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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424 R.G. dell'anno 2022
TRA
nato a [...] C.F. residente in [...] Parte_1 C.F._1
Settevene Palo ed ivi elettivamente domiciliato in Roma via Bosconero, 31 presso lo studio dall'Avv. Cristina Laurenti, C.F. dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura in atti
Attore
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Ovest, 59 cf. difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. CodiceFiscale_3
Giovanni Castori del Foro di VI (c.f. ) e dall'avv. Andrea CodiceFiscale_4
Mesiano del Foro di VI (c.f. ) giusta mandato del 12.6.2023 CodiceFiscale_5 steso su foglio a parte allegato alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato presso lo studio dei quali in Bracciano, Via G. D'Annunzio, 36
Convenuta
NONCHÉ TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SA IA, nata a [...] il [...], residente in [...] c.f. difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_6
Castori del Foro di VI (c.f. ) e dall'avv. Andrea Mesiano del CodiceFiscale_4
Foro di VI (c.f. ) giusta mandato del 12.6.2023 steso su CodiceFiscale_5 foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione presso lo studio dei quali in Bracciano, Via G.
D'Annunzio, 36 è elettivamente domiciliata.
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di riduzione - azione di simulazione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
In via principale dichiarare nullo il contratto per notaio per mancanza di alea e per l'effetto condannare la Pt_2 convenuta alla restituzione degli immobili alla massa ereditaria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede accertarsi e dichiararsi che il contratto in questione era simulato in quanto dissimulante una donazione e conseguentemente disporre la riduzione della donazione in quanto lesiva della quota legittima spettante al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande promosse dal signor attraverso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto respingerle in Parte_1 toto
2. in via subordinata ed all'esito della pronunzia in ordine alle due domande principali, disporre in via principale la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del Persona_1 notaio con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli Persona_2 coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali
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da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande principali, disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor
[...]
con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione Per_1 di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi, tenuto conto dei diritti personali gravanti sulla casa coniugale in favore della coniuge superstite
4. con adozione di ogni ulteriore provvedimento pertinente e conseguente
5. Rigettare ogni altra istanza promossa da parte attrice attraverso l'atto introduttivo Con il favore delle spese di giudizi
Per la chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande promosse dal signor attraverso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto respingerle in Parte_1 toto
2. in via subordinata ed all'esito della pronunzia in ordine alle due domande principali, disporre in via principale la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del Persona_1 notaio con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli Persona_2 coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande principali, disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor
[...]
con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione Per_1 di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla
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massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi, tenuto conto dei diritti personali gravanti sulla casa coniugale in favore della coniuge superstite
4. con adozione di ogni ulteriore provvedimento pertinente e conseguente
5. Rigettare ogni altra istanza promossa da parte attrice attraverso l'atto introduttivo Con il favore delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2023 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la signora per ottenere l'accertamento della nullità del contratto di CP_1 mantenimento stipulato tra il defunto signor e la IA (atto pubblico Persona_1 CP_1 rep. 14534 racc. 9685 - notaio nonché l'accertamento della simulazione del Persona_2 contratto de quo in quanto dissimulante una donazione lesiva della quota di legittima di pertinenza dell'attore, formulando in via subordinata domanda di divisione del compendio ereditario e precisando le conclusioni come sopra riportate.
La parte attrice ha dedotto:
- il difetto di alea nell'ambito del contratto atipico di mantenimento stipulato tra il de cuius Per_1
e la IA , derivante dall'età del vitaliziato e dalla ridotta aspettativa di vita
[...] CP_1 dello stesso al momento della stipula sulla base delle sue “condizioni di salute” e dunque dalla
“sproporzione” tra le prestazioni pattuite a carico delle parti in sede di stipula del noto contratto di mantenimento;
- la “limitata” capacità di stipulare il contratto in capo al vitaliziato al momento della stipula;
- la simulazione del contratto de quo che dissimulava una liberalità così provocando la lesione della quota di riserva facente capo all'attore nella qualità di erede legittimario.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo in via preliminare la improcedibilità CP_1 della azione di divisione in ragione della omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria signora SA IA, genitrice della convenuta e coniuge del defunto e,. nel merito, contestando ed impugnando integralmente i contenuti e le Persona_1 richieste formulate in atto di citazione ed insistendo per la piena validità ed efficacia formale e sostanziale del contratto di mantenimento intervenuto con il defunto genitore e dunque dei diritti e degli assetti giuridici ivi convenuti - in ragione della piena capacità di stipulare il contratto in capo al padre , delle buone condizioni di salute del vitaliziato al momento della Persona_1
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stipula (e dunque della sussistenza del requisito dell'alea propria del contratto di mantenimento intercorso) e della imprevedibilità della patologia, intervenuta un anno e mezzo dopo, che ebbe a causarne il decesso e, infine, della pacifica onerosità e aleatorietà del contratto in discorso alla luce delle controprestazioni realizzate dalla convenuta dalla data di stipula e successivamente.
Il Giudice designato, con provvedimento del 15.7.2023, in accoglimento della eccezione preliminare formulata dalla difesa della convenuta ha ordinato a parte attrice la chiamata in causa della signora SA IA, litisconsorte necessaria, rinviando la causa alla udienza del
17.1.2024.
In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio la signora SA IA insistendo, al pari della IA , per il riconoscimento della piena validità ed efficacia formale e sostanziale del CP_1 contratto di mantenimento stipulato dal defunto coniuge anche in suo favore sulla scorta delle medesime argomentazioni spiegate dalla difesa della IA e concludendo per l'integrale rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Alla udienza del 17.1.2024 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. contestualmente rinviando la causa alla udienza del 15.5.2024.
Depositate le memorie di parte il Giudice con provvedimento del 17.5.2024 “premesso che in considerazione della domanda attorea (vizio funzionale del contratto di mantenimento per mancanza di alea ed in subordine simulazione del contratto in quanto dissimulante una donazione) l'attività istruttoria deve limitarsi a dimostrare che al momento della stipula vi era (o mancava) una obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitalizio mentre sono irrilevanti le circostanze che attengono ad altri profili o all'adempimento da parte della convenuta degli obblighi assunti;
che, con riferimento a tali circostanza, la prova per interrogatorio e testi formulata dalla parte attrice è irrilevante con l'eccezione dei capitoli 1, 2, 14,
15, 16, 17, 18, 20 che tuttavia sono inammissibili per la loro genericità in quanto le circostanze ove dovessero essere confermate non sono idonee a provare la fondatezza della domanda;
che l'onere della prova delle circostanze poste a fondamento della domanda grava sulla parte attrice;
che, pertanto, le richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta sono irrilevanti” rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 12 febbraio 2025 ore 10.00 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio ed ammissibilità della domanda.
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Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha formulato le seguenti domande:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto de quo, per difetto di causa-alea, attese le gravi condizioni di salute in cui già versava il Sig. al momento della stipula e, per l'effetto, la nullità della relativa cessione dei Persona_1 beni immobili, con conseguente condanna alla restituzione degli stessi, unitamente agli eventuali frutti percepiti, in favore della massa ereditaria e con conseguente scioglimento e divisione della stessa;
2) in via subordinata, accertata la mancanza di alea che dissimula una donazione a favore dell'acquirente, con sottrazione dei beni dall'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima, accertarsi la simulazione e, con il buon esito, ridursi la donazione stessa.
La parte convenuta e la chiamata hanno chiesto rigettarsi le domande attoree ed in via subordinata disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato Persona_1 oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del notaio con formazione di Persona_2 quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. Domanda di nullità del contratto di mantenimento
La domanda principale proposta dall'attori è volta ad accertare la nullità del contratto di mantenimento stipulato tra il de cuius e la IA zia di in data Persona_1 CP_1 Parte_1
4.10.2017, Rep. 14534 presso il Notaio con il quale la IA si impegnava a Persona_2 CP_1 prestare assistenza morale e materiale per la durata di 10 anni a fronte del trasferimento delle porzioni immobiliari site in Bracciano Strada Provinciale 4A Settevene Palo 59 così censite:
FOGLIO 3 PARTICELLA 365 SUB 2 CATEGORIA A7 CLASSE 2 VANI 8 – SUB 3 ZONA
C. 1 CAT. C2 CLASSE 3 MQ 136 – SUB 501 ZC. 1 CAT C7 CLASSE U MQ 22 del valore di €
140000,00.
Deduceva l'attrice che:
- il Sig. all'epoca della sottoscrizione del contratto, era malato da tempo, era stato Persona_1 colpito da una ischemia cerebrale ed aveva deciso di non curarsi in quanto poco prima aveva avuto il lutto della perdita del figlio ed era caduto in uno stato depressivo che faceva presagire che non sarebbe vissuto a lungo, come emerge dal quadro clinico;
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- il contratto avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento) si configura come un contratto innominato e atipico che si caratterizza per il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, per l'elemento di fiduciarietà che informa la scelta di tale soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario;
è in sostanza , un accordo aleatorio atipico a cui ricorrono spesso gli anziani che, bisognosi di cure e sostegno, acquistano l'assistenza, materiale e/o morale, loro necessaria cedendo in cambio la nuda proprietà del loro immobile mantenendo l'usufrutto;
- in questo contratto l'alea deve sussistere al momento della conclusione del contratto (il rischio), pena nullità per difetto di causa ed è legata ad una situazione di incertezza circa la vita del beneficiario e l'entità delle prestazioni indeterminabili per quantità e qualità, variando continuamente e quotidianamente in base allo stato di bisogno del beneficiario;
- nel caso in esame l'alea deve considerarsi assente in quanto al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato ed era, quindi, probabile il suo decesso poco dopo tempo (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del 28/09/2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 14/06/2009, Trib. Treviso, Sez. I, 16/07/2014);
-infatti al momento della sottoscrizione del contratto di mantenimento e assistenza il sig. Per_1 aveva la considerevole età di quasi 80 anni e le prospettive di vita del vitaliziante, come da documentazione prodotta, per quanto ottimistiche, non erano elevate, tanto è vero che un anno dopo la stipula del contratto, in data 3.01.2019, entrava in ospedale in gravi condizioni di salute che lo portavano al decesso.
Per far valere il vizio funzionale del contratto di mantenimento per mancanza di alea è necessario dimostrare che al momento della stipula non vi era una obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitalizio.
L'onere della prova della mancanza di alea grava sulla parte attrice che, oltre a depositare documentazione medica, ha formulato prova per interrogatorio e testi su una serie di capitoli (1,
2, prova per interrogatorio di 14, 15; prova per interrogatorio di SA IA;
CP_1 prova testimoniale 16, 17, 18, 20, formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata in data 2 aprile 2024, volti a dimostrare la mancanza di alea).
Dall'esame dei capitoli si desume l'inidoneità probatoria degli stessi.
Riguardo alla prova per interrogatorio di i due capitoli (“1.Vero che Suo padre già CP_1 da anni soffriva di patologie abbastanza gravi connesse anche all'età? 2. “Suo padre come stava
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dopo la morte di suo fratello?) sono palesemente inidonei in quanto l'eventuale confessione della convenuta rispetto a circostanze formulate genericamente sarebbe inidonea a dimostrare che al momento della stipula non vi fosse alcuna alea in ordine alle aspettative di vita del de cuius.
La prova per interrogatorio di SA IA (sui capitoli 14. Vero che dopo la morte di suo figlio suo marito era in salute? 15. Vero che sua IA si prende cura di lei come da contratto?) oltre ad avere un contenuto generico, che impedisce di provare la dedotta mancanza di alea, è inammissibile in quanto, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 12 ottobre 2015,
n. 20476) dal quale non vi è ragione di discostarsi: “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato.
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale”.
Analogamente le prove testimoniali dedotte sono inidonee, per la loro genericità. a dimostrare la mancanza di alea al momento della stipula del contratto (16 Vero che il Sig. come stava Per_1 negli ultimi anni di vita?; 17. Il Sig. dopo la morte di suo genero come stava? 18. Vero che Per_1 il Sig. aveva buona memoria? 19. Vero che suo nipote e sua IA dopo la morte del Per_1 marito /padre andarono via dalla casa coniugale?).
Pertanto la prova orale dedotta dalla parte attrice è inidonea a dimostrare la circostanza posta a fondamento della domanda.
Quanto alla documentazione medica allegata dalla parte attrice deve considerarsi che la stessa si riferisce ad un periodo di 15 mesi successivo alla stipula dell'atto impugnato e non è, quindi, idonea a fornire alcuna prova delle condizioni fisiche e psichiche del de cuius al momento della stipula.
Pertanto la domanda principale di nullità del contratto di mantenimento formulata dalla parte attrice deve essere rigettata.
4. Domanda di simulazione
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Quanto alla domanda proposta in via subordinata di simulazione di tale contratto perché dissimulante una donazione le ragioni addotte dalla parte attrice in atto di citazione sono le seguenti: il de cuius: “godeva di una solida situazione economica e patrimoniale al punto da provvedere con mezzi propri a tutto ciò di cui materialmente aveva bisogno (quali cibo, vestiario, medicine, assistenza medica).
Anzi, da testimonianze che verranno prodotte in corso di causa, era il padre che aiutava economicamente la IA.
In questo modo verrebbe meno del tutto la simmetria tra le prestazioni e si evidenzierebbe l'esistenza di una donazione dissimulata”.
La deduzione, in realtà torna ad ipotizzare una nullità della causa del contratto, questa volta per mancanza di corrispettività.
Ove si volesse prospettare che tale mancanza di corrispettività integri una cessione dell'immobile a titolo (anche parzialmente) gratuito deve considerarsi (Cass. 29 luglio 2016 n. 15904) che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus".
Nel caso in esame l'immobile costituito da una struttura di otto vani e da complessivi 158 mq. di accessori sembra avere avuto, al momento della stipula del contratto un valore notevolmente superiore a quanto indicato nell'atto solo che si consideri che il valore minimo desumibile dalla banca dati Ader per immobili siti in Bracciano anche in zona lontana dal centro urbano è di euro
1.100 per immobili residenziali.
Pertanto deve rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare una CTU volta a determinare il valore dell'immobile oggetto del contratto al momento della sua stipula al fine di valutare la domanda di simulazione ed eventualmente per procedere alla divisione dell'asse ereditario richiesta dalla parte convenuta.
Alla liquidazione delle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
9 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
- rigetta la domanda di nullità del contratto di mantenimento stipulato tra il de cuius Persona_1
e la IA zia di stipulato il giorno 4.10.2017, Rep. 14534 presso il Notaio CP_1 Parte_1
Persona_2
- dispone rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento delle attività di cui in motivazione;
- rimette alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
VI, 24 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott. Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424 R.G. dell'anno 2022
TRA
nato a [...] C.F. residente in [...] Parte_1 C.F._1
Settevene Palo ed ivi elettivamente domiciliato in Roma via Bosconero, 31 presso lo studio dall'Avv. Cristina Laurenti, C.F. dalla quale è rappresentato e difeso in C.F._2 virtù di procura in atti
Attore
E
nata a [...] il [...], residente in [...]
Ovest, 59 cf. difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. CodiceFiscale_3
Giovanni Castori del Foro di VI (c.f. ) e dall'avv. Andrea CodiceFiscale_4
Mesiano del Foro di VI (c.f. ) giusta mandato del 12.6.2023 CodiceFiscale_5 steso su foglio a parte allegato alla comparsa di risposta elettivamente domiciliato presso lo studio dei quali in Bracciano, Via G. D'Annunzio, 36
Convenuta
NONCHÉ TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SA IA, nata a [...] il [...], residente in [...] c.f. difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, dall'avv. Giovanni CodiceFiscale_6
Castori del Foro di VI (c.f. ) e dall'avv. Andrea Mesiano del CodiceFiscale_4
Foro di VI (c.f. ) giusta mandato del 12.6.2023 steso su CodiceFiscale_5 foglio a parte allegato alla comparsa di costituzione presso lo studio dei quali in Bracciano, Via G.
D'Annunzio, 36 è elettivamente domiciliata.
CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: azione di riduzione - azione di simulazione
CONCLUSIONI
Per l'attore:
In via principale dichiarare nullo il contratto per notaio per mancanza di alea e per l'effetto condannare la Pt_2 convenuta alla restituzione degli immobili alla massa ereditaria. In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, si chiede accertarsi e dichiararsi che il contratto in questione era simulato in quanto dissimulante una donazione e conseguentemente disporre la riduzione della donazione in quanto lesiva della quota legittima spettante al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori come per legge in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Per la convenuta:
Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1. dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande promosse dal signor attraverso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto respingerle in Parte_1 toto
2. in via subordinata ed all'esito della pronunzia in ordine alle due domande principali, disporre in via principale la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del Persona_1 notaio con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli Persona_2 coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali
2 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande principali, disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor
[...]
con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione Per_1 di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi, tenuto conto dei diritti personali gravanti sulla casa coniugale in favore della coniuge superstite
4. con adozione di ogni ulteriore provvedimento pertinente e conseguente
5. Rigettare ogni altra istanza promossa da parte attrice attraverso l'atto introduttivo Con il favore delle spese di giudizi
Per la chiamata:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
1. dichiarare inammissibili, improcedibili e comunque infondate in fatto ed in diritto le domande promosse dal signor attraverso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e per l'effetto respingerle in Parte_1 toto
2. in via subordinata ed all'esito della pronunzia in ordine alle due domande principali, disporre in via principale la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del Persona_1 notaio con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli Persona_2 coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande principali, disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor
[...]
con formazione di quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione Per_1 di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla
3 di 10 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi, tenuto conto dei diritti personali gravanti sulla casa coniugale in favore della coniuge superstite
4. con adozione di ogni ulteriore provvedimento pertinente e conseguente
5. Rigettare ogni altra istanza promossa da parte attrice attraverso l'atto introduttivo Con il favore delle spese di giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa
Con atto di citazione notificato in data 8.3.2023 il signor ha convenuto in Parte_1 giudizio la signora per ottenere l'accertamento della nullità del contratto di CP_1 mantenimento stipulato tra il defunto signor e la IA (atto pubblico Persona_1 CP_1 rep. 14534 racc. 9685 - notaio nonché l'accertamento della simulazione del Persona_2 contratto de quo in quanto dissimulante una donazione lesiva della quota di legittima di pertinenza dell'attore, formulando in via subordinata domanda di divisione del compendio ereditario e precisando le conclusioni come sopra riportate.
La parte attrice ha dedotto:
- il difetto di alea nell'ambito del contratto atipico di mantenimento stipulato tra il de cuius Per_1
e la IA , derivante dall'età del vitaliziato e dalla ridotta aspettativa di vita
[...] CP_1 dello stesso al momento della stipula sulla base delle sue “condizioni di salute” e dunque dalla
“sproporzione” tra le prestazioni pattuite a carico delle parti in sede di stipula del noto contratto di mantenimento;
- la “limitata” capacità di stipulare il contratto in capo al vitaliziato al momento della stipula;
- la simulazione del contratto de quo che dissimulava una liberalità così provocando la lesione della quota di riserva facente capo all'attore nella qualità di erede legittimario.
Si costituiva in giudizio la signora eccependo in via preliminare la improcedibilità CP_1 della azione di divisione in ragione della omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria signora SA IA, genitrice della convenuta e coniuge del defunto e,. nel merito, contestando ed impugnando integralmente i contenuti e le Persona_1 richieste formulate in atto di citazione ed insistendo per la piena validità ed efficacia formale e sostanziale del contratto di mantenimento intervenuto con il defunto genitore e dunque dei diritti e degli assetti giuridici ivi convenuti - in ragione della piena capacità di stipulare il contratto in capo al padre , delle buone condizioni di salute del vitaliziato al momento della Persona_1
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stipula (e dunque della sussistenza del requisito dell'alea propria del contratto di mantenimento intercorso) e della imprevedibilità della patologia, intervenuta un anno e mezzo dopo, che ebbe a causarne il decesso e, infine, della pacifica onerosità e aleatorietà del contratto in discorso alla luce delle controprestazioni realizzate dalla convenuta dalla data di stipula e successivamente.
Il Giudice designato, con provvedimento del 15.7.2023, in accoglimento della eccezione preliminare formulata dalla difesa della convenuta ha ordinato a parte attrice la chiamata in causa della signora SA IA, litisconsorte necessaria, rinviando la causa alla udienza del
17.1.2024.
In data 28.12.2023 si è costituita in giudizio la signora SA IA insistendo, al pari della IA , per il riconoscimento della piena validità ed efficacia formale e sostanziale del CP_1 contratto di mantenimento stipulato dal defunto coniuge anche in suo favore sulla scorta delle medesime argomentazioni spiegate dalla difesa della IA e concludendo per l'integrale rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Alla udienza del 17.1.2024 il Giudice ha concesso i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. contestualmente rinviando la causa alla udienza del 15.5.2024.
Depositate le memorie di parte il Giudice con provvedimento del 17.5.2024 “premesso che in considerazione della domanda attorea (vizio funzionale del contratto di mantenimento per mancanza di alea ed in subordine simulazione del contratto in quanto dissimulante una donazione) l'attività istruttoria deve limitarsi a dimostrare che al momento della stipula vi era (o mancava) una obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitalizio mentre sono irrilevanti le circostanze che attengono ad altri profili o all'adempimento da parte della convenuta degli obblighi assunti;
che, con riferimento a tali circostanza, la prova per interrogatorio e testi formulata dalla parte attrice è irrilevante con l'eccezione dei capitoli 1, 2, 14,
15, 16, 17, 18, 20 che tuttavia sono inammissibili per la loro genericità in quanto le circostanze ove dovessero essere confermate non sono idonee a provare la fondatezza della domanda;
che l'onere della prova delle circostanze poste a fondamento della domanda grava sulla parte attrice;
che, pertanto, le richieste istruttorie formulate dalla parte convenuta sono irrilevanti” rigettava le richieste istruttorie e rinviava la causa all'udienza del 12 febbraio 2025 ore 10.00 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa era trattenuta in decisione.
2. Oggetto del giudizio ed ammissibilità della domanda.
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Con l'atto introduttivo del giudizio l'attore ha formulato le seguenti domande:
1) accertare e dichiarare la nullità del contratto de quo, per difetto di causa-alea, attese le gravi condizioni di salute in cui già versava il Sig. al momento della stipula e, per l'effetto, la nullità della relativa cessione dei Persona_1 beni immobili, con conseguente condanna alla restituzione degli stessi, unitamente agli eventuali frutti percepiti, in favore della massa ereditaria e con conseguente scioglimento e divisione della stessa;
2) in via subordinata, accertata la mancanza di alea che dissimula una donazione a favore dell'acquirente, con sottrazione dei beni dall'asse ereditario, con conseguente lesione della quota di legittima, accertarsi la simulazione e, con il buon esito, ridursi la donazione stessa.
La parte convenuta e la chiamata hanno chiesto rigettarsi le domande attoree ed in via subordinata disporre la divisione dei beni relitti costituenti la massa ereditaria formatasi a seguito della apertura della successione del signor con esclusione di quello che è stato Persona_1 oggetto dell'atto del 4.10.2017 rep. 14534 a rogito del notaio con formazione di Persona_2 quote, in natura e/o in danaro, secondo i diritti facenti capo ai singoli coeredi in ragione di quanto previsto in materia di successione legittima, tenendo conto dei conferimenti operati dagli eredi in favore del defunto dante causa, in vita, e/o di pertinenza della comunione ereditaria e come tali e come tali da accollare alla massa e suddividere in via passiva a fini di formazione delle quote finali di spettanza dei singoli coeredi
3. Domanda di nullità del contratto di mantenimento
La domanda principale proposta dall'attori è volta ad accertare la nullità del contratto di mantenimento stipulato tra il de cuius e la IA zia di in data Persona_1 CP_1 Parte_1
4.10.2017, Rep. 14534 presso il Notaio con il quale la IA si impegnava a Persona_2 CP_1 prestare assistenza morale e materiale per la durata di 10 anni a fronte del trasferimento delle porzioni immobiliari site in Bracciano Strada Provinciale 4A Settevene Palo 59 così censite:
FOGLIO 3 PARTICELLA 365 SUB 2 CATEGORIA A7 CLASSE 2 VANI 8 – SUB 3 ZONA
C. 1 CAT. C2 CLASSE 3 MQ 136 – SUB 501 ZC. 1 CAT C7 CLASSE U MQ 22 del valore di €
140000,00.
Deduceva l'attrice che:
- il Sig. all'epoca della sottoscrizione del contratto, era malato da tempo, era stato Persona_1 colpito da una ischemia cerebrale ed aveva deciso di non curarsi in quanto poco prima aveva avuto il lutto della perdita del figlio ed era caduto in uno stato depressivo che faceva presagire che non sarebbe vissuto a lungo, come emerge dal quadro clinico;
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- il contratto avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali (cosiddetto contratto di mantenimento) si configura come un contratto innominato e atipico che si caratterizza per il contenuto non meramente patrimoniale delle prestazioni dell'obbligato, per l'elemento di fiduciarietà che informa la scelta di tale soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario;
è in sostanza , un accordo aleatorio atipico a cui ricorrono spesso gli anziani che, bisognosi di cure e sostegno, acquistano l'assistenza, materiale e/o morale, loro necessaria cedendo in cambio la nuda proprietà del loro immobile mantenendo l'usufrutto;
- in questo contratto l'alea deve sussistere al momento della conclusione del contratto (il rischio), pena nullità per difetto di causa ed è legata ad una situazione di incertezza circa la vita del beneficiario e l'entità delle prestazioni indeterminabili per quantità e qualità, variando continuamente e quotidianamente in base allo stato di bisogno del beneficiario;
- nel caso in esame l'alea deve considerarsi assente in quanto al momento della stipula del contratto il beneficiario era gravemente malato ed era, quindi, probabile il suo decesso poco dopo tempo (in tal senso Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 19214 del 28/09/2016, Cass. Civ., Sez. II, sentenza n. 14796 del 14/06/2009, Trib. Treviso, Sez. I, 16/07/2014);
-infatti al momento della sottoscrizione del contratto di mantenimento e assistenza il sig. Per_1 aveva la considerevole età di quasi 80 anni e le prospettive di vita del vitaliziante, come da documentazione prodotta, per quanto ottimistiche, non erano elevate, tanto è vero che un anno dopo la stipula del contratto, in data 3.01.2019, entrava in ospedale in gravi condizioni di salute che lo portavano al decesso.
Per far valere il vizio funzionale del contratto di mantenimento per mancanza di alea è necessario dimostrare che al momento della stipula non vi era una obiettiva incertezza in ordine alla durata della vita e alle esigenze assistenziali del vitalizio.
L'onere della prova della mancanza di alea grava sulla parte attrice che, oltre a depositare documentazione medica, ha formulato prova per interrogatorio e testi su una serie di capitoli (1,
2, prova per interrogatorio di 14, 15; prova per interrogatorio di SA IA;
CP_1 prova testimoniale 16, 17, 18, 20, formulati nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 depositata in data 2 aprile 2024, volti a dimostrare la mancanza di alea).
Dall'esame dei capitoli si desume l'inidoneità probatoria degli stessi.
Riguardo alla prova per interrogatorio di i due capitoli (“1.Vero che Suo padre già CP_1 da anni soffriva di patologie abbastanza gravi connesse anche all'età? 2. “Suo padre come stava
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dopo la morte di suo fratello?) sono palesemente inidonei in quanto l'eventuale confessione della convenuta rispetto a circostanze formulate genericamente sarebbe inidonea a dimostrare che al momento della stipula non vi fosse alcuna alea in ordine alle aspettative di vita del de cuius.
La prova per interrogatorio di SA IA (sui capitoli 14. Vero che dopo la morte di suo figlio suo marito era in salute? 15. Vero che sua IA si prende cura di lei come da contratto?) oltre ad avere un contenuto generico, che impedisce di provare la dedotta mancanza di alea, è inammissibile in quanto, secondo l'orientamento della Corte di cassazione (Cass. 12 ottobre 2015,
n. 20476) dal quale non vi è ragione di discostarsi: “L'interrogatorio formale reso in un processo con pluralità di parti, essendo volto a provocare la confessione giudiziale di fatti sfavorevoli alla parte confitente e favorevoli al soggetto che si trova, rispetto ad essa, in posizione antitetica e contrastante, non può essere deferito, su un punto dibattuto in quello stesso processo, tra il soggetto deferente ed un terzo diverso dall'interrogando, non avendo valore confessorio le risposte, eventualmente affermative, fornite dell'interrogato.
Invero, la confessione giudiziale produce effetti nei confronti della parte che la fa e della parte che la provoca, ma non può acquisire il valore di prova legale nei confronti di persone diverse dal confitente, in quanto costui non ha alcun potere di disposizione relativamente a situazioni giuridiche facenti capo ad altri, distinti soggetti del rapporto processuale”.
Analogamente le prove testimoniali dedotte sono inidonee, per la loro genericità. a dimostrare la mancanza di alea al momento della stipula del contratto (16 Vero che il Sig. come stava Per_1 negli ultimi anni di vita?; 17. Il Sig. dopo la morte di suo genero come stava? 18. Vero che Per_1 il Sig. aveva buona memoria? 19. Vero che suo nipote e sua IA dopo la morte del Per_1 marito /padre andarono via dalla casa coniugale?).
Pertanto la prova orale dedotta dalla parte attrice è inidonea a dimostrare la circostanza posta a fondamento della domanda.
Quanto alla documentazione medica allegata dalla parte attrice deve considerarsi che la stessa si riferisce ad un periodo di 15 mesi successivo alla stipula dell'atto impugnato e non è, quindi, idonea a fornire alcuna prova delle condizioni fisiche e psichiche del de cuius al momento della stipula.
Pertanto la domanda principale di nullità del contratto di mantenimento formulata dalla parte attrice deve essere rigettata.
4. Domanda di simulazione
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Quanto alla domanda proposta in via subordinata di simulazione di tale contratto perché dissimulante una donazione le ragioni addotte dalla parte attrice in atto di citazione sono le seguenti: il de cuius: “godeva di una solida situazione economica e patrimoniale al punto da provvedere con mezzi propri a tutto ciò di cui materialmente aveva bisogno (quali cibo, vestiario, medicine, assistenza medica).
Anzi, da testimonianze che verranno prodotte in corso di causa, era il padre che aiutava economicamente la IA.
In questo modo verrebbe meno del tutto la simmetria tra le prestazioni e si evidenzierebbe l'esistenza di una donazione dissimulata”.
La deduzione, in realtà torna ad ipotizzare una nullità della causa del contratto, questa volta per mancanza di corrispettività.
Ove si volesse prospettare che tale mancanza di corrispettività integri una cessione dell'immobile a titolo (anche parzialmente) gratuito deve considerarsi (Cass. 29 luglio 2016 n. 15904) che “il contratto atipico di vitalizio improprio o assistenziale si differenzia dalla donazione per l'elemento dell'aleatorietà, essendo caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale circa la durata di vita del beneficiario e il conseguente rapporto tra valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato e valore del cespite patrimoniale cedutogli in corrispettivo. Ne consegue che l'originaria macroscopica sproporzione del valore del cespite rispetto al minor valore delle prestazioni fa presumere lo spirito di liberalità tipico della donazione, eventualmente gravata da "modus".
Nel caso in esame l'immobile costituito da una struttura di otto vani e da complessivi 158 mq. di accessori sembra avere avuto, al momento della stipula del contratto un valore notevolmente superiore a quanto indicato nell'atto solo che si consideri che il valore minimo desumibile dalla banca dati Ader per immobili siti in Bracciano anche in zona lontana dal centro urbano è di euro
1.100 per immobili residenziali.
Pertanto deve rimettersi la causa sul ruolo al fine di espletare una CTU volta a determinare il valore dell'immobile oggetto del contratto al momento della sua stipula al fine di valutare la domanda di simulazione ed eventualmente per procedere alla divisione dell'asse ereditario richiesta dalla parte convenuta.
Alla liquidazione delle spese si provvederà con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di VI non definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3424/2021 disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
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- rigetta la domanda di nullità del contratto di mantenimento stipulato tra il de cuius Persona_1
e la IA zia di stipulato il giorno 4.10.2017, Rep. 14534 presso il Notaio CP_1 Parte_1
Persona_2
- dispone rimettersi la causa sul ruolo per l'espletamento delle attività di cui in motivazione;
- rimette alla sentenza definitiva la decisione sulle spese.
VI, 24 maggio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
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