Articolo 134 della Legge 27 febbraio 1973, n. 18
Articolo 133Articolo 135
Versione
15 marzo 1973
Art. 134.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, al capitolo n. 1189 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita' per l'anno finanziario 1973, le somme - corrispondenti ai versamenti che affluiranno al capitolo 3612 dello stato di previsione dell'entrata per il medesimo anno finanziario - occorrenti per l'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi ai sensi dell' articolo 10 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088 .
Entrata in vigore il 15 marzo 1973