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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/10/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2455/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2455/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 08.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
p.i. Parte_2 P.IVA_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. Labate
OPPONENTI
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Erroi
OPPOSTA
All'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO La , in persona del suo rappresentante legale , Parte_2 Parte_3 nonché in proprio, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del Parte_1
21.6.2021, citavano a comparire davanti a questo Tribunale la Controparte_1
rassegnando le seguenti richieste conclusive:
[...]
1) preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, per omesso espletamento del tentativo di mediazione a carico della società opposta e, di conseguenza, assegnarsi un termine alla stessa per avviare detta procedura;
2) dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di sul Controparte_1 rilievo che il decreto ingiuntivo doveva essere pronunciato in favore di Parte_4 quale società mandataria di CP_1
3) accertarsi la prescrizione decennale del credito vantato dalla società opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle pretese creditorie della banca;
4) revocarsi il decreto ingiuntivo, per carenza di prova del credito azionato in via monitoria;
5) dichiararsi la nullità del contrato di apertura del c/c, per difetto dei requisiti di forma e di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo;
6) dichiararsi la nullità del contratto finanziamento, per mancanza di idonea prova del credito e delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
7) dichiararsi la nullità della fideiussione, perchè stipulata in base a modelli di clausole uniformi ABI e dunque in violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela del consumatore;
8) dichiarare non dovuto il pagamento da parte di , in proprio, e della Parte_3 [...]
nei confronti della in persona del Parte_2 Controparte_1 rappresentante legale p.t.. Con Con comparsa di risposta del 21 ottobre 2021 si costituiva Controparte_1
che impugnava e contestava l'opposizione avversaria e ne chiedeva l'integrale
[...] rigetto;
in subordine, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute al netto di eventuali compensazioni. Con vittoria di spesa di lite.
Assegnato alla società opposta il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e verificato l'espletamento di detta procedura;
la causa veniva trattata mediante il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.
Prodotta varia documentazione, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex ar. 190 cpc.
IN DIRITTO
Tutti i motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono infondati e devono essere rigettati. E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
Risulta, infatti, provato su base documentale che La Controparte_1 [...] aveva acquistato il credito da , in virtù di contratto di Controparte_1 CP_3 cessione pro-soluto del 14 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda - dell'8 agosto 2017 n. 93 (DOC. 10) e che aveva conferito apposita procura speciale in favore di (ora denominata per la gestione ed il Parte_5 Parte_4 recupero dei crediti con atto per notaio dott. di Milano del 20 luglio Persona_1
2017 n. rep. 60850 – n. racc.11358. Inoltre, è stata prodotta dichiarazione formale della cedente del 22 luglio 2021. Pertanto, risulta dimostrato per tabulas CP_3 che titolare del credito oggetto di causa è la e che Controparte_1
(già riveste solo la qualità di società mandataria incaricata Parte_4 Parte_5 per la gestione ed il recupero del credito. Pertanto, è Controparte_1 legittimata attiva. E' infondata l'eccezione di prescrizione decennale del credito. Il rapporto di conto corrente dedotto risulta chiuso il 23.11.2010 (in seguito a revoca comunicata dalla banca con lettera racc.ta A.R. del 23 novembre 2010). In seguito a ciò la banca ha interrotto il termine decennale di prescrizione in due occasioni: prima a mezzo delle lettere racc.te A.R. del 25 settembre 2014 restituite al mittente per compiuta giacenza e successivamente a mezzo con diffida stragiudiziale notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario per compiuta giacenza il 23 – 29 novembre 2019. E' infondata l'eccezione di carenza di prova del credito azionato in via monitoria. Infatti, risultano prodotti in allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: a) il contratto di apertura del conto corrente n. 10699468, 2) l'allegato documento di sintesi comprensivo della pattuizione per iscritto delle condizioni economiche, 3) la certificazione notarile delle scritture contabili autenticata dal notaio. Inoltre, nel corso del giudizio, la ha prodotto gli estratti Controparte_1 conto, gli scalari e i documenti di sintesi rapporto di c/c n. 10699468 dalla data di apertura e sino alla data di revoca.
E' infondata l'eccezione di nullità del contrato di c/c per il dedotto difetto dei requisiti di forma. Infatti, il contratto di apertura del conto corrente n. 10699468 del 19 ottobre 2006 è stato prodotto in forma scritta ed è completo di firme (prima è stato prodotto in copia;
poi, nel corso del giudizio, ne è stato esibito l'originale, con conseguente rinuncia da parte degli opponenti al disconoscimento delle firme).
E' infondata - per assoluta genericità - l'eccezione di nullità della fideiussione formulata sulla base del rilievo che sarebbe stata stipulata in base a modelli di clausole uniformi ABI e dunque in violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela del consumatore. Detta eccezione è priva di precisi riferimenti sia alle singole clausole che sarebbero viziate dal contrasto con la normativa a tutela del consumatore e sia dell'esposizione delle ragioni in forza delle quali si dovrebbe ritenere sussistente un significativo squilibrio economico a danno del consumatore. Pertanto, l'eccezione risulta formulata in modo del tutto generico e quindi inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di euro Controparte_1
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e da Parte_3 ontro Condanna gli opponenti in solido Parte_2 Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 20.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
- Sezione Civile -
Dott. Stefano MARZO ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta a n. 2455/2021 R.G., passata in decisione all'udienza del 08.04.2025.
Oggetto: - Opposizione a decreto ingiuntivo -
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1
p.i. Parte_2 P.IVA_1
Rappresentati e difesi dall'Avv. F. Labate
OPPONENTI
E
p.i.: ) Controparte_1 P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. L. Erroi
OPPOSTA
All'udienza del 08.04.2025 i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi;
infine, la causa veniva trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
________________________ IN FATTO La , in persona del suo rappresentante legale , Parte_2 Parte_3 nonché in proprio, con atto di opposizione a decreto ingiuntivo del Parte_1
21.6.2021, citavano a comparire davanti a questo Tribunale la Controparte_1
rassegnando le seguenti richieste conclusive:
[...]
1) preliminarmente, accertarsi e dichiararsi l'improcedibilità, per omesso espletamento del tentativo di mediazione a carico della società opposta e, di conseguenza, assegnarsi un termine alla stessa per avviare detta procedura;
2) dichiararsi la carenza di legittimazione attiva di sul Controparte_1 rilievo che il decreto ingiuntivo doveva essere pronunciato in favore di Parte_4 quale società mandataria di CP_1
3) accertarsi la prescrizione decennale del credito vantato dalla società opposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e rigetto delle pretese creditorie della banca;
4) revocarsi il decreto ingiuntivo, per carenza di prova del credito azionato in via monitoria;
5) dichiararsi la nullità del contrato di apertura del c/c, per difetto dei requisiti di forma e di conseguenza revocarsi il decreto ingiuntivo;
6) dichiararsi la nullità del contratto finanziamento, per mancanza di idonea prova del credito e delle operazioni poste in essere nel corso del rapporto, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo;
7) dichiararsi la nullità della fideiussione, perchè stipulata in base a modelli di clausole uniformi ABI e dunque in violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela del consumatore;
8) dichiarare non dovuto il pagamento da parte di , in proprio, e della Parte_3 [...]
nei confronti della in persona del Parte_2 Controparte_1 rappresentante legale p.t.. Con Con comparsa di risposta del 21 ottobre 2021 si costituiva Controparte_1
che impugnava e contestava l'opposizione avversaria e ne chiedeva l'integrale
[...] rigetto;
in subordine, chiedeva la condanna degli opponenti al pagamento delle somme dovute al netto di eventuali compensazioni. Con vittoria di spesa di lite.
Assegnato alla società opposta il termine per l'espletamento della procedura di mediazione obbligatoria e verificato l'espletamento di detta procedura;
la causa veniva trattata mediante il deposito delle memorie ex art. 183 cpc.
Prodotta varia documentazione, da ultimo la causa veniva trattenuta per la decisione definitiva con assegnazione dei termini ex ar. 190 cpc.
IN DIRITTO
Tutti i motivi posti a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo sono infondati e devono essere rigettati. E' infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di
[...]
Risulta, infatti, provato su base documentale che La Controparte_1 [...] aveva acquistato il credito da , in virtù di contratto di Controparte_1 CP_3 cessione pro-soluto del 14 luglio 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Parte Seconda - dell'8 agosto 2017 n. 93 (DOC. 10) e che aveva conferito apposita procura speciale in favore di (ora denominata per la gestione ed il Parte_5 Parte_4 recupero dei crediti con atto per notaio dott. di Milano del 20 luglio Persona_1
2017 n. rep. 60850 – n. racc.11358. Inoltre, è stata prodotta dichiarazione formale della cedente del 22 luglio 2021. Pertanto, risulta dimostrato per tabulas CP_3 che titolare del credito oggetto di causa è la e che Controparte_1
(già riveste solo la qualità di società mandataria incaricata Parte_4 Parte_5 per la gestione ed il recupero del credito. Pertanto, è Controparte_1 legittimata attiva. E' infondata l'eccezione di prescrizione decennale del credito. Il rapporto di conto corrente dedotto risulta chiuso il 23.11.2010 (in seguito a revoca comunicata dalla banca con lettera racc.ta A.R. del 23 novembre 2010). In seguito a ciò la banca ha interrotto il termine decennale di prescrizione in due occasioni: prima a mezzo delle lettere racc.te A.R. del 25 settembre 2014 restituite al mittente per compiuta giacenza e successivamente a mezzo con diffida stragiudiziale notificata a mezzo Ufficiale Giudiziario per compiuta giacenza il 23 – 29 novembre 2019. E' infondata l'eccezione di carenza di prova del credito azionato in via monitoria. Infatti, risultano prodotti in allegato al ricorso monitorio i seguenti documenti: a) il contratto di apertura del conto corrente n. 10699468, 2) l'allegato documento di sintesi comprensivo della pattuizione per iscritto delle condizioni economiche, 3) la certificazione notarile delle scritture contabili autenticata dal notaio. Inoltre, nel corso del giudizio, la ha prodotto gli estratti Controparte_1 conto, gli scalari e i documenti di sintesi rapporto di c/c n. 10699468 dalla data di apertura e sino alla data di revoca.
E' infondata l'eccezione di nullità del contrato di c/c per il dedotto difetto dei requisiti di forma. Infatti, il contratto di apertura del conto corrente n. 10699468 del 19 ottobre 2006 è stato prodotto in forma scritta ed è completo di firme (prima è stato prodotto in copia;
poi, nel corso del giudizio, ne è stato esibito l'originale, con conseguente rinuncia da parte degli opponenti al disconoscimento delle firme).
E' infondata - per assoluta genericità - l'eccezione di nullità della fideiussione formulata sulla base del rilievo che sarebbe stata stipulata in base a modelli di clausole uniformi ABI e dunque in violazione della normativa comunitaria e nazionale a tutela del consumatore. Detta eccezione è priva di precisi riferimenti sia alle singole clausole che sarebbero viziate dal contrasto con la normativa a tutela del consumatore e sia dell'esposizione delle ragioni in forza delle quali si dovrebbe ritenere sussistente un significativo squilibrio economico a danno del consumatore. Pertanto, l'eccezione risulta formulata in modo del tutto generico e quindi inammissibile.
Alla soccombenza segue la condanna degli opponenti in solido alla rifusione delle spese processuali in favore di nella misura di euro Controparte_1
5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciandosi, rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da e da Parte_3 ontro Condanna gli opponenti in solido Parte_2 Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore di nella Controparte_1 misura di euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali al 15%, IVA e Cassa. Brindisi, 20.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Stefano Marzo