targata FB585NE, se ne appropriava, utilizzandola per finalità private al fine di effettuare acquisti di generi alimentari o di altra natura nonché soste non pertinenti con l'attività di accertamento di residenze.
In molti casi, attraverso le registrazioni del GPS collocato sull’auto di servizio, veniva acclarato che il RI si recava fuori dal territorio comunale pur essendo le sue mansioni lavorative limitate al territorio del Comune di Reggio Emilia.
Si accertava che molti episodi di peculato, registrati nell'arco temporale dal 24.04.2020 al 07.11.2020, avvenivano anche nei giorni in cui l'attività di accertamento era stata sospesa dal Comune di Reggio Emilia a causa dell'emergenza pandemica.
Con riferimento alle ipotesi di peculato il danno erariale subìto dall’ente per l’appropriazione dell’auto di servizio per finalità squisitamente personali è pari a complessivi euro 1.394,18, determinati calcolando il costo orario dell’ex dipendente, pari a euro 17,57, per il numero di ore (totale ore 79 e 21 minuti) nelle quali è stato accertato che il RI utilizzasse l’auto di servizio per finalità del tutto estranee ai compiti di istituto, come da tabella:
| Turno di servizio e relative ore e/o minuti di peculato commesso da RI RT: | Costo orario € | Calcolo delle ore e minuti di peculato moltiplicate per il costo orario di euro 17,57, sostenuto dal Comune di Reggio Emilia per retribuire RI RT: € |
| 24 aprile 2020 — Turno dalle ore 07.46 alle ore 13.31: 2 h e 15 min. | 17,57 | 39,53 |
| 27 aprile 2020 - Turno dalle ore 08.04 alle ore 14.07: 2 h e 43 min. | 17,57 | 47,73 |
| 28 aprile 2020- Turno dalle ore 07.1 1 alle ore 13.07: 1 h e 34 min. | 17,57 | 27,53 |
| 29 aprile 2020 -Turno dalle ore 07.26 alle ore 13.27: 1 h e 1 min. | 17,57 | 17,86 |
| 30 aprile 2020 -Turno dalle ore 06.54 alle ore 13.00: 1 h e 31 min. | 17,57 | 26,65 |
| 04 maggio 2020 - Turno dalle ore 07.44 alle ore 13.30: 1 h e 1 1 min. | 17,57 | 20,79 |
| 05 maggio 2020 - Turno dalle ore 07.30 alle ore 13.30: 2 h e 2 min. | 17,57 | 35,73 |
| 06 maggio 2020 - Turno dalle ore 07.27 alle ore 13.07: 2 h | 17,57 | 35,14 |
| 08 maggio 2020 - Turno dalle ore 06.42 alle ore 13.00: 2 h e 7 min. | 17,57 | 37,19 |
| 11 maggio 2020 — Turno dalle ore 07.08 alle ore 13.08 e dalle ore 13.38 alle ore 16.18: 1 h e 43 min. | 17,57 | 30,16 |
| 12 maggio 2020 - Turno dalle ore 07.1 1 alle ore 13.02: 2 h | 17,57 | 35,14 |
| 15 maggio 2020 - Turno dalle ore 07.27 alle ore 13.43: 2 h e 2 min. | 17,57 | 35,73 |
| 19 maggio 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.57 alle ore 13.00: I h e 19 min. | 17,57 | 23,13 |
| 20 maggio 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.58 alle ore 13.03: 4 h e 20 min. | 17,57 | 76,14 |
| 22 maggio 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.57 alle ore 13.57: 1 h e 41 min. | 17,57 | 29,58 |
| 26 maggio 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.22 alle ore 13.12: 2 h e 5 min. | 17,57 | 36,60 € |
| 28 maggio 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.06 alle ore 13.02: | 17,57 | 17,57 |
| 29 maggio 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.00 alle ore 13.00: 1 h e 47 min. | 17,57 | 31,33 |
| 01 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.49 alle ore 13.04: 5 h e 16 min. | 17,57 | 92,54 |
| 03 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.53 alle ore 13.00: 2 h e 14 min. | 17,57 | 39,24 |
| 04 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.43 alle ore 13.01: 3 h e 17 min. | 17,57 | 57,69 |
| 05 giugno 2020 -Turno di servizio dalle ore 07.12 alle ore 13.00: 2 h e 53 min. | 17,57 | 50,66 |
| 06 giugno 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.44 alle ore 13.00: 2 h e 6 min. | 17,57 | 36,90 |
| 08 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.46 alle ore 13.01: 2 h e 8 min. | 17,57 | 37,48 |
| 09 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.57 alle ore 13.00 e dalle ore 13.34 alle ore 16.30: 2 h e 6 min. | 17,57 | 36,90 |
| 10 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 06.19 alle ore 13.00: 1 h e 59 min. | 17,57 | 34,85 |
| 11 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.20 alle ore 13.00: 1 h e 50 min. | 17,57 | 32,21 |
| 12 giugno 2020 — Turno di servizio dalle ore 07.33 alle ore 13.09: 2 h e 43 min. | 17,57 | 47,73 |
| 27 giugno 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.51 alle ore 12.46: 2 h e 5 min. | 17,57 | 36,60 |
| 29 luglio 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.56 alle ore 13.02: 1 h e 40 min. | 17,57 | 29,28 |
| 31 agosto 2020 - Turno di servizio dalle ore 07.21 alle ore 15.21: I h e 18 min. | 17,57 | 22,84 |
| 07 settembre 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.50 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 18.30: 1 h e 33 min. | 17,57 | 27,23 |
| 11 settembre 2020 - Turno di servizio dalle ore 07.02. alle ore 13.02 e dalle ore 13.32 alle ore 18.00: 5 h e 2 min | 17,57 | 88,44 |
| 12 settembre 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.53 alle ore 13.03: 1 h e2 min. | 17,57 | 18,16 |
| 17 settembre 2020 - Turno di servizio dalle ore 07.07 alle ore 13.02: 1 h e 44 min. | 17,57 | 30,45 |
| 20 Ottobre 2020 - Turno di servizio dalle ore 07.00 alle ore 13.00: 1 h 21 min. | 17,57 | 23,72 |
| 31 ottobre 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.51 alle ore 13.01: 51 min. | 17,57 | 14,93 |
| 07 novembre 2020 - Turno di servizio dalle ore 06.58 alle ore 12.56: 1h 52 min. | 17,57 | 32,80 |
L’utilizzo illecito dell’auto di servizio è stato fonte, altresì, di un’ulteriore voce di danno stimato in euro 238,05 tenendo conto dei costi di gestione sostenuti dall’ente per l’autovettura medesima, quali in particolare i costi del canone di leasing, le spese di assicurazione e di manutenzione rapportati ai periodi di indebito utilizzo dell’autovettura di servizio da parte dell’odierno convenuto.
Danno da interruzione del nesso sinallagmatico.
Le menzionate condotte dolose riferibili al convenuto risultano foriere di danno all’erario anche sotto il profilo delle retribuzioni da questi indebitamente percepite nei periodi in cui esse sono state perpetrate.
Come anticipato nella parte in fatto, nel corso del procedimento penale, veniva acclarato che RI RT, in qualità di pubblico ufficiale presso il Comune di Reggio Emilia quale messo notificatore, incaricato di procedere agli accertamenti di residenza di numerosi soggetti iscritti presso l'anagrafe del Comune, attestava falsamente in atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità incorrendo nella fattispecie delittuosa di cui all’art. 479 c.p. ( falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici).
In particolare, attestava falsamente di aver compiuto, nell’arco temporale 10.06.2018-30.11.2020, l’accertamento di residenza di n. 92 soggetti, mediante compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo di accertamento per iscrizione anagrafica con esito positivo. La falsità dell’attestazione emergeva in quanto, nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, il proprietario dell'immobile dichiarava di non aver mai dato ospitalità al richiedente e/o in quanto il GPS installato sull'autovettura di servizio, utilizzata per svolgere i compiti istituzionali, registrava il transito senza alcuna sosta o non registrava alcun transito nella zona (come da capi di imputazione da n. 1 a n. 91 della richiesta di rinvio a giudizio)
Quanto sopra dietro corresponsione di una remunerazione che veniva consegnata al RI o comunque promessa ed accettata da quest'ultimo, per svolgere un atto contrario ai doveri d'ufficio, consistente nel verbale di accertamento di residenza falso, con configurazione del delitto di cui all’art. 319 c.p. (come da capi di imputazione da n. 92 a n. 94 della richiesta di rinvio a giudizio).
Tutte le descritte attività, che assorbivano una parte consistente delle energie lavorative dello stesso, sono state compiute per ottenere un vantaggio economico, nella forma di remunerazione diretta o altra utilità.
È di tutta evidenza che le energie lavorative del dipendente siano state distratte dai compiti istituzionali allo stesso spettanti per essere destinate al compimento di condotte illecite aventi rilievo penale, con ciò determinando uno sviamento delle energie lavorative che ha provocato la disutilità della retribuzione percepita ed il conseguente danno erariale connesso alla relativa percezione da parte del dipendente della ridetta retribuzione.
Ne consegue che le retribuzioni erogate al RI dal 10.06.2018 al 7.11.2020, cioè durante lo svolgimento dell’attività illecita contestata in sede penale, non hanno compensato esclusivamente l’attività lavorativa, ma, almeno in parte, hanno indebitamente arricchito l’odierno convenuto per l’attività svolta in violazione degli obblighi di servizio e diretta alla consumazione di numerosi e gravi delitti.
La species di danno da disservizio che viene in rilievo nel caso in esame è quella del “disservizio in senso lato”, che ha riguardo all’esercizio illecito e penalmente rilevante di funzioni pubbliche, ove la funzione istituzionale tipica, astrattamente finalizzata al perseguimento e alla realizzazione degli interessi pubblici generali, viene in concreto “piegata” alla realizzazione degli interessi egoistici del dipendente che ha agito, con speculare danno per l’inutilità della spesa.
Quando il dipendente agisce non a favore ma in pregiudizio dell’ente pubblico, si verifica un’alterazione del nesso sinallagmatico tra le prestazioni lavorative e la retribuzione, che diventa in tutto o in parte priva di causa (ex multis, Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna n. 29/2025).
Secondo consolidata giurisprudenza contabile per la configurabilità del danno da lesione del rapporto sinallagmatico non è necessario provare l’inadeguato svolgimento del rapporto lavorativo, ma soltanto il compimento, in servizio, di attività illecite estranee ai doveri lavorativi così da privare di causa la corresponsione di parte della retribuzione (ex multis, Corte dei conti, Sez. Giur. Toscana, n. 270/2023).
Le condotte poste in essere dal RI hanno provocato la disutilità della retribuzione percepita, con conseguente danno erariale per le retribuzioni erogate al RI dal mese di giugno del 2018 al mese di novembre del 2020, cioè durante lo svolgimento dei plurimi fatti di reato contestati in sede penale.
Atteso che la retribuzione complessivamente corrisposta all’odierno convenuto nel periodo di realizzazione delle condotte penalmente rilevanti (10.06.2018-30.11.2020 ) risulta pari ad euro 95.517,7, si ritiene equo quantificare, in applicazione dell’art. 1226 c.c., tale voce di danno nella percentuale del 50% delle retribuzioni percepite data l’intensità, la frequenza e la continuità delle attività illecite poste in essere dall’odierno convenuto, così come emerso dalle prove acquisite nel corso del procedimento penale e confluite nel procedimento istruttorio incardinato presso la Procura contabile.
A questa somma vanno aggiunti gli interessi legali (non quelli di cui all’art. 1284, comma 4, c.c., né la rivalutazione perché non chiesti) dalla data di deposito della presente sentenza fino all’effettivo soddisfo.
Residua ancora un ulteriore danno, pari alle illecite utilità che potrebbero aver ricevuto coloro che si sono avvantaggiati delle residenze false, allo stato non quantificata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da nota della segreteria
P. Q. M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunziando sull’atto di citazione proposto da Procuratore Regionale nei confronti di RI RT, così provvede:
a) accoglie la domanda e per l’effetto condanna RI RT a pagare al Comune di Reggio Emilia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l’importo complessivo di euro 49.391,08, oltre agli interessi legali dal deposito della sentenza sino al momento della integrale soddisfazione;
b) condanna RI RT a pagare, in favore dell’erario, le spese e competenze del presente giudizio, che liquida in € 70,25 (settanta/25).
Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 4 marzo 2026 L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Cons. Marco Catalano Massimo Perin
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria il giorno 17 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria dr. RI Macerola
(f.to digitalmente)