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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/04/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 31.7.2024 al n. 2047/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Sabatini, giusta procura allegata Parte_1
all'atto d'appello ex art. 576 c.p.p. dd. 15.5.2024;
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Crevatin, giusta procura rilasciata Controparte_1
su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dd. 25.10.2024;
, rappresentato e difeso dall'avv. Azzalini Emanuela, giusta procura allegata CP_2
alla comparsa di costituzione dd. 5.11.2024;
, rappresentato e difeso dall'avv. Azzalini Emanuela, giusta procura allegata Controparte_3
alla comparsa di costituzione dd. 5.11.2024;
- APPELLATI -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 68/2024 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“come da nota depositata alla quale si riporta” e, quindi, “Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Udine, in riforma dell'impugnata sentenza: - dichiarare la penale responsabilità dei signori
e per i fatti di reato loro ascritti agli effetti Controparte_1 CP_2 Parte_2 della responsabilità civile, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla parte civile costituita che qui si riportano integralmente;
- affermata la penale responsabilità degli
1 imputati, e ritenuti responsabili dei danni subiti dalla parte civile, condannarli al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Voglia infine, e comunque, condannare gli imputati alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile e di quelle del presente giudizio.”.
Per la parte appellata – Controparte_1
“si riporta alle conclusioni e alle difese di cui alla memoria depositata” e, quindi, “siano rigettate le domande formulate dalla appellante parte civile e, per l'effetto, che sia Parte_1
confermata la sentenza di primo grado di giudizio, con condanna della medesima parte civile alla rifusione delle spese di lite.”.
Per le parti appellate – e : CP_2 Controparte_3
“si riporta alle conclusioni e alle difese di cui alla memoria depositata” e, quindi, “chiede il rigetto dell'impugnazione proposta e di tutte le domande formulate, con conseguente conferma della sentenza n.68/2024 del Giudice di Pace di Udine, di data 08.04.2024 depositata in data 17.04.2024, impugnata e condanna alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado sostenute dagli imputati per la cui liquidazione sin d'ora ci si rimette al Giudice.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con atto di appello proposto per i soli interessi civili ha chiesto che venga Parte_1
riformata la sentenza penale n. 68/2024 con la quale il Giudice di Pace di Udine ha assolto CP_1
e dal reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. (il primo
[...] CP_2 Controparte_3
perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non avere commesso il fatto), chiedendo, previa declaratoria della loro penale responsabilità, di condannarli al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, in relazione ai danni asseritamente subiti nel corso di un'aggressione avvenuta all'esterno del locale “Todo Loco” sito a SA RG di
NO la notte del 5.12.2021.
L'appellante ha articolato due motivi di gravame: I) erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile;
II) erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla ritenuta insussistenza di elementi di riscontro esterni delle dichiarazioni rese dalla p.o..
La Sezione Penale del Tribunale di Udine ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al Giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p..
Nella prosecuzione del relativo processo si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 [...]
per chiedere, di contro, il rigetto dell'impugnazione. CP_3
All'udienza del 18.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto
2 la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
***
L'appello al vaglio, per le ragioni di seguito esposte, incontra il rigetto.
La sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 68/2024, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non è incorsa in alcun errore e/o omissione nella valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado e nemmeno in ordine alla attendibilità della persona offesa. Al contrario, tali risultanze probatorie, come meglio si apprezzerà in seguito, inducono ad escludere che sia possibile, ai fini che qui interessano, raggiungere la prova della commissione dei fatti ascritti a e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
A tale riguardo va precisato che quando il Giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza penale ai soli fini civilistici non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'“alto grado di probabilità logica”, bensì secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria.
Tali principi erano considerati valevoli per il giudice penale investito della sola domanda risarcitoria e si ritiene che debbano trovare applicazione anche per il giudice civile, a seguito dell'introduzione nel nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. dell'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile dell'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili.
Inoltre, non pare superfluo ricordare che la pretesa civilistica non muta il suo oggetto e viene decisa utilizzando le prove raccolte nel giudizio penale, in aggiunta a quelle eventualmente prodotte dinanzi al giudice civile.
Fermo restando che in sede civile trovano applicazione le regole processuali proprie del processo civile, atteso che l'accertamento richiesto al giudice civile ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato.
Così delimitati i termini della presente analisi, si procede di seguito con il vaglio delle prove acquisite nel processo di primo grado.
Secondo la ricostruzione della persona offesa, in data 5.12.2021 si trovava nel Parte_1
locale “Todo Loco” di SA RG di NO e dopo aver bevuto cinque bicchierini di whisky si accorgeva che gli era stato sottratto un drink. Si recava presso il bancone a reclamare un tanto a colui che riteneva fosse il titolare del locale, il Quest'ultimo rispondeva di non potere fare CP_2
3 nulla e la persona offesa insisteva nel chiedere chi potesse essere stato. A quel punto Pt_1
veniva afferrato da e dal signore che stava sulla porta del locale, che era calvo e più CP_2
robusto, indicato nel e buttato fuori a forza dal locale, gettato a terra ed aggredito con pugni CP_3
e calci (così ha dichiarato a verbale all'udienza del 19.6.2023).
Premesso che “qualora la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi …”, va osservato che la ricostruzione dell'episodio operata dalla parte civile non ha effettivamente trovato adeguato riscontro probatorio.
Va, anzitutto, precisato che, chiamato ad effettuare il riconoscimento fotografico onde addivenire alla identificazione dei presunti aggressori, l'appellante aveva riconosciuto il titolare del locale accusato del pestaggio con una attendibilità del 60-70% (v. verbale di individuazione di persona attraverso riconoscimento fotografico agli atti). È irrilevante che all'udienza del 19.6.2023 Pt_1
avesse individuato al 100% e all'80%. CP_3 CP_2
Va poi senz'altro valorizzata la deposizione dell'App.to scelto , sentito come teste Testimone_1
all'udienza del 16.10.2023. In particolare, il teste, intervenuto in loco, ha descritto un contesto affollato, in cui la persona offesa e gli altri avventori del locale erano in stato di alterazione alcolica.
Ha inoltre dichiarato che “al nostro arrivo il ha indicato le persone che lo avevano Pt_1
aggredito anzi non ci indicava le persone che lo avevano aggredito”. Piuttosto, la percorsa offesa aveva dichiarato di essere stato aggredito dagli addetti alla sicurezza e poi dal suo amico
[...]
. Nella annotazione di PG acquisita agli atti è stato specificato che è seguita identificazione CP_1
del titolare e di un addetto alla sicurezza (verbale udienza del 16.10.2023).
Venendo al secondo motivo di gravame, va ricordato che il teste è stato sentito Testimone_2
all'udienza del 20.11.2023, a seguito di accompagnamento coatto. Il predetto ha specificato che la sera dell'accaduto stava facendo il dj nel locale ma ha anche riferito di non avere assistito alla aggressione, avvenuta fuori dal locale. Spenta la musica stante l'imminente arrivo dei Carabinieri, anche il teste è uscito dal locale dove ha visto prima dare una sberla al e poi i due Pt_1 CP_1
che “si sono spintonati”.
All'udienza del 20.11.2023 è stato sentito anche l'imputato , il quale ha dichiarato di CP_1
essersi imbattuto nell'amico con il viso tumefatto e in stato di alterazione e di avere cercato Pt_1
di soccorrerlo andando a prendere acqua e Scottex;
tuttavia, all'improvviso e senza motivo, la persona offesa gli dava uno schiaffo a cui il primo reagiva con una spinta.
Infine, non va sottaciuto che, in sede di interrogatorio, e hanno dichiarato di nulla CP_3 CP_2
sapere in relazione quanto accaduto fuori dal locale.
4 Ebbene, non può revocarsi in dubbio il pestaggio subito da la sera del 5.12.2021 fuori dal Pt_3
locale “Todo Loco” di SA RG di NO (v. dichiarazioni rese in sede di prove testimoniali, annotazione di PG, rilievi fotografici, referti medici). Tuttavia, la mancanza di testimoni dell'aggressione, le incertezze manifestate dalla persona offesa in sede di identificazione degli aggressori e la mancata identificazione degli stessi da parte delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto non consentono di attribuire, con il grado di probabilità richiesto in questa sede, il fatto illecito agli odierni appellati.
In definitiva, il giudice di primo grado ha correttamente e condivisibilmente valutato le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale e le ulteriori prove documentali agli atti di causa, le quali - pur lasciando trasparire incongruenze - non consentono di attribuire con alto grado di probabilità i fatti accaduti agli odierni appellati.
Alla luce delle considerazioni che precedono e ribadita, dunque, l'infondatezza dell'appello in discussione, proposto per i soli interessi civili, si compensano le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria deduzione disattesa,
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Udine, lì 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE
Prima Sezione Civile in persona del Giudice Unico dott.ssa Marta Diamante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta in data 31.7.2024 al n. 2047/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili,
PROMOSSA DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Sabatini, giusta procura allegata Parte_1
all'atto d'appello ex art. 576 c.p.p. dd. 15.5.2024;
- APPELLANTE -
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. Franco Crevatin, giusta procura rilasciata Controparte_1
su foglio separato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dd. 25.10.2024;
, rappresentato e difeso dall'avv. Azzalini Emanuela, giusta procura allegata CP_2
alla comparsa di costituzione dd. 5.11.2024;
, rappresentato e difeso dall'avv. Azzalini Emanuela, giusta procura allegata Controparte_3
alla comparsa di costituzione dd. 5.11.2024;
- APPELLATI -
OGGETTO: «APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 68/2024 DEL GIUDICE DI PACE
DI UDINE»
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 in cui le parti hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
“come da nota depositata alla quale si riporta” e, quindi, “Nel merito: Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Udine, in riforma dell'impugnata sentenza: - dichiarare la penale responsabilità dei signori
e per i fatti di reato loro ascritti agli effetti Controparte_1 CP_2 Parte_2 della responsabilità civile, e, per l'effetto, accogliere le conclusioni presentate in primo grado dalla parte civile costituita che qui si riportano integralmente;
- affermata la penale responsabilità degli
1 imputati, e ritenuti responsabili dei danni subiti dalla parte civile, condannarli al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000,00= o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- Voglia infine, e comunque, condannare gli imputati alla rifusione delle spese processuali di costituzione di parte civile e di quelle del presente giudizio.”.
Per la parte appellata – Controparte_1
“si riporta alle conclusioni e alle difese di cui alla memoria depositata” e, quindi, “siano rigettate le domande formulate dalla appellante parte civile e, per l'effetto, che sia Parte_1
confermata la sentenza di primo grado di giudizio, con condanna della medesima parte civile alla rifusione delle spese di lite.”.
Per le parti appellate – e : CP_2 Controparte_3
“si riporta alle conclusioni e alle difese di cui alla memoria depositata” e, quindi, “chiede il rigetto dell'impugnazione proposta e di tutte le domande formulate, con conseguente conferma della sentenza n.68/2024 del Giudice di Pace di Udine, di data 08.04.2024 depositata in data 17.04.2024, impugnata e condanna alla rifusione delle spese di lite di primo e secondo grado sostenute dagli imputati per la cui liquidazione sin d'ora ci si rimette al Giudice.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1- Con atto di appello proposto per i soli interessi civili ha chiesto che venga Parte_1
riformata la sentenza penale n. 68/2024 con la quale il Giudice di Pace di Udine ha assolto CP_1
e dal reato di lesioni personali ex art. 582 c.p. (il primo
[...] CP_2 Controparte_3
perché il fatto non costituisce reato e gli altri due per non avere commesso il fatto), chiedendo, previa declaratoria della loro penale responsabilità, di condannarli al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 15.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, con assegnazione di una provvisionale immediatamente esecutiva, in relazione ai danni asseritamente subiti nel corso di un'aggressione avvenuta all'esterno del locale “Todo Loco” sito a SA RG di
NO la notte del 5.12.2021.
L'appellante ha articolato due motivi di gravame: I) erronea valutazione da parte del giudice di primo grado in ordine alla attendibilità della persona offesa costituitasi parte civile;
II) erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento alla ritenuta insussistenza di elementi di riscontro esterni delle dichiarazioni rese dalla p.o..
La Sezione Penale del Tribunale di Udine ha, quindi, disposto la trasmissione degli atti al Giudice civile ex art. 573, comma 1-bis, c.p.p..
Nella prosecuzione del relativo processo si sono costituiti e Controparte_1 CP_2 [...]
per chiedere, di contro, il rigetto dell'impugnazione. CP_3
All'udienza del 18.3.2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e il Giudice ha trattenuto
2 la causa in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
***
L'appello al vaglio, per le ragioni di seguito esposte, incontra il rigetto.
La sentenza del Giudice di Pace di Udine n. 68/2024, contrariamente a quanto dedotto in sede di gravame, non è incorsa in alcun errore e/o omissione nella valutazione del materiale probatorio raccolto in primo grado e nemmeno in ordine alla attendibilità della persona offesa. Al contrario, tali risultanze probatorie, come meglio si apprezzerà in seguito, inducono ad escludere che sia possibile, ai fini che qui interessano, raggiungere la prova della commissione dei fatti ascritti a e . Controparte_1 CP_2 Controparte_3
A tale riguardo va precisato che quando il Giudice deve pronunciarsi sull'impugnazione della sentenza penale ai soli fini civilistici non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'“alto grado di probabilità logica”, bensì secondo il criterio civilistico del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente” che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria.
Tali principi erano considerati valevoli per il giudice penale investito della sola domanda risarcitoria e si ritiene che debbano trovare applicazione anche per il giudice civile, a seguito dell'introduzione nel nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. dell'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile dell'impugnazione della sentenza penale per i soli interessi civili.
Inoltre, non pare superfluo ricordare che la pretesa civilistica non muta il suo oggetto e viene decisa utilizzando le prove raccolte nel giudizio penale, in aggiunta a quelle eventualmente prodotte dinanzi al giudice civile.
Fermo restando che in sede civile trovano applicazione le regole processuali proprie del processo civile, atteso che l'accertamento richiesto al giudice civile ha ad oggetto gli elementi costitutivi dell'illecito civile, prescindendosi da ogni apprezzamento, sia pure incidentale, sulla responsabilità penale dell'imputato.
Così delimitati i termini della presente analisi, si procede di seguito con il vaglio delle prove acquisite nel processo di primo grado.
Secondo la ricostruzione della persona offesa, in data 5.12.2021 si trovava nel Parte_1
locale “Todo Loco” di SA RG di NO e dopo aver bevuto cinque bicchierini di whisky si accorgeva che gli era stato sottratto un drink. Si recava presso il bancone a reclamare un tanto a colui che riteneva fosse il titolare del locale, il Quest'ultimo rispondeva di non potere fare CP_2
3 nulla e la persona offesa insisteva nel chiedere chi potesse essere stato. A quel punto Pt_1
veniva afferrato da e dal signore che stava sulla porta del locale, che era calvo e più CP_2
robusto, indicato nel e buttato fuori a forza dal locale, gettato a terra ed aggredito con pugni CP_3
e calci (così ha dichiarato a verbale all'udienza del 19.6.2023).
Premesso che “qualora la persona offesa si sia costituita parte civile e sia, perciò, portatrice di pretese economiche, il controllo di attendibilità deve essere più rigoroso rispetto a quello generico cui si sottopongono le dichiarazioni di qualsiasi testimone e può rendere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi …”, va osservato che la ricostruzione dell'episodio operata dalla parte civile non ha effettivamente trovato adeguato riscontro probatorio.
Va, anzitutto, precisato che, chiamato ad effettuare il riconoscimento fotografico onde addivenire alla identificazione dei presunti aggressori, l'appellante aveva riconosciuto il titolare del locale accusato del pestaggio con una attendibilità del 60-70% (v. verbale di individuazione di persona attraverso riconoscimento fotografico agli atti). È irrilevante che all'udienza del 19.6.2023 Pt_1
avesse individuato al 100% e all'80%. CP_3 CP_2
Va poi senz'altro valorizzata la deposizione dell'App.to scelto , sentito come teste Testimone_1
all'udienza del 16.10.2023. In particolare, il teste, intervenuto in loco, ha descritto un contesto affollato, in cui la persona offesa e gli altri avventori del locale erano in stato di alterazione alcolica.
Ha inoltre dichiarato che “al nostro arrivo il ha indicato le persone che lo avevano Pt_1
aggredito anzi non ci indicava le persone che lo avevano aggredito”. Piuttosto, la percorsa offesa aveva dichiarato di essere stato aggredito dagli addetti alla sicurezza e poi dal suo amico
[...]
. Nella annotazione di PG acquisita agli atti è stato specificato che è seguita identificazione CP_1
del titolare e di un addetto alla sicurezza (verbale udienza del 16.10.2023).
Venendo al secondo motivo di gravame, va ricordato che il teste è stato sentito Testimone_2
all'udienza del 20.11.2023, a seguito di accompagnamento coatto. Il predetto ha specificato che la sera dell'accaduto stava facendo il dj nel locale ma ha anche riferito di non avere assistito alla aggressione, avvenuta fuori dal locale. Spenta la musica stante l'imminente arrivo dei Carabinieri, anche il teste è uscito dal locale dove ha visto prima dare una sberla al e poi i due Pt_1 CP_1
che “si sono spintonati”.
All'udienza del 20.11.2023 è stato sentito anche l'imputato , il quale ha dichiarato di CP_1
essersi imbattuto nell'amico con il viso tumefatto e in stato di alterazione e di avere cercato Pt_1
di soccorrerlo andando a prendere acqua e Scottex;
tuttavia, all'improvviso e senza motivo, la persona offesa gli dava uno schiaffo a cui il primo reagiva con una spinta.
Infine, non va sottaciuto che, in sede di interrogatorio, e hanno dichiarato di nulla CP_3 CP_2
sapere in relazione quanto accaduto fuori dal locale.
4 Ebbene, non può revocarsi in dubbio il pestaggio subito da la sera del 5.12.2021 fuori dal Pt_3
locale “Todo Loco” di SA RG di NO (v. dichiarazioni rese in sede di prove testimoniali, annotazione di PG, rilievi fotografici, referti medici). Tuttavia, la mancanza di testimoni dell'aggressione, le incertezze manifestate dalla persona offesa in sede di identificazione degli aggressori e la mancata identificazione degli stessi da parte delle Forze dell'Ordine intervenute sul posto non consentono di attribuire, con il grado di probabilità richiesto in questa sede, il fatto illecito agli odierni appellati.
In definitiva, il giudice di primo grado ha correttamente e condivisibilmente valutato le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale e le ulteriori prove documentali agli atti di causa, le quali - pur lasciando trasparire incongruenze - non consentono di attribuire con alto grado di probabilità i fatti accaduti agli odierni appellati.
Alla luce delle considerazioni che precedono e ribadita, dunque, l'infondatezza dell'appello in discussione, proposto per i soli interessi civili, si compensano le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria deduzione disattesa,
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Udine, lì 16.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Diamante
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