Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 18/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G 1958/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.V.G 1958/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
Farnesi Monia, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
E
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. Farnesi Controparte_2
Monia, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
Con ricorso depositato in data 20/09/2024, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio in data 25/09/2010 in Acquasparta (TR), che dall'unione sono nati i figli:
, nata il [...] maggiorenne e studentessa presso il Conservatorio di Parte_1
Roma
nato il [...] in [...]; Persona_1
che il rapporto coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_2 Controparte_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
• ordinare al Comune di Acquasparta di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali.
Si chiede inoltre che l'Ill.mo G.I. voglia omologare le seguenti condizioni di separazione:
• il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione Per_1 presso la residenza della madre in Valle Fosca, 4, Acquasparta, secondo le modalità previste nel piano genitoriale allegato al ricorso;
• ciascuna delle parti sosterrà le spese relative al mantenimento dei figli per il periodo di rispettiva competenza;
le decisioni relative alle spese straordinarie saranno determinate sulla base del
Protocollo d'Intesa in uso presso il Tribunale di Terni.
I coniugi danno il proprio, reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti.”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione da ritenere congrue.
La materia trattata e le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale tra e coniugi Controparte_1 Controparte_2 per matrimonio celebrato in Acquasparta (TR) in data 25/09/2010 prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di ACQUASPARTA (TR) (atto n. 3, parte I, dell'anno 2010); spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto in data 3.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti